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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23342/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, e per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata ai motivi di ricorso e hanno insistito per l'accoglimento di esso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del giorno 14 giugno 2021 la Corte di appello di L'Aquila, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Alessandro MAIORANO, in riforma della pronuncia in data 24 ottobre 2017 del Tribunale di L'Aquila, ha ridotto a euro 5.000 la somma liquidata alla parte civile Simone [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento del danno e ha confermato nel resto la decisione di primo grado che aveva ritenuto il MAIORANO responsabile del delitto di diffamazione aggravata e lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza in favore della stessa parte civile.2.

Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono state denunciate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione - ad avviso della difesa manifestamente illogica e contradditoria oltre che apparente, e fondata su un travisamento del fatto - in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale e l'illogicità della motivazione con riferimento alla commisurazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è inammissibile; il secondo è fondato nei termini che di seguito si chiariscono.

1. Con il primo motivo, con riguardo all'affermazione di responsabilità del MAIORANO, la difesa ha dedotto che nel caso in esame dagli atti emergerebbero con evidenza: - la provocazione da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che sul soda! network Facebook (come si trae dalla stessa querela da lui sporta) ha inserito espressioni offensive dell'anziana madre disabile dell'imputato; - l'immediata percezione da parte della stessa persona offesa delle espressioni diffuse dall'imputato tramite stesso soda! network.

Tali dati, nonostante quanto dedotto con l'atto di appello, non sarebbero stati per nulla considerati dalla Corte territoriale, che pure ha dato conto di uno «scambio di battute» tra i due, ma sarebbe pervenuta all'affermazione di responsabilità dell'imputato con una motivazione lacunosa ed anzi apparente, e comunque illogica e contraddittoria, quantunque nella specie: - le offese in imputazione non sono state percepite da terzi (non potendosi pervenirsi a tale conclusione sulla base della sola considerazione - compiuta dal Giudice di appello - che le espressioni sono state inserite dall'imputato nella propria bacheca Facebook); e di esse invece avrebbe avuto diretta percezione il [OSCURATO:PERSONA]; ragion per cui nel caso di specie difetterebbero gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, ricorrendo invece un'ingiuria; - si sarebbe dovuto fare applicazione dell'art. 599, comma 1, cod. pen., secondo cui in presenza di offese reciproche il giudice può dichiarare non punibile uno o entrambi gli offensori oppure dell'art. 599, comma 2, cod. pen., ritenendo dunque non punibile l'imputato perché ha agito nello stato d'ira determinato dall'altrui fatto ingiusto.

1.1. Il motivo in esame è inammissibile.

L'atto di appello, con riferimento al fatto ascditto all'imputato e alla sua responsabilità per esso era del tutto generico e assertivo, ragion per cui la sentenza può dirsi congruamente motivata in ordine a esso, allorché ha ricostruito il fatto richiamando le dichiarazioni della persona offesa e facendo riferimento alla pubblicazione delle espressioni in imputazione sul social network Facebook, richiamando la giurisprudenza di legittimità, la quale ha già chiarito che «la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone» (Sez. 5, n. 13979 del 25/01/2021, Chita, Rv. 281023 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 4873 del 14/11/2016 - dep. 2017, Manduca, Rv. 269090 - 01).

É, poi, inedito il thema delle offese reciproche e della provocazione, e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.

Rv. 282095 - 01, non nnassimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.).

Diviene superflua ogni ulteriore considerazione.

2. Con il secondo motivo, in relazione alla commisurazione della pena, la difesa ha rimarcato che la sentenza impugnata, da una parte, ha confermato la decisione di primo grado anche in relazione alla durata della pena detentiva inflitta (giustificata alla luce dei precedenti penali del MAIORANO e al fatto che la pena pecuniaria si sia già rilevata inadeguata sotto il profilo specialpreventivo), senza argomentare compiutamente sul punto e in maniera del tutto illogica avrebbe ridotto da euro 10.000 a euro 5.000 la pena pecuniaria (recte: l'ammontare del risarcimento del danno).

In sede di discussione, la difesa ha richiamato a sostegno di quanto dedotto quanto esposto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale.

2.1. Sul punto, ad avviso del Collegio, deve disporsi l'annullamento con rinvio alla Corte territoriale.

Invero, a seguito della sentenza n. 150 del 22 giugno 2021 della Corte costituzionale - che, com'è noto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e dell'art. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 595, terzo comma, del codice penale, norma di cui nella specie deve farsi applicazione e che demanda al giudice la scelta della sanzione da irrogare (detentiva o pecuniaria); e tenuto conto dell'esegesi della disciplina vigente compiuta dalla giurisprudenza di questa Corte alla luce delle argomentazioni spese dalla Consulta (Sez. 5, n. 13993 del 17/02/2021, Scaffidi, Rv. 281024 - 01; cfr. Sez. 5, n. 26509 del 09/07/2020, Carchidi, Rv. 279468 - 01); deve demandarsi al Giudice di merito un nuovo apprezzamento sulla scelta della sanzione che tenga conto del fatto che l'applicazione della pena detentiva per il delitto di diffamazione, commesso con mezzi di pubblicità diversi dalla stampa, richiede la verifica della eccezionale capacità lesiva delle espressioni incriminate, tali da cagionare una grave lesione di diritti fondamentali.

Difatti, nel caso di specie l'irrogazione della sanzione detentiva, in vece di quella pecuniaria, è stata fondata sui precedenti specifici riportati dal MAIORANO e non anche sul tenore delle espressioni imputazione (richiamata, invece, per la determinazione della durata della reclusione).

Dunque, la Corte del rinvio, dovrà valutare se la condotta in imputazione rientri nella nozione di eccezionale gravità del fatto di cui si è detto sopra; solo nel caso in cui questa verifica si concluda con esito positivo, all'imputato potrà essere conservata la pena detentiva, viceversa da espungere dal quadro sanzionatorio nel caso in cui il giudizio di inquadramento del fatto nella nozione anzidetta si concluda in senso negativo (cfr. Sez. 5, n. 26509/2020, cit.).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Perugia.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 23/03/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, e per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata ai motivi di ricorso e hanno insistito per l'accoglimento di esso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 14 giugno 2021 la Corte di appello di L'Aquila, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Alessandro MAIORANO, in riforma della pronuncia in data 24 ottobre 2017 del Tribunale di L'Aquila, ha ridotto a euro 5.000 la somma liquidata alla parte civile Simone [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento del danno e ha confermato nel resto la decisione di primo grado che aveva ritenuto il MAIORANO responsabile del delitto di diffamazione aggravata e lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza in favore della stessa parte civile.2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state denunciate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione - ad avviso della difesa manifestamente illogica e contradditoria oltre che apparente, e fondata su un travisamento del fatto - in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale e l'illogicità della motivazione con riferimento alla commisurazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è inammissibile; il secondo è fondato nei termini che di seguito si chiariscono. 1. Con il primo motivo, con riguardo all'affermazione di responsabilità del MAIORANO, la difesa ha dedotto che nel caso in esame dagli atti emergerebbero con evidenza: - la provocazione da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che sul soda! network Facebook (come si trae dalla stessa querela da lui sporta) ha inserito espressioni offensive dell'anziana madre disabile dell'imputato; - l'immediata percezione da parte della stessa persona offesa delle espressioni diffuse dall'imputato tramite stesso soda! network. Tali dati, nonostante quanto dedotto con l'atto di appello, non sarebbero stati per nulla considerati dalla Corte territoriale, che pure ha dato conto di uno «scambio di battute» tra i due, ma sarebbe pervenuta all'affermazione di responsabilità dell'imputato con una motivazione lacunosa ed anzi apparente, e comunque illogica e contraddittoria, quantunque nella specie: - le offese in imputazione non sono state percepite da terzi (non potendosi pervenirsi a tale conclusione sulla base della sola considerazione - compiuta dal Giudice di appello - che le espressioni sono state inserite dall'imputato nella propria bacheca Facebook); e di esse invece avrebbe avuto diretta percezione il [OSCURATO:PERSONA]; ragion per cui nel caso di specie difetterebbero gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, ricorrendo invece un'ingiuria; - si sarebbe dovuto fare applicazione dell'art. 599, comma 1, cod. pen., secondo cui in presenza di offese reciproche il giudice può dichiarare non punibile uno o entrambi gli offensori oppure dell'art. 599, comma 2, cod. pen., ritenendo dunque non punibile l'imputato perché ha agito nello stato d'ira determinato dall'altrui fatto ingiusto. 1.1. Il motivo in esame è inammissibile. L'atto di appello, con riferimento al fatto ascditto all'imputato e alla sua responsabilità per esso era del tutto generico e assertivo, ragion per cui la sentenza può dirsi congruamente motivata in ordine a esso, allorché ha ricostruito il fatto richiamando le dichiarazioni della persona offesa e facendo riferimento alla pubblicazione delle espressioni in imputazione sul social network Facebook, richiamando la giurisprudenza di legittimità, la quale ha già chiarito che «la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone» (Sez. 5, n. 13979 del 25/01/2021, Chita, Rv. 281023 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 4873 del 14/11/2016 - dep. 2017, Manduca, Rv. 269090 - 01). É, poi, inedito il thema delle offese reciproche e della provocazione, e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non nnassimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.). Diviene superflua ogni ulteriore considerazione. 2. Con il secondo motivo, in relazione alla commisurazione della pena, la difesa ha rimarcato che la sentenza impugnata, da una parte, ha confermato la decisione di primo grado anche in relazione alla durata della pena detentiva inflitta (giustificata alla luce dei precedenti penali del MAIORANO e al fatto che la pena pecuniaria si sia già rilevata inadeguata sotto il profilo specialpreventivo), senza argomentare compiutamente sul punto e in maniera del tutto illogica avrebbe ridotto da euro 10.000 a euro 5.000 la pena pecuniaria (recte: l'ammontare del risarcimento del danno). In sede di discussione, la difesa ha richiamato a sostegno di quanto dedotto quanto esposto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale. 2.1. Sul punto, ad avviso del Collegio, deve disporsi l'annullamento con rinvio alla Corte territoriale. Invero, a seguito della sentenza n. 150 del 22 giugno 2021 della Corte costituzionale - che, com'è noto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e dell'art. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 595, terzo comma, del codice penale, norma di cui nella specie deve farsi applicazione e che demanda al giudice la scelta della sanzione da irrogare (detentiva o pecuniaria); e tenuto conto dell'esegesi della disciplina vigente compiuta dalla giurisprudenza di questa Corte alla luce delle argomentazioni spese dalla Consulta (Sez. 5, n. 13993 del 17/02/2021, Scaffidi, Rv. 281024 - 01; cfr. Sez. 5, n. 26509 del 09/07/2020, Carchidi, Rv. 279468 - 01); deve demandarsi al Giudice di merito un nuovo apprezzamento sulla scelta della sanzione che tenga conto del fatto che l'applicazione della pena detentiva per il delitto di diffamazione, commesso con mezzi di pubblicità diversi dalla stampa, richiede la verifica della eccezionale capacità lesiva delle espressioni incriminate, tali da cagionare una grave lesione di diritti fondamentali. Difatti, nel caso di specie l'irrogazione della sanzione detentiva, in vece di quella pecuniaria, è stata fondata sui precedenti specifici riportati dal MAIORANO e non anche sul tenore delle espressioni imputazione (richiamata, invece, per la determinazione della durata della reclusione). Dunque, la Corte del rinvio, dovrà valutare se la condotta in imputazione rientri nella nozione di eccezionale gravità del fatto di cui si è detto sopra; solo nel caso in cui questa verifica si concluda con esito positivo, all'imputato potrà essere conservata la pena detentiva, viceversa da espungere dal quadro sanzionatorio nel caso in cui il giudizio di inquadramento del fatto nella nozione anzidetta si concluda in senso negativo (cfr. Sez. 5, n. 26509/2020, cit.). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 23/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]