CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 45276/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 03/02/2022 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 3 febbraio 2022 la Corte di appello di Firenze dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione presentato • • telematicamente, a mezzo p.e.c., dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla stessa Corte il 2 luglio 2021. L'ordinanza rilevava la mancata sottoscrizione con firma digitale, da parte del difensore, dei documenti allegati al ricorso, circostanza cui conseguiva la inammissibilità della impugnazione, ai sensi dell'art. 24, commi 6-bis e 6-sexies, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176. 2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza della Corte territoriale sulla base di due motivi, con il primo dei quali la difesa ha lamentato la violazione del principio di ragionevolezza in riferimento alla nuova causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, introdotta dall'art. 24 del decreto- legge n. 137 del 2020, in caso di mancata apposizione della firma digitale sui documenti allegati al ricorso (comma 6-bis). Nel caso di specie è applicabile il principio di autosufficienza del ricorso, in quanto l'atto di impugnazione risultava completo nel suo contenuto e l'allegazione dei documenti, già contenuti nei fascicoli dei giudici di merito, era solo finalizzata ad agevolare il lavoro della Suprema Corte. La sanzione d'inammissibilità del ricorso è irragionevole, mentre tuttalpiù sarebbe ragionevole prevedere la sola inutilizzabilità dei documenti non firmati digitalmente. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 6 par. 1 della CEDU in riferimento alla violazione del principio di autosufficienza del ricorso. La difesa richiama i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza del 28 ottobre 2021 nel caso Succi e altri c/Italia, nella quale si è statuito che, nella interpretazione e applicazione della legge processuale, gli Stati aderenti devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo, per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso a un tribunale, previsto e garantito dall'art. 6 della Convenzione. Nel caso di cui si tratta i documenti allegati non incidono in alcun modo sulla completezza dell'atto d'impugnazione proposto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi, richiamando il contenuto di una recente pronuncia emessa da questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] • • 1. I ricorsi vanno rigettati perché proposti con motivi infondati. 2. La disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19 ha introdotto cause di inammissibilità ulteriori rispetto a quelle sancite dall'art. 591 del codice di rito. In particolare, l'art. 24 del decreto-legge n. 137 del 2020, nel testo vigente a seguito della conversione nella legge n. 176 del 2020 (Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), al comma 6 -sexies, prevede che: «Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6 -bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6 -bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è' trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi 2 informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4». Questa Corte ha di recente affermato che dette cause rappresentano ipotesi tassative, di stretta interpretazione (Sez. 5, n. 22992 del 28/04/2022, Truzzi, Rv. 283399; Sez. 6, n. 40540 del 28/10/2021, Calderone, Rv. 282306; Sez. 5, n. 24953 del 10/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281414), al pari di ogni causa di inammissibilità relativa al diritto di impugnazione nel processo penale (cfr., di recente, Sez. 1, n. 17817 del 11/03/2021, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] a r.I., Rv. 281220 nonché Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv. 281896). Sulla base di questo principio si è ritenuto che non costituisca causa di inammissibilità dell'impugnazione di un provvedimento cautelare la mera irregolarità della sottoscrizione digitale (Sez. 5, n. 22992 del 2022, cit.) ovvero la modifica dell'atto, trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata, intervenuta successivamente alla sottoscrizione digitale dal difensore, di cui sia attestata l'integrità e l'attendibilità (Sez. 6, n. 40540 del 2021, cit.) od ancora la trasmissione dell'impugnazione a un indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del presidente del tribunale, ma compreso nell'elenco allegato al provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (Sez. 5, n. 24953 del 2021, cit.). 3. Nel caso di specie, però, rileva il disposto del comma 6-bis del citato articolo 24, che stabilisce quanto segue: «Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale». Si è visto che l'impugnazione è inammissibile anche «quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale», come previsto dal comma 6-sexies, lettera b), dello stesso articolo. La lettera della disposizione non lascia alcun margine per interpretazioni diverse da quella operata dal giudice di appello e, in particolare, preclude una valutazione di ammissibilità dell'impugnazione che prescinda dalla considerazione dei documenti allegati, non firmati digitalmente, quale quella sostenuta dai ricorrenti. La recentissima pronuncia richiamata dal Procuratore generale fa espresso riferimento anche alla omessa sottoscrizione digitale della copia informatica degli allegati: «[i]I difetto o l'irregolarità della certificazione informatica della riferibilità dell'atto al suo autore (firma digitale), della provenienza dell'atto da detto soggetto (intestazione della casella PEC), della abilitazione del difensore (presenza nel REG.IND.E. - registro informatico degli indirizzi elettronici), della riferibilità all'ufficio giudiziario della casella di destinazione (provvedimento dirigenziale contenente l'elenco degli indirizzi elettronici degli uffici giudiziari abilitati), della completezza e integrità degli atti inviati (firma digitale degli • • allegati), non pongono soltanto in dubbio l'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo processuale che la legge gli affida, ma ne determinano l'inesistenza giuridica. Tali carenze o vizi vulnerano, infatti, la stessa esistenza dell'atto creato e spedito in forme diverse da quelle stabilite dalla normativa emergenziale che introduce una deroga, da interpretarsi quindi in senso restrittivo rispetto alle ordinarie regole processuali in ragione dell'eccezionalità delle condizioni che ne hanno giustificato l'adozione, ai normali schemi formali di proposizione dell'impugnazione, sicché può affermarsi che l'impugnazione che difetti di detti specifici requisiti non viene di fatto ad esistenza. Correlativamente, soltanto l'accertata carenza di tali requisiti essenziali di esistenza dell'atto di impugnazione può giustificare la sanzione dell'inammissibilità» (così, da ultimo, Sez. 1, n. 28587 del 07/04/2022, Kaiser, non mass.). Non è neppure consentito, dunque, prendere atto del contenuto (rilevante o meno) degli allegati, proprio perché la omessa sottoscrizione digitale del difensore, per conformità all'originale, della copia informatica degli allegati per immagine costituisce di per sé causa di inammissibilità dell'impugnazione, al pari dell'atto d'impugnazione privo di sottoscrizione digitale (su questa ultima ipotesi v. Sez. 2, n. 22191 del 01/03/2022, Hagan, Rv. 283553 nonché Sez. 6, n. 8604 del 22/02/2022, Porcello, Rv. 282940). 4. In ordine al secondo motivo di ricorso, va ribadito che non è consentito «il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale» (così, di recente Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv 280027, non mass. sul punto; in senso conforme, v. Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551). In ogni caso il motivo è infondato, in quanto la soluzione contestata dalla difesa non discende da un'applicazione della legge processuale con un eccesso di formalismo, ma da una precisa scelta del legislatore che ha inteso, nella sua discrezionalità, fissare specifiche cause di inammissibilità dell'impugnazione quando depositate con atto in forma di documento informatico, modalità sino ad ora derogatorie rispetto alle ordinarie regole processuali (che invece diventeranno la regola, con l'introduzione del processo penale telematico ad opera del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134). 5. Al rigetto delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art. 616 cod. • proc. pen., la condanna delle due ricorrenti al pagamento delle spese