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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2016/2019

ECLI:EU:T:2024:880
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0246 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata) 4 dicembre 2024 ( *1 ) «Sovvenzioni – Estensione del dazio compensativo definitivo istituito sulle importazioni di taluni prodotti in fibra di vetro tessuti o cuciti originari della Cina alle importazioni di tali prodotti spediti dal Marocco – Inchiesta antielusione – Elusione – Accordo euromediterraneo di associazione CE-Marocco – Articolo 33, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1037 – Sviamento di potere – Condizioni per accertare l’esistenza di un’elusione – Articolo 23, paragrafo 3, del regolamento 2016/1037 – Modifica derivante da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio – Operazioni di assemblaggio – Operazioni di completamento – Nozione di “valore aggiunto”– Prodotto simile importato, o parti di esso, che continua a beneficiare della sovvenzione – Errore di diritto – Errore manifesto di valutazione – Principio di non discriminazione – Parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Articolo 28, paragrafi 1 e 3, del regolamento 2016/1037 – Uso di dati disponibili» Nella causa T‑246/22, [OSCURATO:PERSONA] Morocco , con sede in Tangeri (Marocco), rappresentata da P. [OSCURATO:PERSONA], E. Gergondet e A. Nosowicz, avvocati, ricorrente, sostenuta da

LM [OSCURATO:PERSONA] A/S

, con sede in Kolding (Danimarca), rappresentata da B. Servais e

V. Crochet, avvocati, interveniente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da G. Luengo e J. Zieliński, in qualità di agenti, convenuta, sostenuta da Tech-[OSCURATO:PERSONA] eV , con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata da L. Ruessmann e J. Beck, avvocati, interveniente, IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata), composto da O. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), presidente, M. [OSCURATO:PERSONA], L. [OSCURATO:PERSONA], P. [OSCURATO:PERSONA] e S. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere:

I. Kurme, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 16 gennaio 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] Morocco, ricorrente, chiede l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2022/301 della [OSCURATO:PERSONA], del 24 febbraio 2022, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti («prodotti GFF») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») alle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che chiude l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di prodotti GFF originari dell’Egitto mediante importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco ( GU 2022, L 46, pag. 31 ; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione impugnato»).

I. Fatti 2 La ricorrente, una società di diritto marocchino con sede in una zona franca a Tangeri (Marocco) e appartenente al gruppo di società cinesi [OSCURATO:PERSONA], è una produttrice-esportatrice di taluni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti (in prosieguo: i «prodotti GFF) che essa esporta in particolare nell’Unione europea. 3 I prodotti GFF sono tessuti di filati tessili accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) o in fibra di vetro (in prosieguo: i «filati accoppiati in parallelo senza torsione in fibra di vetro») a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 millimetri (mm) e di peso superiore a 35 grammi per metro quadro (g/m 2 ).

Tali prodotti sono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni, in particolare nella produzione di pale per turbine eoliche, attrezzature sportive, per imbarcazioni e autocarri, nonché nei sistemi di risanamento delle tubature. 4 Il 16 maggio 2019, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha avviato, sulla base dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea ( GU 2016, L 176, pag. 55 ; in prosieguo: il «regolamento antisovvenzioni di base»), un’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell’Unione di prodotti GFF originari della Cina e dell’Egitto (in prosieguo: l’«inchiesta antisovvenzioni»). 5 L’inchiesta antisovvenzioni si è conclusa con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della [OSCURATO:PERSONA], del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sui prodotti GFF originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della [OSCURATO:PERSONA] che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti GFF originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto ( GU 2020, L 189, pag. 1 ).

Con tale regolamento di esecuzione, la [OSCURATO:PERSONA] ha istituito un dazio compensativo residuo del 30,7% sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina. 6 Il 19 maggio 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto, a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, e dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base, una domanda di apertura di un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure compensative istituite sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina e dell’Egitto, e di sottoporre a registrazione tali importazioni. 7 La domanda di cui trattasi è stata depositata dall’interveniente a sostegno della [OSCURATO:PERSONA], la Tech-[OSCURATO:PERSONA] eV, un’associazione di produttori di prodotti GFF dell’Unione. 8 Avendo concluso, dopo aver informato gli [OSCURATO:PERSONA] membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta (in prosieguo: l’«inchiesta antielusione») a norma dell’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/863 della [OSCURATO:PERSONA], del 28 maggio 2021, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti GFF originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto mediante importazioni di alcuni prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che dispone la registrazione di tali importazioni ( GU 2021, L 190, pag. 76 ). 9 Il periodo coperto dall’inchiesta antielusione era compreso tra il 1 o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta»).

Prima del 2019, i volumi delle esportazioni di prodotti GFF dal Marocco verso l’Unione non erano significativi.

Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell’inchiesta di cui trattasi per esaminare, in particolare, l’asserita modificazione della configurazione degli scambi in seguito all’istituzione delle misure compensative sui prodotti in esame, nonché l’esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio.

Per il periodo compreso fra il 1 o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo di riferimento») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare se le importazioni stessero indebolendo l’effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi o di quantitativi e l’esistenza di sovvenzioni. 10 Nel corso dell’inchiesta antielusione, il gruppo [OSCURATO:PERSONA], composto dalla ricorrente e dalle sue società collegate in Cina, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]., Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), ha trasmesso il modulo delle imprese richiedenti un’esenzione (in prosieguo: il «modulo di richiesta di esenzione») compilato.

Anche la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha compilato il modulo destinato ai produttori esportatori.

L’8 settembre 2021, detto gruppo ha risposto alla richiesta di informazioni supplementari inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 13 agosto 2021 (in prosieguo: la «risposta alla richiesta di informazioni supplementari»). 11 Con lettera del 5 ottobre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la ricorrente della sua intenzione di basarsi su dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base.

Il 12 ottobre 2021, la ricorrente ha risposto a tale lettera (in prosieguo: la «risposta alla lettera relativa all’articolo 28»). 12 Il 15 ottobre 2021, la ricorrente ha trasmesso ulteriori informazioni al fine di dimostrare che la trasformazione attuata in Marocco non poteva essere qualificata come operazione di assemblaggio e che, in sé, essa era giustificata da un punto di vista economico (in prosieguo: la «documentazione supplementare») 13 Il 20 dicembre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato il suo documento informativo generale (in prosieguo: il «DIG») in cui raccomandava l’estensione delle misure compensative applicabili alle importazioni di prodotti GFF originari della Cina e dell’Egitto alle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco e respingeva la domanda di esenzione da tali dazi presentata dalla ricorrente.

Il 7 gennaio 2022, la ricorrente presentava i propri commenti sul DIG (in prosieguo: i «commenti sul DIG»). 14 Parallelamente, la ricorrente, ritenendo che il DIG, applicando nei suoi confronti dati disponibili, non rispondesse alle osservazioni formulate nella risposta alla lettera relativa all’articolo 28, ha chiesto, in data 29 dicembre 2021, l’intervento del consigliere-auditore.

Il 10 gennaio 2022 si è svolta un’audizione con la [OSCURATO:PERSONA] e il successivo 12 gennaio con il consigliere-auditore.

Quest’ultimo ha consegnato la sua relazione il 25 gennaio 2022 (in prosieguo: la «relazione del consigliere-auditore»). 15 Il 24 febbraio 2022, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento di esecuzione impugnato.

II. Conclusioni delle parti 16 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare il regolamento di esecuzione impugnato nella misura in cui la riguarda; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 17 L’interveniente a sostegno della ricorrente, la LM [OSCURATO:PERSONA] A/S, chiede che il Tribunale voglia: – accogliere il ricorso di annullamento; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese connesse al suo intervento. 18 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso in quanto infondato; – condannare la ricorrente alle spese. 19 L’interveniente a sostegno della [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese connesse al suo intervento.

III. In diritto 20 A sostegno del presente ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi, vertenti: – il primo, su una violazione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro [OSCURATO:PERSONA] membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, ( GU 2000, L 70, pag. 2 ), come modificato (in prosieguo: l’«accordo di associazione»), su una violazione dell’articolo 33, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base e su uno sviamento di potere per il motivo che il regolamento di esecuzione impugnato impone dazi compensativi sui prodotti GFF che essa esporta nell’Unione, senza prendere in considerazione la loro origine marocchina preferenziale; – il secondo, su una violazione dell’obbligo di motivazione, su una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una buona amministrazione, su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 28, paragrafi 1 e 3, del regolamento antisovvenzioni di base per quanto riguarda l’utilizzo dei dati disponibili; – il terzo, su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che non sussistesse una sufficiente motivazione o giustificazione economica alla creazione del suo sito di produzione in Marocco oltre all’istituzione dei dazi compensativi, nonché su una violazione del diritto ad una buona amministrazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie; – il quarto, su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3 del regolamento antisovvenzioni di base, su violazioni dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento nonché su una violazione del diritto ad una buona amministrazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che il processo di fabbricazione attuato in Marocco costituiva un’operazione di assemblaggio; – il quinto, su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che i prodotti GFF esportati dal Marocco nell’Unione continuassero a beneficiare delle sovvenzioni concesse ai produttori cinesi di GFF. 21 Occorre esaminare, anzitutto, il primo, terzo, quarto e quinto motivo e, successivamente, se del caso, il secondo motivo.

A. Sul primo motivo 22 A sostegno del presente motivo, la ricorrente, al pari dell’interveniente a suo sostegno, solleva, in sostanza, tre censure. 23 Con la prima censura, la ricorrente sostiene, in via preliminare, che i GFF da essa prodotti sono considerati, secondo le norme applicabili dell’accordo di associazione, come «originari» del Marocco.

L’origine preferenziale di detti prodotti GFF sarebbe confermata dalla prova dell’origine rilasciata dalle autorità marocchine conformemente agli articoli 16 e 17 del protocollo n. 4 dell’accordo di associazione, vale a dire i certificati EUR.1, la cui validità sarebbe stata confermata dall’amministrazione doganale marocchina.

Peraltro, tale origine preferenziale non sarebbe contestata. 24 Pertanto, imponendo dazi compensativi sulle importazioni di prodotti GFF della ricorrente che beneficiano di un’origine preferenziale marocchina, al termine dell’inchiesta antielusione e non dell’inchiesta antisovvenzioni, il regolamento di esecuzione impugnato avrebbe violato l’articolo 9 dell’accordo di associazione, che vieta l’imposizione di dazi doganali e di tasse di effetto equivalente nonché, di conseguenza, di dazi compensativi su tali prodotti.

Non vi sarebbero eccezioni a tale divieto che la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe invocare a titolo di «difesa affermativa». 25 Secondo la ricorrente, ratificando l’accordo di associazione, l’Unione si è impegnata a non istituire dazi compensativi sulle importazioni «originarie» del Marocco indipendentemente dai propri strumenti legislativi.

In ogni caso, la prevalenza degli accordi internazionali conclusi dall’Unione sulle norme di diritto derivato dell’Unione imporrebbe di interpretare queste ultime in maniera per quanto possibile conforme a tali accordi (sentenza del 10 settembre 1996, [OSCURATO:PERSONA]/Germania, C‑61/94 , EU:C:1996:313 , punto 52 ). [OSCURATO:PERSONA] non può interpretare il semplice fatto che esiste un diritto derivato dell’Unione come una giustificazione che l’autorizza a prescindere dagli impegni assunti nell’ambito dell’accordo di associazione. 26 Con la seconda censura, la ricorrente deduce che il regolamento di esecuzione impugnato viola l’articolo 33, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto istituisce dazi compensativi su importazioni «originarie» del Marocco, escludendo in tal modo l’applicazione delle norme speciali previste nell’accordo di associazione. 27 Con la terza censura, la ricorrente sostiene che il regolamento di esecuzione impugnato è viziato da uno sviamento di potere in quanto il suo unico scopo è quello di eludere la procedura specificamente prevista in materia di aiuti di Stato dagli articoli 36 e seguenti dell’accordo di associazione.

A suo avviso, detto regolamento di esecuzione indica che essa ha beneficiato del trasferimento di sovvenzioni ricevute dai suoi fornitori di materie prime aderenti.

Essa ritiene che, avendo accertato la concessione di aiuti pubblici o di sovvenzioni a suo favore, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto quindi invocare l’articolo 36 dell’accordo di associazione.

Essa ne deduce che, evitando tale procedura e adottando invece unilateralmente tale regolamento di esecuzione che impone misure correttive per il motivo che essa aveva beneficiato di «aiuti pubblici», la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in uno sviamento di potere. 28 Infine, a tal riguardo, la ricorrente aggiunge che, sebbene l’obiettivo perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] mediante l’adozione del regolamento di esecuzione impugnato sia quello di vigilare sull’efficacia delle misure imposte sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina, resta il fatto che tale regolamento di esecuzione impone dazi doganali e tasse di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti GFF originari del Marocco, in violazione dell’articolo 9 dell’accordo di associazione e dell’articolo 33 del regolamento antisovvenzioni di base. 29 [OSCURATO:PERSONA], al pari dell’interveniente a suo sostegno, contesta gli argomenti della ricorrente.

1. Osservazioni preliminari a) Sull’accordo di associazione 30 L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro [OSCURATO:PERSONA] membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, è stato concluso a Bruxelles il 26 febbraio 1996 ed è stato approvato a nome delle Comunità europee con la decisione 2000/204/CE, CECA del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA], del 24 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro [OSCURATO:PERSONA] membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra ( GU 2000, L 70, pag. 1 ).

Conformemente al suo articolo 96, detto accordo è entrato in vigore il 1 o marzo 2000, come risulta dall’informazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ( GU 2000, L 70, pag. 228 ). 31 Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, l’accordo di associazione istituisce un’associazione tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (denominate congiuntamente nell’accordo di associazione con il Marocco come la «Comunità») nonché i loro [OSCURATO:PERSONA] membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra. 32 A norma del suo articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, l’accordo di associazione si prefigge l’obiettivo, inter alia , di stabilire «le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali». 33 Pertanto, l’articolo 6 dell’accordo di associazione, contenuto nel titolo II di tale accordo, relativo alla libera circolazione delle merci, dispone che «[n]el corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Marocco istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità indicate in appresso e in conformità con le disposizioni dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (...)». 34 A tal fine, l’articolo 9 dell’accordo di associazione, il quale, conformemente al titolo II, capitolo I, di tale accordo, nell’ambito del quale figura, si applica ai prodotti industriali, dispone che «[i] prodotti originari del Marocco sono ammessi all’importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e dalle tasse d’effetto equivalente». 35 Come precisato dall’articolo 29 dell’accordo di associazione, la nozione di «prodotti originari» ai fini dell’applicazione del titolo II di detto accordo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 4 del medesimo accordo. 36 Inoltre, sotto il titolo IV, capitolo II, intitolato «Concorrenza e altre disposizioni economiche», dell’accordo di associazione, l’articolo 36, paragrafo 1, dispone che «[è] incompatibil[e] con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui [può] incidere sugli scambi tra la Comunità e il Marocco: (…) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza, salvo deroga autorizzata ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio». b) Sulla normativa dell’Unione in materia di elusione di misure antisovvenzioni 37 La normativa dell’Unione in materia di elusione di misure antisovvenzioni, prevista all’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base, in presenza di determinate condizioni, consente alle istituzioni di estendere dazi compensativi da esse istituiti sulle importazioni di un prodotto proveniente da un paese terzo alle importazioni di prodotti simili provenienti segnatamente da un altro paese, al fine di evitare che le misure antisovvenzioni siano eluse. 38 Più precisamente, l’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base, intitolato «Elusione», è così formulato: «1.

L’applicazione dei dazi compensativi istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o loro parti, se le misure in vigore sono eluse.

2. Dazi compensativi non superiori al dazio compensativo residuo istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, possono essere estesi alle importazioni dei prodotti delle società che beneficiano di dazi individuali nei paesi oggetto delle misure, se le misure in vigore sono eluse.

3. Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l’Unione o tra società del paese oggetto delle misure e l’Unione che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili e che il prodotto simile importato e/o parti di esso beneficiano ancora della sovvenzione Le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui al primo comma comprendono, tra l’altro: a) le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali; b) la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi; c) la riorganizzazione della struttura delle vendite e dei canali di vendita da parte degli esportatori o dei produttori del paese oggetto delle misure al fine ultimo di esportare i loro prodotti nell’Unione attraverso i produttori che beneficiano di aliquote del dazio individuali inferiori a quelle applicabili ai prodotti dei fabbricanti». 39 Dal considerando 18 del regolamento antisovvenzioni di base risulta che tale disposizione è stata adottata per il motivo che, «[s]ebbene l’accordo sulle sovvenzioni non conten[esse] disposizioni relative all’elusione delle misure compensative, esiste[va] la possibilità di una simile elusione, in termini analoghi, benché non identici, all’elusione delle misure antidumping».

Infatti, nella realtà economica attuale, caratterizzata da una crescente globalizzazione del commercio internazionale, che offre sempre più alle imprese la possibilità di delocalizzare in diversi paesi la produzione dei beni, è sempre più importante che l’Unione disponga di strumenti di difesa commerciale idonei a rispondere in modo efficace alle sfide poste da tale contesto commerciale, garantendo una protezione efficace dell’industria dell’Unione contro le importazioni di prodotti sovvenzionati.

Fra tali strumenti, le norme antielusione svolgono un ruolo fondamentale per garantire l’efficacia delle misure compensative adottate dall’Unione. (v., in tal senso e per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑709/17 P , EU:C:2019:303 , paragrafi 1 e 73 ).

2. Sulla fondatezza del primo motivo, vertente su una violazione dell’accordo di associazione, su una violazione dell’articolo 33, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base e su uno sviamento di potere per il motivo che il regolamento di esecuzione impugnato impone dazi compensativi sui prodotti GFF che la ricorrente esporta nell’Unione senza prendere in considerazione la loro origine marocchina preferenziale 40 Nel caso di specie, al fine di rispondere al presente motivo, occorre stabilire, in sostanza, se la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto ricorrere alle norme antielusione previste all’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base per estendere dazi compensativi da essa istituiti sulle importazioni di un prodotto proveniente da un paese terzo (nel caso di specie, la Cina) alle importazioni di prodotti simili provenienti, in particolare, da un altro paese (nel caso di specie, il Marocco), prescindendo dal fatto che l’Unione aveva firmato con il Regno del Marocco un accordo di associazione. 41 In primo luogo, occorre rilevare che, come sottolineato al precedente punto 37, l’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base, in presenza di determinate condizioni, consente alle istituzioni di estendere i dazi compensativi da esse istituiti sulle importazioni di un prodotto proveniente da un paese terzo alle importazioni di prodotti simili provenienti, in particolare, da un altro paese, al fine di evitare che le misure antisovvenzioni siano eluse. 42 Peraltro, secondo la giurisprudenza, un regolamento recante estensione di un dazio compensativo ha come unico scopo quello di garantirne l’efficacia e di evitare che sia eluso e, di conseguenza, una misura recante estensione di un dazio compensativo definitivo ha solo carattere accessorio rispetto all’atto iniziale istitutivo di tale dazio che protegge l’efficace applicazione delle misure definitive (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑709/17 P , EU:C:2019:717 , punto 96 e giurisprudenza ivi citata). 43 In secondo luogo, occorre sottolineare che, come risulta dalla lettura delle disposizioni menzionate ai precedenti punti da 31 a 34, l’accordo di associazione mira a istituire progressivamente una zona di libero scambio tra l’Unione e il Marocco.

Infatti, tale accordo è stato concluso al fine di promuovere la libera circolazione delle merci tra l’Unione e il Marocco mediante, in particolare, l’eliminazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente. 44 Pertanto, l’accordo di associazione e l’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base sono due strumenti di politica commerciale dell’Unione che rispondono a finalità e logiche diverse.

Infatti, se il primo è uno strumento di cooperazione volto a promuovere la libera circolazione delle merci provenienti dal Marocco nell’Unione, il secondo è uno strumento di difesa commerciale diretto a sanzionare pratiche commerciali sleali che possono pregiudicare l’efficacia delle misure antisovvenzioni già in vigore nei confronti di paesi terzi. 45 Nel caso di specie, ritenendo che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] avesse attuato, in Marocco, una pratica diretta ad eludere il dazio compensativo istituito in forza del regolamento di esecuzione 2020/776 sulle importazioni di prodotti GFF provenienti dalla Cina, con il regolamento di esecuzione impugnato la [OSCURATO:PERSONA] ha esteso tale dazio compensativo ai prodotti GFF spediti dal Marocco.

Inoltre, il dazio così esteso, il cui unico scopo è quello di garantire l’efficacia del dazio compensativo imposto alla Repubblica popolare cinese, non può essere distinto da quest’ultimo, di cui costituisce l’accessorio. (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’8 novembre 2005, [OSCURATO:PERSONA], C‑293/02 , EU:C:2005:664 , punto 70 ). 46 Pertanto, con il regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha di mira le imprese cinesi del gruppo [OSCURATO:PERSONA] per evitare che queste si appoggino al territorio del Marocco, atteso che il Regno del Marocco ha concluso l’accordo di associazione con l’Unione, per eludere il dazio compensativo imposto sulle importazioni cinesi di prodotti GFF. 47 In tal senso, occorre osservare che l’accordo di associazione non contiene disposizioni che vietino l’adozione, ad opera di una delle parti di detto accordo, di misure antielusione.

Pertanto, di fronte a comportamenti come quelli indicati al precedente punto 46, tale accordo non impedisce all’Unione di verificare se tutte le condizioni di applicazione dell’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base siano soddisfatte e poi, qualora si constati che dette condizioni sono effettivamente soddisfatte, di ricorrere alle misure antielusione al fine di contrastare detti comportamenti. 48 Una diversa lettura potrebbe privare l’Unione di uno strumento di difesa commerciale cruciale per garantire una protezione efficace dell’industria dell’Unione e trasformare il Marocco in una «zona franca» in cui gli operatori commerciali potrebbero attuare qualsiasi tipo di operazione di elusione di misure antisovvenzioni, il che, nel caso di specie, sarebbe contrario agli impegni reciproci assunti dal Regno del Marocco e dall’Unione nell’ambito dell’accordo di associazione. 49 Pertanto, tenuto conto di quanto precede, si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto ricorrere alle norme antielusione previste all’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base e, pertanto, respingere il primo motivo.

B. Sui motivi dal terzo al quinto 50 I presenti motivi di ricorso vertono sulla valutazione delle condizioni di applicazione dell’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base nel caso di specie. 51 A tal riguardo, occorre ricordare che, come risulta dal considerando 32 del regolamento di esecuzione impugnato, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base, l’esistenza di un’elusione, nel caso di specie, è stata valutata dalla [OSCURATO:PERSONA] che ha esaminato in successione quanto segue: – se si fosse verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi (ossia la Cina, l’Egitto, il Marocco) e l’Unione (il che costituisce la prima condizione); – se tale modificazione fosse derivata da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non esisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’imposizione delle misure antisovvenzioni in vigore (il che costituisce la seconda condizione); – se fosse provato che sussisteva un pregiudizio o che risultassero indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi o di quantitativi del prodotto simile (il che costituisce la terza condizione) e se il prodotto simile importato o parti di esso beneficiassero ancora della sovvenzione (il che costituisce la quarta condizione). 52 Nel caso di specie, al considerando 33 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che «[l]’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma del regolamento [antisovvenzioni] di base non elenca]va] specificamente le operazioni di assemblaggio tra le pratiche, i processi o le lavorazioni che configurano un’elusione», ma, «comunque [tale comma] utilizza[va] esplicitamente l’espressione “tra l’altro”, per indicare che l’elenco di possibili pratiche di elusione non [era] esaustivo» ed «[erano] quindi comprese anche altre pratiche di elusione, che non [erano] espressamente elencate nell’articolo in questione, quali le operazioni di assemblaggio».

Di conseguenza, «[d]ato che gli elementi di prova forniti [nella domanda di apertura dell’inchiesta] indicavano l’esistenza di operazioni di assemblaggio in Marocco, la [OSCURATO:PERSONA][, nell’ambito dell’esame della seconda condizioni di cui trattasi] ha anche esaminato se, per analogia, fossero soddisfatti i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del [regolamento (UE) 2016/1036], in particolare[,] se le operazioni di assemblaggio fossero iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni oppure nel periodo immediatamente precedente[,se] i pezzi utilizzati fossero originari del paese soggetto alle misure, [se] il valore dei pezzi fosse uguale o superiore al 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato e se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento fosse superiore al 25% del costo di produzione». 53 Nel caso di specie, la ricorrente non contesta la valutazione né della prima né della terza delle condizioni menzionate al precedente punto

51. Per contro, essa contesta la valutazione della seconda e quarta condizione, menzionate allo stesso punto.

1. Osservazioni preliminari 54 Va ricordato che, secondo la giurisprudenza, in materia di politica commerciale comune e specialmente in materia di misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare.

Quanto al controllo giurisdizionale di una siffatta valutazione, esso deve essere quindi limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere (v. sentenza del 26 gennaio 2017, Maxcom/[OSCURATO:PERSONA], C‑247/15 P, C‑253/15 P e C‑259/15 P , EU:C:2017:61 , punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

2. Sulla fondatezza del terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che non vi fosse una motivazione sufficiente o una giustificazione economica alla creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco oltre all’istituzione dei dazi compensativi, nonché su una violazione del diritto ad una buona amministrazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie 55 Il presente motivo si suddivide, in sostanza, in due capi. 56 Nell’ambito del primo capo, la ricorrente, al pari dell’interveniente a suo sostegno, fa valere, anzitutto, che il regolamento di esecuzione impugnato si basa su errori manifesti di valutazione e viola l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che non vi era una motivazione sufficiente né una giustificazione economica per la creazione del suo sito di produzione in Marocco oltre all’istituzione dei dazi compensativi. 57 La ricorrente sostiene, sotto un primo profilo, che, nel corso dell’inchiesta antielusione, essa ha ampiamente spiegato e dimostrato che la creazione del suo sito di produzione in Marocco era motivata e giustificata dal punto di vista economico.

A suo avviso, la creazione di tale sito risulta segnatamente dal piano di espansione da tempo elaborato dal gruppo [OSCURATO:PERSONA], di cui essa fa parte.

Tale piano prevedrebbe [riservato] ( 1 ).

Essa ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] si sia servita di una correlazione puramente temporale per respingere elementi di prova chiari e solidi a dimostrazione del fatto che la decisione di creare il suo sito di produzione in Marocco si basava su aspetti economici e logistici, e non sull’apertura delle inchieste antidumping e antisovvenzioni.

Ha aggiunto che la [OSCURATO:PERSONA] ha anche ignorato le prove che aveva fornito per spiegare che la creazione del suo sito di produzione in Marocco era stata ritardata [riservato]. 58 Sotto un secondo profilo, la ricorrente rileva che, sebbene il suo sito di produzione sia stato creato in Marocco nel mese di ottobre 2019, il processo di creazione è stato preceduto da varie fasi preliminari, il che dimostra che la decisione di creare detto sito di produzione è stata presa ben prima dell’apertura di qualsiasi inchiesta e che tale creazione non aveva né come scopo né come obiettivo l’elusione delle misure di difesa commerciale dell’Unione.

In particolare, a suo avviso, la decisione di creare un sito di produzione in Marocco è stata adottata [riservato]. 59 Sotto un terzo profilo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore respingendo l’argomento dell’interveniente a suo sostegno secondo cui il suo sito di produzione in Marocco è stato creato per servire [riservato].

Infatti, la documentazione supplementare confermerebbe che discussioni relative alla creazione di uno stabilimento in Marocco hanno avuto luogo sin dal mese di [riservato], in particolare, allo scopo di rifornire un cliente locale importante.

La ricorrente precisa altresì che, nel corso dell’audizione sul DIG del 10 gennaio 2021, essa ha spiegato che il suo insediamento in Marocco aveva lo scopo di rispondere all’aumento della domanda nel [riservato], che il periodo di riferimento corrispondeva a una fase di avviamento e che tale fase era stata compromessa dalla pandemia di COVID-19, la quale aveva causato ritardi nelle procedure di verifica di qualificazione e di audit di fabbrica in Marocco. 60 Sotto un quarto profilo, la ricorrente sostiene che il regolamento di esecuzione impugnato è errato quando afferma che la relazione annuale per l’anno 2019 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conferma esplicitamente che l’eventuale istituzione di dazi antidumping è stata la ragione della creazione del suo sito di produzione in Marocco.

A suo avviso, detta relazione indica che il suo sito di produzione è stato creato allo scopo non solo di «adottare attivamente misure a seguito dell’inchiesta antidumping condotta dall’Unione nei confronti della [Repubblica popolare cinese]», ma anche di «ottimizzare e adattare ulteriormente la sua strategia di internazionalizzazione, consolidare ed aumentare la quota di mercato dei prodotti in Europa e negli [OSCURATO:PERSONA], rispondere alla domanda della clientela e proteggere l’approvvigionamento dei clienti».

Tale relazione non alluderebbe quindi ad un’«elusione» ma a «misure» adottate in risposta all’inchiesta antidumping, giustificate da una «strategia di internazionalizzazione», dalla «domanda della clientela» e dalla volontà di «proteggere l’approvvigionamento dei clienti».

La ricorrente sostiene che la relazione in questione mirava quindi a rassicurare gli investitori e ad indicare loro che essa non era interessata da misure antidumping o compensative, in quanto il gruppo [OSCURATO:PERSONA] aveva già previsto di servire il mercato dell’Unione tramite uno stabilimento in Marocco. 61 A tal riguardo, l’interveniente a sostegno della ricorrente aggiunge che dall’inciso «per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio», di cui all’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base, risulta che l’imposizione del dazio deve costituire la ragione principale, se non la sola ragione, della pratica, del processo o della lavorazione di cui trattasi.

Infatti, non sarebbe sufficiente che l’imposizione del dazio sia una delle ragioni della pratica, del processo o della lavorazione.

Occorrerebbe dimostrare che le altre possibili cause o giustificazioni economiche non sono sufficienti, sicché l’imposizione del dazio è la ragione principale della pratica, del processo o della lavorazione. 62 Peraltro, l’interveniente a sostegno della ricorrente fa valere che quest’ultima non è l’unica impresa ad essersi insediata in Marocco per rifornire produttori di pale per turbine eoliche.

A suo avviso, grazie all’accordo di associazione, le importazioni originarie del Marocco a destinazione dell’Unione non sono soggette a dazi doganali, mentre sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina gravano dazi doganali convenzionali che possono raggiungere il 7%.

Di conseguenza, il Marocco si troverebbe in una posizione migliore rispetto alla Cina per produrre ed esportare prodotti GFF nell’Unione.

Per tale ragione, la creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco avrebbe avuto luogo indipendentemente dall’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni, affinché quest’ultima potesse rispondere alla domanda sempre più rilevante di prodotti GFF in Marocco e rifornire l’Unione senza essere assoggettata a dazi doganali convenzionali.

Pertanto, secondo l’interveniente a sostegno della ricorrente, esiste una motivazione sufficiente o una giustificazione economica oltre all’imposizione dei dazi per l’insediamento della ricorrente in Marocco, in quanto tale impresa sarebbe stata creata anche se non fosse stata aperta alcuna inchiesta antisovvenzioni sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina. 63 Nell’ambito del secondo capo, la ricorrente sostiene che il regolamento di esecuzione impugnato viola il diritto ad una buona amministrazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie e, in particolare, in quanto essa, in primo luogo, ha rifiutato di tener conto di documenti che dimostravano che il suo insediamento in Marocco era stato previsto ben prima dell’apertura dell’inchiesta antidumping o compensatrice, in secondo luogo, ha respinto le osservazioni delle autorità marocchine che indicavano che contatti con dette autorità avevano avuto luogo sin da [riservato] e, pertanto, avevano preceduto l’apertura di qualsiasi inchiesta, in terzo luogo, ha respinto gli argomenti dell’interveniente a suo sostegno nonché altri elementi del fascicolo che dimostravano che il suo stabilimento in Marocco era stato creato per servire [riservato] e, in quarto luogo, non ha analizzato correttamente la relazione annuale per l’anno 2019 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 64 [OSCURATO:PERSONA], al pari dell’interveniente a suo sostegno, contesta gli argomenti della ricorrente. 65 Prima di esaminare in successione i due capi del presente motivo, occorre ricordare come la seconda condizione necessaria per dimostrare l’esistenza di un’elusione (v. punto 50 supra ) sia stata valutata nella specie dalla [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, occorre esporre brevemente i considerando del regolamento di esecuzione impugnato nei quali la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica per la creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco oltre all’istituzione dei dazi compensativi. a) Sulla valutazione dell’assenza di una sufficiente motivazione o giustificazione economica alla creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco oltre all’istituzione dei dazi compensativi nel regolamento di esecuzione impugnato 66 Dopo aver constatato, al considerando 61 del regolamento di esecuzione impugnato, che «[l]’aumento delle esportazioni di prodotti GFF dal Marocco nell’Unione costitui[va] una modificazione della configurazione degli scambi tra il Marocco e l’Unione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento [antisovvenzioni] di base, unitamente all’aumento significativo nel 2020, rispetto al 2019, delle esportazioni cinesi di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro in Marocco», la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato, al considerando 62 di detto regolamento di esecuzione, che, «[l]’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento [antisovvenzioni] di base, prevede[va] che la modificazione della configurazione degli scambi [derivasse] da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi [fosse] una sufficiente motivazione o una giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio». 67 Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la seconda condizione necessaria per dimostrare l’esistenza di un’elusione per quanto riguardava la creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco. 68 A tal riguardo, al considerando 64 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che, «[s]econdo le osservazioni presentate dalle autorità marocchine (...), il primo contatto con il gruppo [OSCURATO:PERSONA] per la creazione di uno stabilimento in Marocco risaliva al 20 marzo 2019, un mese dopo l’apertura dell’[inchiesta antidumping] (...) e due mesi prima dell’apertura dell’[inchiesta antisovvenzioni]», che «[la ricorrente era] stata costituita il 2 ottobre 2019, circa cinque mesi dopo l’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni» e che «[t]ale coincidenza temporale [aveva] suggerito [alla [OSCURATO:PERSONA]] che la costituzione [della ricorrente fosse] stata motivata dalla potenziale istituzione dei dazi». 69 Al considerando 65 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che, «[s]ulla base degli elenchi delle vendite presentati [dalla ricorrente], durante il 2020 tutte le vendite all’esportazione di [quest’ultima erano] state destinate al mercato dell’Unione, mentre solo una piccola parte della produzione del 2020 [era] stata venduta sul mercato [marocchino]» e che «[l]e sue vendite all’esportazione nel 2020 inoltre [erano] tutte effettuate ad acquirenti nell’Unione, riforniti in passato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]».

Ciò ha suggerito alla [OSCURATO:PERSONA] che «la costituzione [della ricorrente fosse] stata motivata dalla potenziale istituzione dei dazi», supposizione che «è stata confermata espressamente dalla relazione annuale [per l’anno] 2019 di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]». 70 Inoltre, al considerando 67 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’argomento dedotto dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] secondo cui esisteva una motivazione sufficiente e una giustificazione economica per la creazione della ricorrente.

In particolare, a tal riguardo, essa ha osservato che «la documentazione presentata dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] il 15 ottobre 2021 dimostrava che [detto] gruppo stava valutando già molto tempo prima dell’apertura dell’[inchiesta antisovvenzioni] in quale paese costituire una società» e che «[erano] stati presi in considerazione vari paesi, compreso il Marocco».

Tuttavia, secondo la [OSCURATO:PERSONA], resta comunque il fatto che la ricorrente «[era] stata infine costituita il 2 ottobre 2019, circa sette mesi dopo l’apertura [di detta inchiesta]», che «[t]ale coincidenza temporale [aveva] suggerito che la costituzione [della ricorrente fosse] stata motivata [da tale dall’inchiesta]», che «[q]uesta supposizione [era] stata ulteriormente corroborata da una dichiarazione delle autorità del Marocco secondo cui i loro contatti con [OSCURATO:PERSONA] per la creazione di uno stabilimento risalivano al20 marzo 2019, e quindi appena dopo l’apertura dell’[inchiesta in questione]» e che «[q]uesto [aveva] dimostrato che i contatti formali con le autorità del Marocco per la costituzione di una società in Marocco risalivano al marzo 2019, appena dopo l’apertura [della stessa inchiesta]». 71 Infine, al considerando 69 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’argomento dell’interveniente a sostegno della ricorrente secondo cui il gruppo [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito il suo stabilimento marocchino per servire [riservato] e non aveva quindi una giustificazione economica per tale costituzione oltre all’elusione dei dazi compensativi.

A tal riguardo, essa, da un lato, ha fatto riferimento agli elementi di prova che dimostravano la mancanza di una giustificazione economica per detta costituzione oltre ai dazi compensativi in vigore, quali la relazione annuale per l’anno 2019 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro, ha sottolineato che tutte le vendite all’esportazione della ricorrente erano state destinate all’Unione e che solo una piccola parte della produzione di quest’ultima era stata venduta sul mercato marocchino. 72 Alla luce di quanto precede, al considerando 70 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che «l’inchiesta [antielusione] non [aveva] rivelato una sufficiente motivazione o giustificazione economica per la realizzazione di un sito di produzione di GFF in Marocco, se non quella di eludere il pagamento dei dazi attualmente in vigore». b) Sul primo capo, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che non vi era una motivazione sufficiente o una giustificazione economica per la creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco oltre all’istituzione dei dazi compensativi 73 La ricorrente contesta la conclusione di cui al considerando 70 del regolamento di esecuzione impugnato (v. punto 72 supra ), facendo valere, in sostanza, che, nel corso dell’inchiesta, essa ha ampiamente spiegato e dimostrato che la creazione del suo sito di produzione in Marocco era motivata e giustificata economicamente da ragioni diverse dalla volontà di eludere le misure di difesa commerciale in vigore.

A suo avviso, la [OSCURATO:PERSONA] si è avvalsa di una correlazione puramente temporale per escludere elementi di prova chiari e solidi a dimostrazione del fatto che la decisione di creare il suo sito di produzione in Marocco si basava su aspetti economici e logistici, e non era riconducibile all’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni. 74 Per quanto riguarda la data di creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco, in primo luogo, occorre rilevare che, come giustamente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], gli elementi di prova forniti dalla ricorrente, ossia i messaggi di posta elettronica scambiati tra la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e clienti, tra il [riservato], dimostrano, come del resto riconosciuto dalla stessa ricorrente, che il Marocco, nonché altri paesi, era considerato un potenziale sito per la creazione di uno stabilimento.

Orbene, come confermato dalla ricorrente in udienza, da tali scambi non risulta che una decisione reale di ubicare il sito di produzione di quest’ultima in Marocco sia stata adottata tra [riservato], ossia prima dell’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni.

Analogamente, la corrispondenza intercorsa tra i dirigenti della [OSCURATO:PERSONA] dopo una visita in Marocco in [riservato] non dimostra che una decisione di creare un siffatto sito di produzione in Marocco sia stata adottata nel [riservato].

In particolare, va notato che lo «studio di fattibilità» presentato in allegato alla documentazione supplementare, che sarebbe datato [riservato], è solo una nota interna relativa a riunioni di valutazione degli investimenti della [OSCURATO:PERSONA] in Marocco.

Da tale documento non risulta che una decisione avente ad oggetto la creazione di tale sito di produzione in Marocco risalga a tale epoca. 75 In secondo luogo, emerge chiaramente dalle osservazioni delle autorità marocchine che «[la ricorrente] è stata creata nell’ottobre 2019».

Se è vero che dette autorità sottolineano che, come per qualsiasi costituzione di impresa, il processo di costituzione del sito di produzione della ricorrente «è stato preceduto da varie fasi preliminari, quali studi di fattibilità che dimostrano che la decisione di insediamento di [OSCURATO:PERSONA] era ben anteriore all’imposizione delle misure e non aveva come scopo o come oggetto l’elusione delle misure di difesa commerciale dell’[Unione]», esse precisano, tuttavia, che «i contatti [tra esse] e la [OSCURATO:PERSONA] per l’insediamento di uno stabilimento della [OSCURATO:PERSONA] in Marocco risalivano al 20 marzo 2019, e quindi appena dopo l’[apertura] dell’inchiesta [antidumping]».

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore manifesto di valutazione quando, al considerando 67 del regolamento di esecuzione impugnato, ha constatato che «i contatti formali con le [stesse] autorità (...) per la costituzione di una società in Marocco risalivano al marzo 2019, appena dopo l’apertura [di detta inchiesta]». 76 In terzo luogo, gli argomenti addotti dalla ricorrente per spiegare per quale motivo la creazione del suo sito di produzione in Marocco è stata posticipata al mese di ottobre 2019. (v. punto 57 supra ) non fanno altro che confermare la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tale sito di produzione è stato ultimato cinque mesi dopo l’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni. 77 Pertanto, come giustamente constatato dalla [OSCURATO:PERSONA] al considerando 67 del regolamento di esecuzione impugnato, esiste una coincidenza temporale tra l’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni e la creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco.

Secondo la giurisprudenza, una tale coincidenza temporale è tale da giustificare la presunzione che la creazione di uno stabilimento di produzione nel paese da cui vengono esportate le merci sia finalizzata ad evitare l’applicazione di misure di politica commerciale (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 1989, [OSCURATO:PERSONA], C‑26/88 , EU:C:1989:637 , punto 29 ). 78 Dalla giurisprudenza emerge anche che, di conseguenza, in presenza di una tale coincidenza temporale, spetta all’operatore economico interessato fornire la prova di un motivo ragionevole, diverso dalla volontà di sottrarsi alle conseguenze derivanti dalle misure in questione, per la creazione di un sito di produzione nel paese da cui vengono esportate le merci (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 1989, [OSCURATO:PERSONA], C‑26/88 , EU:C:1989:637 , punto 29 ). 79 A tal riguardo, la ricorrente afferma, in sostanza, che la creazione del suo sito di produzione in Marocco aveva lo scopo di realizzare un piano di espansione da tempo elaborato dal gruppo [OSCURATO:PERSONA], di cui essa fa parte [riservato].

In particolare, tale creazione mirerebbe a rifornire un cliente locale importante e, più in generale, a rispondere all’aumento della domanda [riservato].

Pertanto, nel respingere l’argomento dell’interveniente a sostegno della ricorrente secondo cui detto gruppo aveva creato il suo stabilimento marocchino al fine di servire i [riservato], la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in un errore. 80 Peraltro, al fine di comprovare le affermazioni menzionate al precedente punto 79, la ricorrente fa riferimento alla sua corrispondenza con la [OSCURATO:PERSONA] e con taluni clienti nonché alla presentazione del piano di espansione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] riguardante i [riservato], allegata alla documentazione supplementare, e alle diapositive per l’audizione sul DIG del 10 gennaio 2021. 81 Tuttavia, sul punto, da un lato, occorre rilevare che la corrispondenza allegata dalla ricorrente alla documentazione supplementare non contiene alcun riferimento ad un vero e proprio piano di espansione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] [riservato].

Infatti, come sottolineato al punto 74, questa corrispondenza dimostra semplicemente che il Marocco, così come altri paesi, è stato considerato un sito potenziale per la creazione di uno stabilimento. 82 D’altro lato, anche supponendo che la presentazione del piano di espansione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] riguardante i [riservato] possa dimostrare che tale piano è stato effettivamente attuato, ciò non è sufficiente per dimostrare che un siffatto piano coprisse il Marocco.

Infatti, la ricorrente non ha prodotto alcun documento relativo ai progetti di espansione di detto gruppo in Marocco.

Come confermato in udienza, le diapositive per l’audizione sul DIG del 10 gennaio 2021, lungi dal fornire la prova della realizzazione del piano in questione, contengono la semplice affermazione, non suffragata, della ricorrente, secondo cui la sua creazione [riservato]. 83 Inoltre, occorre sottolineare che la ricorrente non contesta gli elementi di prova sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si è basata per respingere l’argomento secondo cui il gruppo [OSCURATO:PERSONA] aveva creato il suo stabilimento marocchino per servire i mercati [riservato].

In particolare, la ricorrente non mette in discussione la constatazione, contenuta al considerando 65 del regolamento di esecuzione impugnato, secondo cui, «[s]ulla base degli elenchi delle vendite [dalla stessa] presentati, durante il 2020 tutte le [sue] vendite all’esportazione sono state destinate al mercato dell’Unione, mentre solo una piccola parte della produzione del 2020 è stata venduta sul mercato [marocchino]». 84 Parimenti, l’affermazione della ricorrente secondo cui la relazione annuale per l’anno 2019 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] indica che il suo sito di produzione in Marocco è stato creato allo scopo non solo di «adottare attivamente misure a seguito dell’inchiesta antidumping condotta dall’Unione contro la [Repubblica popolare cinese]», ma anche allo scopo «di ottimizzare e adeguare ulteriormente la sua strategia di internazionalizzazione», non contraddice la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la creazione di detto sito di produzione è stata decisa al fine di rispondere attivamente all’inchiesta antidumping dell’Unione nei confronti della Repubblica popolare cinese.

Tale affermazione non può neppure bastare a fornire una prova sufficiente di un motivo ragionevole per il quale la ricorrente è stata ubicata in Marocco, diverso dalla volontà di eludere le misure antisovvenzioni di cui trattasi, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto

78. 85 Pertanto, si deve constatare che la ricorrente non è riuscita a mettere in discussione la conclusione della [OSCURATO:PERSONA], contenuta nel considerando 70 del regolamento di esecuzione impugnato, secondo cui «l’inchiesta [antielusione] non [aveva] rivelato una sufficiente motivazione o giustificazione economica per la realizzazione di un sito di produzione di GFF in Marocco, se non quella di eludere il pagamento dei dazi attualmente in vigore». 86 Di conseguenza, la ricorrente non può addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di essere incorsa in un errore manifesto di valutazione né di aver violato l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base. 87 Il primo capo del terzo motivo deve quindi essere respinto in quanto infondato. c) Sul secondo capo, vertente su una violazione del diritto ad una buona amministrazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie 88 La ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver esaminato con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie.

A tal riguardo, occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, nel settore delle misure di difesa commerciale, nel quale le istituzioni dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale (v. punto 54 supra ), il rispetto delle garanzie conferite dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi riveste un’importanza ancor più fondamentale.

Fra tali garanzie si annovera, in particolare, l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie (v. sentenza del 24 maggio 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑555/10 , non pubblicata, EU:T:2012:262 , punto 112 e giurisprudenza ivi citata). 89 A tal riguardo, dall’analisi del primo capo del terzo motivo risulta, anzitutto, che né i documenti forniti dalla ricorrente né le osservazioni delle autorità marocchine dimostrano che la creazione del sito di produzione di quest’ultima in Marocco sia stata prevista ben prima dell’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni contro la Repubblica popolare cinese, poi, che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore nel respingere l’argomento dell’interveniente a sostegno della ricorrente secondo cui il gruppo [OSCURATO:PERSONA] aveva creato il suo stabilimento marocchino al fine di servire i mercati [riservato] e non vi era quindi una giustificazione economica per tale creazione se non la volontà di eludere i dazi compensativi in vigore e, infine, che la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad un’analisi corretta della relazione annuale per l’anno 2019 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 90 Ciò premesso, la ricorrente non può validamente invocare un inadempimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del suo obbligo di esaminare con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. 91 Di conseguenza, occorre respingere il presente capo nonché il terzo motivo nel suo insieme.

3. Sulla fondatezza del quarto motivo, vertente su errori manifesti di valutazione, su violazioni del diritto ad una buona amministrazione e dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, nonché su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che il processo di fabbricazione attuato dalla ricorrente in Marocco costituiva un’operazione di assemblaggio 92 Il presente motivo è suddiviso in tre capi. 93 Con il primo capo, la ricorrente, in sostanza, mira a contestare l’inclusione della nozione di «operazione di assemblaggio» di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( GU 2016, L 176, pag. 21 ; in prosieguo: il «regolamento antidumping di base»), nell’ambito di applicazione dell’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento antisovvenzioni di base.

Con il secondo capo, essa mira a mettere in discussione l’esistenza, nel caso di specie, di operazioni di assemblaggio in Marocco ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base.

Infine, con il terzo capo, essa contesta la valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del criterio del valore aggiunto previsto dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), di quest’ultimo regolamento. a) Sul primo capo, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato per analogia la nozione di «operazioni di assemblaggio» di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base 94 In primo luogo, la ricorrente, al pari dell’interveniente a suo sostegno, fa valere che la differenza tra la formulazione dell’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento antisovvenzioni di base, il quale non menziona le operazioni di assemblaggio e l’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento antidumping di base, nel quale dette operazioni sono espressamente menzionate, non risulta da una semplice omissione e non è priva di qualsiasi significato.

A suo avviso, se il legislatore dell’Unione avesse voluto che le pratiche, i processi o le lavorazioni menzionati al secondo comma dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base comprendessero le operazioni di assemblaggio, l’avrebbe espressamente indicato, come ha fatto all’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento antidumping di base.

Si dovrebbe quindi ritenere che tale omissione volontaria osti ad una conclusione secondo cui le misure compensative possono essere «eluse» attraverso operazioni di assemblaggio. 95 Peraltro, secondo la ricorrente, il fatto che l’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento antisovvenzioni di base utilizzi l’espressione «tra l’altro» non significa che tale disposizione possa ricomprendere le presunte pratiche di elusione risultanti da «operazioni di assemblaggio».

Tale regolamento e il regolamento antidumping di base sarebbero stati adottati su proposta della [OSCURATO:PERSONA] lo stesso giorno.

Inoltre, il Parlamento europeo avrebbe designato per i due testi lo stesso relatore e, a livello di Consiglio, la stessa presidenza era incaricata dei due testi.

In ogni caso, secondo la ricorrente, la differenza tra le norme di elusione antidumping e antisovvenzioni deriva da un solo regolamento che ha modificato le precedenti norme di base antidumping e antisovvenzioni, ossia il regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, dell’8 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea e il regolamento (CE) n. 2026/97 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ( GU 2004, L 77, pag. 12 ).

Pertanto, occorrerebbe tener conto di tale differenza. 96 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che estendere l’ambito di applicazione dei dazi compensativi a causa di operazioni di assemblaggio che conferiscono un’origine equivarrebbe ad applicare tali dazi a sovvenzioni che non sono state concesse né dal paese d’origine né dal paese di esportazione.

A suo avviso, il regolamento di esecuzione impugnato impone, ad esempio, dazi compensativi su prodotti che sarebbero stati sovvenzionati dalla Cina piuttosto che dal loro paese di origine e di esportazione, vale a dire il Marocco. 97 Il requisito giuridico secondo cui le sovvenzioni devono essere concesse dal paese d’origine o di esportazione per essere compensate giustificherebbe di per sé la diversa formulazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base.

Le lievi modifiche, i trasbordi o la riorganizzazione dei canali di vendita nel paese oggetto di misure (ossia pratiche, processi o lavorazioni di elusione contemplati sia dal regolamento antisovvenzioni di base sia dal regolamento antidumping di base) non comporterebbero modifiche nel paese d’origine o di esportazione dei prodotti, a differenza delle operazioni di assemblaggio (ossia pratiche, processi o lavorazioni di elusione che sono contemplate unicamente dal regolamento antidumping di base). 98 Le diverse formulazioni degli articoli 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base sarebbero quindi giustificate anche dagli obiettivi diversi dei due strumenti, il che significherebbe che la regola relativa alle operazioni di assemblaggio prevista all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base non può essere applicata per analogia all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base. 99 La mera circostanza che l’obiettivo della disposizione antielusione sia quello di vigilare sull’efficacia delle misure non consentirebbe tuttavia alla [OSCURATO:PERSONA], né al Tribunale, di assurgere a legislatori dell’Unione e di modificare il testo del regolamento antisovvenzioni di base includendovi le operazioni di assemblaggio.

Vi sarebbe una ragione per cui tali operazioni non sono contemplate dall’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento antisovvenzioni di base, vale a dire il fatto che, contrariamente all’articolo 13 del regolamento antidumping di base, sarebbe impossibile utilizzare correttamente i criteri dei pezzi e del valore aggiunto.

Le sovvenzioni di cui beneficiano i pezzi nel paese d’origine potrebbero infatti ridurre sensibilmente il loro valore e rendere inoperante il criterio del 60% del valore totale dei pezzi. 100 Pertanto, poiché la formulazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base esclude le operazioni di assemblaggio e qualsiasi inclusione per analogia sarebbe contraria al contesto e agli obiettivi del regolamento antisovvenzioni di base, il criterio delle operazioni di assemblaggio sancito all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base non potrebbe essere applicato per analogia per accertare un’elusione dei dazi compensativi.

Nulla giustificherebbe peraltro l’applicazione per analogia dei criteri del valore totale dei pezzi (ossia il 60%) e del valore aggiunto (ossia il 25%). 101 In terzo luogo, la ricorrente si stupisce del fatto che la [OSCURATO:PERSONA], la quale è all’origine delle due proposte di regolamenti di base e che ha redatto l’articolo 13 del regolamento antidumping di base e l’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base, non abbia prodotto un solo documento relativo alla genesi di tali norme, indicando le ragioni per le quali le operazioni di assemblaggio erano state omesse dal testo dell’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base.

Pertanto, essa chiede al Tribunale di ottenere tali documenti mediante l’adozione di una misura di organizzazione del procedimento. 102 [OSCURATO:PERSONA], al pari dell’interveniente a suo sostegno, contesta gli argomenti della ricorrente. 103 In sostanza, con il presente capo, la ricorrente intende contestare i rilievi svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] al considerando 33 del regolamento di esecuzione impugnato. (v. punto 52 supra ).

In particolare, essa contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver applicato la nozione di «operazioni di assemblaggio» di cui all’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento antidumping di base al fine di valutare se nel caso di specie si fosse verificata un’elusione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento antisovvenzioni di base, sebbene le operazioni di assemblaggio non figurino esplicitamente tra le pratiche, i processi o le lavorazioni che, secondo tale disposizione, costituiscono un’elusione di misure antisovvenzioni. 104 A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento antidumping di base è del seguente tenore: «Le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui al terzo comma comprendono, tra l’altro: a) le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali; b) la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi; c) la riorganizzazione della struttura delle vendite e dei canali di vendita da parte degli esportatori o dei produttori del paese oggetto delle misure al fine ultimo di esportare i loro prodotti nell’Unione attraverso i produttori che beneficiano di aliquote del dazio individuali inferiori a quelle applicabili ai prodotti dei fabbricanti; d) nelle circostanze indicate al paragrafo 2, l’assemblaggio di parti per mezzo di operazioni di assemblaggio nell’Unione o in un paese terzo». 105 Per contro, l’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento antisovvenzioni di base è formulato come segue: «Le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui al primo comma comprendono, tra l’altro: a) le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali; b) la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi; c) la riorganizzazione della struttura delle vendite e dei canali di vendita da parte degli esportatori o dei produttori del paese oggetto delle misure al fine ultimo di esportare i loro prodotti nell’Unione attraverso i produttori che beneficiano di aliquote del dazio individuali inferiori a quelle applicabili ai prodotti dei fabbricanti». 106 Dalla formulazione dell’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento antisovvenzioni di base risulta che, come riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] al considerando 33 del regolamento di esecuzione impugnato, le operazioni di assemblaggio non figurano esplicitamente tra le pratiche, i processi o le lavorazioni che costituiscono un’elusione, menzionati all’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento antisovvenzioni di base. 107 Tuttavia, l’assenza, all’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento antisovvenzioni di base, di qualsiasi riferimento alle operazioni di assemblaggio non significa che, come sostiene la ricorrente, il legislatore dell’Unione avesse l’intenzione di escludere le operazioni di assemblaggio dall’ambito di applicazione di tale articolo. 108 Infatti, poiché l’espressione «tra l’altro» è espressamente utilizzata all’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento antisovvenzioni di base, si deve ritenere, al pari della [OSCURATO:PERSONA] al considerando 33 del regolamento di esecuzione impugnato, che tale articolo fornisca un elenco non esaustivo di possibili pratiche di elusione.

Per tale motivo, il paragrafo 3, secondo comma, del suddetto articolo può ricomprendere anche altre pratiche di elusione, che non sono espressamente elencate nell’articolo in questione, quali le operazioni di assemblaggio. 109 Tale interpretazione è corroborata dalla giurisprudenza secondo la quale l’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento antidumping di base contiene un elenco non esaustivo delle pratiche, dei processi o delle lavorazioni menzionate al primo comma dello stesso articolo e secondo cui i diversi tipi di pratiche di elusione vi figurano solo a titolo esemplificativo, come illustrato dall’espressione «tra l’altro» [v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA] (Cambodia)/[OSCURATO:PERSONA], T‑462/15 , EU:T:2018:196 , punto 56 ]. 110 Una simile interpretazione, conforme all’obiettivo sotteso all’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base, vale a dire quello di garantire l’efficacia delle misure antisovvenzioni in vigore (v. punto 42 supra ), non può essere messo in discussione dagli altri argomenti dedotti dalla ricorrente. 111 Anzitutto, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui il regolamento antidumping di base e il regolamento antisovvenzioni di base sono stati adottati e pubblicati lo stesso giorno, di modo che la mancanza di un riferimento alle operazioni di assemblaggio nell’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento antisovvenzioni di base non può essere intesa come una mera omissione, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la differenza tra il tenore letterale dell’articolo 13 del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base risale ai regolamenti antidumping e antisovvenzioni che hanno preceduto gli attuali regolamenti, vale a dire, rispettivamente, il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU 1996, L 56, pag. 1 ) e il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ( GU 1997, L 288, pag. 1 ). 112 Pertanto, la circostanza che l’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento antidumping di base e l’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento antisovvenzioni di base siano stati concepiti e redatti in tempi e contesti diversi può dare una spiegazione alla differenza nella loro formulazione. 113 In ogni caso, come osservato al precedente punto 108, l’espressione «tra l’altro», di cui all’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento antisovvenzioni di base, può essere interpretata nel senso che le operazioni di assemblaggio possono essere incluse nell’ambito di applicazione di tale articolo e che l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base può essere applicato nell’ipotesi in cui sia dimostrato che sono state eluse misure antisovvenzioni mediante tali operazioni, il che, peraltro, trova conferma nel considerando 18 del regolamento antisovvenzioni di base (v. punto 39 supra ). 114 Per quanto riguarda, poi, l’argomento della ricorrente secondo cui l’esclusione delle operazioni di assemblaggio dall’ambito di applicazione dell’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base è giustificata dal fatto che, in sostanza, una soluzione contraria equivarrebbe ad applicare dazi compensativi a sovvenzioni che non sono state concesse né dal paese d’origine né dal paese di esportazione, occorre sottolineare che, nel caso di specie, contrariamente a quanto la ricorrente tenta di far valere, la [OSCURATO:PERSONA] non mira a compensare sovvenzioni concesse dal Marocco, ma, avendo accertato che i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro beneficiavano in Cina di varie sovvenzioni e che detti filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) sono stati assemblati o completati in Marocco dalla ricorrente per produrre i propri GFF, essa estende ai prodotti GFF provenienti dal Marocco le misure compensative già applicate ai prodotti GFF provenienti dalla Cina. 115 Infine, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui l’omissione delle operazioni di assemblaggio di cui all’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento antisovvenzioni di base è giustificata dal fatto che, senza tale omissione, sarebbe impossibile utilizzare correttamente i criteri dei pezzi e del valore aggiunto, è sufficiente constatare, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che la ricorrente non ha spiegato né nelle sue memorie né in udienza per quale ragione le sovvenzioni di cui beneficiano i pezzi nel paese d’origine potrebbero sensibilmente ridurre il loro valore e rendere inoperante il criterio del 60% del valore totale dei pezzi. 116 Pertanto, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore manifesto di valutazione, né ha violato l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base, allorché ha incluso le operazioni di assemblaggio nell’ambito di tale disposizione e ha fatto riferimento alle condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base al fine di valutare se esistesse, nel caso di specie, un’elusione delle misure antisovvenzioni in vigore. 117 Pertanto, occorre respingere il presente capo, senza che sia necessario pronunciarsi sulla domanda di misura di organizzazione del procedimento formulata dalla ricorrente (v. punto 101 supra ). b) Sul secondo capo, vertente su errori manifesti di valutazione, su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base e su una violazione del diritto ad una buona amministrazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che il processo di fabbricazione attuato dalla ricorrente in Marocco costituiva un’operazione di assemblaggio 118 La ricorrente, al pari dell’interveniente a suo sostegno, contesta la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta nei considerando 76, 77 e 79 del regolamento di esecuzione impugnato, secondo cui i suoi prodotti GFF sono fabbricati in Marocco, in base a filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro, che essa acquista tutti dalla sua società madre in Cina, mediante il processo di cucitura-intreccio, ossia un’operazione di completamento che rientrerebbe nella nozione di operazioni di assemblaggio ai sensi dell’articolo 13 del regolamento antidumping di base. 119 A tal riguardo, la ricorrente fornisce, in via preliminare, spiegazioni sulla natura del processo di fabbricazione e su altre attività svolte in Marocco.

In particolare, essa spiega che i prodotti GFF sono fabbricati in Marocco mediante il processo di cucitura-intreccio, in base a filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) non colorati, ove i suddetti filati e i prodotti GFF sono due prodotti distinti con composizione, proprietà e usi finali diversi e corrispondenti a due industrie completamente diverse; che il processo di fabbricazione dei prodotti GFF comprende diverse fasi che devono essere progettate e calibrate con cura per ottenere le caratteristiche volute in funzione del loro specifico uso; che la produzione dei prodotti GFF è oggetto di audit di progettazione, di certificazione prodotti, di fabbrica e di attrezzature, nonché di prove a campione per soddisfare i rigorosi requisiti della clientela, dato che i prodotti GFF sono realizzati, in pratica, su misura in funzione delle esigenze di ciascun cliente; che la produzione dei GFF richiede attrezzature e competenze specialistiche e una formazione specifica che vanno al di là di una semplice operazione di assemblaggio e che sono indispensabili in considerazione degli usi particolari dei prodotti GFF e che l’elenco dei gravi vizi che rendono i prodotti GFF inutilizzabili per i clienti dimostra la complessità del loro processo di fabbricazione. 120 Pertanto, secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errore nel definire, al considerando 79 del regolamento di esecuzione impugnato, il processo di fabbricazione dei prodotti GFF in Marocco e le attività ad esso connesse come costituenti un’operazione di completamento che rientrava nelle operazioni di assemblaggio a norma dell’articolo 13 del regolamento [antidumping] di base.

La ricorrente ritiene che, sebbene non si debbano confondere le due nozioni, detto processo di fabbricazione non costituisca né un’operazione di assemblaggio né un’operazione di completamento. 121 A tal riguardo, sotto un primo profilo, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errore nell’equiparare la nozione di «operazione di assemblaggio» a quella di «operazione di completamento».

A suo avviso, tali nozioni sono diverse in quanto nel regolamento antidumping di base in cui sono menzionate, esse sono separate dalla congiunzione «o», che indica un’alternativa.

Pertanto, nulla consentirebbe di concludere che la definizione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento antidumping di base si applichi indistintamente alle operazioni di assemblaggio e alle operazioni di completamento. 122 Sotto un secondo profilo, la ricorrente sostiene che, poiché per «assemblaggio» si dovrebbe intendere un «processo consistente nel mettere insieme gli elementi di una macchina o di un’opera», il processo di fabbricazione dei GFF in Marocco e le attività ad esso connesse andavano ben oltre la semplice riunione di elementi e non potevano quindi essere qualificati come operazione di assemblaggio. 123 Sotto un terzo profilo, secondo la ricorrente, anche supponendo che l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base sia applicabile alle operazioni di completamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente ritenuto, nel regolamento di esecuzione impugnato, che le operazioni da essa compiute costituissero operazioni di completamento, ossia operazioni dirette a terminare qualcosa.

Essa sottolinea di non essersi limitata a terminare la trasformazione dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in prodotti GFF.

Essa afferma, al contrario, di creare in base a filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) un prodotto totalmente nuovo le cui caratteristiche fisiche e tecniche, le cui utilizzazioni finali e le cui classi tariffarie sono diverse.

In particolare, il suo processo di fabbricazione dei prodotti GFF in Marocco potrebbe essere paragonato al processo simile, ma più semplice, di fabbricazione dei tessuti di cotone a partire da filati di cotone.

I filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) sarebbero infatti cuciti e intrecciati allo stesso modo dei filati di cotone per la produzione dei tessuti di cotone.

Così come tali tessuti non sarebbero semplici filati di cotone «completati», i prodotti GFF non sarebbero semplici filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) «completati», bensì il risultato di un processo di fabbricazione complesso che richiederebbe attrezzature e competenze specialistiche.

Inoltre, la natura fondamentalmente diversa dei «filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)» e dei «prodotti GFF» sarebbe riconosciuta tanto dall’industria dell’Unione, nella denuncia antidumping presentata nel 2019 relativa alle importazioni di prodotti GFF provenienti dalla Cina e dall’Egitto, quanto dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa, attraverso l’istituzione di misure di difesa commerciale nei confronti dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) e dei prodotti GFF. 124 [OSCURATO:PERSONA], al pari dell’interveniente a suo sostegno, contesta gli argomenti della ricorrente. 125 Nel caso di specie, al considerando 76 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che «[l]a principale materia prima per la fabbricazione di prodotti GFF [erano] i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro», che «[la ricorrente] [aveva] acquistato dalla sua società madre collegata in Cina il 100% dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro utilizzati», che «[t]ali filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro erano trasformati in prodotti GFF tramite il processo di cucitura-intreccio, un’operazione di completamento effettuata in Marocco» e che, «[s]econdo le informazioni presentate [dalla ricorrente], i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro costitui[vano] quasi il 100% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato [o] completato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [antidumping] di base». 126 Di conseguenza, al considerando 77 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che «il processo attuato in Marocco è un’operazione di completamento (operazione di assemblaggio) e che il criterio del 60% di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base, applicato per analogia alla luce della formulazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento [antisovvenzioni] di base, come spiegato al considerando 33 [del regolamento di esecuzione impugnato], era [soddisfatto]». 127 Inoltre, al considerando 79 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che «[l]a pratica descritta al considerando 76 [poteva] configurare un’operazione di completamento rientrante nella nozione di operazione di assemblaggio a norma dell’articolo 13 del regolamento [antidumping] di base». 128 Occorre peraltro ricordare che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento antidumping di base, «[l]e pratiche, i processi o le lavorazioni di cui al terzo comma [e che possono costituire elusione] comprendono, tra l’altro[,] nelle circostanze indicate al paragrafo 2, l’assemblaggio di parti per mezzo di operazioni di assemblaggio nell’Unione o in un paese terzo». 129 Conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, «[o]perazioni di assemblaggio nell’Unione o in un paese terzo sono considerate elusive delle misure vigenti (...) [quando] il valore dei pezzi suddetti è uguale o superiore al 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato; l’elusione è tuttavia esclusa se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25% del costo di produzione». 130 Nel caso di specie, occorre verificare se la nozione di «operazioni di assemblaggio» debba, come auspicano la [OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente a suo sostegno, essere oggetto di un’interpretazione estensiva che possa includere le operazioni di completamento o, come suggerisce la ricorrente, di un’interpretazione restrittiva secondo la quale queste ultime operazioni non rientrano nella nozione di «operazione di assemblaggio». 131 A tal riguardo, occorre rilevare che, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], il regolamento antidumping di base non fornisce una definizione della nozione di «operazioni di assemblaggio», né di quella di «operazioni di completamento».

Esso non precisa neppure se queste ultime operazioni siano incluse nella nozione di «operazioni di assemblaggio». 132 Orbene, per giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 12 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑709/17 P ,

ECLI:EU:C:2019:717

, punto 82 e giurisprudenza ivi citata). 133 Per quanto riguarda il contesto, occorre rilevare che, a differenza delle operazioni di assemblaggio, le operazioni di completamento non figurano tra le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento antidumping di base, in quanto idonei a costituire un’elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, del medesimo regolamento. 134 Tuttavia, la nozione di «completamento», che, come confermato in udienza, è una nozione autonoma propria della normativa antielusione dell’Unione, figura all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base, secondo il quale l’esistenza di un’elusione è esclusa «se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25% del costo di produzione».

Peraltro, a tal riguardo, occorre sottolineare che nessun’altra disposizione del regolamento antidumping di base fa riferimento alle operazioni di completamento. 135 Orbene, il riferimento al completamento nell’ambito dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base, vale a dire nell’ambito della parte di tale disposizione che precisa le condizioni in base alle quali un’operazione di assemblaggio è considerata elusiva delle misure in vigore, depone a favore della tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le operazioni di completamento rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento.

Infatti, le operazioni di completamento possono essere interpretate come una declinazione delle operazioni di assemblaggio. 136 Da un lato, siffatta interpretazione è conforme all’obiettivo sotteso alla normativa dell’Unione in materia di elusione, vale a dire quello di garantire l’efficacia delle misure antisovvenzioni adottate dall’Unione e di evitare che queste ultime siano eluse (v. punto 42 supra ).

D’altro lato, essa è corroborata dalla circostanza secondo cui, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il legislatore ha inteso lasciare un ampio margine di manovra alle istituzioni dell’Unione quanto alla definizione dell’elusione (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Simon, Evers & Co, C‑21/13 , EU:C:2014:2154 , punto 48 ). 137 Peraltro, tale interpretazione non può essere messa in discussione dalla tesi della ricorrente secondo cui, poiché le nozioni di «assemblaggio» e di «completamento» sono diverse, entrambe menzionate nel regolamento antidumping di base e separate dalla congiunzione «o», la nozione di «operazioni di completamento» non può essere equiparata a quella di «operazioni di assemblaggio».

Infatti, se è vero che le due nozioni di cui trattasi sono diverse, come confermato dall’uso della congiunzione «o» (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑147/09 e T‑148/09 , EU:T:2013:259 , punto 83 ), ciò non impedisce tuttavia di poter considerare la nozione di «completamento» come una nozione che può essere compresa in quella di «assemblaggio» e, pertanto, di ammettere che le operazioni di completamento possano essere incluse nelle operazioni di assemblaggio ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento.

D’altronde, secondo la giurisprudenza, esiste una varietà di operazioni rientranti nella nozione di «assemblaggio» (sentenza del 13 dicembre 1989, [OSCURATO:PERSONA], C‑26/88 , EU:C:1989:637 , punto 20 ). 138 Di conseguenza, occorre constatare che l’articolo 13 del regolamento antidumping di base si applica sia alle operazioni di assemblaggio sia alle operazioni di completamento, essendo queste ultime una declinazione delle prime. 139 Ciò precisato, occorre verificare se, nel caso di specie, il processo di cucitura-intreccio, realizzato dalla ricorrente in Marocco, possa essere qualificato, come indicato ai considerando 76, 77 e 79 del regolamento di esecuzione impugnato, come «operazione di completamento rientrante nella nozione di operazione di assemblaggio a norma dell’articolo 13 del regolamento [antidumping] di base» (v. punti da 125 a 127 supra ). 140 La ricorrente contesta tale qualificazione.

In merito, come ricordato al precedente punto 122, essa sostiene che il processo di fabbricazione dei prodotti GFF in Marocco e le attività ad esso connesse vanno ben al di là della semplice riunione di elementi (o assemblaggio) e di operazioni di completamento.

In particolare, essa sottolinea, anzitutto, di non limitarsi a completare la trasformazione dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in prodotti GFF, ma di creare a partire dai filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) un prodotto totalmente nuovo le cui caratteristiche fisiche e tecniche, le cui utilizzazioni finali e le cui classi tariffarie sono diverse.

Essa sostiene poi che i prodotti GFF non sono semplici filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) «completati», bensì il risultato di un processo di fabbricazione complesso, articolato in più fasi, che richiede attrezzature e competenze specialistiche nonché una formazione particolare.

Infine, i prodotti GFF, il cui elenco di gravi vizi che li rendono inutilizzabili attesterebbe la complessità del processo di fabbricazione, sarebbero realizzati su misura in funzione delle esigenze di ciascun cliente. 141 Anzitutto, occorre rilevare che il regolamento antidumping di base non prevede un criterio generale vertente sull’assenza di complessità intrinseca del processo affinché un’operazione di assemblaggio possa costituire un’elusione quale contemplata all’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, del suddetto regolamento.

Le circostanze in cui un’operazione di assemblaggio all’interno dell’Unione o in un paese terzo è considerata elusiva delle misure in vigore sono descritte al paragrafo 2 di tale articolo, il quale fa riferimento alla percentuale di pezzi utilizzati provenienti dal paese soggetto alle misure e al valore aggiunto a tali pezzi mediante l’operazione in questione. 142 Pertanto, come giustamente sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], anche ammettendole dimostrate, le circostanze evocate dalla ricorrente secondo cui i GFF sono prodotti nuovi le cui caratteristiche fisiche e tecniche, le cui utilizzazioni finali e le cui classi tariffarie sono diverse, così come il fatto che i prodotti GFF sono il risultato di un processo di fabbricazione complesso, articolato in più fasi, che richiede attrezzature e competenze specialistiche nonché una formazione particolare, non incidono sulla qualificazione come operazione di assemblaggio o di completamento del processo di fabbricazione dei prodotti GFF in Marocco.

Lo stesso vale per quanto riguarda le circostanze secondo cui i prodotti GFF sono oggetto di diversi usi in diversi settori industriali nonché di un elenco molto lungo di eventuali vizi che potrebbero renderli inutilizzabili dai clienti e secondo cui sarebbero realizzati su misura in funzione delle esigenze di ciascun cliente che, peraltro, effettuerebbe un processo approfondito di audit di progettazione e di certificazione. 143 Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore manifesto di valutazione né ha violato l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento antidumping di base quando ha analizzato le operazioni compiute dalla ricorrente in Marocco sotto il profilo della nozione di «completamento» piuttosto che sotto il profilo della nozione di «assemblaggio» e quando ha ritenuto che dette operazioni fossero operazioni di completamento.

Infine, gli elementi dedotti dalla ricorrente non consentono di constatare una violazione del diritto ad una buona amministrazione. 144 Pertanto, il presente capo dev’essere respinto in quanto infondato. c) Sul terzo capo, vertente su errori manifesti di valutazione, su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base nonché su violazioni del diritto ad una buona amministrazione e dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento in sede di valutazione della soglia del valore aggiunto delle operazioni di assemblaggio 145 A sostegno del presente capo del quarto motivo, la ricorrente solleva, in sostanza, tre censure. 146 Con la prima censura, la ricorrente fa valere che il regolamento di esecuzione impugnato si basa su errori manifesti di valutazione e viola l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base in quanto, nell’ambito della valutazione della soglia del valore aggiunto ai pezzi incorporati ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base, adegua i suoi costi fissi, in particolare i costi di ammortamento e i costi di affitto, in funzione del grado di utilizzo degli impianti. 147 In primo luogo, la ricorrente fa valere che l’adeguamento dei costi fissi per rispecchiare l’utilizzo degli impianti non è autorizzato in diritto ed è errato in fatto. 148 Da un lato, la ricorrente sostiene che non esistono disposizioni giuridiche che consentano alla [OSCURATO:PERSONA] di adeguare i costi fissi in funzione del grado di utilizzo degli impianti.

Più in particolare, a suo avviso, il fatto di adeguare i costi fissi a seconda dell’utilizzo degli impianti è incongruente, dato che i costi fissi non dipendono, per definizione, dalle quantità prodotte o dagli impianti utilizzati.

Pertanto, l’adeguamento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe contrario alla definizione contabile consolidata dei «costi fissi» e falserebbe il calcolo del valore aggiunto. 149 In sede di replica, la ricorrente contesta altresì l’interpretazione della nozione di «valore aggiunto» proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del contesto e della finalità dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base.

Anzitutto, essa fa valere che detta nozione si inserisce nel contesto della nozione di «costo» di produzione che compare nella stessa frase di detta disposizione.

Poiché quest’ultima nozione è definita all’articolo 2 del regolamento antidumping di base, un riferimento a costi nel contesto dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento significherebbe che le nozioni di «valore aggiunto» e di «costi sostenuti» sono identiche e che l’adeguamento dei costi sostenuti a titolo di valore aggiunto può essere effettuato solo sulla base dell’articolo 2, paragrafo 5, di detto regolamento.

Orbene, secondo la ricorrente, tale articolo non prevede adeguamenti quando i costi sono calcolati sulla base di documenti contabili redatti conformemente ai principi contabili generalmente accettati e che tengono ragionevolmente conto dei costi connessi alla produzione e alla vendita del prodotto in esame, anche se tali costi risultano bassi o elevati tenuto conto del tasso effettivo di utilizzo degli impianti.

Lo stesso divieto varrebbe per il valore aggiunto che si inserisce in un contesto di costi. 150 D’altro lato, la ricorrente sostiene che sul piano fattuale non vi era alcuna ragione di adeguare i costi fissi.

Essa ritiene che, con tale metodo, i costi di ammortamento e di affitto possano essere integralmente presi in considerazione solo se essa funziona a piena capacità, il che in pratica non avviene mai, e che il costo di ammortamento è adeguato, in quanto il costo di ammortamento dei macchinari per prodotti GFF che non sono stati utilizzati per tutto il 2020 non può essere preso in considerazione.

Essa aggiunge che la giustificazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] al considerando 84 del regolamento di esecuzione impugnato al fine di adeguare i costi fissi non è corroborata dai fatti, in quanto essa non ha dichiarato che i suoi macchinari avevano funzionato per 300 giorni.

A suo avviso, i macchinari per prodotti GFF sono stati ammortizzati solo a partire dal momento in cui sono stati installati e solo per il periodo in cui sono stati in funzione.

La ricorrente sostiene che il costo di ammortamento da essa comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] rispecchia quindi il periodo effettivo in cui i macchinari per prodotti GFF sono stati utilizzati e ammortizzati. 151 In secondo luogo, la ricorrente fa valere che non vi era motivo di escludere i costi di affitto dello «stabilimento – fase 2» dai costi di affitto considerati per il calcolo del valore aggiunto in quanto tale stabilimento avrebbe contenuto dei [riservato], unico prodotto fabbricato dalla ricorrente.

Essa ritiene pertanto che, poiché lo «stabilimento – fase 1» e lo «stabilimento – fase 2» sono stati utilizzati per fabbricare il prodotto in esame, non vi era alcuna ragione per escludere i costi di affitto dello «stabilimento – fase 2».

A suo parere, tutti i costi di affitto contribuiscono al valore aggiunto del prodotto finale. 152 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto per ragioni errate i tre diversi metodi di calcolo del valore aggiunto da essa proposti.

In particolare, il rigetto del primo metodo per le ragioni esposte al considerando 86 del regolamento di esecuzione impugnato si fonderebbe su un errore manifesto di valutazione.

A tal riguardo, la ricorrente afferma di aver spiegato per quale ragione il mese di marzo non era stato inizialmente indicato come il primo mese di produzione.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto a disposizione elementi per mettere in discussione i dati che erano stati prodotti.

Per quanto riguarda il secondo e il terzo metodo, la ricorrente fa valere che il tasso di utilizzo degli impianti di [riservato] applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] è stato determinato sulla base della sua capacità complessiva, tenendo conto di tutti i macchinari per prodotti GFF e, in particolare, di quelli che non erano stati operativi per tutto il 2020.

Pertanto, a suo avviso, tale tasso è in realtà meno rappresentativo del tasso di utilizzo degli impianti per tutto il 2020.

Essa sostiene quindi che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva respingere le soluzioni da essa proposte adducendo che queste ultime non erano rappresentative del tasso di utilizzo degli impianti per l’intero 2020 senza mettere in discussione il proprio metodo. 153 Con la seconda censura, la ricorrente sostiene che l’adeguamento dei costi fissi per rispecchiare l’utilizzo degli impianti, utilizzando [riservato] dei costi di ammortamento e di affitto per lo «stabilimento – fase 1», è discriminatorio.

In sostanza, essa addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver operato una discriminazione tra essa e l’industria dell’Unione, non adeguando il costo di produzione di tale industria al momento del calcolo del prezzo obiettivo nell’inchiesta iniziale, benché l’industria dell’Unione avesse indicato uno scarso utilizzo degli impianti durante il periodo dell’inchiesta. 154 Con la terza censura, la ricorrente sostiene che il regolamento di esecuzione impugnato viola il suo diritto ad una buona amministrazione, in quanto non esamina con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie e procede all’adeguamento dei costi senza prendere in considerazione le spiegazioni che essa ha fornito per quanto riguarda l’utilizzo dei macchinari e i costi di affitto. 155 [OSCURATO:PERSONA], al pari dell’interveniente a suo sostegno, contesta gli argomenti della ricorrente. 156 In sostanza, il presente capo verte sulla determinazione del valore aggiunto ai pezzi incorporati nel corso dell’operazione di assemblaggio o di completamento della fabbricazione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base. 157 Conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base, «l’elusione è tuttavia esclusa se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25% del costo di produzione». 158 Prima di iniziare l’esame delle tre censure dedotte dalla ricorrente a sostegno del presente capo, occorre ricordare i considerando pertinenti del regolamento di esecuzione impugnato. 1) Sul calcolo del valore aggiunto nel regolamento di esecuzione impugnato 159 Al considerando 80 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che, secondo la ricorrente, «il costo del valore aggiunto sarebbe superiore alla soglia del 25%».

Essa ha precisato, al riguardo, che «[l]e due principali voci di costo nel calcolo del valore aggiunto [operato dalla ricorrente] erano i costi di ammortamento e di affitto, rientranti nei dati finanziari del periodo di riferimento presentati [dalla ricorrente] nel suo modulo di richiesta di esenzione». i) Sul costo di ammortamento 160 Per quanto riguarda il costo di ammortamento, come risulta dal considerando 81 del regolamento di esecuzione impugnato, la ricorrente ha fatto valere che «presso la sua sede erano installate meno di dieci macchine per prodotti GFF e che ciascuna di queste macchine aveva funzionato per 300 giorni su 360 durante il 2020».

Pertanto, «[l’]importo dell’ammortamento per il periodo di riferimento è stato calcolato [dall’impresa] sulla base dei tre elementi che seguono: il valore d’acquisto; una percentuale di deprezzamento del 9,5% per tenere conto della vita utile stimata [e] i suddetti 300 giorni di funzionamento su un totale di 360 giorni». 161 Dal considerando 82 del regolamento di esecuzione impugnato risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha espresso disaccordo in merito al metodo con cui la ricorrente ha calcolato il costo di ammortamento nel quadro del calcolo del valore aggiunto ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base. 162 A tal riguardo, al considerando 82 del regolamento di esecuzione impugnato, si afferma quanto segue: «[L]utilizzo di 300 giorni quale elemento per calcolare l’importo dell’ammortamento può essere accettabile secondo i principi contabili internazionali, ma ha determinato una sovrastima dell’importo dell’ammortamento calcolato nel quadro del calcolo del valore aggiunto da parte [della ricorrente] per vari motivi.

In primo luogo, (...) l’utilizzo degli impianti (produzione effettiva in kg divisa per l’effettiva capacità produttiva in kg) relativo alle macchine per prodotti GFF è stato basso nell’anno 2020.

In considerazione dello scarso utilizzo degli impianti, il costo di ammortamento indicato è risultato sovrastimato.

In secondo luogo, quattro delle macchine per prodotti GFF sono state spedite da Shanghai a Tangeri solo nel novembre 2019 e non possono aver funzionato per 300 giorni nel 2020, tenendo conto del tempo di spedizione tra Shanghai e Tangeri e del tempo richiesto per scaricare, installare e collaudare ognuna di queste quattro macchine per prodotti GFF.

In terzo luogo, nel suo modulo di richiesta di esenzione [la ricorrente] ha affermato che la produzione è iniziata solo nell’aprile 2020.

Se tale affermazione fosse vera, il tempo totale di funzionamento per ognuna delle macchine per prodotti GFF installate poteva essere solo di 270 giorni al massimo (da aprile 2020 a dicembre 2020), senza nemmeno tenere conto di eventuali tempi non operativi a causa di interruzioni dovute a interventi di manutenzione obbligatoria, giorni di riposo e vacanze. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi concluso che il costo di ammortamento di cui tenere conto nel calcolo del costo del valore aggiunto dovrebbe essere notevolmente inferiore al costo di ammortamento calcolato [dalla ricorrente]». 163 Dai considerando 85 e 86 del regolamento di esecuzione impugnato risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì respinto l’utilizzo dei seguenti tre metodi alternativi proposti dal gruppo [OSCURATO:PERSONA], vale a dire: – quello consistente nell’adeguare la capacità per rispecchiare i mesi durante i quali le macchine per prodotti GFF pertinenti non erano operative; – quello consistente nell’utilizzare solo i dati sui costi del dicembre 2020, ossia il mese durante il periodo dell’inchiesta nel quale la maggior parte delle macchine per prodotti GFF era operativa, salvo per la macchina [riservato]; – quello consistente nell’utilizzare i dati sui costi del periodo da luglio a dicembre 2020, poiché [riservato]. 164 In particolare, al considerando 86 del regolamento di esecuzione impugnato, si rileva quanto segue: – «[I]l mese di marzo 2020 non è stato indicato [dalla ricorrente] come mese di produzione nell’allegato

7.2. della lettera del 12 ottobre 2021. [Essa] ha dichiarato per la prima volta il 12 ottobre 2021 che la produzione era in corso nel marzo 2020, ma che tale produzione di marzo 2020 era stata registrata solo nei dati sulla produzione per il mese di aprile 2020.

Ciò significa che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva escludere altri errori e/o ritardi nella registrazione della produzione mensile. (...); – [A]nche l’utilizzo dei dati sui costi riferiti solo al dicembre 2020 non poteva essere accettato, poiché il tasso di utilizzo degli impianti per il mese di dicembre 2020 non era rappresentativo del tasso di utilizzo degli impianti per l’intero anno 2020; – [N]eppure l’utilizzo dei dati sui costi per il periodo luglio-dicembre 2020 poteva essere accettato per lo stesso motivo indicato per la seconda alternativa proposta[: il] tasso di utilizzo degli impianti per il periodo luglio - dicembre 2020 non era rappresentativo del tasso di utilizzo degli impianti per l’intero anno 2020». 165 Al considerando 86 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto concluso che «il tasso di utilizzo degli impianti nel corso dell’intero anno 2020 era l’indicatore più adeguato per ridurre in misura ragionevole il tasso di ammortamento registrato integralmente nel quadro del calcolo del valore aggiunto». ii) Sul costo di affitto 166 Per quanto riguarda il costo di affitto, al considerando 91 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato quanto segue: «[N]ella sua risposta nel modulo di richiesta di esenzione [la ricorrente] non ha fornito i contratti di affitto, nonostante gli importanti costi di affitto sostenuti nel 2020.

Nel modulo di richiesta di esenzione, [OSCURATO:PERSONA] Morocco ha informato la [OSCURATO:PERSONA] di aver installato tutte le sue macchine per prodotti GFF in un unico luogo (stabilimento – fase 1).

La società ha dichiarato inizialmente di aver affittato solo questo stabilimento, affermando di disporre di “un solo sito di produzione”, benché nel modulo di esenzione fosse richiesto di fornire gli indirizzi di tutti i siti di produzione.

Successivamente, [la ricorrente] ha però fornito due contratti di affitto [nella sua] risposta alla (...) richiesta di maggiori informazioni (...), a dimostrazione del fatto che durante il periodo di riferimento [essa] ha affittato due sedi distinte da due diversi proprietari.

Poiché [la ricorrente] aveva affermato in precedenza nel suo modulo di richiesta di esenzione che le macchine per prodotti GFF operative durante il 2020 erano installate esclusivamente in uno di questi due stabilimenti affittati, gli importi di affitto pagati nel 2020 per il secondo stabilimento (stabilimento – fase 2) avrebbero dovuto essere esclusi dai costi di affitto e dal costo del valore aggiunto.

A causa del basso utilizzo degli impianti, nel calcolo del costo del valore aggiunto inoltre la [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto nemmeno accettare il costo di affitto totale per lo stabilimento – fase 1, poiché non è stato pienamente utilizzato a causa del fatto che le macchine per prodotti GFF non erano in produzione nel primo trimestre del 2020 e non hanno funzionato a piena capacità negli altri trimestri del 2020.

Il costo di affitto totale indicato non è stato pertanto accettato dalla [OSCURATO:PERSONA] per i motivi di cui sopra». 167 Dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che tale istituzione era incorsa in errori manifesti di valutazione ed aveva agito in violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, poiché non aveva tenuto conto del costo totale di affitto (considerando 92 del regolamento di esecuzione impugnato). 168 Tuttavia, come risulta dal considerando 93 del regolamento di esecuzione impugnato, «[l]a [OSCURATO:PERSONA] ha respinto tale argomentazione, sulla base delle dichiarazioni seguenti, effettuate dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’inchiesta».

Infatti, vi si afferma quanto segue: «In primo luogo, nella sua risposta alla (...) richiesta di maggiori informazioni, il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento solo allo stabilimento – fase 1 per la [riservato].

In secondo luogo, nella sua risposta alla (...) richiesta di maggiori informazioni, [esso] ha dichiarato che le sue macchine per prodotti GFF operative nel 2020 erano tutte ubicate presso lo stabilimento – fase

1. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi dedotto che nessuna di queste macchine operative nel 2020 era ubicata nello stabilimento – fase

2. Questo è stato comprovato anche da altre affermazioni del [suddetto] gruppo nella sua risposta alla richiesta di maggiori informazioni». 169 Pertanto, al considerando 94 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che, «[c]on l’adeguamento dei costi di affitto e di ammortamento indicati, per tenere conto delle questioni spiegate sopra, il valore aggiunto medio così stabilito durante il periodo di riferimento [era] risultato inferiore alla soglia del 25% fissata dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [antidumping] di base» e che «[a]nche alcune altre voci di costo [erano] risultate sovrastimate, ma non [erano] state adeguate, in quanto tali adeguamenti avrebbero comportato solo una percentuale di valore aggiunto ancora più bassa». 2) Sulla prima censura, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base 170 La presente censura solleva, in sostanza, la questione preliminare di come debba essere determinato il valore aggiunto ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base e se, ai fini della sua determinazione, la [OSCURATO:PERSONA] debba tener conto dei costi quali contabilizzati dall’impresa che effettua operazioni di assemblaggio o di completamento o se essa possa adeguarli tenendo conto della capacità di produzione effettiva dell’impresa. 171 A tal riguardo, occorre ricordare che il regolamento antidumping di base non contiene alcuna definizione della nozione di «valore aggiunto». 172 Nel caso di specie, se le parti concordano nel definire il valore aggiunto ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base come il valore che rientra nel prodotto realizzato a seguito dell’operazione di assemblaggio o di completamento, esse non concordano sulla questione se detta nozione coincida con quella di «costi sostenuti», o addirittura di «costi contabilizzati», o differisca da quest’ultima.

In particolare, sebbene la ricorrente ritenga che la nozione di «valore aggiunto» e quella di «costi sostenuti» siano identiche e che l’adeguamento dei costi sostenuti a titolo di valore aggiunto possa essere effettuato solo sulla base dei motivi di cui all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, il quale tuttavia non prevede il tasso di utilizzo della capacità di produzione quale criterio di adeguamento, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, per contro, che la nozione di «valore aggiunto» è diversa da quella di «costi sostenuti» e che tanto l’obiettivo quanto la formulazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, richiedono che i costi fissi, quali contabilizzati, debbano essere adeguati per valutare il valore aggiunto ai pezzi incorporati, in particolare se l’utilizzo degli impianti è particolarmente basso. 173 Come ricordato al precedente punto 132, in conformità ad una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 12 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑709/17 P , EU:C:2019:717 , punto 82 e giurisprudenza ivi citata). 174 Nel caso di specie, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base, la [OSCURATO:PERSONA] deve stabilire se «il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25% del costo di produzione». 175 Orbene, la circostanza che il termine «costo» compaia nella stessa frase dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base del valore aggiunto non è sufficiente per concludere che, come sostiene la ricorrente, la nozione di «valore aggiunto» e quella di «costi sostenuti» sono identiche e che i costi di produzione di cui occorre tener conto ai fini del calcolo del valore aggiunto ai sensi di detta disposizione possono essere adeguati solo per i motivi previsti e alle sole condizioni contemplate all’articolo 2, paragrafo 5, del medesimo regolamento. 176 Infatti, da un lato, l’interpretazione proposta dalla ricorrente risulta non tenere conto del fatto che, sebbene con l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, l’Unione intendesse dare attuazione agli obblighi specifici contenuti nell’articolo 2.2.1.1 dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT) ( GU 1994, L 336, pag. 103 ) (v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 2013, Acron/Consiglio, T‑118/10 , non pubblicata, EU:T:2013:67 , punto 66 ), la normativa dell’Unione in materia di elusione, contenuta all’articolo 13 di tale regolamento, non trova, per contro, il suo fondamento in detto accordo, cosicché essa deve essere considerata come un quadro normativo specifico nel diritto dell’Unione. 177 Conseguentemente, un’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base alla luce di altre disposizioni del medesimo regolamento, quali l’articolo 2, paragrafo 5, di detto regolamento, che costituisce un recepimento nel diritto dell’Unione degli obblighi particolari contenuti nell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT, deve trovare una giustificazione diversa da quella fondata sulla semplice circostanza che i termini «costo di produzione» compaiono nell’ambito della stessa frase dei termini «valore aggiunto». 178 D’altro lato, l’interpretazione proposta dalla ricorrente non è conforme all’obiettivo sotteso alla normativa antielusione sancita all’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base, vale a dire quello di garantire l’efficacia delle misure compensative adottate dall’Unione e di evitare che queste ultime siano eluse (v. punto 42 supra ).

Infatti, in una situazione come quella della ricorrente nel caso di specie, il cui costo di ammortamento è stato calcolato e contabilizzato sulla base del funzionamento teorico massimo dell’insieme delle [riservato] macchine per prodotti GFF durante tutto il periodo di riferimento, ossia l’anno 2020, mentre invece durante tale periodo, in realtà, le macchine per prodotti GFF hanno funzionato unicamente a [riservato] della loro capacità, il costo di ammortamento così contabilizzato non si traduce integralmente in valore aggiunto ai pezzi incorporati.

Di conseguenza, escludere la possibilità di adeguare i costi di ammortamento al fine di tener conto dello scarso utilizzo della capacità delle macchine, finirebbe per consentire all’impresa di gonfiare l’importo del valore aggiunto ai pezzi incorporati.

Infatti, una macchina che rimane inutilizzata comporta costi di ammortamento che sono contabilizzati, ma non aggiunge valore ai pezzi incorporati nell’ambito di un’operazione di assemblaggio o di completamento. 179 Pertanto, il contesto e l’obiettivo dell’articolo 13 del regolamento antidumping di base richiedono che il calcolo del valore aggiunto tenga conto dei soli costi connessi all’effettiva produzione di GFF, o anche dei soli costi di ammortamento e di affitto connessi al funzionamento dei macchinari realmente utilizzati per realizzare i pezzi effettivamente incorporati nel corso del periodo di riferimento. 180 Ciò precisato, occorre stabilire se l’adeguamento dei costi di ammortamento e di affitto, come quello effettuato nel caso di specie dalla [OSCURATO:PERSONA], sia inficiato da un errore manifesto di valutazione. 181 Come da essa precisato in udienza, la ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver adeguato i costi di ammortamento e di affitto che essa le aveva comunicato, applicando un tasso di utilizzo degli impianti di [riservato] per tutto il 2020. 182 Secondo la ricorrente, sebbene la finalità dell’adeguamento dei costi di ammortamento e di affitto effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse quella di rispecchiare l’utilizzo effettivo delle macchine per prodotti GFF, tale tasso non risponde a tale finalità, dato che è stato determinato sulla base della capacità teorica massima di tutte le sue macchine per prodotti GFF, comprese quelle che non sono state operative.

La ricorrente ritiene, pertanto, che, se la [OSCURATO:PERSONA] voleva adeguare i costi, avrebbe dovuto prendere in considerazione gli altri metodi di calcolo dei costi di ammortamento che le aveva sottoposto e, in particolare, il primo di detti metodi, in cui proponeva, in sostanza, di adeguare i costi tenendo conto del numero di mesi del periodo di riferimento nel corso dei quali ciascuna macchina per prodotti GFF aveva effettivamente funzionato. 183 A tal riguardo, in primo luogo, occorre sottolineare che, come ricordato al precedente punto 54, secondo la giurisprudenza, in materia di politica commerciale comune, e specialmente nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare.

Quanto al controllo giurisdizionale di una siffatta valutazione, esso deve essere quindi limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere. 184 In secondo luogo, come risulta dal considerando 81 del regolamento di esecuzione impugnato (v. punto 160 supra ), il costo di ammortamento che la ricorrente ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] si basava sulla capacità teorica massima delle sue macchine.

A tal riguardo, occorre precisare che, sebbene nel ricorso la ricorrente affermi che il costo di ammortamento da essa comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] rispecchia il periodo effettivo in cui le macchine per prodotti GFF sono state utilizzate e ammortizzate, essa non fornisce alcun elemento idoneo a suffragare tale affermazione.

Peraltro, taluni elementi del fascicolo contraddicono una simile affermazione.

Infatti, da un lato, quest’ultima risulta poco credibile alla luce della constatazione contenuta nella risposta alla lettera relativa all’articolo 28, secondo cui la ricorrente «non ha registrato il numero di giorni in cui le macchine per [GFF] erano operative».

Dall’altro, tale constatazione è contraddetta dalla stessa ricorrente, poiché, nel ricorso, ammette che i costi fissi da essa effettivamente sostenuti nel corso del 2020 per la produzione dei GFF «sono contabilizzati sulla base dei principi contabili generalmente riconosciuti localmente» e che «[l]a [[OSCURATO:PERSONA]], lungi dal contestarlo, riconosce che “l’uso dei 300 giorni come elemento di calcolo può essere accettabile secondo i principi contabili internazionali”». 185 In terzo luogo, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], i costi di ammortamento calcolati sulla base del funzionamento massimo teorico del complesso di [riservato] macchine GFF per tutto il periodo di riferimento possono essere considerati come valore aggiunto ai pezzi incorporati solo se le macchine hanno effettivamente funzionato alla loro capacità teorica massima per tutto il periodo, il che, tuttavia, non è avvenuto nel caso di specie per le ragioni esposte nel considerando 82 del regolamento di esecuzione impugnato (v. punto 162 supra ) e, in particolare, per il fatto che tale periodo corrispondeva ad una fase di avvio del sito di produzione della ricorrente. 186 Pertanto, ritenendo che i costi di ammortamento e di affitto quali indicati dalla ricorrente non potessero rispecchiare in modo credibile il valore aggiunto ai pezzi incorporati, la [OSCURATO:PERSONA] ha adeguato detti costi.

A tal fine, essa ha utilizzato il tasso di utilizzo degli impianti quale comunicato dalla ricorrente e non contestato da quest’ultima (considerando 84 e 86 del regolamento di esecuzione impugnato). 187 Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente e come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], dato che tanto il costo di ammortamento, da essa calcolato sulla base della capacità teorica massima, quanto l’utilizzo degli impianti, sono stati calcolati sulla base dello stesso numero di macchine per prodotti GFF come se queste avessero funzionato durante tutto il periodo di riferimento, il fatto di utilizzare l’uno per adeguare l’altro non costituisce un errore di fatto. 188 Peraltro, gli altri tre metodi di calcolo del valore aggiunto che la ricorrente ha proposto alla [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero consentito di rispecchiare meglio il valore aggiunto ai pezzi incorporati. 189 A tal riguardo, è sufficiente sottolineare che, con il primo metodo di calcolo del valore aggiunto, la ricorrente ha proposto alla [OSCURATO:PERSONA] di adeguare i costi di ammortamento, calcolati sulla base di una durata massima di funzionamento di dodici mesi, tenendo conto del numero di mesi nel corso dei quali ciascuna macchina aveva effettivamente funzionato nel 2020.

Orbene, affinché tale metodo rispecchi con esattezza il valore realmente aggiunto ai pezzi incorporati, occorrerebbe che i costi di ammortamento siano calcolati sulla base del numero di mesi di utilizzo effettivo delle macchine – e non su quella di dodici mesi, come nel calcolo proposto dalla ricorrente –, il che, peraltro, implica la conoscenza del numero di mesi di utilizzo effettivo di dette macchine. 190 Tuttavia, dal considerando 86, primo trattino, del regolamento di esecuzione impugnato nonché dal fascicolo risulta che la produzione del marzo 2020 era stata contabilizzata dalla ricorrente soltanto nei suoi dati di produzione per il mese di aprile 2020.

Pertanto, i dati mensili di produzione relativi al mese di aprile non corrispondono alla produzione effettiva di tale mese, atteso che una parte della produzione del mese di aprile in realtà ha avuto luogo nel mese di marzo. 191 Di conseguenza, siccome i dati di produzione mensile forniti dalla ricorrente non consentivano di conoscere con certezza i mesi di utilizzo effettivo delle macchine per prodotti GFF durante il periodo di riferimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente respinto il primo metodo di calcolo del valore aggiunto che essa le aveva proposto. 192 Per quanto riguarda il secondo metodo di calcolo del valore aggiunto, diretto ad utilizzare i dati relativi ai costi del dicembre 2020, e del terzo metodo, consistente nell’utilizzare i dati relativi ai costi del periodo compreso tra luglio e dicembre 2020, occorre rilevare che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente indicato che l’inchiesta riguardava tutto l’anno civile 2020, definito come periodo di riferimento, basarsi su un mese (ossia il mese di dicembre) o su un periodo di sei mesi (ossia quello compreso tra luglio e dicembre 2020) non sarebbe rappresentativo delle operazioni effettuate nel corso dei dodici mesi del 2020 e non consentirebbe di colmare il divario tra il modo in cui i costi di ammortamento sono stati calcolati per uno o sei mesi, sulla base della capacità massima teorica, e la produttività effettiva delle macchine, ossia il valore aggiunto ai pezzi incorporati. 193 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore manifesto di valutazione, né ha violato l’articolo 13 del regolamento antidumping di base, allorché ha adeguato i costi di ammortamento, quali calcolati dalla ricorrente, tenendo conto del tasso di utilizzo della capacità effettiva durante il periodo di riferimento ed ha respinto gli altri tre metodi di calcolo del valore aggiunto proposti da quest’ultima. 194 La summenzionata conclusione non può essere messa in discussione dall’argomento della ricorrente vertente sul fatto che non vi era motivo di escludere i costi di affitto dello «stabilimento – fase 2» dai costi di affitto considerati per il calcolo del valore aggiunto (v. punto 151 supra ).

Infatti, occorre rilevare che, come risulta dal considerando 93 del regolamento di esecuzione impugnato (v. punto 168 supra ), le macchine per prodotti GFF, che funzionavano nel 2020, si trovavano tutte nello «stabilimento – fase 1» e che, come ammesso dalla ricorrente in udienza, macchine per prodotti GFF sono state installate nello «stabilimento – fase 2» unicamente dopo il 2020. 195 Inoltre, la stessa ricorrente ammette che la mappatura dello «stabilimento – fase 2» indica la presenza di [riservato].

Peraltro, a tal riguardo, in udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, senza essere contraddetta dalla ricorrente, che quest’ultima non aveva mai indicato che, (…), i prodotti GFF erano stati effettivamente [riservato]. 196 Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto constatare che nessuna vera attività di produzione aveva avuto luogo in questo «stabilimento – fase 2», sicché i costi di affitto relativi a quest’ultimo non si traducevano in valore aggiunto ai pezzi incorporati.

Infatti, poiché siffatti costi non erano connessi all’effettiva produzione di GFF, per la ragione esposta al precedente punto 179, detti costi non possono essere presi in considerazione in sede di calcolo del valore aggiunto. 197 Pertanto, si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore manifesto di valutazione escludendo i costi di affitto dello «stabilimento – fase 2» dai costi di affitto considerati per il calcolo del valore aggiunto. 198 Alla luce di quanto precede, occorre quindi respingere la presente censura. 3) Sulla seconda censura, vertente sulla violazione dei principi di non-discriminazione e di parità di trattamento 199 La ricorrente afferma, in sostanza, che l’adeguamento dei costi fissi operato dalla [OSCURATO:PERSONA] per rispecchiare l’utilizzo degli impianti utilizzando [riservato] dei costi di ammortamento e di affitto per lo «stabilimento – fase 1» è discriminatorio rispetto a quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto, nell’inchiesta antisovvenzioni, per calcolare il margine di pregiudizio per l’industria dell’Unione (v. punto 153 supra ). 200 A tal riguardo, occorre rilevare, in via preliminare, che, secondo una giurisprudenza costante, il rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione richiede che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del 13 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA], C‑372/06 , EU:C:2007:787 , punto 62 e giurisprudenza ivi citata). 201 Nel caso di specie, secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha operato una discriminazione tra essa e l’industria dell’Unione, poiché, in sede di calcolo del margine di pregiudizio, sulla base del prezzo obiettivo, nell’inchiesta antisovvenzioni, quest’ultima non ha adeguato il suo costo di produzione, nonostante la constatazione di un basso grado di utilizzo della capacità di produzione, mentre, nell’ambito del regolamento di esecuzione impugnato, essa ha effettuato un siffatto adeguamento al fine di determinare il valore aggiunto. 202 A tal proposito, va rilevato che la presa in considerazione dei costi di produzione per calcolare il margine di pregiudizio dell’industria dell’Unione a causa di importazioni oggetto di sovvenzioni e la presa in considerazione dei costi di produzione al fine di calcolare il valore aggiunto ai pezzi incorporati nel corso di un’operazione di assemblaggio o di completamento della produzione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base, per stabilire se vi sia elusione di misure antidsovvenzioni, si verificano in un contesto e per finalità diverse, cosicché, per suffragare sufficientemente la presente censura, la ricorrente avrebbe dovuto spiegare sotto quale profilo, prendendo in considerazione tali costi in maniera diversa, la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto violare i principi di non discriminazione e di parità di trattamento.

Tuttavia, la ricorrente, limitandosi ad affermare, in sostanza, che non vi era alcuna giustificazione per trattare in modo diverso la situazione dell’industria dell’Unione nell’inchiesta antisovvenzioni e la sua situazione nell’inchiesta antielusione e che il costo menzionato nel regolamento antidumping di base era un costo che poteva essere definito solo in modo uniforme, non ha fornito spiegazioni sufficienti in merito. 203 Occorre quindi respingere la presente censura. 4) Sulla terza censura, vertente su una violazione del diritto ad una buona amministrazione 204 Per quanto riguarda la presente censura, dall’analisi delle altre censure di cui ai precedenti punti da 170 a 203 risulta che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie e ha proceduto all’adeguamento dei costi prendendo in considerazione le spiegazioni che la ricorrente aveva fornito per quanto riguardava l’utilizzo dei macchinari e i costi di affitto. 205 La presente censura deve quindi essere respinta. d) Conclusione 206 Poiché tutte le censure sollevate dalla ricorrente a sostegno del presente capo sono state respinte, occorre respingere tale capo nonché, pertanto, il quarto motivo nel suo insieme.

4. Sulla fondatezza del quinto motivo, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che i prodotti GFF esportati dal Marocco nell’Unione continuassero a beneficiare delle sovvenzioni concesse ai produttori cinesi di prodotti GFF 207 La ricorrente contesta, in sostanza, le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] contenute nei considerando da 102 a 105 del regolamento di esecuzione impugnato, dirette a valutare la quarta condizione necessaria per dimostrare l’esistenza di un’elusione (v. punto 50 supra ), ossia se, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base, «il prodotto simile importato [o] parti di esso beneficiano ancora della sovvenzione». 208 A tal fine, in primo luogo, la ricorrente fa valere che il regolamento di esecuzione 2020/776 menzionato dalla [OSCURATO:PERSONA] al considerando 102 del regolamento di esecuzione impugnato non riguarda il sovvenzionamento dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) e dei filati, quali comunicatile dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], bensì il sovvenzionamento dei prodotti GFF, vale a dire un prodotto diverso.

I rilievi svolti nel regolamento di esecuzione 2020/776 sarebbero quindi validi solo nella parte in cui riguardano i prodotti GFF e non nella parte in cui riguardano i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) e i filati.

Ciò premesso, non vi sarebbe alcuna «sovvenzione» che avrebbe potuto esserle trasmessa dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 209 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che le operazioni di assemblaggio non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento antisovvenzioni di base in quanto esse non possono dare luogo ad una sovvenzione concessa dal paese d’origine o di esportazione che continua a beneficiare del prodotto asseritamente oggetto di elusione.

Ciò sarebbe dovuto al fatto che qualsiasi sovvenzione che potrebbe essere compensata dovrebbe essere concessa dal paese in cui hanno luogo le operazioni di assemblaggio (nella fattispecie, il Regno del Marocco) o dal quale i prodotti assemblati sono esportati (nella fattispecie, parimenti il Regno del Marocco).

La questione se «l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento [antisovvenzioni] di base includa anche (...) le operazioni di assemblaggio» sarebbe irrilevante, in quanto le sovvenzioni possono essere compensate solo se sono state concesse dal paese d’origine o di esportazione. 210 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che nessuna base giuridica consente di ritenere che un trasferimento di sovvenzioni tra parti collegate possa essere presunta legalmente.

L’uso, nel regolamento di esecuzione impugnato, della relazione dell’organo di appello dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 19 gennaio 2004, predisposta nel procedimento «[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] with respect to [OSCURATO:PERSONA] from Canada (WT/DS257/AB/R) (in prosieguo: la «relazione dell’organo di appello dell’OMC») sarebbe inadeguata per dare fondamento a detta presunzione.

Secondo la ricorrente, detta relazione riguarda un caso particolare in cui il vantaggio derivante dalla sovvenzione per la materia prima è trasmesso al prodotto trasformato.

Tale situazione sarebbe del tutto diversa dalla situazione dei prodotti GFF, per i quali non esisterebbe alcuna prova che la materia prima [ossia i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)] sia sovvenzionata. 211 Inoltre, secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] effettua una lettura solo parziale della relazione dell’organo di appello dell’OMC, la quale indicherebbe che, «[q]uando i produttori della materia prima e i produttori dei prodotti trasformati svolgono la loro attività in condizioni di libera concorrenza, la trasmissione dei vantaggi derivanti dalla sovvenzione per la materia prima, dai beneficiari diretti ai beneficiari indiretti a valle, non può semplicemente essere presunta; essa deve essere stabilita dall’autorità incaricata dell’inchiesta».

La ricorrente precisa che, nella presente causa, gli acquisti da essa effettuati presso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e l’acquisto effettuato da quest’ultima presso la [OSCURATO:PERSONA] hanno avuto luogo in condizioni di libera concorrenza, come essa ha chiaramente dimostrato. 212 Infine, la ricorrente fa valere che l’affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] le «fatturava prezzi più bassi (...) rispetto ad altri clienti durante il periodo dell’inchiesta» non è corroborata dai fatti dell’inchiesta antielusione.

Non sarebbe neppure corroborata l’affermazione secondo cui qualsiasi trasmissione avrebbe potuto aver luogo attraverso mezzi diversi da quello del livello dei prezzi delle materie prime, ad esempio mediante il prelievo di spese di gestione.

Le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero quindi né più né meno che teoriche. 213 [OSCURATO:PERSONA], al pari dell’interveniente a suo sostegno, contesta gli argomenti della ricorrente. 214 In via preliminare, occorre ricordare che, ai considerando da 102 a 105 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato quanto segue: «Come indicato nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, è risultato che i produttori esportatori cinesi beneficiavano di una serie di regimi di sovvenzione concessi dal governo della RPC, nonché da governi regionali e locali in Cina.

A tale proposito, è risultato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] beneficiavano anche di una serie di regimi di sovvenzioni, quali interessi agevolati sui prestiti, regimi di concessione di sussidi e agevolazioni fiscali.

Nel corso della presente inchiesta non sono pervenute nuove informazioni che mettano in discussione la conclusione dell’inchiesta antisovvenzioni iniziale secondo cui tali regimi di sovvenzione non erano più validi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è la società madre di [OSCURATO:PERSONA] Morocco SARL società questa che acquistava il 100% dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro utilizzati dalla sua società madre collegata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta li acquistava da [OSCURATO:PERSONA], il produttore di tali filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro.

È possibile presumere legalmente un trasferimento di sovvenzioni tra parti collegate (30), in particolare quando la società collegata a valle assemblava ed esportava il prodotto finale nell’Unione.

Nel presente caso, poiché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Morocco SARL producono ed esportano prodotti GFF utilizzando filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro fabbricati da [OSCURATO:PERSONA], l’importo delle sovvenzioni compensabili concesse a tali società dovrebbe tenere conto del fatto che, in virtù del loro rapporto, esse sono in grado di trasferire tali vantaggi al prodotto in esame esportato verso l’Unione nel modo che ritengono più opportuno». 215 [OSCURATO:PERSONA] ha quindi concluso, al considerando 106 del regolamento di esecuzione impugnato, che, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base, «il prodotto simile importato e/o parti di esso beneficiavano ancora della sovvenzione». 216 Peraltro, al considerando 107 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato gli argomenti formulati dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] secondo cui «non esistevano elementi di prova del fatto che le importazioni di prodotti GFF dal Marocco beneficiassero ancora di sovvenzioni concesse ai produttori cinesi di prodotti GFF». 217 A tal riguardo, al considerando 108 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato quanto segue: «In primo luogo, anche se l’inchiesta antisovvenzioni (...) si riferiva innanzi tutto a pratiche di sovvenzione di prodotti GFF, il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ha collaborato pienamente durante tale inchiesta.

A tale proposito, dall’inchiesta antisovvenzioni (...) è emerso che sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], entrambe collegate [alla ricorrente], hanno beneficiato di sovvenzioni dal governo cinese.

In secondo luogo, come già indicato al considerando 33 [del regolamento di esecuzione impugnato], l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento [antisovvenzioni] di base comprende anche altre pratiche di elusione, che non sono espressamente elencate nell’articolo, quali le operazioni di assemblaggio.

In terzo luogo, come spiegato al considerando 105 [del suddetto regolamento di esecuzione], è possibile presumere legalmente un trasferimento di sovvenzioni tra parti collegate, in particolare quando la società collegata a valle assemblava ed esportava il prodotto finale nell’Unione.

Un trasferimento a società collegate inoltre può avvenire in molti modi (ad esempio applicando determinate commissioni di gestione) e non si limita necessariamente al livello dei prezzi di fattori produttivi applicati agli acquirenti.

In ogni caso, da un confronto dei prezzi di filati tessili e filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro, basato sulle risposte al [modulo], è risultato che durante il periodo dell’inchiesta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] applicava prezzi inferiori [alla ricorrente] rispetto ad altri acquirenti». 218 Nel caso di specie, la ricorrente contesta tale valutazione facendo valere, in sostanza, tre censure.

Con la prima censura, essa sostiene che il regolamento di esecuzione 2020/776 non riguarda i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro, bensì i prodotti GFF, cosicché nella presente fattispecie non potrebbe presumersi alcun trasferimento di sovvenzione a favore dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro.

Con la seconda censura, essa considera che le sovvenzioni possono essere oggetto di misure compensative solo se dette sovvenzioni sono state concesse dal paese d’origine o di esportazione, il che non si è verificato nel caso di specie.

Con la terza censura, essa rileva che non esiste alcuna base giuridica che consenta di ritenere che un trasferimento di sovvenzioni tra parti collegate possa essere presunta legalmente e che, nel caso di specie, le transazioni con le parti collegate della ricorrente in Cina siano state effettuate in condizioni di libera concorrenza. 219 Per quanto riguarda la prima censura, occorre sottolineare che la ricorrente non contesta l’affermazione contenuta nel considerando 102 del regolamento di esecuzione impugnato secondo la quale, come indicato nel regolamento di esecuzione 2020/776, «i produttori esportatori cinesi beneficiavano di una serie di regimi di sovvenzione concessi dal governo della RPC, nonché da governi regionali e locali in Cina», né l’affermazione secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] beneficiavano anche di una serie di regimi di sovvenzioni, quali interessi agevolati sui prestiti, regimi di concessione di sussidi e agevolazioni fiscali». 220 La ricorrente non contesta neppure l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i rilievi del regolamento di esecuzione 2020/776 relativi alle sovvenzioni dei prodotti GFF sono stati utilizzati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della [OSCURATO:PERSONA], del 24 febbraio 2021 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento 2016/1037 ( GU 2021, L 65, pag. 1 ).

Orbene, in tale regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha specificamente constatato il mantenimento delle sovvenzioni per quanto riguarda tutti i produttori-esportatori di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro in Cina, comprese le imprese collegate della ricorrente in Cina.

Infatti, dal considerando 43 del regolamento di esecuzione 2021/328 risulta che «la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia potuto prendere in considerazione le risultanze del regolamento [di esecuzione 2020/776] sui prodotti GFF per quanto riguarda[va] il vantaggio e ha ritenuto che tali risultanze fossero applicabili ai produttori esportatori cinesi di prodotti GFR nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame».

In particolare, a tal riguardo, al considerando 44 del medesimo regolamento di esecuzione, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che «nessuna delle pratiche di sovvenzione oggetto dell’inchiesta era direttamente collegata alla produzione o all’esportazione di prodotti GFF, ma si trattava piuttosto di sovvenzioni a vantaggio dell’intera società o gruppo di società cinesi che fabbricavano anche prodotti [in fibra di vetro a filamento continuo (GFR)]» e che, «[p]ertanto nell’ambito dell’inchiesta sui prodotti GFF la [OSCURATO:PERSONA] dapprima [aveva] determinato il vantaggio ricevuto dal produttore esportatore, successivamente ha distribuito tale vantaggio sul suo fatturato totale per tutti i prodotti venduti dal produttore esportatore, compresi i [filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)]». 221 Inoltre, a tal riguardo, occorre sottolineare che la ricorrente non fornisce prove dirette a mettere in discussione l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le sovvenzioni concesse dai poteri pubblici cinesi la cui esistenza è stata constatata nel regolamento di esecuzione 2020/776 andavano a vantaggio di tutta la produzione di tutto il gruppo [OSCURATO:PERSONA], che si tratti dei prodotti GFF o dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. 222 Pertanto, la ricorrente non può far valere che le valutazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel regolamento di esecuzione 2020/776 sono valide solo nella parte in cui riguardano i prodotti GFF e non i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. 223 Per quanto riguarda la seconda censura, occorre rilevare che, come constatato al precedente punto 114, nel caso di specie, contrariamente a quanto la ricorrente tenta di far valere, la [OSCURATO:PERSONA] non mira a compensare sovvenzioni concesse dal Marocco, bensì a garantire che le misure compensative istituite nei confronti delle importazioni cinesi di prodotti GFF che beneficiano delle sovvenzioni non siano eluse, dopo aver stabilito che i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro, ossia la materia prima dei prodotti GFF, beneficiavano in Cina di diverse sovvenzioni e che detti filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro sono stati assemblati o completati in Marocco dalla ricorrente per produrre GFF. 224 Per quanto riguarda la terza censura, occorre osservare che, al considerando 105 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che «[era] possibile presumere legalmente un trasferimento di sovvenzioni tra parti collegate, in particolare quando la società collegata a valle assemblava ed esportava il prodotto finale nell’Unione». 225 A tal riguardo, occorre ricordare che, nel regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] fonda la presunzione legale di cui trattasi, in particolare, sul punto 146 della relazione dell’organo d’appello dell’OMC.

Orbene, come constatato dal Tribunale, da detto punto risulta che l’autorità incaricata dell’inchiesta deve dimostrare che il vantaggio conferito da un contributo finanziario direttamente ai produttori della materia prima è trasferito, almeno in parte, ai produttori del prodotto trasformato oggetto dell’inchiesta, quando i produttori della materia prima e i trasformatori a valle esercitano le loro attività in condizioni di libera concorrenza (sentenza del 1o marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑480/20 , con impugnazione pendente, EU:T:2023:90 , punto 56 ). [OSCURATO:PERSONA] ne ha dedotto che, nel caso di società collegate, il trasferimento di sovvenzioni poteva essere presunto legalmente, in particolare quando la società a valle raccoglieva il prodotto finale e lo esportava nell’Unione. 226 Onde mettere in discussione tale conclusione, da un lato, la ricorrente fa valere, in sostanza, che, nel caso di specie, mancherebbe la prova del fatto che la materia prima dei prodotti GFF, vale a dire i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro, era sovvenzionata, sicché il trasferimento di una siffatta sovvenzione non potrebbe essere legalmente presunta.

Dall’altro, essa afferma di aver dimostrato che i suoi acquisti presso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nonché gli acquisti di quest’ultima presso la [OSCURATO:PERSONA] erano stati effettuati in condizioni di libera concorrenza. 227 Tuttavia, da un lato, senza soffermarsi sulla questione relativa alla pertinenza della relazione dell’organo d’appello dell’OMC, dall’esame della prima censura risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato, senza essere contraddetta dalla ricorrente, che la materia prima utilizzata nella produzione dei GFF era stata sovvenzionata (v. punti da 219 a 222 supra ). 228 D’altro lato, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], senza essere contraddetta dalla ricorrente, dalla risposta della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla lettera preliminare di verifica, allegata al controricorso, risulta che i prezzi di vendita fatturati alla ricorrente erano sempre inferiori ai prezzi fatturati a clienti indipendenti.

Infatti, da detta risposta risulta che «la rivendita di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) e di filati non è la principale attività di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di modo che [quest’ultima] non intende trarre profitto da tale rivendita e non ha bisogno di determinare un “prezzo di mercato” per tale rivendita», che, «[n]ella rivendita di tali materie prime [alla ricorrente], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aggiunge le spese di nolo stimate ai prezzi di acquisto presso [OSCURATO:PERSONA] per determinare il prezzo di trasferimento, perché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si occuperà del trasporto di queste materie prime verso il Marocco» e che «[n]ella rivendita di tali materie prime a clienti indipendenti, trattandosi di vendite occasionali in quantità limitata, i clienti potevano accettare un prezzo più elevato». 229 [OSCURATO:PERSONA] si è dunque giustamente basata sulla presunzione legale di trasferimento delle sovvenzioni in questione al fine di constatare che la quarta condizione per dimostrare l’esistenza di un’elusione era soddisfatta nel caso di specie. 230 Pertanto, alla luce di quanto precede, la ricorrente non può addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di essere incorsa in un errore manifesto di valutazione o di aver violato l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base nel ritenere che i prodotti GFF esportati dal Marocco nell’Unione beneficiavano ancora delle sovvenzioni concesse ai produttori cinesi di GFF. 231 Pertanto occorre respingere il quinto motivo.

C. Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, su violazioni dei diritti della difesa della ricorrente e del diritto ad una buona amministrazione, su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 28, paragrafi 1 e 3, del regolamento antisovvenzioni di base per quanto riguarda l’uso dei dati disponibili 232 Il presente motivo si suddivide in due capi.

Nell’ambito del primo capo, la ricorrente sostiene che, applicandole dati disponibili, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’obbligo di motivazione, i suoi diritti della difesa e il diritto ad una buona amministrazione.

Nell’ambito del secondo capo, essa fa valere che il regolamento di esecuzione impugnato poggia su errori manifesti di valutazione e viola l’articolo 28, paragrafi 1 e 3, del regolamento antisovvenzioni di base per quanto riguarda l’utilizzo di detti dati. 233 A sostegno del primo capo, la ricorrente solleva essenzialmente tre censure. 234 Con la prima censura, la ricorrente sostiene che, respingendo senza alcuna spiegazione gli elementi di prova da essa prodotti nella risposta alla lettera relativa all’articolo 28 e nei suoi commenti sul DIG, la [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno al suo obbligo di motivazione quanto all’applicazione dei dati disponibili.

A tal riguardo, essa sottolinea che, nonostante le sue risposte a ciascuno dei cinque punti menzionati al considerando 38 del regolamento di esecuzione impugnato, le affermazioni contenute in detta lettera, nel DIG, nonché in detto regolamento di esecuzione sono rimaste identiche. 235 Peraltro, nella replica, la ricorrente fa valere che le giustificazioni addotte dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso per spiegare l’approccio seguito nel regolamento di esecuzione impugnato sono nuove e quindi irricevibili, non figurando nel predetto regolamento di esecuzione. 236 Con la seconda censura, la ricorrente sostiene di non essere stata posta in condizione di comprendere le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di applicare dati disponibili e di non aver avuto la possibilità di formulare effettivamente osservazioni in merito, cosicché il regolamento di esecuzione impugnato viola i suoi diritti della difesa. 237 Con la terza censura, la ricorrente sostiene che il regolamento di esecuzione impugnato viola il diritto ad una buona amministrazione, il quale impone all’istituzione competente di esaminare con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie.

A suo avviso, in tale regolamento di esecuzione, la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto delle informazioni comunicate nella sua risposta alla lettera relativa all’articolo 28 e nei suoi commenti sul DIG. 238 A sostegno del secondo capo, la ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errori manifesti di valutazione nel ritenere, nel regolamento di esecuzione impugnato, che essa non avesse fornito le «informazioni necessarie» a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base. 239 Anzitutto, la ricorrente sostiene di aver fornito chiarimenti su tutte le informazioni richieste. 240 La ricorrente fa poi valere che le informazioni di cui al considerando 38 del regolamento di esecuzione impugnato non possono essere qualificate come necessarie ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base e della giurisprudenza.

A suo giudizio, tali informazioni avrebbero potuto essere ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] con altri mezzi ed essere verificate mediante visite e controlli incrociati a distanza. 241 Infine, la ricorrente sostiene che il regolamento di esecuzione impugnato viola l’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di applicare dati disponibili per il semplice motivo che le informazioni da essa fornite non erano le migliori.

Essa precisa che, anche ove tali informazioni dovessero essere considerate come non le «migliori», ciò non costituirebbe una ragione sufficiente per procedere a tale applicazione.

Aggiunge che, decidendo di applicare l’articolo 28, paragrafo 1, di detto regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha escluso una parte dei dati relativi ai costi di produzione da essa comunicati e ha utilizzato dati disponibili riguardanti in particolare la data di inizio della produzione, mentre, in caso di dubbio riguardante soltanto l’attendibilità dei dati comunicati, essa avrebbe dovuto applicare l’articolo 28, paragrafo 3, di tale regolamento e quindi accettare questi ultimi dati. 242 [OSCURATO:PERSONA], al pari dell’interveniente a suo sostegno, ritiene che il presente motivo sia inoperante nella sua interezza e, in ogni caso, infondato. 243 A sostegno del carattere inoperante del presente motivo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, nel corso dell’inchiesta antielusione, essa ha avviato il procedimento ai sensi dell’articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base in ragione del fatto che le informazioni di cui al considerando 38 del regolamento di esecuzione impugnato potevano suggerire l’esistenza di un trasbordo, ma che, tenuto conto della natura incompleta e contraddittoria delle informazioni fornite dalla ricorrente, essa ha infine escluso la possibilità di riuscire a dimostrare l’esistenza di un siffatto trasbordo e si è concentrata sulla prova di un assemblaggio o di un completamento.

Precisa che, ai fini di tale prova, essa non ha utilizzato dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base, ad eccezione di alcuni dati statistici estratti da Eurostat e dei dati della ricorrente che, tuttavia, non sono contestati da quest’ultima. 244 In via preliminare, va ricordato che, in forza dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] avviare un’inchiesta sulla base di elementi di prova che indichino, prima facie , pratiche di elusione.

Se i fatti accertati nel corso di tale inchiesta consentono di concludere che tale elusione sussiste, la [OSCURATO:PERSONA] propone al Consiglio l’estensione delle misure antisovvenzioni (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Simon, Evers & Co., C‑21/13 , EU:C:2014:2154 , punto 31 ). 245 Tuttavia, nessuna disposizione del regolamento antisovvenzioni di base conferisce alla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di un’inchiesta sull’esistenza di un’elusione, il potere di obbligare i produttori o gli esportatori oggetto di una denuncia a partecipare all’inchiesta o a produrre informazioni. [OSCURATO:PERSONA] dipende pertanto dalla cooperazione volontaria delle parti interessate a fornirle le informazioni necessarie (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Simon, Evers & Co., C‑21/13 , EU:C:2014:2154 , punto 32 ). 246 È il motivo per cui il legislatore dell’Unione ha previsto all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base che, qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Simon, Evers & Co., C‑21/13 , EU:C:2014:2154 , punto 33 ). 247 Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base riguardava l’utilizzo dei dati disponibili da parte delle istituzioni, a scapito dei dati propri di una o più parti interessate (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2015, VTZ e a./Consiglio, T‑432/12 , non pubblicata, EU:T:2015:248 , punto 35 e giurisprudenza ivi citata). 248 Nel caso di specie, il considerando 38 del regolamento di esecuzione impugnato rileva quanto segue: «[Secondo la [OSCURATO:PERSONA]], le risposte al questionario, compresa la risposta a una (...) richiesta di maggiori informazioni, [della ricorrente] e delle sue due collegate cinesi (...) sono risultate carenti per i motivi seguenti: – [la ricorrente] non ha fornito le informazioni necessarie nel modulo di richiesta di esenzione.

In particolare, non ha fornito i necessari documenti giustificativi per [riservato]. [OSCURATO:PERSONA] di conseguenza non è stata in grado di verificare l’affermazione secondo cui [la ricorrente aveva] avviato la sua produzione solo nell’aprile 2020; – [i]noltre, nonostante la sua richiesta di una spiegazione dettagliata in merito a numeri di fatture di vendita mancanti, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto solo una spiegazione generale relativa a tali fatture di vendita mancanti. [OSCURATO:PERSONA] ha anche rilevato una differenza nel fatturato totale per il periodo di riferimento indicato nell’elenco delle vendite rispetto a quello riportato nella sua contabilità obbligatoria per il 2020. [OSCURATO:PERSONA] quindi non ha potuto confermare i volumi dichiarati delle vendite all’esportazione nell’Unione.

A questo proposito la [OSCURATO:PERSONA] ha anche rilevato che le vendite all’esportazione dichiarate erano superiori alle importazioni totali dell’Unione dal Marocco secondo le statistiche di Eurostat sulle importazioni e che [la ricorrente] era l’unico produttore noto del Marocco che esportava nell’Unione il prodotto oggetto dell’inchiesta; – [s]ono state fornite informazioni contraddittorie anche in merito all’inizio effettivo della produzione presso [la ricorrente].

Le informazioni circa l’inizio effettivo della produzione nel 2020 erano necessarie per individuare la percentuale dei principali costi sostenuti (quali costi di ammortamento e di affitto) che potrebbe essere attribuita alla fabbricazione del prodotto in esame; – [n]ella risposta alla richiesta di maggiori informazioni inoltre non sono state fornite spiegazioni soddisfacenti circa i motivi dell’aumento significativo del volume di produzione nel luglio 2020, che ha superato di circa [riservato] il volume di produzione del mese precedente, giugno 2020, nonostante un consumo di energia elettrica più o meno dello stesso livello in entrambi i mesi; – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito le informazioni dal [GTS], come richiesto, concernenti i suoi acquisti da [OSCURATO:PERSONA] e le sue vendite [alla ricorrente]». 249 Di conseguenza, come emerge dal considerando 39 del regolamento di esecuzione impugnato, a norma dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento [antisovvenzioni] di base, il 5 ottobre 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto informato il gruppo [OSCURATO:PERSONA] del fatto che l’elenco non esaustivo degli elementi descritti nel considerando 38 del predetto regolamento avrebbe potuto comportare l’applicazione del suddetto articolo e l’elaborazione delle conclusioni in base ai dati disponibili. [OSCURATO:PERSONA] ha anche invitato il gruppo a presentare osservazioni sulla possibile applicazione dell’articolo citato. 250 Come risulta dal considerando 41 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] «ha analizzato le informazioni e i documenti presentati dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] con la lettera del 12 ottobre 2021» e «[l]a sua conclusione è stata che non [erano] state fornite risposte soddisfacenti né documenti giustificativi convincenti per la maggior parte dei punti sollevati nella sua lettera del 5 ottobre 2021». 251 Per tale motivo, come emerge dal considerando 42 del regolamento di esecuzione impugnato, «la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto pertanto che le informazioni fornite dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] fossero in parte incomplete e contraddittorie e che quindi non potesse farvi pieno affidamento», ma che «[i] dati presentati dal gruppo [summenzionato] tuttavia non [erano] stati completamente ignorati» e che essa «[aveva] utilizzato i dati sulle vendite e sui costi forniti dal gruppo [summenzionato] come punto di partenza della sua analisi». 252 Inoltre, al considerando 43 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, «[a] norma dell’articolo 28, paragrafo 1, prima frase, e dell’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento [antisovvenzioni] di base, le informazioni fornite dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] [erano] sono state integrate da dati ricavati da banche dati quali [OSCURATO:PERSONA] [(GTA)] ed Eurostat (...).

I dati sulle importazioni sono stati estratti da Eurostat, mentre il GTA è stato utilizzato per la determinazione dei volumi delle esportazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla [Cina] e dall’Egitto in Marocco». 253 Dalla lettura congiunta dei considerando 38 e 43 del regolamento di esecuzione impugnato si evince quindi che la [OSCURATO:PERSONA] si è avvalsa dei dati relativi all’importazione estratti da Eurostat e di quelli relativi ai volumi di esportazione dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e dall’Egitto in Marocco estratti dalla banca dati [OSCURATO:PERSONA] (GTA) per ovviare all’inattendibilità delle informazioni comunicate dalla ricorrente per quanto riguardava i volumi di vendite all’esportazione nell’Unione di cui trattasi nel considerando 38 di detto regolamento di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] si è, in particolare, avvalsa di tali dati statistici per stabilire se la configurazione degli scambi fosse stata modificata nel caso di specie. 254 Dal considerando 42 del regolamento di esecuzione impugnato si evince altresì che i dati trasmessi dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] non sono stati ignorati e che la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato i dati relativi alle vendite e ai costi comunicati da detto gruppo come punto di partenza per la sua analisi (v. punto 251 supra ). 255 Nel caso di specie, la ricorrente non contesta i dati disponibili utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base.

In particolare, per quanto riguarda i dati estratti da Eurostat e dalla banca dati GTA utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] per concludere nel senso della modifica degli scambi nel caso di specie, la ricorrente non deduce, nelle sue memorie, alcun argomento diretto a mettere esplicitamente in discussione la veridicità di tali dati.

Infatti, essa si limita a far valere che, al considerando 86 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha escluso il mese di marzo come punto di partenza della produzione e, di conseguenza, il primo degli altri metodi di calcolo dei costi di ammortamento, basandosi proprio sugli argomenti esposti al considerando 38 di detto regolamento di esecuzione. 256 Tuttavia, dall’esame del terzo capo del quarto motivo (v. punti da 189 a 191 supra ) risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha respinto il primo degli altri metodi di calcolo dei costi di ammortamento basandosi su dati disponibili ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, bensì che lo ha fatto sulla base del rilievo che i dati mensili di produzione, quali contabilizzati dalla ricorrente, non corrispondevano sempre alla produzione effettiva del mese e non potevano essere considerati attendibili. 257 Peraltro, interrogata in udienza, la ricorrente non ha dedotto altri argomenti diretti a contestare i dati disponibili utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, sicché essa non può sostenere che il ricorso a tale disposizione pregiudichi la sua situazione. 258 Pertanto, occorre respingere il secondo motivo in quanto inoperante, senza che sia necessario analizzare la fondatezza dei capi dedotti dalla ricorrente a sostegno di tale motivo. 259 Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere integralmente respinto.

IV. Sulle spese 260 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di quest’ultima. 261 In applicazione dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, le intervenienti si faranno carico delle proprie spese.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata), dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La [OSCURATO:PERSONA] Morocco si farà carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. 3) La LM [OSCURATO:PERSONA] A/S e la Tech-[OSCURATO:PERSONA] eV si faranno carico delle proprie spese.

[OSCURATO:PERSONA]

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 dicembre 2024.

[OSCURATO:PERSONA]

I. Fatti

II. Conclusioni delle parti

III. In diritto A. Sul primo motivo

1. Osservazioni preliminari

a) Sull’accordo di associazione

b) Sulla normativa dell’Unione in materia di elusione di misure antisovvenzioni

2. Sulla fondatezza del primo motivo, vertente su una violazione dell’accordo di associazione, su una violazione dell’articolo 33, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base e su uno sviamento di potere per il motivo che il regolamento di esecuzione impugnato impone dazi compensativi sui prodotti GFF che la ricorrente esporta nell’Unione senza prendere in considerazione la loro origine marocchina preferenziale B. Sui motivi dal terzo al quinto

1. Osservazioni preliminari

2. Sulla fondatezza del terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che non vi fosse una motivazione sufficiente o una giustificazione economica alla creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco oltre all’istituzione dei dazi compensativi, nonché su una violazione del diritto ad una buona amministrazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie

a) Sulla valutazione dell’assenza di una sufficiente motivazione o giustificazione economica alla creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco oltre all’istituzione dei dazi compensativi nel regolamento di esecuzione impugnato

b) Sul primo capo, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che non vi era una motivazione sufficiente o una giustificazione economica per la creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco oltre all’istituzione dei dazi compensativi

c) Sul secondo capo, vertente su una violazione del diritto ad una buona amministrazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie

3. Sulla fondatezza del quarto motivo, vertente su errori manifesti di valutazione, su violazioni del diritto ad una buona amministrazione e dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, nonché su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che il processo di fabbricazione attuato dalla ricorrente in Marocco costituiva un’operazione di assemblaggio

a) Sul primo capo, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato per analogia la nozione di «operazioni di assemblaggio» di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base

b) Sul secondo capo, vertente su errori manifesti di valutazione, su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base e su una violazione del diritto ad una buona amministrazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che il processo di fabbricazione attuato dalla ricorrente in Marocco costituiva un’operazione di assemblaggio

c) Sul terzo capo, vertente su errori manifesti di valutazione, su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base nonché su violazioni del diritto ad una buona amministrazione e dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento in sede di valutazione della soglia del valore aggiunto delle operazioni di assemblaggio 1) Sul calcolo del valore aggiunto nel regolamento di esecuzione impugnato

i) Sul costo di ammortamento ii) Sul costo di affitto 2) Sulla prima censura, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base 3) Sulla seconda censura, vertente sulla violazione dei principi di non-discriminazione e di parità di trattamento 4) Sulla terza censura, vertente su una violazione del diritto ad una buona amministrazione

d) Conclusione

4. Sulla fondatezza del quinto motivo, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che i prodotti GFF esportati dal Marocco nell’Unione continuassero a beneficiare delle sovvenzioni concesse ai produttori cinesi di prodotti GFF C. Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, su violazioni dei diritti della difesa della ricorrente e del diritto ad una buona amministrazione, su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 28, paragrafi 1 e 3, del regolamento antisovvenzioni di base per quanto riguarda l’uso dei dati disponibili

IV. Sulle spese ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese. ( 1 ) Dati riservati omessi.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0246 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata) 4 dicembre 2024 ( *1 ) «Sovvenzioni – Estensione del dazio compensativo definitivo istituito sulle importazioni di taluni prodotti in fibra di vetro tessuti o cuciti originari della Cina alle importazioni di tali prodotti spediti dal Marocco – Inchiesta antielusione – Elusione – Accordo euromediterraneo di associazione CE-Marocco – Articolo 33, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1037 – Sviamento di potere – Condizioni per accertare l’esistenza di un’elusione – Articolo 23, paragrafo 3, del regolamento 2016/1037 – Modifica derivante da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio – Operazioni di assemblaggio – Operazioni di completamento – Nozione di “valore aggiunto”– Prodotto simile importato, o parti di esso, che continua a beneficiare della sovvenzione – Errore di diritto – Errore manifesto di valutazione – Principio di non discriminazione – Parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Articolo 28, paragrafi 1 e 3, del regolamento 2016/1037 – Uso di dati disponibili» Nella causa T‑246/22, [OSCURATO:PERSONA] Morocco , con sede in Tangeri (Marocco), rappresentata da P. [OSCURATO:PERSONA], E. Gergondet e A. Nosowicz, avvocati, ricorrente, sostenuta da LM [OSCURATO:PERSONA] A/S , con sede in Kolding (Danimarca), rappresentata da B. Servais e V. Crochet, avvocati, interveniente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da G. Luengo e J. Zieliński, in qualità di agenti, convenuta, sostenuta da Tech-[OSCURATO:PERSONA] eV , con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata da L. Ruessmann e J. Beck, avvocati, interveniente, IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata), composto da O. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), presidente, M. [OSCURATO:PERSONA], L. [OSCURATO:PERSONA], P. [OSCURATO:PERSONA] e S. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: I. Kurme, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 16 gennaio 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] Morocco, ricorrente, chiede l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2022/301 della [OSCURATO:PERSONA], del 24 febbraio 2022, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti («prodotti GFF») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») alle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che chiude l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di prodotti GFF originari dell’Egitto mediante importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco ( GU 2022, L 46, pag. 31 ; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione impugnato»). I. Fatti 2 La ricorrente, una società di diritto marocchino con sede in una zona franca a Tangeri (Marocco) e appartenente al gruppo di società cinesi [OSCURATO:PERSONA], è una produttrice-esportatrice di taluni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti (in prosieguo: i «prodotti GFF) che essa esporta in particolare nell’Unione europea. 3 I prodotti GFF sono tessuti di filati tessili accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) o in fibra di vetro (in prosieguo: i «filati accoppiati in parallelo senza torsione in fibra di vetro») a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 millimetri (mm) e di peso superiore a 35 grammi per metro quadro (g/m 2 ). Tali prodotti sono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni, in particolare nella produzione di pale per turbine eoliche, attrezzature sportive, per imbarcazioni e autocarri, nonché nei sistemi di risanamento delle tubature. 4 Il 16 maggio 2019, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha avviato, sulla base dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea ( GU 2016, L 176, pag. 55 ; in prosieguo: il «regolamento antisovvenzioni di base»), un’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell’Unione di prodotti GFF originari della Cina e dell’Egitto (in prosieguo: l’«inchiesta antisovvenzioni»). 5 L’inchiesta antisovvenzioni si è conclusa con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della [OSCURATO:PERSONA], del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sui prodotti GFF originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della [OSCURATO:PERSONA] che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti GFF originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto ( GU 2020, L 189, pag. 1 ). Con tale regolamento di esecuzione, la [OSCURATO:PERSONA] ha istituito un dazio compensativo residuo del 30,7% sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina. 6 Il 19 maggio 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto, a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, e dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base, una domanda di apertura di un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure compensative istituite sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina e dell’Egitto, e di sottoporre a registrazione tali importazioni. 7 La domanda di cui trattasi è stata depositata dall’interveniente a sostegno della [OSCURATO:PERSONA], la Tech-[OSCURATO:PERSONA] eV, un’associazione di produttori di prodotti GFF dell’Unione. 8 Avendo concluso, dopo aver informato gli [OSCURATO:PERSONA] membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta (in prosieguo: l’«inchiesta antielusione») a norma dell’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/863 della [OSCURATO:PERSONA], del 28 maggio 2021, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti GFF originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto mediante importazioni di alcuni prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che dispone la registrazione di tali importazioni ( GU 2021, L 190, pag. 76 ). 9 Il periodo coperto dall’inchiesta antielusione era compreso tra il 1 o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta»). Prima del 2019, i volumi delle esportazioni di prodotti GFF dal Marocco verso l’Unione non erano significativi. Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell’inchiesta di cui trattasi per esaminare, in particolare, l’asserita modificazione della configurazione degli scambi in seguito all’istituzione delle misure compensative sui prodotti in esame, nonché l’esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Per il periodo compreso fra il 1 o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo di riferimento») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare se le importazioni stessero indebolendo l’effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi o di quantitativi e l’esistenza di sovvenzioni. 10 Nel corso dell’inchiesta antielusione, il gruppo [OSCURATO:PERSONA], composto dalla ricorrente e dalle sue società collegate in Cina, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]., Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), ha trasmesso il modulo delle imprese richiedenti un’esenzione (in prosieguo: il «modulo di richiesta di esenzione») compilato. Anche la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha compilato il modulo destinato ai produttori esportatori. L’8 settembre 2021, detto gruppo ha risposto alla richiesta di informazioni supplementari inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 13 agosto 2021 (in prosieguo: la «risposta alla richiesta di informazioni supplementari»). 11 Con lettera del 5 ottobre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la ricorrente della sua intenzione di basarsi su dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base. Il 12 ottobre 2021, la ricorrente ha risposto a tale lettera (in prosieguo: la «risposta alla lettera relativa all’articolo 28»). 12 Il 15 ottobre 2021, la ricorrente ha trasmesso ulteriori informazioni al fine di dimostrare che la trasformazione attuata in Marocco non poteva essere qualificata come operazione di assemblaggio e che, in sé, essa era giustificata da un punto di vista economico (in prosieguo: la «documentazione supplementare») 13 Il 20 dicembre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato il suo documento informativo generale (in prosieguo: il «DIG») in cui raccomandava l’estensione delle misure compensative applicabili alle importazioni di prodotti GFF originari della Cina e dell’Egitto alle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco e respingeva la domanda di esenzione da tali dazi presentata dalla ricorrente. Il 7 gennaio 2022, la ricorrente presentava i propri commenti sul DIG (in prosieguo: i «commenti sul DIG»). 14 Parallelamente, la ricorrente, ritenendo che il DIG, applicando nei suoi confronti dati disponibili, non rispondesse alle osservazioni formulate nella risposta alla lettera relativa all’articolo 28, ha chiesto, in data 29 dicembre 2021, l’intervento del consigliere-auditore. Il 10 gennaio 2022 si è svolta un’audizione con la [OSCURATO:PERSONA] e il successivo 12 gennaio con il consigliere-auditore. Quest’ultimo ha consegnato la sua relazione il 25 gennaio 2022 (in prosieguo: la «relazione del consigliere-auditore»). 15 Il 24 febbraio 2022, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento di esecuzione impugnato. II. Conclusioni delle parti 16 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare il regolamento di esecuzione impugnato nella misura in cui la riguarda; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 17 L’interveniente a sostegno della ricorrente, la LM [OSCURATO:PERSONA] A/S, chiede che il Tribunale voglia: – accogliere il ricorso di annullamento; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese connesse al suo intervento. 18 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso in quanto infondato; – condannare la ricorrente alle spese. 19 L’interveniente a sostegno della [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese connesse al suo intervento. III. In diritto 20 A sostegno del presente ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi, vertenti: – il primo, su una violazione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro [OSCURATO:PERSONA] membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, ( GU 2000, L 70, pag. 2 ), come modificato (in prosieguo: l’«accordo di associazione»), su una violazione dell’articolo 33, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base e su uno sviamento di potere per il motivo che il regolamento di esecuzione impugnato impone dazi compensativi sui prodotti GFF che essa esporta nell’Unione, senza prendere in considerazione la loro origine marocchina preferenziale; – il secondo, su una violazione dell’obbligo di motivazione, su una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una buona amministrazione, su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 28, paragrafi 1 e 3, del regolamento antisovvenzioni di base per quanto riguarda l’utilizzo dei dati disponibili; – il terzo, su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che non sussistesse una sufficiente motivazione o giustificazione economica alla creazione del suo sito di produzione in Marocco oltre all’istituzione dei dazi compensativi, nonché su una violazione del diritto ad una buona amministrazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie; – il quarto, su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3 del regolamento antisovvenzioni di base, su violazioni dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento nonché su una violazione del diritto ad una buona amministrazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che il processo di fabbricazione attuato in Marocco costituiva un’operazione di assemblaggio; – il quinto, su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che i prodotti GFF esportati dal Marocco nell’Unione continuassero a beneficiare delle sovvenzioni concesse ai produttori cinesi di GFF. 21 Occorre esaminare, anzitutto, il primo, terzo, quarto e quinto motivo e, successivamente, se del caso, il secondo motivo. A. Sul primo motivo 22 A sostegno del presente motivo, la ricorrente, al pari dell’interveniente a suo sostegno, solleva, in sostanza, tre censure. 23 Con la prima censura, la ricorrente sostiene, in via preliminare, che i GFF da essa prodotti sono considerati, secondo le norme applicabili dell’accordo di associazione, come «originari» del Marocco. L’origine preferenziale di detti prodotti GFF sarebbe confermata dalla prova dell’origine rilasciata dalle autorità marocchine conformemente agli articoli 16 e 17 del protocollo n. 4 dell’accordo di associazione, vale a dire i certificati EUR.1, la cui validità sarebbe stata confermata dall’amministrazione doganale marocchina. Peraltro, tale origine preferenziale non sarebbe contestata. 24 Pertanto, imponendo dazi compensativi sulle importazioni di prodotti GFF della ricorrente che beneficiano di un’origine preferenziale marocchina, al termine dell’inchiesta antielusione e non dell’inchiesta antisovvenzioni, il regolamento di esecuzione impugnato avrebbe violato l’articolo 9 dell’accordo di associazione, che vieta l’imposizione di dazi doganali e di tasse di effetto equivalente nonché, di conseguenza, di dazi compensativi su tali prodotti. Non vi sarebbero eccezioni a tale divieto che la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe invocare a titolo di «difesa affermativa». 25 Secondo la ricorrente, ratificando l’accordo di associazione, l’Unione si è impegnata a non istituire dazi compensativi sulle importazioni «originarie» del Marocco indipendentemente dai propri strumenti legislativi. In ogni caso, la prevalenza degli accordi internazionali conclusi dall’Unione sulle norme di diritto derivato dell’Unione imporrebbe di interpretare queste ultime in maniera per quanto possibile conforme a tali accordi (sentenza del 10 settembre 1996, [OSCURATO:PERSONA]/Germania, C‑61/94 , EU:C:1996:313 , punto 52 ). [OSCURATO:PERSONA] non può interpretare il semplice fatto che esiste un diritto derivato dell’Unione come una giustificazione che l’autorizza a prescindere dagli impegni assunti nell’ambito dell’accordo di associazione. 26 Con la seconda censura, la ricorrente deduce che il regolamento di esecuzione impugnato viola l’articolo 33, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto istituisce dazi compensativi su importazioni «originarie» del Marocco, escludendo in tal modo l’applicazione delle norme speciali previste nell’accordo di associazione. 27 Con la terza censura, la ricorrente sostiene che il regolamento di esecuzione impugnato è viziato da uno sviamento di potere in quanto il suo unico scopo è quello di eludere la procedura specificamente prevista in materia di aiuti di Stato dagli articoli 36 e seguenti dell’accordo di associazione. A suo avviso, detto regolamento di esecuzione indica che essa ha beneficiato del trasferimento di sovvenzioni ricevute dai suoi fornitori di materie prime aderenti. Essa ritiene che, avendo accertato la concessione di aiuti pubblici o di sovvenzioni a suo favore, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto quindi invocare l’articolo 36 dell’accordo di associazione. Essa ne deduce che, evitando tale procedura e adottando invece unilateralmente tale regolamento di esecuzione che impone misure correttive per il motivo che essa aveva beneficiato di «aiuti pubblici», la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in uno sviamento di potere. 28 Infine, a tal riguardo, la ricorrente aggiunge che, sebbene l’obiettivo perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] mediante l’adozione del regolamento di esecuzione impugnato sia quello di vigilare sull’efficacia delle misure imposte sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina, resta il fatto che tale regolamento di esecuzione impone dazi doganali e tasse di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti GFF originari del Marocco, in violazione dell’articolo 9 dell’accordo di associazione e dell’articolo 33 del regolamento antisovvenzioni di base. 29 [OSCURATO:PERSONA], al pari dell’interveniente a suo sostegno, contesta gli argomenti della ricorrente. 1. Osservazioni preliminari a) Sull’accordo di associazione 30 L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro [OSCURATO:PERSONA] membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, è stato concluso a Bruxelles il 26 febbraio 1996 ed è stato approvato a nome delle Comunità europee con la decisione 2000/204/CE, CECA del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA], del 24 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro [OSCURATO:PERSONA] membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra ( GU 2000, L 70, pag. 1 ). Conformemente al suo articolo 96, detto accordo è entrato in vigore il 1 o marzo 2000, come risulta dall’informazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ( GU 2000, L 70, pag. 228 ). 31 Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, l’accordo di associazione istituisce un’associazione tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (denominate congiuntamente nell’accordo di associazione con il Marocco come la «Comunità») nonché i loro [OSCURATO:PERSONA] membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra. 32 A norma del suo articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, l’accordo di associazione si prefigge l’obiettivo, inter alia , di stabilire «le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali». 33 Pertanto, l’articolo 6 dell’accordo di associazione, contenuto nel titolo II di tale accordo, relativo alla libera circolazione delle merci, dispone che «[n]el corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Marocco istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità indicate in appresso e in conformità con le disposizioni dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (...)». 34 A tal fine, l’articolo 9 dell’accordo di associazione, il quale, conformemente al titolo II, capitolo I, di tale accordo, nell’ambito del quale figura, si applica ai prodotti industriali, dispone che «[i] prodotti originari del Marocco sono ammessi all’importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e dalle tasse d’effetto equivalente». 35 Come precisato dall’articolo 29 dell’accordo di associazione, la nozione di «prodotti originari» ai fini dell’applicazione del titolo II di detto accordo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 4 del medesimo accordo. 36 Inoltre, sotto il titolo IV, capitolo II, intitolato «Concorrenza e altre disposizioni economiche», dell’accordo di associazione, l’articolo 36, paragrafo 1, dispone che «[è] incompatibil[e] con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui [può] incidere sugli scambi tra la Comunità e il Marocco: (…) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza, salvo deroga autorizzata ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio». b) Sulla normativa dell’Unione in materia di elusione di misure antisovvenzioni 37 La normativa dell’Unione in materia di elusione di misure antisovvenzioni, prevista all’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base, in presenza di determinate condizioni, consente alle istituzioni di estendere dazi compensativi da esse istituiti sulle importazioni di un prodotto proveniente da un paese terzo alle importazioni di prodotti simili provenienti segnatamente da un altro paese, al fine di evitare che le misure antisovvenzioni siano eluse. 38 Più precisamente, l’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base, intitolato «Elusione», è così formulato: «1.   L’applicazione dei dazi compensativi istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o loro parti, se le misure in vigore sono eluse. 2.   Dazi compensativi non superiori al dazio compensativo residuo istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, possono essere estesi alle importazioni dei prodotti delle società che beneficiano di dazi individuali nei paesi oggetto delle misure, se le misure in vigore sono eluse. 3.   Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l’Unione o tra società del paese oggetto delle misure e l’Unione che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili e che il prodotto simile importato e/o parti di esso beneficiano ancora della sovvenzione Le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui al primo comma comprendono, tra l’altro: a) le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali; b) la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi; c) la riorganizzazione della struttura delle vendite e dei canali di vendita da parte degli esportatori o dei produttori del paese oggetto delle misure al fine ultimo di esportare i loro prodotti nell’Unione attraverso i produttori che beneficiano di aliquote del dazio individuali inferiori a quelle applicabili ai prodotti dei fabbricanti». 39 Dal considerando 18 del regolamento antisovvenzioni di base risulta che tale disposizione è stata adottata per il motivo che, «[s]ebbene l’accordo sulle sovvenzioni non conten[esse] disposizioni relative all’elusione delle misure compensative, esiste[va] la possibilità di una simile elusione, in termini analoghi, benché non identici, all’elusione delle misure antidumping». Infatti, nella realtà economica attuale, caratterizzata da una crescente globalizzazione del commercio internazionale, che offre sempre più alle imprese la possibilità di delocalizzare in diversi paesi la produzione dei beni, è sempre più importante che l’Unione disponga di strumenti di difesa commerciale idonei a rispondere in modo efficace alle sfide poste da tale contesto commerciale, garantendo una protezione efficace dell’industria dell’Unione contro le importazioni di prodotti sovvenzionati. Fra tali strumenti, le norme antielusione svolgono un ruolo fondamentale per garantire l’efficacia delle misure compensative adottate dall’Unione. (v., in tal senso e per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑709/17 P , EU:C:2019:303 , paragrafi 1 e 73 ). 2. Sulla fondatezza del primo motivo, vertente su una violazione dell’accordo di associazione, su una violazione dell’articolo 33, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base e su uno sviamento di potere per il motivo che il regolamento di esecuzione impugnato impone dazi compensativi sui prodotti GFF che la ricorrente esporta nell’Unione senza prendere in considerazione la loro origine marocchina preferenziale 40 Nel caso di specie, al fine di rispondere al presente motivo, occorre stabilire, in sostanza, se la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto ricorrere alle norme antielusione previste all’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base per estendere dazi compensativi da essa istituiti sulle importazioni di un prodotto proveniente da un paese terzo (nel caso di specie, la Cina) alle importazioni di prodotti simili provenienti, in particolare, da un altro paese (nel caso di specie, il Marocco), prescindendo dal fatto che l’Unione aveva firmato con il Regno del Marocco un accordo di associazione. 41 In primo luogo, occorre rilevare che, come sottolineato al precedente punto 37, l’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base, in presenza di determinate condizioni, consente alle istituzioni di estendere i dazi compensativi da esse istituiti sulle importazioni di un prodotto proveniente da un paese terzo alle importazioni di prodotti simili provenienti, in particolare, da un altro paese, al fine di evitare che le misure antisovvenzioni siano eluse. 42 Peraltro, secondo la giurisprudenza, un regolamento recante estensione di un dazio compensativo ha come unico scopo quello di garantirne l’efficacia e di evitare che sia eluso e, di conseguenza, una misura recante estensione di un dazio compensativo definitivo ha solo carattere accessorio rispetto all’atto iniziale istitutivo di tale dazio che protegge l’efficace applicazione delle misure definitive (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑709/17 P , EU:C:2019:717 , punto 96 e giurisprudenza ivi citata). 43 In secondo luogo, occorre sottolineare che, come risulta dalla lettura delle disposizioni menzionate ai precedenti punti da 31 a 34, l’accordo di associazione mira a istituire progressivamente una zona di libero scambio tra l’Unione e il Marocco. Infatti, tale accordo è stato concluso al fine di promuovere la libera circolazione delle merci tra l’Unione e il Marocco mediante, in particolare, l’eliminazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente. 44 Pertanto, l’accordo di associazione e l’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base sono due strumenti di politica commerciale dell’Unione che rispondono a finalità e logiche diverse. Infatti, se il primo è uno strumento di cooperazione volto a promuovere la libera circolazione delle merci provenienti dal Marocco nell’Unione, il secondo è uno strumento di difesa commerciale diretto a sanzionare pratiche commerciali sleali che possono pregiudicare l’efficacia delle misure antisovvenzioni già in vigore nei confronti di paesi terzi. 45 Nel caso di specie, ritenendo che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] avesse attuato, in Marocco, una pratica diretta ad eludere il dazio compensativo istituito in forza del regolamento di esecuzione 2020/776 sulle importazioni di prodotti GFF provenienti dalla Cina, con il regolamento di esecuzione impugnato la [OSCURATO:PERSONA] ha esteso tale dazio compensativo ai prodotti GFF spediti dal Marocco. Inoltre, il dazio così esteso, il cui unico scopo è quello di garantire l’efficacia del dazio compensativo imposto alla Repubblica popolare cinese, non può essere distinto da quest’ultimo, di cui costituisce l’accessorio. (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’8 novembre 2005, [OSCURATO:PERSONA], C‑293/02 , EU:C:2005:664 , punto 70 ). 46 Pertanto, con il regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha di mira le imprese cinesi del gruppo [OSCURATO:PERSONA] per evitare che queste si appoggino al territorio del Marocco, atteso che il Regno del Marocco ha concluso l’accordo di associazione con l’Unione, per eludere il dazio compensativo imposto sulle importazioni cinesi di prodotti GFF. 47 In tal senso, occorre osservare che l’accordo di associazione non contiene disposizioni che vietino l’adozione, ad opera di una delle parti di detto accordo, di misure antielusione. Pertanto, di fronte a comportamenti come quelli indicati al precedente punto 46, tale accordo non impedisce all’Unione di verificare se tutte le condizioni di applicazione dell’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base siano soddisfatte e poi, qualora si constati che dette condizioni sono effettivamente soddisfatte, di ricorrere alle misure antielusione al fine di contrastare detti comportamenti. 48 Una diversa lettura potrebbe privare l’Unione di uno strumento di difesa commerciale cruciale per garantire una protezione efficace dell’industria dell’Unione e trasformare il Marocco in una «zona franca» in cui gli operatori commerciali potrebbero attuare qualsiasi tipo di operazione di elusione di misure antisovvenzioni, il che, nel caso di specie, sarebbe contrario agli impegni reciproci assunti dal Regno del Marocco e dall’Unione nell’ambito dell’accordo di associazione. 49 Pertanto, tenuto conto di quanto precede, si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto ricorrere alle norme antielusione previste all’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base e, pertanto, respingere il primo motivo. B. Sui motivi dal terzo al quinto 50 I presenti motivi di ricorso vertono sulla valutazione delle condizioni di applicazione dell’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base nel caso di specie. 51 A tal riguardo, occorre ricordare che, come risulta dal considerando 32 del regolamento di esecuzione impugnato, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base, l’esistenza di un’elusione, nel caso di specie, è stata valutata dalla [OSCURATO:PERSONA] che ha esaminato in successione quanto segue: – se si fosse verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi (ossia la Cina, l’Egitto, il Marocco) e l’Unione (il che costituisce la prima condizione); – se tale modificazione fosse derivata da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non esisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’imposizione delle misure antisovvenzioni in vigore (il che costituisce la seconda condizione); – se fosse provato che sussisteva un pregiudizio o che risultassero indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi o di quantitativi del prodotto simile (il che costituisce la terza condizione) e se il prodotto simile importato o parti di esso beneficiassero ancora della sovvenzione (il che costituisce la quarta condizione). 52 Nel caso di specie, al considerando 33 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che «[l]’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma del regolamento [antisovvenzioni] di base non elenca]va] specificamente le operazioni di assemblaggio tra le pratiche, i processi o le lavorazioni che configurano un’elusione», ma, «comunque [tale comma] utilizza[va] esplicitamente l’espressione “tra l’altro”, per indicare che l’elenco di possibili pratiche di elusione non [era] esaustivo» ed «[erano] quindi comprese anche altre pratiche di elusione, che non [erano] espressamente elencate nell’articolo in questione, quali le operazioni di assemblaggio». Di conseguenza, «[d]ato che gli elementi di prova forniti [nella domanda di apertura dell’inchiesta] indicavano l’esistenza di operazioni di assemblaggio in Marocco, la [OSCURATO:PERSONA][, nell’ambito dell’esame della seconda condizioni di cui trattasi] ha anche esaminato se, per analogia, fossero soddisfatti i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del [regolamento (UE) 2016/1036], in particolare[,] se le operazioni di assemblaggio fossero iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni oppure nel periodo immediatamente precedente[,se] i pezzi utilizzati fossero originari del paese soggetto alle misure, [se] il valore dei pezzi fosse uguale o superiore al 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato e se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento fosse superiore al 25% del costo di produzione». 53 Nel caso di specie, la ricorrente non contesta la valutazione né della prima né della terza delle condizioni menzionate al precedente punto 51. Per contro, essa contesta la valutazione della seconda e quarta condizione, menzionate allo stesso punto. 1. Osservazioni preliminari 54 Va ricordato che, secondo la giurisprudenza, in materia di politica commerciale comune e specialmente in materia di misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare. Quanto al controllo giurisdizionale di una siffatta valutazione, esso deve essere quindi limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere (v. sentenza del 26 gennaio 2017, Maxcom/[OSCURATO:PERSONA], C‑247/15 P, C‑253/15 P e C‑259/15 P , EU:C:2017:61 , punto 54 e giurisprudenza ivi citata). 2. Sulla fondatezza del terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che non vi fosse una motivazione sufficiente o una giustificazione economica alla creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco oltre all’istituzione dei dazi compensativi, nonché su una violazione del diritto ad una buona amministrazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie 55 Il presente motivo si suddivide, in sostanza, in due capi. 56 Nell’ambito del primo capo, la ricorrente, al pari dell’interveniente a suo sostegno, fa valere, anzitutto, che il regolamento di esecuzione impugnato si basa su errori manifesti di valutazione e viola l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che non vi era una motivazione sufficiente né una giustificazione economica per la creazione del suo sito di produzione in Marocco oltre all’istituzione dei dazi compensativi. 57 La ricorrente sostiene, sotto un primo profilo, che, nel corso dell’inchiesta antielusione, essa ha ampiamente spiegato e dimostrato che la creazione del suo sito di produzione in Marocco era motivata e giustificata dal punto di vista economico. A suo avviso, la creazione di tale sito risulta segnatamente dal piano di espansione da tempo elaborato dal gruppo [OSCURATO:PERSONA], di cui essa fa parte. Tale piano prevedrebbe [riservato] ( 1 ). Essa ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] si sia servita di una correlazione puramente temporale per respingere elementi di prova chiari e solidi a dimostrazione del fatto che la decisione di creare il suo sito di produzione in Marocco si basava su aspetti economici e logistici, e non sull’apertura delle inchieste antidumping e antisovvenzioni. Ha aggiunto che la [OSCURATO:PERSONA] ha anche ignorato le prove che aveva fornito per spiegare che la creazione del suo sito di produzione in Marocco era stata ritardata [riservato]. 58 Sotto un secondo profilo, la ricorrente rileva che, sebbene il suo sito di produzione sia stato creato in Marocco nel mese di ottobre 2019, il processo di creazione è stato preceduto da varie fasi preliminari, il che dimostra che la decisione di creare detto sito di produzione è stata presa ben prima dell’apertura di qualsiasi inchiesta e che tale creazione non aveva né come scopo né come obiettivo l’elusione delle misure di difesa commerciale dell’Unione. In particolare, a suo avviso, la decisione di creare un sito di produzione in Marocco è stata adottata [riservato]. 59 Sotto un terzo profilo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore respingendo l’argomento dell’interveniente a suo sostegno secondo cui il suo sito di produzione in Marocco è stato creato per servire [riservato]. Infatti, la documentazione supplementare confermerebbe che discussioni relative alla creazione di uno stabilimento in Marocco hanno avuto luogo sin dal mese di [riservato], in particolare, allo scopo di rifornire un cliente locale importante. La ricorrente precisa altresì che, nel corso dell’audizione sul DIG del 10 gennaio 2021, essa ha spiegato che il suo insediamento in Marocco aveva lo scopo di rispondere all’aumento della domanda nel [riservato], che il periodo di riferimento corrispondeva a una fase di avviamento e che tale fase era stata compromessa dalla pandemia di COVID-19, la quale aveva causato ritardi nelle procedure di verifica di qualificazione e di audit di fabbrica in Marocco. 60 Sotto un quarto profilo, la ricorrente sostiene che il regolamento di esecuzione impugnato è errato quando afferma che la relazione annuale per l’anno 2019 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conferma esplicitamente che l’eventuale istituzione di dazi antidumping è stata la ragione della creazione del suo sito di produzione in Marocco. A suo avviso, detta relazione indica che il suo sito di produzione è stato creato allo scopo non solo di «adottare attivamente misure a seguito dell’inchiesta antidumping condotta dall’Unione nei confronti della [Repubblica popolare cinese]», ma anche di «ottimizzare e adattare ulteriormente la sua strategia di internazionalizzazione, consolidare ed aumentare la quota di mercato dei prodotti in Europa e negli [OSCURATO:PERSONA], rispondere alla domanda della clientela e proteggere l’approvvigionamento dei clienti». Tale relazione non alluderebbe quindi ad un’«elusione» ma a «misure» adottate in risposta all’inchiesta antidumping, giustificate da una «strategia di internazionalizzazione», dalla «domanda della clientela» e dalla volontà di «proteggere l’approvvigionamento dei clienti». La ricorrente sostiene che la relazione in questione mirava quindi a rassicurare gli investitori e ad indicare loro che essa non era interessata da misure antidumping o compensative, in quanto il gruppo [OSCURATO:PERSONA] aveva già previsto di servire il mercato dell’Unione tramite uno stabilimento in Marocco. 61 A tal riguardo, l’interveniente a sostegno della ricorrente aggiunge che dall’inciso «per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio», di cui all’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base, risulta che l’imposizione del dazio deve costituire la ragione principale, se non la sola ragione, della pratica, del processo o della lavorazione di cui trattasi. Infatti, non sarebbe sufficiente che l’imposizione del dazio sia una delle ragioni della pratica, del processo o della lavorazione. Occorrerebbe dimostrare che le altre possibili cause o giustificazioni economiche non sono sufficienti, sicché l’imposizione del dazio è la ragione principale della pratica, del processo o della lavorazione. 62 Peraltro, l’interveniente a sostegno della ricorrente fa valere che quest’ultima non è l’unica impresa ad essersi insediata in Marocco per rifornire produttori di pale per turbine eoliche. A suo avviso, grazie all’accordo di associazione, le importazioni originarie del Marocco a destinazione dell’Unione non sono soggette a dazi doganali, mentre sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina gravano dazi doganali convenzionali che possono raggiungere il 7%. Di conseguenza, il Marocco si troverebbe in una posizione migliore rispetto alla Cina per produrre ed esportare prodotti GFF nell’Unione. Per tale ragione, la creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco avrebbe avuto luogo indipendentemente dall’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni, affinché quest’ultima potesse rispondere alla domanda sempre più rilevante di prodotti GFF in Marocco e rifornire l’Unione senza essere assoggettata a dazi doganali convenzionali. Pertanto, secondo l’interveniente a sostegno della ricorrente, esiste una motivazione sufficiente o una giustificazione economica oltre all’imposizione dei dazi per l’insediamento della ricorrente in Marocco, in quanto tale impresa sarebbe stata creata anche se non fosse stata aperta alcuna inchiesta antisovvenzioni sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina. 63 Nell’ambito del secondo capo, la ricorrente sostiene che il regolamento di esecuzione impugnato viola il diritto ad una buona amministrazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie e, in particolare, in quanto essa, in primo luogo, ha rifiutato di tener conto di documenti che dimostravano che il suo insediamento in Marocco era stato previsto ben prima dell’apertura dell’inchiesta antidumping o compensatrice, in secondo luogo, ha respinto le osservazioni delle autorità marocchine che indicavano che contatti con dette autorità avevano avuto luogo sin da [riservato] e, pertanto, avevano preceduto l’apertura di qualsiasi inchiesta, in terzo luogo, ha respinto gli argomenti dell’interveniente a suo sostegno nonché altri elementi del fascicolo che dimostravano che il suo stabilimento in Marocco era stato creato per servire [riservato] e, in quarto luogo, non ha analizzato correttamente la relazione annuale per l’anno 2019 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 64 [OSCURATO:PERSONA], al pari dell’interveniente a suo sostegno, contesta gli argomenti della ricorrente. 65 Prima di esaminare in successione i due capi del presente motivo, occorre ricordare come la seconda condizione necessaria per dimostrare l’esistenza di un’elusione (v. punto 50 supra ) sia stata valutata nella specie dalla [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, occorre esporre brevemente i considerando del regolamento di esecuzione impugnato nei quali la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica per la creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco oltre all’istituzione dei dazi compensativi. a) Sulla valutazione dell’assenza di una sufficiente motivazione o giustificazione economica alla creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco oltre all’istituzione dei dazi compensativi nel regolamento di esecuzione impugnato 66 Dopo aver constatato, al considerando 61 del regolamento di esecuzione impugnato, che «[l]’aumento delle esportazioni di prodotti GFF dal Marocco nell’Unione costitui[va] una modificazione della configurazione degli scambi tra il Marocco e l’Unione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento [antisovvenzioni] di base, unitamente all’aumento significativo nel 2020, rispetto al 2019, delle esportazioni cinesi di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro in Marocco», la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato, al considerando 62 di detto regolamento di esecuzione, che, «[l]’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento [antisovvenzioni] di base, prevede[va] che la modificazione della configurazione degli scambi [derivasse] da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi [fosse] una sufficiente motivazione o una giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio». 67 Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la seconda condizione necessaria per dimostrare l’esistenza di un’elusione per quanto riguardava la creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco. 68 A tal riguardo, al considerando 64 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che, «[s]econdo le osservazioni presentate dalle autorità marocchine (...), il primo contatto con il gruppo [OSCURATO:PERSONA] per la creazione di uno stabilimento in Marocco risaliva al 20 marzo 2019, un mese dopo l’apertura dell’[inchiesta antidumping] (...) e due mesi prima dell’apertura dell’[inchiesta antisovvenzioni]», che «[la ricorrente era] stata costituita il 2 ottobre 2019, circa cinque mesi dopo l’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni» e che «[t]ale coincidenza temporale [aveva] suggerito [alla [OSCURATO:PERSONA]] che la costituzione [della ricorrente fosse] stata motivata dalla potenziale istituzione dei dazi». 69 Al considerando 65 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che, «[s]ulla base degli elenchi delle vendite presentati [dalla ricorrente], durante il 2020 tutte le vendite all’esportazione di [quest’ultima erano] state destinate al mercato dell’Unione, mentre solo una piccola parte della produzione del 2020 [era] stata venduta sul mercato [marocchino]» e che «[l]e sue vendite all’esportazione nel 2020 inoltre [erano] tutte effettuate ad acquirenti nell’Unione, riforniti in passato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]». Ciò ha suggerito alla [OSCURATO:PERSONA] che «la costituzione [della ricorrente fosse] stata motivata dalla potenziale istituzione dei dazi», supposizione che «è stata confermata espressamente dalla relazione annuale [per l’anno] 2019 di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]». 70 Inoltre, al considerando 67 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’argomento dedotto dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] secondo cui esisteva una motivazione sufficiente e una giustificazione economica per la creazione della ricorrente. In particolare, a tal riguardo, essa ha osservato che «la documentazione presentata dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] il 15 ottobre 2021 dimostrava che [detto] gruppo stava valutando già molto tempo prima dell’apertura dell’[inchiesta antisovvenzioni] in quale paese costituire una società» e che «[erano] stati presi in considerazione vari paesi, compreso il Marocco». Tuttavia, secondo la [OSCURATO:PERSONA], resta comunque il fatto che la ricorrente «[era] stata infine costituita il 2 ottobre 2019, circa sette mesi dopo l’apertura [di detta inchiesta]», che «[t]ale coincidenza temporale [aveva] suggerito che la costituzione [della ricorrente fosse] stata motivata [da tale dall’inchiesta]», che «[q]uesta supposizione [era] stata ulteriormente corroborata da una dichiarazione delle autorità del Marocco secondo cui i loro contatti con [OSCURATO:PERSONA] per la creazione di uno stabilimento risalivano al20 marzo 2019, e quindi appena dopo l’apertura dell’[inchiesta in questione]» e che «[q]uesto [aveva] dimostrato che i contatti formali con le autorità del Marocco per la costituzione di una società in Marocco risalivano al marzo 2019, appena dopo l’apertura [della stessa inchiesta]». 71 Infine, al considerando 69 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’argomento dell’interveniente a sostegno della ricorrente secondo cui il gruppo [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito il suo stabilimento marocchino per servire [riservato] e non aveva quindi una giustificazione economica per tale costituzione oltre all’elusione dei dazi compensativi. A tal riguardo, essa, da un lato, ha fatto riferimento agli elementi di prova che dimostravano la mancanza di una giustificazione economica per detta costituzione oltre ai dazi compensativi in vigore, quali la relazione annuale per l’anno 2019 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro, ha sottolineato che tutte le vendite all’esportazione della ricorrente erano state destinate all’Unione e che solo una piccola parte della produzione di quest’ultima era stata venduta sul mercato marocchino. 72 Alla luce di quanto precede, al considerando 70 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che «l’inchiesta [antielusione] non [aveva] rivelato una sufficiente motivazione o giustificazione economica per la realizzazione di un sito di produzione di GFF in Marocco, se non quella di eludere il pagamento dei dazi attualmente in vigore». b) Sul primo capo, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che non vi era una motivazione sufficiente o una giustificazione economica per la creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco oltre all’istituzione dei dazi compensativi 73 La ricorrente contesta la conclusione di cui al considerando 70 del regolamento di esecuzione impugnato (v. punto 72 supra ), facendo valere, in sostanza, che, nel corso dell’inchiesta, essa ha ampiamente spiegato e dimostrato che la creazione del suo sito di produzione in Marocco era motivata e giustificata economicamente da ragioni diverse dalla volontà di eludere le misure di difesa commerciale in vigore. A suo avviso, la [OSCURATO:PERSONA] si è avvalsa di una correlazione puramente temporale per escludere elementi di prova chiari e solidi a dimostrazione del fatto che la decisione di creare il suo sito di produzione in Marocco si basava su aspetti economici e logistici, e non era riconducibile all’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni. 74 Per quanto riguarda la data di creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco, in primo luogo, occorre rilevare che, come giustamente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], gli elementi di prova forniti dalla ricorrente, ossia i messaggi di posta elettronica scambiati tra la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e clienti, tra il [riservato], dimostrano, come del resto riconosciuto dalla stessa ricorrente, che il Marocco, nonché altri paesi, era considerato un potenziale sito per la creazione di uno stabilimento. Orbene, come confermato dalla ricorrente in udienza, da tali scambi non risulta che una decisione reale di ubicare il sito di produzione di quest’ultima in Marocco sia stata adottata tra [riservato], ossia prima dell’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni. Analogamente, la corrispondenza intercorsa tra i dirigenti della [OSCURATO:PERSONA] dopo una visita in Marocco in [riservato] non dimostra che una decisione di creare un siffatto sito di produzione in Marocco sia stata adottata nel [riservato]. In particolare, va notato che lo «studio di fattibilità» presentato in allegato alla documentazione supplementare, che sarebbe datato [riservato], è solo una nota interna relativa a riunioni di valutazione degli investimenti della [OSCURATO:PERSONA] in Marocco. Da tale documento non risulta che una decisione avente ad oggetto la creazione di tale sito di produzione in Marocco risalga a tale epoca. 75 In secondo luogo, emerge chiaramente dalle osservazioni delle autorità marocchine che «[la ricorrente] è stata creata nell’ottobre 2019». Se è vero che dette autorità sottolineano che, come per qualsiasi costituzione di impresa, il processo di costituzione del sito di produzione della ricorrente «è stato preceduto da varie fasi preliminari, quali studi di fattibilità che dimostrano che la decisione di insediamento di [OSCURATO:PERSONA] era ben anteriore all’imposizione delle misure e non aveva come scopo o come oggetto l’elusione delle misure di difesa commerciale dell’[Unione]», esse precisano, tuttavia, che «i contatti [tra esse] e la [OSCURATO:PERSONA] per l’insediamento di uno stabilimento della [OSCURATO:PERSONA] in Marocco risalivano al 20 marzo 2019, e quindi appena dopo l’[apertura] dell’inchiesta [antidumping]». Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore manifesto di valutazione quando, al considerando 67 del regolamento di esecuzione impugnato, ha constatato che «i contatti formali con le [stesse] autorità (...) per la costituzione di una società in Marocco risalivano al marzo 2019, appena dopo l’apertura [di detta inchiesta]». 76 In terzo luogo, gli argomenti addotti dalla ricorrente per spiegare per quale motivo la creazione del suo sito di produzione in Marocco è stata posticipata al mese di ottobre 2019. (v. punto 57 supra ) non fanno altro che confermare la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tale sito di produzione è stato ultimato cinque mesi dopo l’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni. 77 Pertanto, come giustamente constatato dalla [OSCURATO:PERSONA] al considerando 67 del regolamento di esecuzione impugnato, esiste una coincidenza temporale tra l’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni e la creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco. Secondo la giurisprudenza, una tale coincidenza temporale è tale da giustificare la presunzione che la creazione di uno stabilimento di produzione nel paese da cui vengono esportate le merci sia finalizzata ad evitare l’applicazione di misure di politica commerciale (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 1989, [OSCURATO:PERSONA], C‑26/88 , EU:C:1989:637 , punto 29 ). 78 Dalla giurisprudenza emerge anche che, di conseguenza, in presenza di una tale coincidenza temporale, spetta all’operatore economico interessato fornire la prova di un motivo ragionevole, diverso dalla volontà di sottrarsi alle conseguenze derivanti dalle misure in questione, per la creazione di un sito di produzione nel paese da cui vengono esportate le merci (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 1989, [OSCURATO:PERSONA], C‑26/88 , EU:C:1989:637 , punto 29 ). 79 A tal riguardo, la ricorrente afferma, in sostanza, che la creazione del suo sito di produzione in Marocco aveva lo scopo di realizzare un piano di espansione da tempo elaborato dal gruppo [OSCURATO:PERSONA], di cui essa fa parte [riservato]. In particolare, tale creazione mirerebbe a rifornire un cliente locale importante e, più in generale, a rispondere all’aumento della domanda [riservato]. Pertanto, nel respingere l’argomento dell’interveniente a sostegno della ricorrente secondo cui detto gruppo aveva creato il suo stabilimento marocchino al fine di servire i [riservato], la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in un errore. 80 Peraltro, al fine di comprovare le affermazioni menzionate al precedente punto 79, la ricorrente fa riferimento alla sua corrispondenza con la [OSCURATO:PERSONA] e con taluni clienti nonché alla presentazione del piano di espansione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] riguardante i [riservato], allegata alla documentazione supplementare, e alle diapositive per l’audizione sul DIG del 10 gennaio 2021. 81 Tuttavia, sul punto, da un lato, occorre rilevare che la corrispondenza allegata dalla ricorrente alla documentazione supplementare non contiene alcun riferimento ad un vero e proprio piano di espansione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] [riservato]. Infatti, come sottolineato al punto 74, questa corrispondenza dimostra semplicemente che il Marocco, così come altri paesi, è stato considerato un sito potenziale per la creazione di uno stabilimento. 82 D’altro lato, anche supponendo che la presentazione del piano di espansione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] riguardante i [riservato] possa dimostrare che tale piano è stato effettivamente attuato, ciò non è sufficiente per dimostrare che un siffatto piano coprisse il Marocco. Infatti, la ricorrente non ha prodotto alcun documento relativo ai progetti di espansione di detto gruppo in Marocco. Come confermato in udienza, le diapositive per l’audizione sul DIG del 10 gennaio 2021, lungi dal fornire la prova della realizzazione del piano in questione, contengono la semplice affermazione, non suffragata, della ricorrente, secondo cui la sua creazione [riservato]. 83 Inoltre, occorre sottolineare che la ricorrente non contesta gli elementi di prova sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si è basata per respingere l’argomento secondo cui il gruppo [OSCURATO:PERSONA] aveva creato il suo stabilimento marocchino per servire i mercati [riservato]. In particolare, la ricorrente non mette in discussione la constatazione, contenuta al considerando 65 del regolamento di esecuzione impugnato, secondo cui, «[s]ulla base degli elenchi delle vendite [dalla stessa] presentati, durante il 2020 tutte le [sue] vendite all’esportazione sono state destinate al mercato dell’Unione, mentre solo una piccola parte della produzione del 2020 è stata venduta sul mercato [marocchino]». 84 Parimenti, l’affermazione della ricorrente secondo cui la relazione annuale per l’anno 2019 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] indica che il suo sito di produzione in Marocco è stato creato allo scopo non solo di «adottare attivamente misure a seguito dell’inchiesta antidumping condotta dall’Unione contro la [Repubblica popolare cinese]», ma anche allo scopo «di ottimizzare e adeguare ulteriormente la sua strategia di internazionalizzazione», non contraddice la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la creazione di detto sito di produzione è stata decisa al fine di rispondere attivamente all’inchiesta antidumping dell’Unione nei confronti della Repubblica popolare cinese. Tale affermazione non può neppure bastare a fornire una prova sufficiente di un motivo ragionevole per il quale la ricorrente è stata ubicata in Marocco, diverso dalla volontà di eludere le misure antisovvenzioni di cui trattasi, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 78. 85 Pertanto, si deve constatare che la ricorrente non è riuscita a mettere in discussione la conclusione della [OSCURATO:PERSONA], contenuta nel considerando 70 del regolamento di esecuzione impugnato, secondo cui «l’inchiesta [antielusione] non [aveva] rivelato una sufficiente motivazione o giustificazione economica per la realizzazione di un sito di produzione di GFF in Marocco, se non quella di eludere il pagamento dei dazi attualmente in vigore». 86 Di conseguenza, la ricorrente non può addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di essere incorsa in un errore manifesto di valutazione né di aver violato l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base. 87 Il primo capo del terzo motivo deve quindi essere respinto in quanto infondato. c) Sul secondo capo, vertente su una violazione del diritto ad una buona amministrazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie 88 La ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver esaminato con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. A tal riguardo, occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, nel settore delle misure di difesa commerciale, nel quale le istituzioni dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale (v. punto 54 supra ), il rispetto delle garanzie conferite dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi riveste un’importanza ancor più fondamentale. Fra tali garanzie si annovera, in particolare, l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie (v. sentenza del 24 maggio 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑555/10 , non pubblicata, EU:T:2012:262 , punto 112 e giurisprudenza ivi citata). 89 A tal riguardo, dall’analisi del primo capo del terzo motivo risulta, anzitutto, che né i documenti forniti dalla ricorrente né le osservazioni delle autorità marocchine dimostrano che la creazione del sito di produzione di quest’ultima in Marocco sia stata prevista ben prima dell’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni contro la Repubblica popolare cinese, poi, che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore nel respingere l’argomento dell’interveniente a sostegno della ricorrente secondo cui il gruppo [OSCURATO:PERSONA] aveva creato il suo stabilimento marocchino al fine di servire i mercati [riservato] e non vi era quindi una giustificazione economica per tale creazione se non la volontà di eludere i dazi compensativi in vigore e, infine, che la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad un’analisi corretta della relazione annuale per l’anno 2019 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 90 Ciò premesso, la ricorrente non può validamente invocare un inadempimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del suo obbligo di esaminare con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. 91 Di conseguenza, occorre respingere il presente capo nonché il terzo motivo nel suo insieme. 3. Sulla fondatezza del quarto motivo, vertente su errori manifesti di valutazione, su violazioni del diritto ad una buona amministrazione e dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, nonché su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che il processo di fabbricazione attuato dalla ricorrente in Marocco costituiva un’operazione di assemblaggio 92 Il presente motivo è suddiviso in tre capi. 93 Con il primo capo, la ricorrente, in sostanza, mira a contestare l’inclusione della nozione di «operazione di assemblaggio» di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( GU 2016, L 176, pag. 21 ; in prosieguo: il «regolamento antidumping di base»), nell’ambito di applicazione dell’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento antisovvenzioni di base. Con il secondo capo, essa mira a mettere in discussione l’esistenza, nel caso di specie, di operazioni di assemblaggio in Marocco ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base. Infine, con il terzo capo, essa contesta la valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del criterio del valore aggiunto previsto dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), di quest’ultimo regolamento. a) Sul primo capo, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato per analogia la nozione di «operazioni di assemblaggio» di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base 94 In primo luogo, la ricorrente, al pari dell’interveniente a suo sostegno, fa valere che la differenza tra la formulazione dell’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento antisovvenzioni di base, il quale non menziona le operazioni di assemblaggio e l’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento antidumping di base, nel quale dette operazioni sono espressamente menzionate, non risulta da una semplice omissione e non è priva di qualsiasi significato. A suo avviso, se il legislatore dell’Unione avesse voluto che le pratiche, i processi o le lavorazioni menzionati al secondo comma dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base comprendessero le operazioni di assemblaggio, l’avrebbe espressamente indicato, come ha fatto all’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento antidumping di base. Si dovrebbe quindi ritenere che tale omissione volontaria osti ad una conclusione secondo cui le misure compensative possono essere «eluse» attraverso operazioni di assemblaggio. 95 Peraltro, secondo la ricorrente, il fatto che l’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento antisovvenzioni di base utilizzi l’espressione «tra l’altro» non significa che tale disposizione possa ricomprendere le presunte pratiche di elusione risultanti da «operazioni di assemblaggio». Tale regolamento e il regolamento antidumping di base sarebbero stati adottati su proposta della [OSCURATO:PERSONA] lo stesso giorno. Inoltre, il Parlamento europeo avrebbe designato per i due testi lo stesso relatore e, a livello di Consiglio, la stessa presidenza era incaricata dei due testi. In ogni caso, secondo la ricorrente, la differenza tra le norme di elusione antidumping e antisovvenzioni deriva da un solo regolamento che ha modificato le precedenti norme di base antidumping e antisovvenzioni, ossia il regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, dell’8 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea e il regolamento (CE) n. 2026/97 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ( GU 2004, L 77, pag. 12 ). Pertanto, occorrerebbe tener conto di tale differenza. 96 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che estendere l’ambito di applicazione dei dazi compensativi a causa di operazioni di assemblaggio che conferiscono un’origine equivarrebbe ad applicare tali dazi a sovvenzioni che non sono state concesse né dal paese d’origine né dal paese di esportazione. A suo avviso, il regolamento di esecuzione impugnato impone, ad esempio, dazi compensativi su prodotti che sarebbero stati sovvenzionati dalla Cina piuttosto che dal loro paese di origine e di esportazione, vale a dire il Marocco. 97 Il requisito giuridico secondo cui le sovvenzioni devono essere concesse dal paese d’origine o di esportazione per essere compensate giustificherebbe di per sé la diversa formulazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base. Le lievi modifiche, i trasbordi o la riorganizzazione dei canali di vendita nel paese oggetto di misure (ossia pratiche, processi o lavorazioni di elusione contemplati sia dal regolamento antisovvenzioni di base sia dal regolamento antidumping di base) non comporterebbero modifiche nel paese d’origine o di esportazione dei prodotti, a differenza delle operazioni di assemblaggio (ossia pratiche, processi o lavorazioni di elusione che sono contemplate unicamente dal regolamento antidumping di base). 98 Le diverse formulazioni degli articoli 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base sarebbero quindi giustificate anche dagli obiettivi diversi dei due strumenti, il che significherebbe che la regola relativa alle operazioni di assemblaggio prevista all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base non può essere applicata per analogia all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base. 99 La mera circostanza che l’obiettivo della disposizione antielusione sia quello di vigilare sull’efficacia delle misure non consentirebbe tuttavia alla [OSCURATO:PERSONA], né al Tribunale, di assurgere a legislatori dell’Unione e di modificare il testo del regolamento antisovvenzioni di base includendovi le operazioni di assemblaggio. Vi sarebbe una ragione per cui tali operazioni non sono contemplate dall’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento antisovvenzioni di base, vale a dire il fatto che, contrariamente all’articolo 13 del regolamento antidumping di base, sarebbe impossibile utilizzare correttamente i criteri dei pezzi e del valore aggiunto. Le sovvenzioni di cui beneficiano i pezzi nel paese d’origine potrebbero infatti ridurre sensibilmente il loro valore e rendere inoperante il criterio del 60% del valore totale dei pezzi. 100 Pertanto, poiché la formulazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base esclude le operazioni di assemblaggio e qualsiasi inclusione per analogia sarebbe contraria al contesto e agli obiettivi del regolamento antisovvenzioni di base, il criterio delle operazioni di assemblaggio sancito all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base non potrebbe essere applicato per analogia per accertare un’elusione dei dazi compensativi. Nulla giustificherebbe peraltro l’applicazione per analogia dei criteri del valore totale dei pezzi (ossia il 60%) e del valore aggiunto (ossia il 25%). 101 In terzo luogo, la ricorrente si stupisce del fatto che la [OSCURATO:PERSONA], la quale è all’origine delle due proposte di regolamenti di base e che ha redatto l’articolo 13 del regolamento antidumping di base e l’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base, non abbia prodotto un solo documento relativo alla genesi di tali norme, indicando le ragioni per le quali le operazioni di assemblaggio erano state omesse dal testo dell’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base. Pertanto, essa chiede al Tribunale di ottenere tali documenti mediante l’adozione di una misura di organizzazione del procedimento. 102 [OSCURATO:PERSONA], al pari dell’interveniente a suo sostegno, contesta gli argomenti della ricorrente. 103 In sostanza, con il presente capo, la ricorrente intende contestare i rilievi svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] al considerando 33 del regolamento di esecuzione impugnato. (v. punto 52 supra ). In particolare, essa contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver applicato la nozione di «operazioni di assemblaggio» di cui all’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento antidumping di base al fine di valutare se nel caso di specie si fosse verificata un’elusione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento antisovvenzioni di base, sebbene le operazioni di assemblaggio non figurino esplicitamente tra le pratiche, i processi o le lavorazioni che, secondo tale disposizione, costituiscono un’elusione di misure antisovvenzioni. 104 A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento antidumping di base è del seguente tenore: «Le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui al terzo comma comprendono, tra l’altro: a) le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali; b) la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi; c) la riorganizzazione della struttura delle vendite e dei canali di vendita da parte degli esportatori o dei produttori del paese oggetto delle misure al fine ultimo di esportare i loro prodotti nell’Unione attraverso i produttori che beneficiano di aliquote del dazio individuali inferiori a quelle applicabili ai prodotti dei fabbricanti; d) nelle circostanze indicate al paragrafo 2, l’assemblaggio di parti per mezzo di operazioni di assemblaggio nell’Unione o in un paese terzo». 105 Per contro, l’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento antisovvenzioni di base è formulato come segue: «Le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui al primo comma comprendono, tra l’altro: a) le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali; b) la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi; c) la riorganizzazione della struttura delle vendite e dei canali di vendita da parte degli esportatori o dei produttori del paese oggetto delle misure al fine ultimo di esportare i loro prodotti nell’Unione attraverso i produttori che beneficiano di aliquote del dazio individuali inferiori a quelle applicabili ai prodotti dei fabbricanti». 106 Dalla formulazione dell’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento antisovvenzioni di base risulta che, come riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] al considerando 33 del regolamento di esecuzione impugnato, le operazioni di assemblaggio non figurano esplicitamente tra le pratiche, i processi o le lavorazioni che costituiscono un’elusione, menzionati all’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento antisovvenzioni di base. 107 Tuttavia, l’assenza, all’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento antisovvenzioni di base, di qualsiasi riferimento alle operazioni di assemblaggio non significa che, come sostiene la ricorrente, il legislatore dell’Unione avesse l’intenzione di escludere le operazioni di assemblaggio dall’ambito di applicazione di tale articolo. 108 Infatti, poiché l’espressione «tra l’altro» è espressamente utilizzata all’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento antisovvenzioni di base, si deve ritenere, al pari della [OSCURATO:PERSONA] al considerando 33 del regolamento di esecuzione impugnato, che tale articolo fornisca un elenco non esaustivo di possibili pratiche di elusione. Per tale motivo, il paragrafo 3, secondo comma, del suddetto articolo può ricomprendere anche altre pratiche di elusione, che non sono espressamente elencate nell’articolo in questione, quali le operazioni di assemblaggio. 109 Tale interpretazione è corroborata dalla giurisprudenza secondo la quale l’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento antidumping di base contiene un elenco non esaustivo delle pratiche, dei processi o delle lavorazioni menzionate al primo comma dello stesso articolo e secondo cui i diversi tipi di pratiche di elusione vi figurano solo a titolo esemplificativo, come illustrato dall’espressione «tra l’altro» [v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA] (Cambodia)/[OSCURATO:PERSONA], T‑462/15 , EU:T:2018:196 , punto 56 ]. 110 Una simile interpretazione, conforme all’obiettivo sotteso all’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base, vale a dire quello di garantire l’efficacia delle misure antisovvenzioni in vigore (v. punto 42 supra ), non può essere messo in discussione dagli altri argomenti dedotti dalla ricorrente. 111 Anzitutto, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui il regolamento antidumping di base e il regolamento antisovvenzioni di base sono stati adottati e pubblicati lo stesso giorno, di modo che la mancanza di un riferimento alle operazioni di assemblaggio nell’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento antisovvenzioni di base non può essere intesa come una mera omissione, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la differenza tra il tenore letterale dell’articolo 13 del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base risale ai regolamenti antidumping e antisovvenzioni che hanno preceduto gli attuali regolamenti, vale a dire, rispettivamente, il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU 1996, L 56, pag. 1 ) e il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ( GU 1997, L 288, pag. 1 ). 112 Pertanto, la circostanza che l’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento antidumping di base e l’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento antisovvenzioni di base siano stati concepiti e redatti in tempi e contesti diversi può dare una spiegazione alla differenza nella loro formulazione. 113 In ogni caso, come osservato al precedente punto 108, l’espressione «tra l’altro», di cui all’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento antisovvenzioni di base, può essere interpretata nel senso che le operazioni di assemblaggio possono essere incluse nell’ambito di applicazione di tale articolo e che l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base può essere applicato nell’ipotesi in cui sia dimostrato che sono state eluse misure antisovvenzioni mediante tali operazioni, il che, peraltro, trova conferma nel considerando 18 del regolamento antisovvenzioni di base (v. punto 39 supra ). 114 Per quanto riguarda, poi, l’argomento della ricorrente secondo cui l’esclusione delle operazioni di assemblaggio dall’ambito di applicazione dell’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base è giustificata dal fatto che, in sostanza, una soluzione contraria equivarrebbe ad applicare dazi compensativi a sovvenzioni che non sono state concesse né dal paese d’origine né dal paese di esportazione, occorre sottolineare che, nel caso di specie, contrariamente a quanto la ricorrente tenta di far valere, la [OSCURATO:PERSONA] non mira a compensare sovvenzioni concesse dal Marocco, ma, avendo accertato che i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro beneficiavano in Cina di varie sovvenzioni e che detti filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) sono stati assemblati o completati in Marocco dalla ricorrente per produrre i propri GFF, essa estende ai prodotti GFF provenienti dal Marocco le misure compensative già applicate ai prodotti GFF provenienti dalla Cina. 115 Infine, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui l’omissione delle operazioni di assemblaggio di cui all’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento antisovvenzioni di base è giustificata dal fatto che, senza tale omissione, sarebbe impossibile utilizzare correttamente i criteri dei pezzi e del valore aggiunto, è sufficiente constatare, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che la ricorrente non ha spiegato né nelle sue memorie né in udienza per quale ragione le sovvenzioni di cui beneficiano i pezzi nel paese d’origine potrebbero sensibilmente ridurre il loro valore e rendere inoperante il criterio del 60% del valore totale dei pezzi. 116 Pertanto, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore manifesto di valutazione, né ha violato l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base, allorché ha incluso le operazioni di assemblaggio nell’ambito di tale disposizione e ha fatto riferimento alle condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base al fine di valutare se esistesse, nel caso di specie, un’elusione delle misure antisovvenzioni in vigore. 117 Pertanto, occorre respingere il presente capo, senza che sia necessario pronunciarsi sulla domanda di misura di organizzazione del procedimento formulata dalla ricorrente (v. punto 101 supra ). b) Sul secondo capo, vertente su errori manifesti di valutazione, su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base e su una violazione del diritto ad una buona amministrazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che il processo di fabbricazione attuato dalla ricorrente in Marocco costituiva un’operazione di assemblaggio 118 La ricorrente, al pari dell’interveniente a suo sostegno, contesta la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta nei considerando 76, 77 e 79 del regolamento di esecuzione impugnato, secondo cui i suoi prodotti GFF sono fabbricati in Marocco, in base a filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro, che essa acquista tutti dalla sua società madre in Cina, mediante il processo di cucitura-intreccio, ossia un’operazione di completamento che rientrerebbe nella nozione di operazioni di assemblaggio ai sensi dell’articolo 13 del regolamento antidumping di base. 119 A tal riguardo, la ricorrente fornisce, in via preliminare, spiegazioni sulla natura del processo di fabbricazione e su altre attività svolte in Marocco. In particolare, essa spiega che i prodotti GFF sono fabbricati in Marocco mediante il processo di cucitura-intreccio, in base a filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) non colorati, ove i suddetti filati e i prodotti GFF sono due prodotti distinti con composizione, proprietà e usi finali diversi e corrispondenti a due industrie completamente diverse; che il processo di fabbricazione dei prodotti GFF comprende diverse fasi che devono essere progettate e calibrate con cura per ottenere le caratteristiche volute in funzione del loro specifico uso; che la produzione dei prodotti GFF è oggetto di audit di progettazione, di certificazione prodotti, di fabbrica e di attrezzature, nonché di prove a campione per soddisfare i rigorosi requisiti della clientela, dato che i prodotti GFF sono realizzati, in pratica, su misura in funzione delle esigenze di ciascun cliente; che la produzione dei GFF richiede attrezzature e competenze specialistiche e una formazione specifica che vanno al di là di una semplice operazione di assemblaggio e che sono indispensabili in considerazione degli usi particolari dei prodotti GFF e che l’elenco dei gravi vizi che rendono i prodotti GFF inutilizzabili per i clienti dimostra la complessità del loro processo di fabbricazione. 120 Pertanto, secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errore nel definire, al considerando 79 del regolamento di esecuzione impugnato, il processo di fabbricazione dei prodotti GFF in Marocco e le attività ad esso connesse come costituenti un’operazione di completamento che rientrava nelle operazioni di assemblaggio a norma dell’articolo 13 del regolamento [antidumping] di base. La ricorrente ritiene che, sebbene non si debbano confondere le due nozioni, detto processo di fabbricazione non costituisca né un’operazione di assemblaggio né un’operazione di completamento. 121 A tal riguardo, sotto un primo profilo, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errore nell’equiparare la nozione di «operazione di assemblaggio» a quella di «operazione di completamento». A suo avviso, tali nozioni sono diverse in quanto nel regolamento antidumping di base in cui sono menzionate, esse sono separate dalla congiunzione «o», che indica un’alternativa. Pertanto, nulla consentirebbe di concludere che la definizione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento antidumping di base si applichi indistintamente alle operazioni di assemblaggio e alle operazioni di completamento. 122 Sotto un secondo profilo, la ricorrente sostiene che, poiché per «assemblaggio» si dovrebbe intendere un «processo consistente nel mettere insieme gli elementi di una macchina o di un’opera», il processo di fabbricazione dei GFF in Marocco e le attività ad esso connesse andavano ben oltre la semplice riunione di elementi e non potevano quindi essere qualificati come operazione di assemblaggio. 123 Sotto un terzo profilo, secondo la ricorrente, anche supponendo che l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base sia applicabile alle operazioni di completamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente ritenuto, nel regolamento di esecuzione impugnato, che le operazioni da essa compiute costituissero operazioni di completamento, ossia operazioni dirette a terminare qualcosa. Essa sottolinea di non essersi limitata a terminare la trasformazione dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in prodotti GFF. Essa afferma, al contrario, di creare in base a filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) un prodotto totalmente nuovo le cui caratteristiche fisiche e tecniche, le cui utilizzazioni finali e le cui classi tariffarie sono diverse. In particolare, il suo processo di fabbricazione dei prodotti GFF in Marocco potrebbe essere paragonato al processo simile, ma più semplice, di fabbricazione dei tessuti di cotone a partire da filati di cotone. I filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) sarebbero infatti cuciti e intrecciati allo stesso modo dei filati di cotone per la produzione dei tessuti di cotone. Così come tali tessuti non sarebbero semplici filati di cotone «completati», i prodotti GFF non sarebbero semplici filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) «completati», bensì il risultato di un processo di fabbricazione complesso che richiederebbe attrezzature e competenze specialistiche. Inoltre, la natura fondamentalmente diversa dei «filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)» e dei «prodotti GFF» sarebbe riconosciuta tanto dall’industria dell’Unione, nella denuncia antidumping presentata nel 2019 relativa alle importazioni di prodotti GFF provenienti dalla Cina e dall’Egitto, quanto dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa, attraverso l’istituzione di misure di difesa commerciale nei confronti dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) e dei prodotti GFF. 124 [OSCURATO:PERSONA], al pari dell’interveniente a suo sostegno, contesta gli argomenti della ricorrente. 125 Nel caso di specie, al considerando 76 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che «[l]a principale materia prima per la fabbricazione di prodotti GFF [erano] i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro», che «[la ricorrente] [aveva] acquistato dalla sua società madre collegata in Cina il 100% dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro utilizzati», che «[t]ali filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro erano trasformati in prodotti GFF tramite il processo di cucitura-intreccio, un’operazione di completamento effettuata in Marocco» e che, «[s]econdo le informazioni presentate [dalla ricorrente], i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro costitui[vano] quasi il 100% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato [o] completato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [antidumping] di base». 126 Di conseguenza, al considerando 77 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che «il processo attuato in Marocco è un’operazione di completamento (operazione di assemblaggio) e che il criterio del 60% di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base, applicato per analogia alla luce della formulazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento [antisovvenzioni] di base, come spiegato al considerando 33 [del regolamento di esecuzione impugnato], era [soddisfatto]». 127 Inoltre, al considerando 79 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che «[l]a pratica descritta al considerando 76 [poteva] configurare un’operazione di completamento rientrante nella nozione di operazione di assemblaggio a norma dell’articolo 13 del regolamento [antidumping] di base». 128 Occorre peraltro ricordare che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento antidumping di base, «[l]e pratiche, i processi o le lavorazioni di cui al terzo comma [e che possono costituire elusione] comprendono, tra l’altro[,] nelle circostanze indicate al paragrafo 2, l’assemblaggio di parti per mezzo di operazioni di assemblaggio nell’Unione o in un paese terzo». 129 Conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, «[o]perazioni di assemblaggio nell’Unione o in un paese terzo sono considerate elusive delle misure vigenti (...) [quando] il valore dei pezzi suddetti è uguale o superiore al 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato; l’elusione è tuttavia esclusa se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25% del costo di produzione». 130 Nel caso di specie, occorre verificare se la nozione di «operazioni di assemblaggio» debba, come auspicano la [OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente a suo sostegno, essere oggetto di un’interpretazione estensiva che possa includere le operazioni di completamento o, come suggerisce la ricorrente, di un’interpretazione restrittiva secondo la quale queste ultime operazioni non rientrano nella nozione di «operazione di assemblaggio». 131 A tal riguardo, occorre rilevare che, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], il regolamento antidumping di base non fornisce una definizione della nozione di «operazioni di assemblaggio», né di quella di «operazioni di completamento». Esso non precisa neppure se queste ultime operazioni siano incluse nella nozione di «operazioni di assemblaggio». 132 Orbene, per giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 12 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑709/17 P , ECLI:EU:C:2019:717 , punto 82 e giurisprudenza ivi citata). 133 Per quanto riguarda il contesto, occorre rilevare che, a differenza delle operazioni di assemblaggio, le operazioni di completamento non figurano tra le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento antidumping di base, in quanto idonei a costituire un’elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, del medesimo regolamento. 134 Tuttavia, la nozione di «completamento», che, come confermato in udienza, è una nozione autonoma propria della normativa antielusione dell’Unione, figura all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base, secondo il quale l’esistenza di un’elusione è esclusa «se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25% del costo di produzione». Peraltro, a tal riguardo, occorre sottolineare che nessun’altra disposizione del regolamento antidumping di base fa riferimento alle operazioni di completamento. 135 Orbene, il riferimento al completamento nell’ambito dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base, vale a dire nell’ambito della parte di tale disposizione che precisa le condizioni in base alle quali un’operazione di assemblaggio è considerata elusiva delle misure in vigore, depone a favore della tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le operazioni di completamento rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento. Infatti, le operazioni di completamento possono essere interpretate come una declinazione delle operazioni di assemblaggio. 136 Da un lato, siffatta interpretazione è conforme all’obiettivo sotteso alla normativa dell’Unione in materia di elusione, vale a dire quello di garantire l’efficacia delle misure antisovvenzioni adottate dall’Unione e di evitare che queste ultime siano eluse (v. punto 42 supra ). D’altro lato, essa è corroborata dalla circostanza secondo cui, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il legislatore ha inteso lasciare un ampio margine di manovra alle istituzioni dell’Unione quanto alla definizione dell’elusione (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Simon, Evers & Co, C‑21/13 , EU:C:2014:2154 , punto 48 ). 137 Peraltro, tale interpretazione non può essere messa in discussione dalla tesi della ricorrente secondo cui, poiché le nozioni di «assemblaggio» e di «completamento» sono diverse, entrambe menzionate nel regolamento antidumping di base e separate dalla congiunzione «o», la nozione di «operazioni di completamento» non può essere equiparata a quella di «operazioni di assemblaggio». Infatti, se è vero che le due nozioni di cui trattasi sono diverse, come confermato dall’uso della congiunzione «o» (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑147/09 e T‑148/09 , EU:T:2013:259 , punto 83 ), ciò non impedisce tuttavia di poter considerare la nozione di «completamento» come una nozione che può essere compresa in quella di «assemblaggio» e, pertanto, di ammettere che le operazioni di completamento possano essere incluse nelle operazioni di assemblaggio ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento. D’altronde, secondo la giurisprudenza, esiste una varietà di operazioni rientranti nella nozione di «assemblaggio» (sentenza del 13 dicembre 1989, [OSCURATO:PERSONA], C‑26/88 , EU:C:1989:637 , punto 20 ). 138 Di conseguenza, occorre constatare che l’articolo 13 del regolamento antidumping di base si applica sia alle operazioni di assemblaggio sia alle operazioni di completamento, essendo queste ultime una declinazione delle prime. 139 Ciò precisato, occorre verificare se, nel caso di specie, il processo di cucitura-intreccio, realizzato dalla ricorrente in Marocco, possa essere qualificato, come indicato ai considerando 76, 77 e 79 del regolamento di esecuzione impugnato, come «operazione di completamento rientrante nella nozione di operazione di assemblaggio a norma dell’articolo 13 del regolamento [antidumping] di base» (v. punti da 125 a 127 supra ). 140 La ricorrente contesta tale qualificazione. In merito, come ricordato al precedente punto 122, essa sostiene che il processo di fabbricazione dei prodotti GFF in Marocco e le attività ad esso connesse vanno ben al di là della semplice riunione di elementi (o assemblaggio) e di operazioni di completamento. In particolare, essa sottolinea, anzitutto, di non limitarsi a completare la trasformazione dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in prodotti GFF, ma di creare a partire dai filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) un prodotto totalmente nuovo le cui caratteristiche fisiche e tecniche, le cui utilizzazioni finali e le cui classi tariffarie sono diverse. Essa sostiene poi che i prodotti GFF non sono semplici filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) «completati», bensì il risultato di un processo di fabbricazione complesso, articolato in più fasi, che richiede attrezzature e competenze specialistiche nonché una formazione particolare. Infine, i prodotti GFF, il cui elenco di gravi vizi che li rendono inutilizzabili attesterebbe la complessità del processo di fabbricazione, sarebbero realizzati su misura in funzione delle esigenze di ciascun cliente. 141 Anzitutto, occorre rilevare che il regolamento antidumping di base non prevede un criterio generale vertente sull’assenza di complessità intrinseca del processo affinché un’operazione di assemblaggio possa costituire un’elusione quale contemplata all’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, del suddetto regolamento. Le circostanze in cui un’operazione di assemblaggio all’interno dell’Unione o in un paese terzo è considerata elusiva delle misure in vigore sono descritte al paragrafo 2 di tale articolo, il quale fa riferimento alla percentuale di pezzi utilizzati provenienti dal paese soggetto alle misure e al valore aggiunto a tali pezzi mediante l’operazione in questione. 142 Pertanto, come giustamente sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], anche ammettendole dimostrate, le circostanze evocate dalla ricorrente secondo cui i GFF sono prodotti nuovi le cui caratteristiche fisiche e tecniche, le cui utilizzazioni finali e le cui classi tariffarie sono diverse, così come il fatto che i prodotti GFF sono il risultato di un processo di fabbricazione complesso, articolato in più fasi, che richiede attrezzature e competenze specialistiche nonché una formazione particolare, non incidono sulla qualificazione come operazione di assemblaggio o di completamento del processo di fabbricazione dei prodotti GFF in Marocco. Lo stesso vale per quanto riguarda le circostanze secondo cui i prodotti GFF sono oggetto di diversi usi in diversi settori industriali nonché di un elenco molto lungo di eventuali vizi che potrebbero renderli inutilizzabili dai clienti e secondo cui sarebbero realizzati su misura in funzione delle esigenze di ciascun cliente che, peraltro, effettuerebbe un processo approfondito di audit di progettazione e di certificazione. 143 Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore manifesto di valutazione né ha violato l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento antidumping di base quando ha analizzato le operazioni compiute dalla ricorrente in Marocco sotto il profilo della nozione di «completamento» piuttosto che sotto il profilo della nozione di «assemblaggio» e quando ha ritenuto che dette operazioni fossero operazioni di completamento. Infine, gli elementi dedotti dalla ricorrente non consentono di constatare una violazione del diritto ad una buona amministrazione. 144 Pertanto, il presente capo dev’essere respinto in quanto infondato. c) Sul terzo capo, vertente su errori manifesti di valutazione, su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base nonché su violazioni del diritto ad una buona amministrazione e dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento in sede di valutazione della soglia del valore aggiunto delle operazioni di assemblaggio 145 A sostegno del presente capo del quarto motivo, la ricorrente solleva, in sostanza, tre censure. 146 Con la prima censura, la ricorrente fa valere che il regolamento di esecuzione impugnato si basa su errori manifesti di valutazione e viola l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base in quanto, nell’ambito della valutazione della soglia del valore aggiunto ai pezzi incorporati ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base, adegua i suoi costi fissi, in particolare i costi di ammortamento e i costi di affitto, in funzione del grado di utilizzo degli impianti. 147 In primo luogo, la ricorrente fa valere che l’adeguamento dei costi fissi per rispecchiare l’utilizzo degli impianti non è autorizzato in diritto ed è errato in fatto. 148 Da un lato, la ricorrente sostiene che non esistono disposizioni giuridiche che consentano alla [OSCURATO:PERSONA] di adeguare i costi fissi in funzione del grado di utilizzo degli impianti. Più in particolare, a suo avviso, il fatto di adeguare i costi fissi a seconda dell’utilizzo degli impianti è incongruente, dato che i costi fissi non dipendono, per definizione, dalle quantità prodotte o dagli impianti utilizzati. Pertanto, l’adeguamento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe contrario alla definizione contabile consolidata dei «costi fissi» e falserebbe il calcolo del valore aggiunto. 149 In sede di replica, la ricorrente contesta altresì l’interpretazione della nozione di «valore aggiunto» proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del contesto e della finalità dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base. Anzitutto, essa fa valere che detta nozione si inserisce nel contesto della nozione di «costo» di produzione che compare nella stessa frase di detta disposizione. Poiché quest’ultima nozione è definita all’articolo 2 del regolamento antidumping di base, un riferimento a costi nel contesto dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento significherebbe che le nozioni di «valore aggiunto» e di «costi sostenuti» sono identiche e che l’adeguamento dei costi sostenuti a titolo di valore aggiunto può essere effettuato solo sulla base dell’articolo 2, paragrafo 5, di detto regolamento. Orbene, secondo la ricorrente, tale articolo non prevede adeguamenti quando i costi sono calcolati sulla base di documenti contabili redatti conformemente ai principi contabili generalmente accettati e che tengono ragionevolmente conto dei costi connessi alla produzione e alla vendita del prodotto in esame, anche se tali costi risultano bassi o elevati tenuto conto del tasso effettivo di utilizzo degli impianti. Lo stesso divieto varrebbe per il valore aggiunto che si inserisce in un contesto di costi. 150 D’altro lato, la ricorrente sostiene che sul piano fattuale non vi era alcuna ragione di adeguare i costi fissi. Essa ritiene che, con tale metodo, i costi di ammortamento e di affitto possano essere integralmente presi in considerazione solo se essa funziona a piena capacità, il che in pratica non avviene mai, e che il costo di ammortamento è adeguato, in quanto il costo di ammortamento dei macchinari per prodotti GFF che non sono stati utilizzati per tutto il 2020 non può essere preso in considerazione. Essa aggiunge che la giustificazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] al considerando 84 del regolamento di esecuzione impugnato al fine di adeguare i costi fissi non è corroborata dai fatti, in quanto essa non ha dichiarato che i suoi macchinari avevano funzionato per 300 giorni. A suo avviso, i macchinari per prodotti GFF sono stati ammortizzati solo a partire dal momento in cui sono stati installati e solo per il periodo in cui sono stati in funzione. La ricorrente sostiene che il costo di ammortamento da essa comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] rispecchia quindi il periodo effettivo in cui i macchinari per prodotti GFF sono stati utilizzati e ammortizzati. 151 In secondo luogo, la ricorrente fa valere che non vi era motivo di escludere i costi di affitto dello «stabilimento – fase 2» dai costi di affitto considerati per il calcolo del valore aggiunto in quanto tale stabilimento avrebbe contenuto dei [riservato], unico prodotto fabbricato dalla ricorrente. Essa ritiene pertanto che, poiché lo «stabilimento – fase 1» e lo «stabilimento – fase 2» sono stati utilizzati per fabbricare il prodotto in esame, non vi era alcuna ragione per escludere i costi di affitto dello «stabilimento – fase 2». A suo parere, tutti i costi di affitto contribuiscono al valore aggiunto del prodotto finale. 152 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto per ragioni errate i tre diversi metodi di calcolo del valore aggiunto da essa proposti. In particolare, il rigetto del primo metodo per le ragioni esposte al considerando 86 del regolamento di esecuzione impugnato si fonderebbe su un errore manifesto di valutazione. A tal riguardo, la ricorrente afferma di aver spiegato per quale ragione il mese di marzo non era stato inizialmente indicato come il primo mese di produzione. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto a disposizione elementi per mettere in discussione i dati che erano stati prodotti. Per quanto riguarda il secondo e il terzo metodo, la ricorrente fa valere che il tasso di utilizzo degli impianti di [riservato] applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] è stato determinato sulla base della sua capacità complessiva, tenendo conto di tutti i macchinari per prodotti GFF e, in particolare, di quelli che non erano stati operativi per tutto il 2020. Pertanto, a suo avviso, tale tasso è in realtà meno rappresentativo del tasso di utilizzo degli impianti per tutto il 2020. Essa sostiene quindi che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva respingere le soluzioni da essa proposte adducendo che queste ultime non erano rappresentative del tasso di utilizzo degli impianti per l’intero 2020 senza mettere in discussione il proprio metodo. 153 Con la seconda censura, la ricorrente sostiene che l’adeguamento dei costi fissi per rispecchiare l’utilizzo degli impianti, utilizzando [riservato] dei costi di ammortamento e di affitto per lo «stabilimento – fase 1», è discriminatorio. In sostanza, essa addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver operato una discriminazione tra essa e l’industria dell’Unione, non adeguando il costo di produzione di tale industria al momento del calcolo del prezzo obiettivo nell’inchiesta iniziale, benché l’industria dell’Unione avesse indicato uno scarso utilizzo degli impianti durante il periodo dell’inchiesta. 154 Con la terza censura, la ricorrente sostiene che il regolamento di esecuzione impugnato viola il suo diritto ad una buona amministrazione, in quanto non esamina con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie e procede all’adeguamento dei costi senza prendere in considerazione le spiegazioni che essa ha fornito per quanto riguarda l’utilizzo dei macchinari e i costi di affitto. 155 [OSCURATO:PERSONA], al pari dell’interveniente a suo sostegno, contesta gli argomenti della ricorrente. 156 In sostanza, il presente capo verte sulla determinazione del valore aggiunto ai pezzi incorporati nel corso dell’operazione di assemblaggio o di completamento della fabbricazione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base. 157 Conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base, «l’elusione è tuttavia esclusa se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25% del costo di produzione». 158 Prima di iniziare l’esame delle tre censure dedotte dalla ricorrente a sostegno del presente capo, occorre ricordare i considerando pertinenti del regolamento di esecuzione impugnato. 1) Sul calcolo del valore aggiunto nel regolamento di esecuzione impugnato 159 Al considerando 80 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che, secondo la ricorrente, «il costo del valore aggiunto sarebbe superiore alla soglia del 25%». Essa ha precisato, al riguardo, che «[l]e due principali voci di costo nel calcolo del valore aggiunto [operato dalla ricorrente] erano i costi di ammortamento e di affitto, rientranti nei dati finanziari del periodo di riferimento presentati [dalla ricorrente] nel suo modulo di richiesta di esenzione». i) Sul costo di ammortamento 160 Per quanto riguarda il costo di ammortamento, come risulta dal considerando 81 del regolamento di esecuzione impugnato, la ricorrente ha fatto valere che «presso la sua sede erano installate meno di dieci macchine per prodotti GFF e che ciascuna di queste macchine aveva funzionato per 300 giorni su 360 durante il 2020». Pertanto, «[l’]importo dell’ammortamento per il periodo di riferimento è stato calcolato [dall’impresa] sulla base dei tre elementi che seguono: il valore d’acquisto; una percentuale di deprezzamento del 9,5% per tenere conto della vita utile stimata [e] i suddetti 300 giorni di funzionamento su un totale di 360 giorni». 161 Dal considerando 82 del regolamento di esecuzione impugnato risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha espresso disaccordo in merito al metodo con cui la ricorrente ha calcolato il costo di ammortamento nel quadro del calcolo del valore aggiunto ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base. 162 A tal riguardo, al considerando 82 del regolamento di esecuzione impugnato, si afferma quanto segue: «[L]utilizzo di 300 giorni quale elemento per calcolare l’importo dell’ammortamento può essere accettabile secondo i principi contabili internazionali, ma ha determinato una sovrastima dell’importo dell’ammortamento calcolato nel quadro del calcolo del valore aggiunto da parte [della ricorrente] per vari motivi. In primo luogo, (...) l’utilizzo degli impianti (produzione effettiva in kg divisa per l’effettiva capacità produttiva in kg) relativo alle macchine per prodotti GFF è stato basso nell’anno 2020. In considerazione dello scarso utilizzo degli impianti, il costo di ammortamento indicato è risultato sovrastimato. In secondo luogo, quattro delle macchine per prodotti GFF sono state spedite da Shanghai a Tangeri solo nel novembre 2019 e non possono aver funzionato per 300 giorni nel 2020, tenendo conto del tempo di spedizione tra Shanghai e Tangeri e del tempo richiesto per scaricare, installare e collaudare ognuna di queste quattro macchine per prodotti GFF. In terzo luogo, nel suo modulo di richiesta di esenzione [la ricorrente] ha affermato che la produzione è iniziata solo nell’aprile 2020. Se tale affermazione fosse vera, il tempo totale di funzionamento per ognuna delle macchine per prodotti GFF installate poteva essere solo di 270 giorni al massimo (da aprile 2020 a dicembre 2020), senza nemmeno tenere conto di eventuali tempi non operativi a causa di interruzioni dovute a interventi di manutenzione obbligatoria, giorni di riposo e vacanze. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi concluso che il costo di ammortamento di cui tenere conto nel calcolo del costo del valore aggiunto dovrebbe essere notevolmente inferiore al costo di ammortamento calcolato [dalla ricorrente]». 163 Dai considerando 85 e 86 del regolamento di esecuzione impugnato risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì respinto l’utilizzo dei seguenti tre metodi alternativi proposti dal gruppo [OSCURATO:PERSONA], vale a dire: – quello consistente nell’adeguare la capacità per rispecchiare i mesi durante i quali le macchine per prodotti GFF pertinenti non erano operative; – quello consistente nell’utilizzare solo i dati sui costi del dicembre 2020, ossia il mese durante il periodo dell’inchiesta nel quale la maggior parte delle macchine per prodotti GFF era operativa, salvo per la macchina [riservato]; – quello consistente nell’utilizzare i dati sui costi del periodo da luglio a dicembre 2020, poiché [riservato]. 164 In particolare, al considerando 86 del regolamento di esecuzione impugnato, si rileva quanto segue: – «[I]l mese di marzo 2020 non è stato indicato [dalla ricorrente] come mese di produzione nell’allegato 7.2. della lettera del 12 ottobre 2021. [Essa] ha dichiarato per la prima volta il 12 ottobre 2021 che la produzione era in corso nel marzo 2020, ma che tale produzione di marzo 2020 era stata registrata solo nei dati sulla produzione per il mese di aprile 2020. Ciò significa che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva escludere altri errori e/o ritardi nella registrazione della produzione mensile. (...); – [A]nche l’utilizzo dei dati sui costi riferiti solo al dicembre 2020 non poteva essere accettato, poiché il tasso di utilizzo degli impianti per il mese di dicembre 2020 non era rappresentativo del tasso di utilizzo degli impianti per l’intero anno 2020; – [N]eppure l’utilizzo dei dati sui costi per il periodo luglio-dicembre 2020 poteva essere accettato per lo stesso motivo indicato per la seconda alternativa proposta[: il] tasso di utilizzo degli impianti per il periodo luglio - dicembre 2020 non era rappresentativo del tasso di utilizzo degli impianti per l’intero anno 2020». 165 Al considerando 86 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto concluso che «il tasso di utilizzo degli impianti nel corso dell’intero anno 2020 era l’indicatore più adeguato per ridurre in misura ragionevole il tasso di ammortamento registrato integralmente nel quadro del calcolo del valore aggiunto». ii) Sul costo di affitto 166 Per quanto riguarda il costo di affitto, al considerando 91 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato quanto segue: «[N]ella sua risposta nel modulo di richiesta di esenzione [la ricorrente] non ha fornito i contratti di affitto, nonostante gli importanti costi di affitto sostenuti nel 2020. Nel modulo di richiesta di esenzione, [OSCURATO:PERSONA] Morocco ha informato la [OSCURATO:PERSONA] di aver installato tutte le sue macchine per prodotti GFF in un unico luogo (stabilimento – fase 1). La società ha dichiarato inizialmente di aver affittato solo questo stabilimento, affermando di disporre di “un solo sito di produzione”, benché nel modulo di esenzione fosse richiesto di fornire gli indirizzi di tutti i siti di produzione. Successivamente, [la ricorrente] ha però fornito due contratti di affitto [nella sua] risposta alla (...) richiesta di maggiori informazioni (...), a dimostrazione del fatto che durante il periodo di riferimento [essa] ha affittato due sedi distinte da due diversi proprietari. Poiché [la ricorrente] aveva affermato in precedenza nel suo modulo di richiesta di esenzione che le macchine per prodotti GFF operative durante il 2020 erano installate esclusivamente in uno di questi due stabilimenti affittati, gli importi di affitto pagati nel 2020 per il secondo stabilimento (stabilimento – fase 2) avrebbero dovuto essere esclusi dai costi di affitto e dal costo del valore aggiunto. A causa del basso utilizzo degli impianti, nel calcolo del costo del valore aggiunto inoltre la [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto nemmeno accettare il costo di affitto totale per lo stabilimento – fase 1, poiché non è stato pienamente utilizzato a causa del fatto che le macchine per prodotti GFF non erano in produzione nel primo trimestre del 2020 e non hanno funzionato a piena capacità negli altri trimestri del 2020. Il costo di affitto totale indicato non è stato pertanto accettato dalla [OSCURATO:PERSONA] per i motivi di cui sopra». 167 Dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che tale istituzione era incorsa in errori manifesti di valutazione ed aveva agito in violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, poiché non aveva tenuto conto del costo totale di affitto (considerando 92 del regolamento di esecuzione impugnato). 168 Tuttavia, come risulta dal considerando 93 del regolamento di esecuzione impugnato, «[l]a [OSCURATO:PERSONA] ha respinto tale argomentazione, sulla base delle dichiarazioni seguenti, effettuate dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’inchiesta». Infatti, vi si afferma quanto segue: «In primo luogo, nella sua risposta alla (...) richiesta di maggiori informazioni, il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento solo allo stabilimento – fase 1 per la [riservato]. In secondo luogo, nella sua risposta alla (...) richiesta di maggiori informazioni, [esso] ha dichiarato che le sue macchine per prodotti GFF operative nel 2020 erano tutte ubicate presso lo stabilimento – fase 1. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi dedotto che nessuna di queste macchine operative nel 2020 era ubicata nello stabilimento – fase 2. Questo è stato comprovato anche da altre affermazioni del [suddetto] gruppo nella sua risposta alla richiesta di maggiori informazioni». 169 Pertanto, al considerando 94 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che, «[c]on l’adeguamento dei costi di affitto e di ammortamento indicati, per tenere conto delle questioni spiegate sopra, il valore aggiunto medio così stabilito durante il periodo di riferimento [era] risultato inferiore alla soglia del 25% fissata dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [antidumping] di base» e che «[a]nche alcune altre voci di costo [erano] risultate sovrastimate, ma non [erano] state adeguate, in quanto tali adeguamenti avrebbero comportato solo una percentuale di valore aggiunto ancora più bassa». 2) Sulla prima censura, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base 170 La presente censura solleva, in sostanza, la questione preliminare di come debba essere determinato il valore aggiunto ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base e se, ai fini della sua determinazione, la [OSCURATO:PERSONA] debba tener conto dei costi quali contabilizzati dall’impresa che effettua operazioni di assemblaggio o di completamento o se essa possa adeguarli tenendo conto della capacità di produzione effettiva dell’impresa. 171 A tal riguardo, occorre ricordare che il regolamento antidumping di base non contiene alcuna definizione della nozione di «valore aggiunto». 172 Nel caso di specie, se le parti concordano nel definire il valore aggiunto ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base come il valore che rientra nel prodotto realizzato a seguito dell’operazione di assemblaggio o di completamento, esse non concordano sulla questione se detta nozione coincida con quella di «costi sostenuti», o addirittura di «costi contabilizzati», o differisca da quest’ultima. In particolare, sebbene la ricorrente ritenga che la nozione di «valore aggiunto» e quella di «costi sostenuti» siano identiche e che l’adeguamento dei costi sostenuti a titolo di valore aggiunto possa essere effettuato solo sulla base dei motivi di cui all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, il quale tuttavia non prevede il tasso di utilizzo della capacità di produzione quale criterio di adeguamento, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, per contro, che la nozione di «valore aggiunto» è diversa da quella di «costi sostenuti» e che tanto l’obiettivo quanto la formulazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, richiedono che i costi fissi, quali contabilizzati, debbano essere adeguati per valutare il valore aggiunto ai pezzi incorporati, in particolare se l’utilizzo degli impianti è particolarmente basso. 173 Come ricordato al precedente punto 132, in conformità ad una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 12 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑709/17 P , EU:C:2019:717 , punto 82 e giurisprudenza ivi citata). 174 Nel caso di specie, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base, la [OSCURATO:PERSONA] deve stabilire se «il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25% del costo di produzione». 175 Orbene, la circostanza che il termine «costo» compaia nella stessa frase dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base del valore aggiunto non è sufficiente per concludere che, come sostiene la ricorrente, la nozione di «valore aggiunto» e quella di «costi sostenuti» sono identiche e che i costi di produzione di cui occorre tener conto ai fini del calcolo del valore aggiunto ai sensi di detta disposizione possono essere adeguati solo per i motivi previsti e alle sole condizioni contemplate all’articolo 2, paragrafo 5, del medesimo regolamento. 176 Infatti, da un lato, l’interpretazione proposta dalla ricorrente risulta non tenere conto del fatto che, sebbene con l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, l’Unione intendesse dare attuazione agli obblighi specifici contenuti nell’articolo 2.2.1.1 dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT) ( GU 1994, L 336, pag. 103 ) (v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 2013, Acron/Consiglio, T‑118/10 , non pubblicata, EU:T:2013:67 , punto 66 ), la normativa dell’Unione in materia di elusione, contenuta all’articolo 13 di tale regolamento, non trova, per contro, il suo fondamento in detto accordo, cosicché essa deve essere considerata come un quadro normativo specifico nel diritto dell’Unione. 177 Conseguentemente, un’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base alla luce di altre disposizioni del medesimo regolamento, quali l’articolo 2, paragrafo 5, di detto regolamento, che costituisce un recepimento nel diritto dell’Unione degli obblighi particolari contenuti nell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT, deve trovare una giustificazione diversa da quella fondata sulla semplice circostanza che i termini «costo di produzione» compaiono nell’ambito della stessa frase dei termini «valore aggiunto». 178 D’altro lato, l’interpretazione proposta dalla ricorrente non è conforme all’obiettivo sotteso alla normativa antielusione sancita all’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base, vale a dire quello di garantire l’efficacia delle misure compensative adottate dall’Unione e di evitare che queste ultime siano eluse (v. punto 42 supra ). Infatti, in una situazione come quella della ricorrente nel caso di specie, il cui costo di ammortamento è stato calcolato e contabilizzato sulla base del funzionamento teorico massimo dell’insieme delle [riservato] macchine per prodotti GFF durante tutto il periodo di riferimento, ossia l’anno 2020, mentre invece durante tale periodo, in realtà, le macchine per prodotti GFF hanno funzionato unicamente a [riservato] della loro capacità, il costo di ammortamento così contabilizzato non si traduce integralmente in valore aggiunto ai pezzi incorporati. Di conseguenza, escludere la possibilità di adeguare i costi di ammortamento al fine di tener conto dello scarso utilizzo della capacità delle macchine, finirebbe per consentire all’impresa di gonfiare l’importo del valore aggiunto ai pezzi incorporati. Infatti, una macchina che rimane inutilizzata comporta costi di ammortamento che sono contabilizzati, ma non aggiunge valore ai pezzi incorporati nell’ambito di un’operazione di assemblaggio o di completamento. 179 Pertanto, il contesto e l’obiettivo dell’articolo 13 del regolamento antidumping di base richiedono che il calcolo del valore aggiunto tenga conto dei soli costi connessi all’effettiva produzione di GFF, o anche dei soli costi di ammortamento e di affitto connessi al funzionamento dei macchinari realmente utilizzati per realizzare i pezzi effettivamente incorporati nel corso del periodo di riferimento. 180 Ciò precisato, occorre stabilire se l’adeguamento dei costi di ammortamento e di affitto, come quello effettuato nel caso di specie dalla [OSCURATO:PERSONA], sia inficiato da un errore manifesto di valutazione. 181 Come da essa precisato in udienza, la ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver adeguato i costi di ammortamento e di affitto che essa le aveva comunicato, applicando un tasso di utilizzo degli impianti di [riservato] per tutto il 2020. 182 Secondo la ricorrente, sebbene la finalità dell’adeguamento dei costi di ammortamento e di affitto effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse quella di rispecchiare l’utilizzo effettivo delle macchine per prodotti GFF, tale tasso non risponde a tale finalità, dato che è stato determinato sulla base della capacità teorica massima di tutte le sue macchine per prodotti GFF, comprese quelle che non sono state operative. La ricorrente ritiene, pertanto, che, se la [OSCURATO:PERSONA] voleva adeguare i costi, avrebbe dovuto prendere in considerazione gli altri metodi di calcolo dei costi di ammortamento che le aveva sottoposto e, in particolare, il primo di detti metodi, in cui proponeva, in sostanza, di adeguare i costi tenendo conto del numero di mesi del periodo di riferimento nel corso dei quali ciascuna macchina per prodotti GFF aveva effettivamente funzionato. 183 A tal riguardo, in primo luogo, occorre sottolineare che, come ricordato al precedente punto 54, secondo la giurisprudenza, in materia di politica commerciale comune, e specialmente nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare. Quanto al controllo giurisdizionale di una siffatta valutazione, esso deve essere quindi limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere. 184 In secondo luogo, come risulta dal considerando 81 del regolamento di esecuzione impugnato (v. punto 160 supra ), il costo di ammortamento che la ricorrente ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] si basava sulla capacità teorica massima delle sue macchine. A tal riguardo, occorre precisare che, sebbene nel ricorso la ricorrente affermi che il costo di ammortamento da essa comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] rispecchia il periodo effettivo in cui le macchine per prodotti GFF sono state utilizzate e ammortizzate, essa non fornisce alcun elemento idoneo a suffragare tale affermazione. Peraltro, taluni elementi del fascicolo contraddicono una simile affermazione. Infatti, da un lato, quest’ultima risulta poco credibile alla luce della constatazione contenuta nella risposta alla lettera relativa all’articolo 28, secondo cui la ricorrente «non ha registrato il numero di giorni in cui le macchine per [GFF] erano operative». Dall’altro, tale constatazione è contraddetta dalla stessa ricorrente, poiché, nel ricorso, ammette che i costi fissi da essa effettivamente sostenuti nel corso del 2020 per la produzione dei GFF «sono contabilizzati sulla base dei principi contabili generalmente riconosciuti localmente» e che «[l]a [[OSCURATO:PERSONA]], lungi dal contestarlo, riconosce che “l’uso dei 300 giorni come elemento di calcolo può essere accettabile secondo i principi contabili internazionali”». 185 In terzo luogo, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], i costi di ammortamento calcolati sulla base del funzionamento massimo teorico del complesso di [riservato] macchine GFF per tutto il periodo di riferimento possono essere considerati come valore aggiunto ai pezzi incorporati solo se le macchine hanno effettivamente funzionato alla loro capacità teorica massima per tutto il periodo, il che, tuttavia, non è avvenuto nel caso di specie per le ragioni esposte nel considerando 82 del regolamento di esecuzione impugnato (v. punto 162 supra ) e, in particolare, per il fatto che tale periodo corrispondeva ad una fase di avvio del sito di produzione della ricorrente. 186 Pertanto, ritenendo che i costi di ammortamento e di affitto quali indicati dalla ricorrente non potessero rispecchiare in modo credibile il valore aggiunto ai pezzi incorporati, la [OSCURATO:PERSONA] ha adeguato detti costi. A tal fine, essa ha utilizzato il tasso di utilizzo degli impianti quale comunicato dalla ricorrente e non contestato da quest’ultima (considerando 84 e 86 del regolamento di esecuzione impugnato). 187 Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente e come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], dato che tanto il costo di ammortamento, da essa calcolato sulla base della capacità teorica massima, quanto l’utilizzo degli impianti, sono stati calcolati sulla base dello stesso numero di macchine per prodotti GFF come se queste avessero funzionato durante tutto il periodo di riferimento, il fatto di utilizzare l’uno per adeguare l’altro non costituisce un errore di fatto. 188 Peraltro, gli altri tre metodi di calcolo del valore aggiunto che la ricorrente ha proposto alla [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero consentito di rispecchiare meglio il valore aggiunto ai pezzi incorporati. 189 A tal riguardo, è sufficiente sottolineare che, con il primo metodo di calcolo del valore aggiunto, la ricorrente ha proposto alla [OSCURATO:PERSONA] di adeguare i costi di ammortamento, calcolati sulla base di una durata massima di funzionamento di dodici mesi, tenendo conto del numero di mesi nel corso dei quali ciascuna macchina aveva effettivamente funzionato nel 2020. Orbene, affinché tale metodo rispecchi con esattezza il valore realmente aggiunto ai pezzi incorporati, occorrerebbe che i costi di ammortamento siano calcolati sulla base del numero di mesi di utilizzo effettivo delle macchine – e non su quella di dodici mesi, come nel calcolo proposto dalla ricorrente –, il che, peraltro, implica la conoscenza del numero di mesi di utilizzo effettivo di dette macchine. 190 Tuttavia, dal considerando 86, primo trattino, del regolamento di esecuzione impugnato nonché dal fascicolo risulta che la produzione del marzo 2020 era stata contabilizzata dalla ricorrente soltanto nei suoi dati di produzione per il mese di aprile 2020. Pertanto, i dati mensili di produzione relativi al mese di aprile non corrispondono alla produzione effettiva di tale mese, atteso che una parte della produzione del mese di aprile in realtà ha avuto luogo nel mese di marzo. 191 Di conseguenza, siccome i dati di produzione mensile forniti dalla ricorrente non consentivano di conoscere con certezza i mesi di utilizzo effettivo delle macchine per prodotti GFF durante il periodo di riferimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente respinto il primo metodo di calcolo del valore aggiunto che essa le aveva proposto. 192 Per quanto riguarda il secondo metodo di calcolo del valore aggiunto, diretto ad utilizzare i dati relativi ai costi del dicembre 2020, e del terzo metodo, consistente nell’utilizzare i dati relativi ai costi del periodo compreso tra luglio e dicembre 2020, occorre rilevare che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente indicato che l’inchiesta riguardava tutto l’anno civile 2020, definito come periodo di riferimento, basarsi su un mese (ossia il mese di dicembre) o su un periodo di sei mesi (ossia quello compreso tra luglio e dicembre 2020) non sarebbe rappresentativo delle operazioni effettuate nel corso dei dodici mesi del 2020 e non consentirebbe di colmare il divario tra il modo in cui i costi di ammortamento sono stati calcolati per uno o sei mesi, sulla base della capacità massima teorica, e la produttività effettiva delle macchine, ossia il valore aggiunto ai pezzi incorporati. 193 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore manifesto di valutazione, né ha violato l’articolo 13 del regolamento antidumping di base, allorché ha adeguato i costi di ammortamento, quali calcolati dalla ricorrente, tenendo conto del tasso di utilizzo della capacità effettiva durante il periodo di riferimento ed ha respinto gli altri tre metodi di calcolo del valore aggiunto proposti da quest’ultima. 194 La summenzionata conclusione non può essere messa in discussione dall’argomento della ricorrente vertente sul fatto che non vi era motivo di escludere i costi di affitto dello «stabilimento – fase 2» dai costi di affitto considerati per il calcolo del valore aggiunto (v. punto 151 supra ). Infatti, occorre rilevare che, come risulta dal considerando 93 del regolamento di esecuzione impugnato (v. punto 168 supra ), le macchine per prodotti GFF, che funzionavano nel 2020, si trovavano tutte nello «stabilimento – fase 1» e che, come ammesso dalla ricorrente in udienza, macchine per prodotti GFF sono state installate nello «stabilimento – fase 2» unicamente dopo il 2020. 195 Inoltre, la stessa ricorrente ammette che la mappatura dello «stabilimento – fase 2» indica la presenza di [riservato]. Peraltro, a tal riguardo, in udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, senza essere contraddetta dalla ricorrente, che quest’ultima non aveva mai indicato che, (…), i prodotti GFF erano stati effettivamente [riservato]. 196 Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto constatare che nessuna vera attività di produzione aveva avuto luogo in questo «stabilimento – fase 2», sicché i costi di affitto relativi a quest’ultimo non si traducevano in valore aggiunto ai pezzi incorporati. Infatti, poiché siffatti costi non erano connessi all’effettiva produzione di GFF, per la ragione esposta al precedente punto 179, detti costi non possono essere presi in considerazione in sede di calcolo del valore aggiunto. 197 Pertanto, si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore manifesto di valutazione escludendo i costi di affitto dello «stabilimento – fase 2» dai costi di affitto considerati per il calcolo del valore aggiunto. 198 Alla luce di quanto precede, occorre quindi respingere la presente censura. 3) Sulla seconda censura, vertente sulla violazione dei principi di non-discriminazione e di parità di trattamento 199 La ricorrente afferma, in sostanza, che l’adeguamento dei costi fissi operato dalla [OSCURATO:PERSONA] per rispecchiare l’utilizzo degli impianti utilizzando [riservato] dei costi di ammortamento e di affitto per lo «stabilimento – fase 1» è discriminatorio rispetto a quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto, nell’inchiesta antisovvenzioni, per calcolare il margine di pregiudizio per l’industria dell’Unione (v. punto 153 supra ). 200 A tal riguardo, occorre rilevare, in via preliminare, che, secondo una giurisprudenza costante, il rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione richiede che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del 13 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA], C‑372/06 , EU:C:2007:787 , punto 62 e giurisprudenza ivi citata). 201 Nel caso di specie, secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha operato una discriminazione tra essa e l’industria dell’Unione, poiché, in sede di calcolo del margine di pregiudizio, sulla base del prezzo obiettivo, nell’inchiesta antisovvenzioni, quest’ultima non ha adeguato il suo costo di produzione, nonostante la constatazione di un basso grado di utilizzo della capacità di produzione, mentre, nell’ambito del regolamento di esecuzione impugnato, essa ha effettuato un siffatto adeguamento al fine di determinare il valore aggiunto. 202 A tal proposito, va rilevato che la presa in considerazione dei costi di produzione per calcolare il margine di pregiudizio dell’industria dell’Unione a causa di importazioni oggetto di sovvenzioni e la presa in considerazione dei costi di produzione al fine di calcolare il valore aggiunto ai pezzi incorporati nel corso di un’operazione di assemblaggio o di completamento della produzione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base, per stabilire se vi sia elusione di misure antidsovvenzioni, si verificano in un contesto e per finalità diverse, cosicché, per suffragare sufficientemente la presente censura, la ricorrente avrebbe dovuto spiegare sotto quale profilo, prendendo in considerazione tali costi in maniera diversa, la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto violare i principi di non discriminazione e di parità di trattamento. Tuttavia, la ricorrente, limitandosi ad affermare, in sostanza, che non vi era alcuna giustificazione per trattare in modo diverso la situazione dell’industria dell’Unione nell’inchiesta antisovvenzioni e la sua situazione nell’inchiesta antielusione e che il costo menzionato nel regolamento antidumping di base era un costo che poteva essere definito solo in modo uniforme, non ha fornito spiegazioni sufficienti in merito. 203 Occorre quindi respingere la presente censura. 4) Sulla terza censura, vertente su una violazione del diritto ad una buona amministrazione 204 Per quanto riguarda la presente censura, dall’analisi delle altre censure di cui ai precedenti punti da 170 a 203 risulta che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie e ha proceduto all’adeguamento dei costi prendendo in considerazione le spiegazioni che la ricorrente aveva fornito per quanto riguardava l’utilizzo dei macchinari e i costi di affitto. 205 La presente censura deve quindi essere respinta. d) Conclusione 206 Poiché tutte le censure sollevate dalla ricorrente a sostegno del presente capo sono state respinte, occorre respingere tale capo nonché, pertanto, il quarto motivo nel suo insieme. 4. Sulla fondatezza del quinto motivo, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che i prodotti GFF esportati dal Marocco nell’Unione continuassero a beneficiare delle sovvenzioni concesse ai produttori cinesi di prodotti GFF 207 La ricorrente contesta, in sostanza, le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] contenute nei considerando da 102 a 105 del regolamento di esecuzione impugnato, dirette a valutare la quarta condizione necessaria per dimostrare l’esistenza di un’elusione (v. punto 50 supra ), ossia se, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base, «il prodotto simile importato [o] parti di esso beneficiano ancora della sovvenzione». 208 A tal fine, in primo luogo, la ricorrente fa valere che il regolamento di esecuzione 2020/776 menzionato dalla [OSCURATO:PERSONA] al considerando 102 del regolamento di esecuzione impugnato non riguarda il sovvenzionamento dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) e dei filati, quali comunicatile dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], bensì il sovvenzionamento dei prodotti GFF, vale a dire un prodotto diverso. I rilievi svolti nel regolamento di esecuzione 2020/776 sarebbero quindi validi solo nella parte in cui riguardano i prodotti GFF e non nella parte in cui riguardano i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) e i filati. Ciò premesso, non vi sarebbe alcuna «sovvenzione» che avrebbe potuto esserle trasmessa dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 209 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che le operazioni di assemblaggio non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento antisovvenzioni di base in quanto esse non possono dare luogo ad una sovvenzione concessa dal paese d’origine o di esportazione che continua a beneficiare del prodotto asseritamente oggetto di elusione. Ciò sarebbe dovuto al fatto che qualsiasi sovvenzione che potrebbe essere compensata dovrebbe essere concessa dal paese in cui hanno luogo le operazioni di assemblaggio (nella fattispecie, il Regno del Marocco) o dal quale i prodotti assemblati sono esportati (nella fattispecie, parimenti il Regno del Marocco). La questione se «l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento [antisovvenzioni] di base includa anche (...) le operazioni di assemblaggio» sarebbe irrilevante, in quanto le sovvenzioni possono essere compensate solo se sono state concesse dal paese d’origine o di esportazione. 210 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che nessuna base giuridica consente di ritenere che un trasferimento di sovvenzioni tra parti collegate possa essere presunta legalmente. L’uso, nel regolamento di esecuzione impugnato, della relazione dell’organo di appello dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 19 gennaio 2004, predisposta nel procedimento «[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] with respect to [OSCURATO:PERSONA] from Canada (WT/DS257/AB/R) (in prosieguo: la «relazione dell’organo di appello dell’OMC») sarebbe inadeguata per dare fondamento a detta presunzione. Secondo la ricorrente, detta relazione riguarda un caso particolare in cui il vantaggio derivante dalla sovvenzione per la materia prima è trasmesso al prodotto trasformato. Tale situazione sarebbe del tutto diversa dalla situazione dei prodotti GFF, per i quali non esisterebbe alcuna prova che la materia prima [ossia i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)] sia sovvenzionata. 211 Inoltre, secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] effettua una lettura solo parziale della relazione dell’organo di appello dell’OMC, la quale indicherebbe che, «[q]uando i produttori della materia prima e i produttori dei prodotti trasformati svolgono la loro attività in condizioni di libera concorrenza, la trasmissione dei vantaggi derivanti dalla sovvenzione per la materia prima, dai beneficiari diretti ai beneficiari indiretti a valle, non può semplicemente essere presunta; essa deve essere stabilita dall’autorità incaricata dell’inchiesta». La ricorrente precisa che, nella presente causa, gli acquisti da essa effettuati presso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e l’acquisto effettuato da quest’ultima presso la [OSCURATO:PERSONA] hanno avuto luogo in condizioni di libera concorrenza, come essa ha chiaramente dimostrato. 212 Infine, la ricorrente fa valere che l’affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] le «fatturava prezzi più bassi (...) rispetto ad altri clienti durante il periodo dell’inchiesta» non è corroborata dai fatti dell’inchiesta antielusione. Non sarebbe neppure corroborata l’affermazione secondo cui qualsiasi trasmissione avrebbe potuto aver luogo attraverso mezzi diversi da quello del livello dei prezzi delle materie prime, ad esempio mediante il prelievo di spese di gestione. Le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero quindi né più né meno che teoriche. 213 [OSCURATO:PERSONA], al pari dell’interveniente a suo sostegno, contesta gli argomenti della ricorrente. 214 In via preliminare, occorre ricordare che, ai considerando da 102 a 105 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato quanto segue: «Come indicato nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, è risultato che i produttori esportatori cinesi beneficiavano di una serie di regimi di sovvenzione concessi dal governo della RPC, nonché da governi regionali e locali in Cina. A tale proposito, è risultato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] beneficiavano anche di una serie di regimi di sovvenzioni, quali interessi agevolati sui prestiti, regimi di concessione di sussidi e agevolazioni fiscali. Nel corso della presente inchiesta non sono pervenute nuove informazioni che mettano in discussione la conclusione dell’inchiesta antisovvenzioni iniziale secondo cui tali regimi di sovvenzione non erano più validi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è la società madre di [OSCURATO:PERSONA] Morocco SARL società questa che acquistava il 100% dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro utilizzati dalla sua società madre collegata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta li acquistava da [OSCURATO:PERSONA], il produttore di tali filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. È possibile presumere legalmente un trasferimento di sovvenzioni tra parti collegate (30), in particolare quando la società collegata a valle assemblava ed esportava il prodotto finale nell’Unione. Nel presente caso, poiché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Morocco SARL producono ed esportano prodotti GFF utilizzando filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro fabbricati da [OSCURATO:PERSONA], l’importo delle sovvenzioni compensabili concesse a tali società dovrebbe tenere conto del fatto che, in virtù del loro rapporto, esse sono in grado di trasferire tali vantaggi al prodotto in esame esportato verso l’Unione nel modo che ritengono più opportuno». 215 [OSCURATO:PERSONA] ha quindi concluso, al considerando 106 del regolamento di esecuzione impugnato, che, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base, «il prodotto simile importato e/o parti di esso beneficiavano ancora della sovvenzione». 216 Peraltro, al considerando 107 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato gli argomenti formulati dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] secondo cui «non esistevano elementi di prova del fatto che le importazioni di prodotti GFF dal Marocco beneficiassero ancora di sovvenzioni concesse ai produttori cinesi di prodotti GFF». 217 A tal riguardo, al considerando 108 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato quanto segue: «In primo luogo, anche se l’inchiesta antisovvenzioni (...) si riferiva innanzi tutto a pratiche di sovvenzione di prodotti GFF, il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ha collaborato pienamente durante tale inchiesta. A tale proposito, dall’inchiesta antisovvenzioni (...) è emerso che sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], entrambe collegate [alla ricorrente], hanno beneficiato di sovvenzioni dal governo cinese. In secondo luogo, come già indicato al considerando 33 [del regolamento di esecuzione impugnato], l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento [antisovvenzioni] di base comprende anche altre pratiche di elusione, che non sono espressamente elencate nell’articolo, quali le operazioni di assemblaggio. In terzo luogo, come spiegato al considerando 105 [del suddetto regolamento di esecuzione], è possibile presumere legalmente un trasferimento di sovvenzioni tra parti collegate, in particolare quando la società collegata a valle assemblava ed esportava il prodotto finale nell’Unione. Un trasferimento a società collegate inoltre può avvenire in molti modi (ad esempio applicando determinate commissioni di gestione) e non si limita necessariamente al livello dei prezzi di fattori produttivi applicati agli acquirenti. In ogni caso, da un confronto dei prezzi di filati tessili e filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro, basato sulle risposte al [modulo], è risultato che durante il periodo dell’inchiesta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] applicava prezzi inferiori [alla ricorrente] rispetto ad altri acquirenti». 218 Nel caso di specie, la ricorrente contesta tale valutazione facendo valere, in sostanza, tre censure. Con la prima censura, essa sostiene che il regolamento di esecuzione 2020/776 non riguarda i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro, bensì i prodotti GFF, cosicché nella presente fattispecie non potrebbe presumersi alcun trasferimento di sovvenzione a favore dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. Con la seconda censura, essa considera che le sovvenzioni possono essere oggetto di misure compensative solo se dette sovvenzioni sono state concesse dal paese d’origine o di esportazione, il che non si è verificato nel caso di specie. Con la terza censura, essa rileva che non esiste alcuna base giuridica che consenta di ritenere che un trasferimento di sovvenzioni tra parti collegate possa essere presunta legalmente e che, nel caso di specie, le transazioni con le parti collegate della ricorrente in Cina siano state effettuate in condizioni di libera concorrenza. 219 Per quanto riguarda la prima censura, occorre sottolineare che la ricorrente non contesta l’affermazione contenuta nel considerando 102 del regolamento di esecuzione impugnato secondo la quale, come indicato nel regolamento di esecuzione 2020/776, «i produttori esportatori cinesi beneficiavano di una serie di regimi di sovvenzione concessi dal governo della RPC, nonché da governi regionali e locali in Cina», né l’affermazione secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] beneficiavano anche di una serie di regimi di sovvenzioni, quali interessi agevolati sui prestiti, regimi di concessione di sussidi e agevolazioni fiscali». 220 La ricorrente non contesta neppure l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i rilievi del regolamento di esecuzione 2020/776 relativi alle sovvenzioni dei prodotti GFF sono stati utilizzati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della [OSCURATO:PERSONA], del 24 febbraio 2021 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento 2016/1037 ( GU 2021, L 65, pag. 1 ). Orbene, in tale regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha specificamente constatato il mantenimento delle sovvenzioni per quanto riguarda tutti i produttori-esportatori di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro in Cina, comprese le imprese collegate della ricorrente in Cina. Infatti, dal considerando 43 del regolamento di esecuzione 2021/328 risulta che «la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia potuto prendere in considerazione le risultanze del regolamento [di esecuzione 2020/776] sui prodotti GFF per quanto riguarda[va] il vantaggio e ha ritenuto che tali risultanze fossero applicabili ai produttori esportatori cinesi di prodotti GFR nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame». In particolare, a tal riguardo, al considerando 44 del medesimo regolamento di esecuzione, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che «nessuna delle pratiche di sovvenzione oggetto dell’inchiesta era direttamente collegata alla produzione o all’esportazione di prodotti GFF, ma si trattava piuttosto di sovvenzioni a vantaggio dell’intera società o gruppo di società cinesi che fabbricavano anche prodotti [in fibra di vetro a filamento continuo (GFR)]» e che, «[p]ertanto nell’ambito dell’inchiesta sui prodotti GFF la [OSCURATO:PERSONA] dapprima [aveva] determinato il vantaggio ricevuto dal produttore esportatore, successivamente ha distribuito tale vantaggio sul suo fatturato totale per tutti i prodotti venduti dal produttore esportatore, compresi i [filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)]». 221 Inoltre, a tal riguardo, occorre sottolineare che la ricorrente non fornisce prove dirette a mettere in discussione l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le sovvenzioni concesse dai poteri pubblici cinesi la cui esistenza è stata constatata nel regolamento di esecuzione 2020/776 andavano a vantaggio di tutta la produzione di tutto il gruppo [OSCURATO:PERSONA], che si tratti dei prodotti GFF o dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. 222 Pertanto, la ricorrente non può far valere che le valutazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel regolamento di esecuzione 2020/776 sono valide solo nella parte in cui riguardano i prodotti GFF e non i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. 223 Per quanto riguarda la seconda censura, occorre rilevare che, come constatato al precedente punto 114, nel caso di specie, contrariamente a quanto la ricorrente tenta di far valere, la [OSCURATO:PERSONA] non mira a compensare sovvenzioni concesse dal Marocco, bensì a garantire che le misure compensative istituite nei confronti delle importazioni cinesi di prodotti GFF che beneficiano delle sovvenzioni non siano eluse, dopo aver stabilito che i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro, ossia la materia prima dei prodotti GFF, beneficiavano in Cina di diverse sovvenzioni e che detti filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro sono stati assemblati o completati in Marocco dalla ricorrente per produrre GFF. 224 Per quanto riguarda la terza censura, occorre osservare che, al considerando 105 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che «[era] possibile presumere legalmente un trasferimento di sovvenzioni tra parti collegate, in particolare quando la società collegata a valle assemblava ed esportava il prodotto finale nell’Unione». 225 A tal riguardo, occorre ricordare che, nel regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] fonda la presunzione legale di cui trattasi, in particolare, sul punto 146 della relazione dell’organo d’appello dell’OMC. Orbene, come constatato dal Tribunale, da detto punto risulta che l’autorità incaricata dell’inchiesta deve dimostrare che il vantaggio conferito da un contributo finanziario direttamente ai produttori della materia prima è trasferito, almeno in parte, ai produttori del prodotto trasformato oggetto dell’inchiesta, quando i produttori della materia prima e i trasformatori a valle esercitano le loro attività in condizioni di libera concorrenza (sentenza del 1o marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑480/20 , con impugnazione pendente, EU:T:2023:90 , punto 56 ). [OSCURATO:PERSONA] ne ha dedotto che, nel caso di società collegate, il trasferimento di sovvenzioni poteva essere presunto legalmente, in particolare quando la società a valle raccoglieva il prodotto finale e lo esportava nell’Unione. 226 Onde mettere in discussione tale conclusione, da un lato, la ricorrente fa valere, in sostanza, che, nel caso di specie, mancherebbe la prova del fatto che la materia prima dei prodotti GFF, vale a dire i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro, era sovvenzionata, sicché il trasferimento di una siffatta sovvenzione non potrebbe essere legalmente presunta. Dall’altro, essa afferma di aver dimostrato che i suoi acquisti presso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nonché gli acquisti di quest’ultima presso la [OSCURATO:PERSONA] erano stati effettuati in condizioni di libera concorrenza. 227 Tuttavia, da un lato, senza soffermarsi sulla questione relativa alla pertinenza della relazione dell’organo d’appello dell’OMC, dall’esame della prima censura risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato, senza essere contraddetta dalla ricorrente, che la materia prima utilizzata nella produzione dei GFF era stata sovvenzionata (v. punti da 219 a 222 supra ). 228 D’altro lato, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], senza essere contraddetta dalla ricorrente, dalla risposta della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla lettera preliminare di verifica, allegata al controricorso, risulta che i prezzi di vendita fatturati alla ricorrente erano sempre inferiori ai prezzi fatturati a clienti indipendenti. Infatti, da detta risposta risulta che «la rivendita di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) e di filati non è la principale attività di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di modo che [quest’ultima] non intende trarre profitto da tale rivendita e non ha bisogno di determinare un “prezzo di mercato” per tale rivendita», che, «[n]ella rivendita di tali materie prime [alla ricorrente], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aggiunge le spese di nolo stimate ai prezzi di acquisto presso [OSCURATO:PERSONA] per determinare il prezzo di trasferimento, perché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si occuperà del trasporto di queste materie prime verso il Marocco» e che «[n]ella rivendita di tali materie prime a clienti indipendenti, trattandosi di vendite occasionali in quantità limitata, i clienti potevano accettare un prezzo più elevato». 229 [OSCURATO:PERSONA] si è dunque giustamente basata sulla presunzione legale di trasferimento delle sovvenzioni in questione al fine di constatare che la quarta condizione per dimostrare l’esistenza di un’elusione era soddisfatta nel caso di specie. 230 Pertanto, alla luce di quanto precede, la ricorrente non può addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di essere incorsa in un errore manifesto di valutazione o di aver violato l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base nel ritenere che i prodotti GFF esportati dal Marocco nell’Unione beneficiavano ancora delle sovvenzioni concesse ai produttori cinesi di GFF. 231 Pertanto occorre respingere il quinto motivo. C. Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, su violazioni dei diritti della difesa della ricorrente e del diritto ad una buona amministrazione, su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 28, paragrafi 1 e 3, del regolamento antisovvenzioni di base per quanto riguarda l’uso dei dati disponibili 232 Il presente motivo si suddivide in due capi. Nell’ambito del primo capo, la ricorrente sostiene che, applicandole dati disponibili, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’obbligo di motivazione, i suoi diritti della difesa e il diritto ad una buona amministrazione. Nell’ambito del secondo capo, essa fa valere che il regolamento di esecuzione impugnato poggia su errori manifesti di valutazione e viola l’articolo 28, paragrafi 1 e 3, del regolamento antisovvenzioni di base per quanto riguarda l’utilizzo di detti dati. 233 A sostegno del primo capo, la ricorrente solleva essenzialmente tre censure. 234 Con la prima censura, la ricorrente sostiene che, respingendo senza alcuna spiegazione gli elementi di prova da essa prodotti nella risposta alla lettera relativa all’articolo 28 e nei suoi commenti sul DIG, la [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno al suo obbligo di motivazione quanto all’applicazione dei dati disponibili. A tal riguardo, essa sottolinea che, nonostante le sue risposte a ciascuno dei cinque punti menzionati al considerando 38 del regolamento di esecuzione impugnato, le affermazioni contenute in detta lettera, nel DIG, nonché in detto regolamento di esecuzione sono rimaste identiche. 235 Peraltro, nella replica, la ricorrente fa valere che le giustificazioni addotte dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso per spiegare l’approccio seguito nel regolamento di esecuzione impugnato sono nuove e quindi irricevibili, non figurando nel predetto regolamento di esecuzione. 236 Con la seconda censura, la ricorrente sostiene di non essere stata posta in condizione di comprendere le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di applicare dati disponibili e di non aver avuto la possibilità di formulare effettivamente osservazioni in merito, cosicché il regolamento di esecuzione impugnato viola i suoi diritti della difesa. 237 Con la terza censura, la ricorrente sostiene che il regolamento di esecuzione impugnato viola il diritto ad una buona amministrazione, il quale impone all’istituzione competente di esaminare con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie. A suo avviso, in tale regolamento di esecuzione, la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto delle informazioni comunicate nella sua risposta alla lettera relativa all’articolo 28 e nei suoi commenti sul DIG. 238 A sostegno del secondo capo, la ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errori manifesti di valutazione nel ritenere, nel regolamento di esecuzione impugnato, che essa non avesse fornito le «informazioni necessarie» a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base. 239 Anzitutto, la ricorrente sostiene di aver fornito chiarimenti su tutte le informazioni richieste. 240 La ricorrente fa poi valere che le informazioni di cui al considerando 38 del regolamento di esecuzione impugnato non possono essere qualificate come necessarie ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base e della giurisprudenza. A suo giudizio, tali informazioni avrebbero potuto essere ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] con altri mezzi ed essere verificate mediante visite e controlli incrociati a distanza. 241 Infine, la ricorrente sostiene che il regolamento di esecuzione impugnato viola l’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di applicare dati disponibili per il semplice motivo che le informazioni da essa fornite non erano le migliori. Essa precisa che, anche ove tali informazioni dovessero essere considerate come non le «migliori», ciò non costituirebbe una ragione sufficiente per procedere a tale applicazione. Aggiunge che, decidendo di applicare l’articolo 28, paragrafo 1, di detto regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha escluso una parte dei dati relativi ai costi di produzione da essa comunicati e ha utilizzato dati disponibili riguardanti in particolare la data di inizio della produzione, mentre, in caso di dubbio riguardante soltanto l’attendibilità dei dati comunicati, essa avrebbe dovuto applicare l’articolo 28, paragrafo 3, di tale regolamento e quindi accettare questi ultimi dati. 242 [OSCURATO:PERSONA], al pari dell’interveniente a suo sostegno, ritiene che il presente motivo sia inoperante nella sua interezza e, in ogni caso, infondato. 243 A sostegno del carattere inoperante del presente motivo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, nel corso dell’inchiesta antielusione, essa ha avviato il procedimento ai sensi dell’articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base in ragione del fatto che le informazioni di cui al considerando 38 del regolamento di esecuzione impugnato potevano suggerire l’esistenza di un trasbordo, ma che, tenuto conto della natura incompleta e contraddittoria delle informazioni fornite dalla ricorrente, essa ha infine escluso la possibilità di riuscire a dimostrare l’esistenza di un siffatto trasbordo e si è concentrata sulla prova di un assemblaggio o di un completamento. Precisa che, ai fini di tale prova, essa non ha utilizzato dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base, ad eccezione di alcuni dati statistici estratti da Eurostat e dei dati della ricorrente che, tuttavia, non sono contestati da quest’ultima. 244 In via preliminare, va ricordato che, in forza dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] avviare un’inchiesta sulla base di elementi di prova che indichino, prima facie , pratiche di elusione. Se i fatti accertati nel corso di tale inchiesta consentono di concludere che tale elusione sussiste, la [OSCURATO:PERSONA] propone al Consiglio l’estensione delle misure antisovvenzioni (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Simon, Evers & Co., C‑21/13 , EU:C:2014:2154 , punto 31 ). 245 Tuttavia, nessuna disposizione del regolamento antisovvenzioni di base conferisce alla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di un’inchiesta sull’esistenza di un’elusione, il potere di obbligare i produttori o gli esportatori oggetto di una denuncia a partecipare all’inchiesta o a produrre informazioni. [OSCURATO:PERSONA] dipende pertanto dalla cooperazione volontaria delle parti interessate a fornirle le informazioni necessarie (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Simon, Evers & Co., C‑21/13 , EU:C:2014:2154 , punto 32 ). 246 È il motivo per cui il legislatore dell’Unione ha previsto all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base che, qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Simon, Evers & Co., C‑21/13 , EU:C:2014:2154 , punto 33 ). 247 Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base riguardava l’utilizzo dei dati disponibili da parte delle istituzioni, a scapito dei dati propri di una o più parti interessate (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2015, VTZ e a./Consiglio, T‑432/12 , non pubblicata, EU:T:2015:248 , punto 35 e giurisprudenza ivi citata). 248 Nel caso di specie, il considerando 38 del regolamento di esecuzione impugnato rileva quanto segue: «[Secondo la [OSCURATO:PERSONA]], le risposte al questionario, compresa la risposta a una (...) richiesta di maggiori informazioni, [della ricorrente] e delle sue due collegate cinesi (...) sono risultate carenti per i motivi seguenti: – [la ricorrente] non ha fornito le informazioni necessarie nel modulo di richiesta di esenzione. In particolare, non ha fornito i necessari documenti giustificativi per [riservato]. [OSCURATO:PERSONA] di conseguenza non è stata in grado di verificare l’affermazione secondo cui [la ricorrente aveva] avviato la sua produzione solo nell’aprile 2020; – [i]noltre, nonostante la sua richiesta di una spiegazione dettagliata in merito a numeri di fatture di vendita mancanti, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto solo una spiegazione generale relativa a tali fatture di vendita mancanti. [OSCURATO:PERSONA] ha anche rilevato una differenza nel fatturato totale per il periodo di riferimento indicato nell’elenco delle vendite rispetto a quello riportato nella sua contabilità obbligatoria per il 2020. [OSCURATO:PERSONA] quindi non ha potuto confermare i volumi dichiarati delle vendite all’esportazione nell’Unione. A questo proposito la [OSCURATO:PERSONA] ha anche rilevato che le vendite all’esportazione dichiarate erano superiori alle importazioni totali dell’Unione dal Marocco secondo le statistiche di Eurostat sulle importazioni e che [la ricorrente] era l’unico produttore noto del Marocco che esportava nell’Unione il prodotto oggetto dell’inchiesta; – [s]ono state fornite informazioni contraddittorie anche in merito all’inizio effettivo della produzione presso [la ricorrente]. Le informazioni circa l’inizio effettivo della produzione nel 2020 erano necessarie per individuare la percentuale dei principali costi sostenuti (quali costi di ammortamento e di affitto) che potrebbe essere attribuita alla fabbricazione del prodotto in esame; – [n]ella risposta alla richiesta di maggiori informazioni inoltre non sono state fornite spiegazioni soddisfacenti circa i motivi dell’aumento significativo del volume di produzione nel luglio 2020, che ha superato di circa [riservato] il volume di produzione del mese precedente, giugno 2020, nonostante un consumo di energia elettrica più o meno dello stesso livello in entrambi i mesi; – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito le informazioni dal [GTS], come richiesto, concernenti i suoi acquisti da [OSCURATO:PERSONA] e le sue vendite [alla ricorrente]». 249 Di conseguenza, come emerge dal considerando 39 del regolamento di esecuzione impugnato, a norma dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento [antisovvenzioni] di base, il 5 ottobre 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto informato il gruppo [OSCURATO:PERSONA] del fatto che l’elenco non esaustivo degli elementi descritti nel considerando 38 del predetto regolamento avrebbe potuto comportare l’applicazione del suddetto articolo e l’elaborazione delle conclusioni in base ai dati disponibili. [OSCURATO:PERSONA] ha anche invitato il gruppo a presentare osservazioni sulla possibile applicazione dell’articolo citato. 250 Come risulta dal considerando 41 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] «ha analizzato le informazioni e i documenti presentati dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] con la lettera del 12 ottobre 2021» e «[l]a sua conclusione è stata che non [erano] state fornite risposte soddisfacenti né documenti giustificativi convincenti per la maggior parte dei punti sollevati nella sua lettera del 5 ottobre 2021». 251 Per tale motivo, come emerge dal considerando 42 del regolamento di esecuzione impugnato, «la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto pertanto che le informazioni fornite dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] fossero in parte incomplete e contraddittorie e che quindi non potesse farvi pieno affidamento», ma che «[i] dati presentati dal gruppo [summenzionato] tuttavia non [erano] stati completamente ignorati» e che essa «[aveva] utilizzato i dati sulle vendite e sui costi forniti dal gruppo [summenzionato] come punto di partenza della sua analisi». 252 Inoltre, al considerando 43 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, «[a] norma dell’articolo 28, paragrafo 1, prima frase, e dell’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento [antisovvenzioni] di base, le informazioni fornite dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] [erano] sono state integrate da dati ricavati da banche dati quali [OSCURATO:PERSONA] [(GTA)] ed Eurostat (...). I dati sulle importazioni sono stati estratti da Eurostat, mentre il GTA è stato utilizzato per la determinazione dei volumi delle esportazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla [Cina] e dall’Egitto in Marocco». 253 Dalla lettura congiunta dei considerando 38 e 43 del regolamento di esecuzione impugnato si evince quindi che la [OSCURATO:PERSONA] si è avvalsa dei dati relativi all’importazione estratti da Eurostat e di quelli relativi ai volumi di esportazione dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e dall’Egitto in Marocco estratti dalla banca dati [OSCURATO:PERSONA] (GTA) per ovviare all’inattendibilità delle informazioni comunicate dalla ricorrente per quanto riguardava i volumi di vendite all’esportazione nell’Unione di cui trattasi nel considerando 38 di detto regolamento di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] si è, in particolare, avvalsa di tali dati statistici per stabilire se la configurazione degli scambi fosse stata modificata nel caso di specie. 254 Dal considerando 42 del regolamento di esecuzione impugnato si evince altresì che i dati trasmessi dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] non sono stati ignorati e che la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato i dati relativi alle vendite e ai costi comunicati da detto gruppo come punto di partenza per la sua analisi (v. punto 251 supra ). 255 Nel caso di specie, la ricorrente non contesta i dati disponibili utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base. In particolare, per quanto riguarda i dati estratti da Eurostat e dalla banca dati GTA utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] per concludere nel senso della modifica degli scambi nel caso di specie, la ricorrente non deduce, nelle sue memorie, alcun argomento diretto a mettere esplicitamente in discussione la veridicità di tali dati. Infatti, essa si limita a far valere che, al considerando 86 del regolamento di esecuzione impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha escluso il mese di marzo come punto di partenza della produzione e, di conseguenza, il primo degli altri metodi di calcolo dei costi di ammortamento, basandosi proprio sugli argomenti esposti al considerando 38 di detto regolamento di esecuzione. 256 Tuttavia, dall’esame del terzo capo del quarto motivo (v. punti da 189 a 191 supra ) risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha respinto il primo degli altri metodi di calcolo dei costi di ammortamento basandosi su dati disponibili ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, bensì che lo ha fatto sulla base del rilievo che i dati mensili di produzione, quali contabilizzati dalla ricorrente, non corrispondevano sempre alla produzione effettiva del mese e non potevano essere considerati attendibili. 257 Peraltro, interrogata in udienza, la ricorrente non ha dedotto altri argomenti diretti a contestare i dati disponibili utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, sicché essa non può sostenere che il ricorso a tale disposizione pregiudichi la sua situazione. 258 Pertanto, occorre respingere il secondo motivo in quanto inoperante, senza che sia necessario analizzare la fondatezza dei capi dedotti dalla ricorrente a sostegno di tale motivo. 259 Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere integralmente respinto. IV. Sulle spese 260 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di quest’ultima. 261 In applicazione dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, le intervenienti si faranno carico delle proprie spese. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata), dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La [OSCURATO:PERSONA] Morocco si farà carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. 3) La LM [OSCURATO:PERSONA] A/S e la Tech-[OSCURATO:PERSONA] eV si faranno carico delle proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 dicembre 2024. [OSCURATO:PERSONA] I. Fatti II. Conclusioni delle parti III. In diritto A. Sul primo motivo 1. Osservazioni preliminari a) Sull’accordo di associazione b) Sulla normativa dell’Unione in materia di elusione di misure antisovvenzioni 2. Sulla fondatezza del primo motivo, vertente su una violazione dell’accordo di associazione, su una violazione dell’articolo 33, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base e su uno sviamento di potere per il motivo che il regolamento di esecuzione impugnato impone dazi compensativi sui prodotti GFF che la ricorrente esporta nell’Unione senza prendere in considerazione la loro origine marocchina preferenziale B. Sui motivi dal terzo al quinto 1. Osservazioni preliminari 2. Sulla fondatezza del terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che non vi fosse una motivazione sufficiente o una giustificazione economica alla creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco oltre all’istituzione dei dazi compensativi, nonché su una violazione del diritto ad una buona amministrazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie a) Sulla valutazione dell’assenza di una sufficiente motivazione o giustificazione economica alla creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco oltre all’istituzione dei dazi compensativi nel regolamento di esecuzione impugnato b) Sul primo capo, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che non vi era una motivazione sufficiente o una giustificazione economica per la creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco oltre all’istituzione dei dazi compensativi c) Sul secondo capo, vertente su una violazione del diritto ad una buona amministrazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie 3. Sulla fondatezza del quarto motivo, vertente su errori manifesti di valutazione, su violazioni del diritto ad una buona amministrazione e dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, nonché su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che il processo di fabbricazione attuato dalla ricorrente in Marocco costituiva un’operazione di assemblaggio a) Sul primo capo, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato per analogia la nozione di «operazioni di assemblaggio» di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base b) Sul secondo capo, vertente su errori manifesti di valutazione, su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base e su una violazione del diritto ad una buona amministrazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che il processo di fabbricazione attuato dalla ricorrente in Marocco costituiva un’operazione di assemblaggio c) Sul terzo capo, vertente su errori manifesti di valutazione, su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base nonché su violazioni del diritto ad una buona amministrazione e dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento in sede di valutazione della soglia del valore aggiunto delle operazioni di assemblaggio 1) Sul calcolo del valore aggiunto nel regolamento di esecuzione impugnato i) Sul costo di ammortamento ii) Sul costo di affitto 2) Sulla prima censura, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base 3) Sulla seconda censura, vertente sulla violazione dei principi di non-discriminazione e di parità di trattamento 4) Sulla terza censura, vertente su una violazione del diritto ad una buona amministrazione d) Conclusione 4. Sulla fondatezza del quinto motivo, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che i prodotti GFF esportati dal Marocco nell’Unione continuassero a beneficiare delle sovvenzioni concesse ai produttori cinesi di prodotti GFF C. Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, su violazioni dei diritti della difesa della ricorrente e del diritto ad una buona amministrazione, su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 28, paragrafi 1 e 3, del regolamento antisovvenzioni di base per quanto riguarda l’uso dei dati disponibili IV. Sulle spese ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese. ( 1 ) Dati riservati omessi.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2016/2019 — Fons Iuris — Fons Iuris