CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34570/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24229/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentanta e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso, - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 2944/12/2023, depositata il maggio 2023; [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF-IRAP-IVA 2005. R.G. N.24229/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate di Roma procedeva, per l’anno 2005, al controllo della posizione fiscale di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di processo verbale di constatazione della G.d.F., con il quale veniva attribuito alla predetta [OSCURATO:PERSONA] lo svolgimento di un’attività non dichiarata di vendita di francobolli presso il proprio domicilio, tramite la piattaforma “E-Bay”, unitamente al coniuge [OSCURATO:PERSONA], proprietario del materiale filatelico e titolare dell’impresa [OSCURATO:PERSONA], che si occupava del commercio di materiale filatelico. In data 10 novembre 2011, quindi, l’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente avviso di accertamento n. TK501AX06752-2011, con cui, previa attribuzione d’ufficio di partita IVA, procedeva alla ricostruzione del volume d’affari per l’anno 2005, quantificandolo in € 143.131,28, e rideterminando quindi le imposte IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno suddetto. 2. Avverso tale avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma la quale, con sentenza n. 397/29/2013, depositata il 23 settembre 2013, lo accoglieva , annullando l’atto impugnato. 3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con sentenza n. 456/14/2015, depositata il 28 gennaio 2015, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo insufficientemente provata l’interposizione fittizia tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il coniuge [OSCURATO:PERSONA] R.G. N.24229/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], ed inidonee a provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato le argomentazioni formulate dalla contribuente nel giudizio civile nelle more instaurato dinanzi al Tribunale di Roma –sezione lavoro. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]; questa Corte, con ordinanza n. 29218 del 20 ottobre 2021, accoglieva il ricorso in questione, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della C.T.R. del Lazio. 5. A seguito di riassunzione da parte della contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (nuova denominazione della [OSCURATO:PERSONA]) del Lazio, con sentenza n. 2944/12/2023, pronunciata il 9 maggio 2023, e depositata in segreteria il 16 maggio 2023, rigettava l’appello dell’Ufficio. 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Con decreto del 12 giugno 2024 è stata fissatala discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 1° ottobre 2024 , ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. La controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a duemotivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 384, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), cod. proc. civ. R.G. N.24229/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, l’Ufficio che la C.T.R. non si era uniformata al principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza che aveva annullato la precedente sentenza di appello, avendo fondato la propria decisione sulla sentenza reda dal Tribunale – sezione lavoro in primo grado (che aveva ritenuto sussistente un rapporto di lavoro subordinato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che nelle more era stata tuttavia riformata dallaCorte d’Appello di Roma, che aveva escluso la sussistenza di un lavoro domiciliare tra la ricorrente ed il proprio coniuge, escludendo i tratti essenziali della subordinazione. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce, invece, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, l’Ufficio che la Corte territoriale non aveva tenuto conto, nella propria decisione, delle prove prodotte in sede di giudizio di rinvio, ed in particolare della citata sentenza della Corte d’Appello di Roma –sezione lavoro, in base alla quale la testimonianza di tale [OSCURATO:PERSONA] non era idonea a comprovare che il rapporto di lavoro tra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] si fosse estrinsecato con le modalità di un rapporto di lavoro subordinato. 2. Così delineati i motivi di ricorso, deve rilevarsi, in via preliminare, che, con ordinanza n. 17092 del 20 giugno 2024, la sezione lavoro di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dell’Agenzia delle Entrate, proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4667/2018, depositata il 30 R.G. N.24229/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] gennaio 2019, che aveva escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Appare quindi opportuno, sulla rilevanza di tale ordinanza di questa Corte n. 17092/2024, e sulla questione della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],assegnare alle parti, ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c., un termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito in cancelleria di osservazioni sulle suddette questioni. Riserva all’esito la decisione. P. Q. M. La Corte,visto l’art. 384, comma 3, c.p.c., assegna alle parti il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelle