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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 19474/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato siccome rivalutativo del fatto a fronte di adeguata e completa motivazione circa la responsabilità dell'imputato, della cui identificazione, quale autore dei fatti, si dà conto adeguatamente, 4-circa il trattamento sanzionatorio, illustrato con riguardo alla considerazione del numero di cessioni e dei precedenti penali a carico, e circa le ragioni della recidiva.

Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato siccome rivalutativo del fatto a fronte di adeguata e completa motivazione circa la responsabilità dell'imputato, della cui identificazione, quale autore dei fatti, si dà conto adeguatamente, 4-circa il trattamento sanzionatorio, illustrato con riguardo alla considerazione del numero di cessioni e dei precedenti penali a carico, e circa le ragioni della recidiva. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere est
Sentenza Cassazione n. 19474/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris