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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32517/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il Tribunale di sorveglianza, occupandosi del periodo di detenzione decorso tra il 19 dicembre 2017 ed il 30 ottobre 2018, durante il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ristretto nel carcere di Spoleto, ha escluso che si sia verificata la dedotta violazione dell'art. 3 CEDU, avuto riguardo all'ampiezza dello spazio disponibile all'interno della camera di detenzione ed al complesso delle condizioni della restrizione, che ha avuto cura di indicare e valutare con scrupolosa analiticità; che, nell'occasione, il Tribunale di sorveglianza ha, altresì, spiegato le ragioni che lo hanno indotto ad escludere la decisività, nell'ottica considerata, dell'apposizione di schermatura alle finestre — giustificata da esigenze di ordine e sicurezza ed eseguita, comunque, in modo da non impedire il passaggio di aria e luce naturale — nonché del divieto di cottura dei cibi, successivamente dichiarato incostituzionale, della mancata esecuzione dei provvedimento che gli assicura lgoTh3 la possibilità di utilizzare il computer per quattro ore al giorno e della sottoposizione a sanzioni disciplinari poscia annullate; che le menzionate circostanze, già evidenziate dal ricorrente a sostegno della richiesta risarcitoria e delibate nella cornice del complesso delle condizioni che hanno connotato, in quel determinato lasso temporale, la detenzione di Attanasio, non si sono tradotte, a giudizio del Tribunale di sorveglianza, in trattamento inumano e degradante; che, a fronte di una motivazione esente da pecche logiche e coerenti con il quadro normativo interno e sovranazionale, il ricorrente replica svolgendo contestazioni palesemente ed irrimediabilmente generiche, che, risolvendosi, in ultimo, nella diversa valutazione del quadro fattuale di riferimento, si rivelano del tutto inidonee ad eccitare il potere censorio del giudice di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il Tribunale di sorveglianza, occupandosi del periodo di detenzione decorso tra il 19 dicembre 2017 ed il 30 ottobre 2018, durante il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ristretto nel carcere di Spoleto, ha escluso che si sia verificata la dedotta violazione dell'art. 3 CEDU, avuto riguardo all'ampiezza dello spazio disponibile all'interno della camera di detenzione ed al complesso delle condizioni della restrizione, che ha avuto cura di indicare e valutare con scrupolosa analiticità; che, nell'occasione, il Tribunale di sorveglianza ha, altresì, spiegato le ragioni che lo hanno indotto ad escludere la decisività, nell'ottica considerata, dell'apposizione di schermatura alle finestre — giustificata da esigenze di ordine e sicurezza ed eseguita, comunque, in modo da non impedire il passaggio di aria e luce naturale — nonché del divieto di cottura dei cibi, successivamente dichiarato incostituzionale, della mancata esecuzione dei provvedimento che gli assicura lgoTh3 la possibilità di utilizzare il computer per quattro ore al giorno e della sottoposizione a sanzioni disciplinari poscia annullate; che le menzionate circostanze, già evidenziate dal ricorrente a sostegno della richiesta risarcitoria e delibate nella cornice del complesso delle condizioni che hanno connotato, in quel determinato lasso temporale, la detenzione di Attanasio, non si sono tradotte, a giudizio del Tribunale di sorveglianza, in trattamento inumano e degradante; che, a fronte di una motivazione esente da pecche logiche e coerenti con il quadro normativo interno e sovranazionale, il ricorrente replica svolgendo contestazioni palesemente ed irrimediabilmente generiche, che, risolvendosi, in ultimo, nella diversa valutazione del quadro fattuale di riferimento, si rivelano del tutto inidonee ad eccitare il potere censorio del giudice di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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