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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2024

Cassazione n. 03612/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23430-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 23430 sez.

S2 -ud. 30-01-2024 -2- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], n. 101/2019 depositata il 15/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], odontoiatra iscritto al Consiglio de l l’Ordine della Provincia di Cosenza, ha impugnato la decisione emessa dalla Commissione degli Odontoiatri del relativo Ordine, emessa in data 13 dicembre 2016, con la quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi quattro: -per avere rivolto alla collega dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], in più occasioni ed in modo ripetuto, anche in documenti ufficiali, e sempre con ampia risonanza pubblica, l’accusa di avere commissionato ed utilizzato, senza autorizzazione, e sin dal 2007, un timbro riproducente la propria firma quale Presidente dell’ANDI; -per avere accusato sempre la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (con esposto del 19 luglio 2010, inviato al Presidente dell’Ordine, ai componenti la [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, al Presidente della CCEPS, al [OSCURATO:PERSONA] ANDI, ed anche di recente, nel Ric. 2020 n. 23430 sez.

S2 -ud. 30-01-2024 -3- maggio del 2015, durante una deposizione della collega [OSCURATO:PERSONA] innanzi all’autorità giudiziaria), di avere apposto con un timbro/firma la propria firma falsa (apocrifa) sul documento inviato all’ANDI Nazionale, in occasione della trasmissione del nominativo del delegato che avrebbe dovuto partecipare all’assemblea nazionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; inoltre, nello stesso esposto del 19/7/2010 e nell’audizione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tenutasi dinanzi al Presidente del Consiglio e durante la detta audizione dinanzi all’autorità giudiziaria, di avere accusato la [OSCURATO:PERSONA] n sole di avere falsificato il verbale dell’assemblea ANDI provinciale del 26/5/2009, affermando che l’ a ssemblea non si sarebbe tenuta e che il delegato avrebbe votato al Consiglio Nazionale senza che nessuno gli avesse dato il mandato; - per avere accusato nell’ e s pos to ai [OSCURATO:PERSONA] ANDI del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la collega [OSCURATO:PERSONA] di avere falsificato il verbale del Consiglio Direttivo ANDI del 5/2/2007, affermando che l’ultimo rigo “il dott. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] una stretta collaborazione nella gestione della sezione provinciale data l’esperienza”, sarebbe falso, in quanto oggetto di una successiva aggiunta rispetto al momento della sottoscrizione del verbale.

Per quanto rileva in questa sede la [OSCURATO:PERSONA], nell’applicare la de t ta sanzione, riteneva che le prove raccolt e avessero permesso di confermare che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto uso del timbro riproducente la firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un preventivo consenso dellostesso ricorrente , che solo a distanzadi anni si era doluto di tale condotta.

Aggiungeva che si era palesata l’infondatezza delle accuse rivolte dal dott. [OSCURATO:PERSONA] quanto alle modalitàdi tenuta dell’assemblea della sezione locale dell’ANDI.

In merito alla prescrizione, la decisione Ric. 2020 n. 23430 sez.

S2 -ud. 30-01-2024 -4- della CAO escludeva che fosse maturata, in quanto le accuse erano state reiterate in diverse occasioni, così che, in caso di reiterazione, il termine prescrizionale iniziava a decorrere dal momento in cui la condotta era cessata, e quindi a far data dall’11 maggio 2015.

Era altresì emersa l’assoluta infondatezza dell’accusa del [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’aggiunta in un secondo momento dell’invito alla collaborazione alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di cui al verbale del 5 febbraio 2007, essendo stata smentita dalle dichiarazioni rese da altri colleghi, come pure era emerso che non fosse veritiera l’accusa alla [OSCURATO:PERSONA] di avere rifiutato di mettere a disposizione l’originale del documento sulla scorta del quale sarebbe stato poi confezionato il timbro recante la firma del [OSCURATO:PERSONA].

Ciò permetteva quindi di ricondurre le condotte contestate alla violazione dell’art. 58 del codice deontologico, palesandosi quindi congrua la sanzione irrogata, anche in ragione della recidiva, per essere stato il ricorrente già sanzionato per la violazione della medesima norma deontologica.

La CCEPS con la decisione n. 101del 15 luglio 2020 ha rigettato il ricorso del dott. [OSCURATO:PERSONA].

Dopo avere respinto l’istanza di rinvio dell’udienza, in quanto non risultava in atti una richiesta di audizione personale del ricorrente, che comunque aveva nominato un difensore, rigettava l‘eccezione di prescrizione quinquennale.

A tal fine osservava che il termine decorre non dal momento in cui si è verificato il fatto, ma dalla data in cui l’ente procedente ha avuto conoscenza dei fatti e, che al fine di determinare se sia intervenuta la prescrizione, occorre individuare il momento dell’ultima azione in cui si è concretizzato il comportamento Ric. 2020 n. 23430 sez.

S2 -ud. 30-01-2024 -5- censurato, che, se risale a meno di cinque anni prima dell’apertura del procedimento disciplinare, impedisce la prescrizione.

Inoltre, nel caso in cui l’azione disciplinare scaturisca da un esposto nei suoi confronti,è dalla data dell’ultimo esposto che va calcolato il decorso del tempo al fine di accertare la prescrizione.

Nel merito rilevava che gli esposti presentati dalla dott. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA] non afferivano alle funzioni svolte da questi nell’ANDI, ma concernevano espressioni calunniose e diffamatorie rivolte alla collega, e che si connotano come idonee a determinare la violazione d e gli ar t t. 58 ed 1 del codice deontologico, che impongono al sanitario di attenersi ai doveri di solidarietà, collaborazione e rispetto reciproco nei rapporti di colleganza.

Inoltre, la misura della sanzione era congrua, essendosi tenuto conto di due circostanze aggravanti, quali il rifiuto del ricorrente di aderire ad una proposta di composizione bonaria della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],e la recidiva disciplinare, essendo stato il dott. [OSCURATO:PERSONA] già condannato nel 2011 alla sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi, e sempre per la violazione dell’art. 58 citato.

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi.

Il Consiglio dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri della Provincia di Cosenza ha resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del DPR n. 221/1950, in quanto, come Ric. 2020 n. 23430 sez.

S2 -ud. 30-01-2024 -6- emerge dalla narrazione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, le vicende sono relative a rapporti di natura istituzionale interni all’ANDI ([OSCURATO:PERSONA]) e non già all’esercizio della professione sanitaria.

Conseguentemente si tratta di fatti che andavano devoluti, come peraltro avvenuto, al giudizio del Collegio dei Probiviri della detta associazione.

Il motivo è infondato.

L’art. 1 del codice deontologico di categoria prevede che: [OSCURATO:PERSONA] di deontologia medica - di seguito indicato con il termine “Codice” - identifica le regole, ispirate ai principi di etica medica, che disciplinano l’esercizio professionale del medico chirurgo e dell’odontoiatra - di seguito indicati con il termine “medico” - iscritti ai rispettivi Albi professionali. [OSCURATO:PERSONA], in armonia con i principi etici di umanità e solidarietà e civili di sussidiarietà, impegna il medico nella tutela della salute individuale e collettiva vigilando sulla dignità, sul decoro, sull’indipendenza e sulla qualità della professione. [OSCURATO:PERSONA] regola anche i comportamenti assunti al di fuori dell’esercizio professionale quando ritenuti rilevanti e incidenti sul decoro della professione.

Il medico deve conoscere e rispettare il Codice e gli indirizzi applicativi allegati.

Il medico deve prestare il giuramento professionale che è parte costitutiva del Codice stesso.

Il successivo art. 58, che è appunto oggetto della contestazione disciplinare, prevede che: Il medico impronta il rapporto con i colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione e al reciproco rispetto delle competenze tecniche, funzionali ed economiche, nonché delle correlate autonomie e responsabilità.

Il medico affronta eventuali contrasti con i colleghi nel rispetto reciproco e Ric. 2020 n. 23430 sez.

S2 -ud. 30-01-2024 -7- salvaguarda il migliore interesse della persona assistita, ove coinvolta.

Il medico assiste i colleghi prevedendo solo il ristoro delle spese.

Il medico, in caso di errore professionale di un collega, evita comportamenti denigratori e colpevolizzanti.

L’art. 38 del DPR n. 221/1950 prevede poi che la rilevanza disciplinare delle condotte dei sanitari non sia limitata solo alle condotte strettamente inerenti al l’ eser ci zio della professione sanitaria, ma si estende anche a tutte quelle condotte che siano disdicevoli al decoro professionale, anche per attività extra professionale.

Poste tali premesse, si rileva che le vicende che hanno portato all’applicazione della sanzione disciplinare appaiono comunque correlate ad attività connesse strettamente all’esercizio dell’attività professionale, vertendosi in materia di comportamenti tenuti all’interno di un’associazione di categoria, ancorché organizzata su base volontaria, ma comunque avente finalità istituzionali correlate all’esercizio della professione sanitaria.

La partecipazione all’associazione in qualità di iscritti di soggetti accomunati dall’esercizio della medesima professione rende evidente come i doveri di colleganza e correttezza si estendano anche all’interno di tale associazione, e che quindi non sia censurabile l’applicazione dell’art. 58, laddove la rilevanza e la gravità delle accuse (involgenti anche profili penalisticamente rilevanti) possano avere inciso sul decoro della professione.

Né può influire sul l a rilevanza disc ip linar e della condotta la circostanza che la medesima possa avere rilievo anche sul piano dei rapporti interni dell’associazione, con la conseguente competenza del Collegio dei Probiviri, essendo l’intervento di tale organo limitato alla sorte dei rapporti endoassociativi, ma senza Ric. 2020 n. 23430 sez.

S2 -ud. 30-01-2024 -8- che sia esclusa anche l ’ ulteriore rilevanza sul piano della sua valutazione disciplinare per la categoria professionale di appartenenza, atteso il rilievo pubblicistico che assumono per gli ordini professionali, le violazioni disciplinari.

3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. quanto alla lesione del diritto di difesa.

Assume il ricorrente che la decisione impugnata ha inopinatamente disatteso la richiesta di rinvio dell’udienza, senza tenere conto che in realtà con istanza del 25/11/2019 aveva fatto richiesta di partecipazione personale all’udienza di discussione del ricorso disciplinare dinanzi alla CCEPS.

Quest’ultima ha, poi , disatteso la richiesta, reputando insussistente il legittimo impedimento addotto dal ricorrente per motivi di salute, assumendo a fondamento del diniego la circostanza che non vi fosse stata richiesta di audizione personale.

Risulta, perciò, trascurato il disposto di cui all’art. 59 del DPR n. 221/1950, che per i procedimenti disciplinari dinanzi alla CCEPS prevede che il sanitario può chiedere di essere sentito personalmente, ma senza che sia prescritta una determinata forma per la formulazione di tale richiesta.

Ne consegue che, avendo il ricorrente richiesto di essere sentito, la CCEPS avrebbe dovuto accedere alla richiesta di rinvio, pena la violazione del diritto di difesa del sanzionato.

Il motivo è inammissibile per la violazione dell’art. 366, co. 1 , n. 6,c.p.c.

In punto di diritto si rileva che effettivamente l’art. 59 citato prevede che nei procedimenti sui ricorsi in materia disciplinare il Ric. 2020 n. 23430 sez.

S2 -ud. 30-01-2024 -9- sanitario interessato può chiedere di essere udito personalmente dalla commissione.

La giurisprudenza di questa Corte ha poi chiarito che l'art. 59 d.P.R. n. 221 del 1950, prevedente che il sanitario interessato può richiedere alla Commissione di essere udito personalmente, va letto in relazione con il successivo art. 62 (che dispone che all'interessato va dato avviso dell'adunanza della commissione), e va interpretato nel senso che, una volta intervenuta la richiesta, la Commissione deve disporre l'audizione, rientrando nei poteri discrezionali di tale organo sentire o meno l'interessato solo nell'ipotesi che questi non ne abbia fatto richiesta (cfr. Cass. n. 5885/2000).

Tuttavia, in violazione del citato precetto di cui al n. 6 dell’art.366 c.p.c., il ricorrente riferisce di avere avanzato una richiesta di audizione con istanza del 25/11/2019, ma omette di riprodurne, per quanto rileva ai fini della ce n sura, il contenuto specifico e soprattutto omette di specificare ove tale documento sia eventualmente stato prodotto in sede di merito ed ove sia attualmente reperibile all’interno della produzione di parte o del fascicolo d’ufficio (cfr. ex multis Cass.

S.U. n. 34469/2019, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora Ric. 2020 n. 23430 sez.

S2 -ud. 30-01-2024 -10- senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità; conf.

Cass. n. 18625/2021).

L’omessa offerta di tali indicazioni rende quindi il motivo inammissibile.

4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 del DPR n. 221/1950, quanto alla corretta applicazione del termine di prescrizione.

Si deduce che la CCEPS ha ritenuto che il dies a quo della prescrizione dell’illecito disciplinare inizia a decorrere, non dalla data del fatto, bensì dalla data in cui l’ente procedente ne abbia avuto conoscenza; che in caso di reiterazione della condotta occorre individuare il momento dell’ultima azione in cui si è concretizzato il comportamento censurato; che in caso di avvio di un procedimento a carico di un sanitario che tragga origine da un esposto nei suoi confronti, occorre fare riferimento alla data dell’ultimo esposto al fine di accertare se si sia verificata la prescrizione.

Assume il [OSCURATO:PERSONA] che trattasi di affermazioni erronee in punto di diritto, in quanto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ha ribadito che la prescrizione decorre sempre dalla data di commissione dell’illecito.

Poiché nella fattispecie le condotte addebitate al ricorrente risalgono nel caso di condotta più recente agli anni 2009-2010, essendo stata esercitata l’ azione disciplinare nel 2016, la prescrizione risulta essere maturata.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha statuito che, in tema di procedimento disciplinare a carico di esercenti le professioni sanitarie, il termine Ric. 2020 n. 23430 sez.

S2 -ud. 30-01-2024 -11- quinquennale di prescrizione, cui è soggetta l'azione disciplinare, decorre dalla commissione dell'illecito, ma è interrotto dall'eventuale avvio di procedimento penale a carico dell'incolpato (Cass. n. 23131/2019, che ha altresì ribadito che il termine quinquennale di prescrizione, cui è soggetta l'azione disciplinare, è interrotto con effetto istantaneo dal promovimento dell'azione disciplinare in sede amministrativa, mentre durante lo svolgimento della fase giurisdizionale davanti alla [OSCURATO:PERSONA] si produce, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'effetto permanente dell'interruzione).

E’ stata quindi ribadita la regola secondo cui il termine in esame - ove il fatto non abbia rilevanza penale ovvero, in ogni caso, non sia stata avviata l'azione penale – decorre dalla data di commissione dell'illecito e non da quella di conoscenza dello stesso da parte dell'organo disciplinare (Cass. n. 9860/2014; conf.

Cass. n. 3706/2012, che ha anche chiarito che la convocazione del medico davanti al Presidente del Consiglio dell'Ordine, prevista dall'art. 39 del d.P.R. citato, non produce effetto interruttivo, essendo ancora attività preliminare all'apertura del procedimento, e volta all'acquisizione-verifica degli elementi informativi per addivenire alla decisione di sottoporre al Consiglio la proposta di promovimento dell'azione).

Inoltre, il termine quinquennale di prescrizione, cui è soggetta l'azione disciplinare nei confronti dell'appartenente all'Ordine dei medici, decorre dalla commissione dell'illecito, ma è interrotto dall'eventuale avvio di procedimento penale a carico dell'incolpato.

In tale ultima ipotesi, la prescrizione dell'azione disciplinare riprende a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza penale (Cass. n. 10517/2019).

Ric. 2020 n. 23430 sez.

S2 -ud. 30-01-2024 -12- Alla luce di tali principi, ai quali la Corte intende assicurare continuità, risulta palese l’erroneità della decisione impugnata che, pur avendo richiamato la regola secondo cui la prescrizione, in caso di reiterazione della condotta, decorre solo dal momento di cessazione definitiva della stessa, ha tuttavia risolto la questione della eccepita prescrizione facendo riferimento alla data di presentazione dell’esposto, atto che per essere proveniente dalla parte e per essere finalizzato all’apertura del procedimento disciplinare, non p uò a v ere idoneità a determinare l’interruzione della prescrizione né può costituire un equipollente della commissione dell’illecito, trattandosi piuttosto di atto volto a mettere a conoscenza di eventuali illeciti gli organi deputati all’esercizio dell’azione disciplinare.

Il motivo deve quindi essere accolto e la decisione va cassata, con rinvio per nuovo esame alla CCEPS in diversa composizione, che dovrà quale giudice di rinvio rivalutare le condotte poste in essere dal ricorrente, ai fini del riscontro della eccepita prescrizione quinquennale, valutando anche gli esposti successivamente avanzati dal [OSCURATO:PERSONA] al collegio dei Probiviri dell’ANDI in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], le dichiarazioni rese dal ricorrente nel procedimento penale scaturito dai fatti di causa, nonché l ’ incidenza dell’instaurazione di un procedimento penale, che avrebbe coinvolto lo stesso ricorrente, come riferito a pag. 14 del ricorso.

5. L’accoglim ent o del terzo motivo determina poi l’assorbimento del quarto motivo di ricorso che denuncia la violazione dell’art. 58 del codice deontologico degli esercenti le professioni sanitarie e dell’art. 116 c.p.c., quanto all’accertamento della responsabilità del ricorrente per l’illecito oggetto di contestazione.

Ric. 2020 n. 23430 sez.

S2 -ud. 30-01-2024 -13-

6. Atteso il parziale accoglimento del ricorso, i presupposti per compensare le spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23430-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 23430 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -2- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], n. 101/2019 depositata il 15/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], odontoiatra iscritto al Consiglio de l l’Ordine della Provincia di Cosenza, ha impugnato la decisione emessa dalla Commissione degli Odontoiatri del relativo Ordine, emessa in data 13 dicembre 2016, con la quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi quattro: -per avere rivolto alla collega dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], in più occasioni ed in modo ripetuto, anche in documenti ufficiali, e sempre con ampia risonanza pubblica, l’accusa di avere commissionato ed utilizzato, senza autorizzazione, e sin dal 2007, un timbro riproducente la propria firma quale Presidente dell’ANDI; -per avere accusato sempre la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (con esposto del 19 luglio 2010, inviato al Presidente dell’Ordine, ai componenti la [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, al Presidente della CCEPS, al [OSCURATO:PERSONA] ANDI, ed anche di recente, nel Ric. 2020 n. 23430 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -3- maggio del 2015, durante una deposizione della collega [OSCURATO:PERSONA] innanzi all’autorità giudiziaria), di avere apposto con un timbro/firma la propria firma falsa (apocrifa) sul documento inviato all’ANDI Nazionale, in occasione della trasmissione del nominativo del delegato che avrebbe dovuto partecipare all’assemblea nazionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; inoltre, nello stesso esposto del 19/7/2010 e nell’audizione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tenutasi dinanzi al Presidente del Consiglio e durante la detta audizione dinanzi all’autorità giudiziaria, di avere accusato la [OSCURATO:PERSONA] n sole di avere falsificato il verbale dell’assemblea ANDI provinciale del 26/5/2009, affermando che l’ a ssemblea non si sarebbe tenuta e che il delegato avrebbe votato al Consiglio Nazionale senza che nessuno gli avesse dato il mandato; - per avere accusato nell’ e s pos to ai [OSCURATO:PERSONA] ANDI del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la collega [OSCURATO:PERSONA] di avere falsificato il verbale del Consiglio Direttivo ANDI del 5/2/2007, affermando che l’ultimo rigo “il dott. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] una stretta collaborazione nella gestione della sezione provinciale data l’esperienza”, sarebbe falso, in quanto oggetto di una successiva aggiunta rispetto al momento della sottoscrizione del verbale. Per quanto rileva in questa sede la [OSCURATO:PERSONA], nell’applicare la de t ta sanzione, riteneva che le prove raccolt e avessero permesso di confermare che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto uso del timbro riproducente la firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un preventivo consenso dellostesso ricorrente , che solo a distanzadi anni si era doluto di tale condotta. Aggiungeva che si era palesata l’infondatezza delle accuse rivolte dal dott. [OSCURATO:PERSONA] quanto alle modalitàdi tenuta dell’assemblea della sezione locale dell’ANDI. In merito alla prescrizione, la decisione Ric. 2020 n. 23430 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -4- della CAO escludeva che fosse maturata, in quanto le accuse erano state reiterate in diverse occasioni, così che, in caso di reiterazione, il termine prescrizionale iniziava a decorrere dal momento in cui la condotta era cessata, e quindi a far data dall’11 maggio 2015. Era altresì emersa l’assoluta infondatezza dell’accusa del [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’aggiunta in un secondo momento dell’invito alla collaborazione alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di cui al verbale del 5 febbraio 2007, essendo stata smentita dalle dichiarazioni rese da altri colleghi, come pure era emerso che non fosse veritiera l’accusa alla [OSCURATO:PERSONA] di avere rifiutato di mettere a disposizione l’originale del documento sulla scorta del quale sarebbe stato poi confezionato il timbro recante la firma del [OSCURATO:PERSONA]. Ciò permetteva quindi di ricondurre le condotte contestate alla violazione dell’art. 58 del codice deontologico, palesandosi quindi congrua la sanzione irrogata, anche in ragione della recidiva, per essere stato il ricorrente già sanzionato per la violazione della medesima norma deontologica. La CCEPS con la decisione n. 101del 15 luglio 2020 ha rigettato il ricorso del dott. [OSCURATO:PERSONA]. Dopo avere respinto l’istanza di rinvio dell’udienza, in quanto non risultava in atti una richiesta di audizione personale del ricorrente, che comunque aveva nominato un difensore, rigettava l‘eccezione di prescrizione quinquennale. A tal fine osservava che il termine decorre non dal momento in cui si è verificato il fatto, ma dalla data in cui l’ente procedente ha avuto conoscenza dei fatti e, che al fine di determinare se sia intervenuta la prescrizione, occorre individuare il momento dell’ultima azione in cui si è concretizzato il comportamento Ric. 2020 n. 23430 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -5- censurato, che, se risale a meno di cinque anni prima dell’apertura del procedimento disciplinare, impedisce la prescrizione. Inoltre, nel caso in cui l’azione disciplinare scaturisca da un esposto nei suoi confronti,è dalla data dell’ultimo esposto che va calcolato il decorso del tempo al fine di accertare la prescrizione. Nel merito rilevava che gli esposti presentati dalla dott. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA] non afferivano alle funzioni svolte da questi nell’ANDI, ma concernevano espressioni calunniose e diffamatorie rivolte alla collega, e che si connotano come idonee a determinare la violazione d e gli ar t t. 58 ed 1 del codice deontologico, che impongono al sanitario di attenersi ai doveri di solidarietà, collaborazione e rispetto reciproco nei rapporti di colleganza. Inoltre, la misura della sanzione era congrua, essendosi tenuto conto di due circostanze aggravanti, quali il rifiuto del ricorrente di aderire ad una proposta di composizione bonaria della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],e la recidiva disciplinare, essendo stato il dott. [OSCURATO:PERSONA] già condannato nel 2011 alla sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi, e sempre per la violazione dell’art. 58 citato. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. Il Consiglio dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri della Provincia di Cosenza ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del DPR n. 221/1950, in quanto, come Ric. 2020 n. 23430 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -6- emerge dalla narrazione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, le vicende sono relative a rapporti di natura istituzionale interni all’ANDI ([OSCURATO:PERSONA]) e non già all’esercizio della professione sanitaria. Conseguentemente si tratta di fatti che andavano devoluti, come peraltro avvenuto, al giudizio del Collegio dei Probiviri della detta associazione. Il motivo è infondato. L’art. 1 del codice deontologico di categoria prevede che: [OSCURATO:PERSONA] di deontologia medica - di seguito indicato con il termine “Codice” - identifica le regole, ispirate ai principi di etica medica, che disciplinano l’esercizio professionale del medico chirurgo e dell’odontoiatra - di seguito indicati con il termine “medico” - iscritti ai rispettivi Albi professionali. [OSCURATO:PERSONA], in armonia con i principi etici di umanità e solidarietà e civili di sussidiarietà, impegna il medico nella tutela della salute individuale e collettiva vigilando sulla dignità, sul decoro, sull’indipendenza e sulla qualità della professione. [OSCURATO:PERSONA] regola anche i comportamenti assunti al di fuori dell’esercizio professionale quando ritenuti rilevanti e incidenti sul decoro della professione. Il medico deve conoscere e rispettare il Codice e gli indirizzi applicativi allegati. Il medico deve prestare il giuramento professionale che è parte costitutiva del Codice stesso. Il successivo art. 58, che è appunto oggetto della contestazione disciplinare, prevede che: Il medico impronta il rapporto con i colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione e al reciproco rispetto delle competenze tecniche, funzionali ed economiche, nonché delle correlate autonomie e responsabilità. Il medico affronta eventuali contrasti con i colleghi nel rispetto reciproco e Ric. 2020 n. 23430 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -7- salvaguarda il migliore interesse della persona assistita, ove coinvolta. Il medico assiste i colleghi prevedendo solo il ristoro delle spese. Il medico, in caso di errore professionale di un collega, evita comportamenti denigratori e colpevolizzanti. L’art. 38 del DPR n. 221/1950 prevede poi che la rilevanza disciplinare delle condotte dei sanitari non sia limitata solo alle condotte strettamente inerenti al l’ eser ci zio della professione sanitaria, ma si estende anche a tutte quelle condotte che siano disdicevoli al decoro professionale, anche per attività extra professionale. Poste tali premesse, si rileva che le vicende che hanno portato all’applicazione della sanzione disciplinare appaiono comunque correlate ad attività connesse strettamente all’esercizio dell’attività professionale, vertendosi in materia di comportamenti tenuti all’interno di un’associazione di categoria, ancorché organizzata su base volontaria, ma comunque avente finalità istituzionali correlate all’esercizio della professione sanitaria. La partecipazione all’associazione in qualità di iscritti di soggetti accomunati dall’esercizio della medesima professione rende evidente come i doveri di colleganza e correttezza si estendano anche all’interno di tale associazione, e che quindi non sia censurabile l’applicazione dell’art. 58, laddove la rilevanza e la gravità delle accuse (involgenti anche profili penalisticamente rilevanti) possano avere inciso sul decoro della professione. Né può influire sul l a rilevanza disc ip linar e della condotta la circostanza che la medesima possa avere rilievo anche sul piano dei rapporti interni dell’associazione, con la conseguente competenza del Collegio dei Probiviri, essendo l’intervento di tale organo limitato alla sorte dei rapporti endoassociativi, ma senza Ric. 2020 n. 23430 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -8- che sia esclusa anche l ’ ulteriore rilevanza sul piano della sua valutazione disciplinare per la categoria professionale di appartenenza, atteso il rilievo pubblicistico che assumono per gli ordini professionali, le violazioni disciplinari. 3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. quanto alla lesione del diritto di difesa. Assume il ricorrente che la decisione impugnata ha inopinatamente disatteso la richiesta di rinvio dell’udienza, senza tenere conto che in realtà con istanza del 25/11/2019 aveva fatto richiesta di partecipazione personale all’udienza di discussione del ricorso disciplinare dinanzi alla CCEPS. Quest’ultima ha, poi , disatteso la richiesta, reputando insussistente il legittimo impedimento addotto dal ricorrente per motivi di salute, assumendo a fondamento del diniego la circostanza che non vi fosse stata richiesta di audizione personale. Risulta, perciò, trascurato il disposto di cui all’art. 59 del DPR n. 221/1950, che per i procedimenti disciplinari dinanzi alla CCEPS prevede che il sanitario può chiedere di essere sentito personalmente, ma senza che sia prescritta una determinata forma per la formulazione di tale richiesta. Ne consegue che, avendo il ricorrente richiesto di essere sentito, la CCEPS avrebbe dovuto accedere alla richiesta di rinvio, pena la violazione del diritto di difesa del sanzionato. Il motivo è inammissibile per la violazione dell’art. 366, co. 1 , n. 6,c.p.c. In punto di diritto si rileva che effettivamente l’art. 59 citato prevede che nei procedimenti sui ricorsi in materia disciplinare il Ric. 2020 n. 23430 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -9- sanitario interessato può chiedere di essere udito personalmente dalla commissione. La giurisprudenza di questa Corte ha poi chiarito che l'art. 59 d.P.R. n. 221 del 1950, prevedente che il sanitario interessato può richiedere alla Commissione di essere udito personalmente, va letto in relazione con il successivo art. 62 (che dispone che all'interessato va dato avviso dell'adunanza della commissione), e va interpretato nel senso che, una volta intervenuta la richiesta, la Commissione deve disporre l'audizione, rientrando nei poteri discrezionali di tale organo sentire o meno l'interessato solo nell'ipotesi che questi non ne abbia fatto richiesta (cfr. Cass. n. 5885/2000). Tuttavia, in violazione del citato precetto di cui al n. 6 dell’art.366 c.p.c., il ricorrente riferisce di avere avanzato una richiesta di audizione con istanza del 25/11/2019, ma omette di riprodurne, per quanto rileva ai fini della ce n sura, il contenuto specifico e soprattutto omette di specificare ove tale documento sia eventualmente stato prodotto in sede di merito ed ove sia attualmente reperibile all’interno della produzione di parte o del fascicolo d’ufficio (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 34469/2019, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora Ric. 2020 n. 23430 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -10- senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità; conf. Cass. n. 18625/2021). L’omessa offerta di tali indicazioni rende quindi il motivo inammissibile. 4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 del DPR n. 221/1950, quanto alla corretta applicazione del termine di prescrizione. Si deduce che la CCEPS ha ritenuto che il dies a quo della prescrizione dell’illecito disciplinare inizia a decorrere, non dalla data del fatto, bensì dalla data in cui l’ente procedente ne abbia avuto conoscenza; che in caso di reiterazione della condotta occorre individuare il momento dell’ultima azione in cui si è concretizzato il comportamento censurato; che in caso di avvio di un procedimento a carico di un sanitario che tragga origine da un esposto nei suoi confronti, occorre fare riferimento alla data dell’ultimo esposto al fine di accertare se si sia verificata la prescrizione. Assume il [OSCURATO:PERSONA] che trattasi di affermazioni erronee in punto di diritto, in quanto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ha ribadito che la prescrizione decorre sempre dalla data di commissione dell’illecito. Poiché nella fattispecie le condotte addebitate al ricorrente risalgono nel caso di condotta più recente agli anni 2009-2010, essendo stata esercitata l’ azione disciplinare nel 2016, la prescrizione risulta essere maturata. Il motivo è fondato. Questa Corte ha statuito che, in tema di procedimento disciplinare a carico di esercenti le professioni sanitarie, il termine Ric. 2020 n. 23430 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -11- quinquennale di prescrizione, cui è soggetta l'azione disciplinare, decorre dalla commissione dell'illecito, ma è interrotto dall'eventuale avvio di procedimento penale a carico dell'incolpato (Cass. n. 23131/2019, che ha altresì ribadito che il termine quinquennale di prescrizione, cui è soggetta l'azione disciplinare, è interrotto con effetto istantaneo dal promovimento dell'azione disciplinare in sede amministrativa, mentre durante lo svolgimento della fase giurisdizionale davanti alla [OSCURATO:PERSONA] si produce, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'effetto permanente dell'interruzione). E’ stata quindi ribadita la regola secondo cui il termine in esame - ove il fatto non abbia rilevanza penale ovvero, in ogni caso, non sia stata avviata l'azione penale – decorre dalla data di commissione dell'illecito e non da quella di conoscenza dello stesso da parte dell'organo disciplinare (Cass. n. 9860/2014; conf. Cass. n. 3706/2012, che ha anche chiarito che la convocazione del medico davanti al Presidente del Consiglio dell'Ordine, prevista dall'art. 39 del d.P.R. citato, non produce effetto interruttivo, essendo ancora attività preliminare all'apertura del procedimento, e volta all'acquisizione-verifica degli elementi informativi per addivenire alla decisione di sottoporre al Consiglio la proposta di promovimento dell'azione). Inoltre, il termine quinquennale di prescrizione, cui è soggetta l'azione disciplinare nei confronti dell'appartenente all'Ordine dei medici, decorre dalla commissione dell'illecito, ma è interrotto dall'eventuale avvio di procedimento penale a carico dell'incolpato. In tale ultima ipotesi, la prescrizione dell'azione disciplinare riprende a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza penale (Cass. n. 10517/2019). Ric. 2020 n. 23430 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -12- Alla luce di tali principi, ai quali la Corte intende assicurare continuità, risulta palese l’erroneità della decisione impugnata che, pur avendo richiamato la regola secondo cui la prescrizione, in caso di reiterazione della condotta, decorre solo dal momento di cessazione definitiva della stessa, ha tuttavia risolto la questione della eccepita prescrizione facendo riferimento alla data di presentazione dell’esposto, atto che per essere proveniente dalla parte e per essere finalizzato all’apertura del procedimento disciplinare, non p uò a v ere idoneità a determinare l’interruzione della prescrizione né può costituire un equipollente della commissione dell’illecito, trattandosi piuttosto di atto volto a mettere a conoscenza di eventuali illeciti gli organi deputati all’esercizio dell’azione disciplinare. Il motivo deve quindi essere accolto e la decisione va cassata, con rinvio per nuovo esame alla CCEPS in diversa composizione, che dovrà quale giudice di rinvio rivalutare le condotte poste in essere dal ricorrente, ai fini del riscontro della eccepita prescrizione quinquennale, valutando anche gli esposti successivamente avanzati dal [OSCURATO:PERSONA] al collegio dei Probiviri dell’ANDI in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], le dichiarazioni rese dal ricorrente nel procedimento penale scaturito dai fatti di causa, nonché l ’ incidenza dell’instaurazione di un procedimento penale, che avrebbe coinvolto lo stesso ricorrente, come riferito a pag. 14 del ricorso. 5. L’accoglim ent o del terzo motivo determina poi l’assorbimento del quarto motivo di ricorso che denuncia la violazione dell’art. 58 del codice deontologico degli esercenti le professioni sanitarie e dell’art. 116 c.p.c., quanto all’accertamento della responsabilità del ricorrente per l’illecito oggetto di contestazione. Ric. 2020 n. 23430 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -13- 6. Atteso il parziale accoglimento del ricorso, i presupposti per compensare le spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazi
Sentenza Cassazione n. 03612/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris