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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16429/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41093/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 e 582 cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi proposti, oltre che generici, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento tanto alla sussistenza dell'elemento psicologico, quanto alla congruità del trattamento punitivo.

In particolare, il dolo specifico risultava provato alla luce del tenore delle minacce proferite oltre che dalla conseguente azione violenta realizzata, dirette entrambe allo scopo di ostacolare il controllo dei pubblici ufficiali ed evitare l'accertamento dello stato di ebbrezza, non rilevando a tali fini i problemi di alcool del ricorrente perché non idonei a comportare una compromissione psichica.

Infine, quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice del gravame ha ritenuto equo quello irrogato dal primo giudice, ostando a una riduzione sia i precedenti penali ed i motivi che lo hanno spinto a delinquere, sia la mancanza di una concreta resipiscenza.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41093/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 e 582 cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi proposti, oltre che generici, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento tanto alla sussistenza dell'elemento psicologico, quanto alla congruità del trattamento punitivo. In particolare, il dolo specifico risultava provato alla luce del tenore delle minacce proferite oltre che dalla conseguente azione violenta realizzata, dirette entrambe allo scopo di ostacolare il controllo dei pubblici ufficiali ed evitare l'accertamento dello stato di ebbrezza, non rilevando a tali fini i problemi di alcool del ricorrente perché non idonei a comportare una compromissione psichica. Infine, quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice del gravame ha ritenuto equo quello irrogato dal primo giudice, ostando a una riduzione sia i precedenti penali ed i motivi che lo hanno spinto a delinquere, sia la mancanza di una concreta resipiscenza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 16429/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris