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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 36/2025

ECLI:EU:T:2025:909
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TJ0413_INF

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 settembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑413/24) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Congelamento di capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenchi delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e che sono oggetto di restrizioni all’ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Nozione di “imprenditore di spicco che opera in Siria” – Presunzione di legame con il regime siriano – Errore di valutazione»

1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Assenza – Errore di valutazione – Assenza [Art. 29 TUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2024/1510, artt. 27, § 3, e 28, § 3; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, art. 15, § 1 ter, 2015/1828 e 2024/1517] (v. punti 24, 25, 29‑40, 45, 52, 53)

2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Siria – Nozione – Criterio giuridico autonomo, oggettivo e sufficiente – Presunzione di sostegno al regime siriano [Art. 29 TUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, e (PESC) 2024/1510, artt. 27, § 3, e 28, § 3; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, art. 15, § 1 ter, 2015/1828 e 2024/1517] (v. punti 27, 28)

3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Esclusione degli elementi portati a conoscenza dell’istituzione successivamente all’adozione della decisione impugnata [Art. 263 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2015/1828 e 2024/1517] (v. punto 47) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0413_INF Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 settembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑413/24) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Congelamento di capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenchi delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e che sono oggetto di restrizioni all’ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Nozione di “imprenditore di spicco che opera in Siria” – Presunzione di legame con il regime siriano – Errore di valutazione» 1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Assenza – Errore di valutazione – Assenza [Art. 29 TUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2024/1510, artt. 27, § 3, e 28, § 3; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, art. 15, § 1 ter, 2015/1828 e 2024/1517] (v. punti 24, 25, 29‑40, 45, 52, 53) 2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Siria – Nozione – Criterio giuridico autonomo, oggettivo e sufficiente – Presunzione di sostegno al regime siriano [Art. 29 TUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, e (PESC) 2024/1510, artt. 27, § 3, e 28, § 3; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, art. 15, § 1 ter, 2015/1828 e 2024/1517] (v. punti 27, 28) 3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Esclusione degli elementi portati a conoscenza dell’istituzione successivamente all’adozione della decisione impugnata [Art. 263 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2015/1828 e 2024/1517] (v. punto 47) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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