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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2026

Cassazione n. 25938/2026

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e speciale, rappresentata e difesa dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 7327 del 2016, depositata il 22 luglio 2016, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6799/2017Numero sezionale 6002/2026Numero di raccolta generale 25938/2026Data pubblicazione 29/09/20261.

La controversia trae origine dall’impugnazione da parte delcontribuente [OSCURATO:PERSONA] della comunicazione di iscrizione ipotecaria n.02876201400002292000, notificata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il 20 novembre2014, per la somma complessiva di € 122.510,68 pretesa in forza di unaserie di cartelle esattoriali non pagate relative a crediti di natura tributariaper l’ammontare di euro 80.853,13 derivanti dal mancato pagamentodell’ IRPEF e, per il resto, dal mancato pagamento di tasse automobilistiche,Tarsu e diritti della Camera commercio, oltre che ad altri crediti di naturaprevidenziale.2.

La CTP di Caserta aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuenteche aveva eccepito la mancata notificazione delle cartelle di pagamentoprodromiche e l’intervenuta prescrizione dei crediti tributari, ritenendo“dovuto l’importo di euro 26.376,08” corrispondente ai crediti tributaririsultanti dalle cartelle ritenute correttamente notificate entro il termine diprescrizione quinquennale.3.

La CTR, adita in appello dall’agente della riscossione, aveva respinto ilgravame in ragione del mancato deposito delle copie integrali delle cartelledi pagamento e degli originali delle relate di notifica e in ragione del ritenutodecorso del termine di prescrizione quinquennale, applicabile a tutti i creditirisultanti da cartelle esattoriali.4.

Avverso la sentenza della CTR, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi, e ilcontribuente non si è difeso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. n.602 del 1973 e dell’art. 2719 c.c. per avere la CTR ritenuto che l'agente diriscossione dovesse fornire la prova della regolare notifica delle cartelleNumero registro generale 6799/2017Numero sezionale 6002/2026Numero di raccolta generale 25938/2026Data pubblicazione 29/09/2026mediante l'esibizione di copia integrale delle cartelle e degli originali dei“referti” di notifica.La CTR avrebbe erroneamente ritenuto la necessità della produzione dellacopia integrale delle cartelle di pagamento prodromiche al preavviso diiscrizione ipotecaria, in violazione dell’art. 26 comma 4 d.P.R. n. 602 del1973, che grava il concessionario dell’onere di conservare la copia dellacartella solo in alternativa alla conservazione della matrice o dell’avviso diricevimento relativo alla notifica e in contrasto con l’interpretazione dellagiurisprudenza di legittimità che, in sede di riscossione coattiva fondatasull’estratto di ruolo costituente il titolo esecutivo, esclude la configurabilitàin capo all’agente della riscossione dell’onere di produrre in giudizio la copiaintegrale della cartella.La CTR, dopo essere incorsa in un evidente errore materiale nellamotivazione della sentenza impugnata laddove ha menzionato gli “avvisi diaccertamento” in luogo degli “avvisi di ricevimento” oggetto dellacontestazione fra le parti, avrebbe, poi, erroneamente ritenuto la necessitàdella produzione in originale degli avvisi di ricevimento relativi alla notificadelle cartelle esattoriali indicate nel ruolo, in violazione della previsionedell’art. 2719 c.c. che equipara l’efficacia probatoria delle copie all’originalein mancanza di disconoscimento.La CTR sarebbe, infine, incorsa in un errore di interpretazione dellanormativa richiamata “nel ritenere che, dalla lettura combinata dellerisultanze degli Estratti di ruolo e dei referti di notifica depositati in atti, nonemergesse il collegamento tra gli atti notificati e le cartelle riproducenti ilruolo.”1.1.

Il motivo, articolato in una pluralità di censure, è fondato.1.2.

Sotto il profilo della necessità della produzione della copia dellacartella ai fini della prova della notifica della cartella, la giurisprudenza dellaCorte in tema di notificazione della cartella esattoriale, ai sensi dell’art. 26comma 1 seconda parte d.P.R. n. 602 del 1973, è consolidata nell’affermareNumero registro generale 6799/2017Numero sezionale 6002/2026Numero di raccolta generale 25938/2026Data pubblicazione 29/09/2026che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assoltadall’agente della riscossione mediante la produzione dell’avviso diricevimento senza necessità della produzione della copia della cartella.1.3.

In particolare, ai fini della prova del perfezionamento dellanotificazione diretta da parte dell’agente della riscossione mediante ilservizio postale, la Corte ha ripetutamente affermato il principio secondocui « In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1,seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento delprocedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante laproduzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agentedella riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, unavolta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio alprincipio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata,stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solose il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpanell'impossibilità di prenderne cognizione.» ( Cass. n. 33563 del 2018;Cass. n. 9246 del 2015; Cass. n. 12883 del 2020, Cass. n. 17841 del 2023).Ne consegue che, in relazione alla modalità di notificazione in questione,non è affatto necessario che l'agente della riscossione produca l'originale ola copia della cartella di pagamento notificata né che dia la prova delcontenuto del plico spedito con lettera raccomandata.1.4.

Neanche è necessario, come chiarito dalla giurisprudenza della Cortepiù recente, che l’avviso di ricevimento rechi l’indicazione del numero dellacartella, essendo l’accertamento del collegamento tra l’avviso di ricevimentoe la relativa cartella un accertamento di fatto che il giudice di merito devecompiere esaminando e comparando le risultanze complessive delladocumentazione prodotta dall’agente della riscossione anche, in particolare,con riferimento alle indicazioni riportate nell'estratto di ruolo.1.5.

Afferma, al riguardo, la Corte che « In tema di notifica della cartellaesattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973,Numero registro generale 6799/2017Numero sezionale 6002/2026Numero di raccolta generale 25938/2026Data pubblicazione 29/09/2026la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzionedell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specificacartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed èsuscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresìnecessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero dellacartella medesima.» (Cass. n. 17841 del 2023; Cass. n. 34765 del 2023).1.6.

Il giudice di merito non può, quindi, arrestarsi alla constatazionedella mancanza dell’indicazione del numero della cartella sull’avviso diricevimento per escludere l’idoneità della documentazione prodottadall’agente della riscossione ai fini della prova del perfezionamento dellanotificazione.1.7.

Sotto il profilo, poi, della necessità della produzione in originale degliavvisi di ricevimento e della documentazione relativa al perfezionamentodella notificazione l’art. 2719 c.c. dispone che “Le copie fotografiche discritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità conl'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non èespressamente disconosciuta”.La norma impone, quindi, al giudice di merito di riconoscere alle fotocopiedella documentazione relativa alla prova della notificazione della cartellaesattoriale la stessa efficacia probatoria dell’originale in mancanza diespresso disconoscimento della conformità da parte del contribuente.Peraltro, anche nell’ipotesi di espresso disconoscimento della conformitàall’originale della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento relativo allanotifica della cartella esattoriale, « il giudice che escluda l'esistenza di unarituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negareogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifichedifformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresiquelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventualeNumero registro generale 6799/2017Numero sezionale 6002/2026Numero di raccolta generale 25938/2026Data pubblicazione 29/09/2026copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suopossesso.» (Cass. n. 23426 del 2020; Cass. n.8604 del 2025).1.8.

Ne deriva che in nessun caso il giudice di merito può limitarsi anegare ogni efficacia probatoria alla fotocopia del documento prodotto dallaparte anche ove l’altra parte ne avesse validamente disconosciuto laconformità all’originale che deve, comunque, appurare attraverso adeguataistruttoria.1.9.

Nel caso di specie, ove la conformità delle copie degli avvisi diricevimento agli originali non risulta essere mai stata posta in discussione,la CTR non si è attenuta ai principi richiamati laddove ha ritenuto ladocumentazione dell’agente della riscossione inidonea a provare lanotificazione delle cartelle in mancanza della produzione dell’originale dellecartelle di pagamento e per il fatto che la società di riscossione avrebbe“prodotto unicamente una serie di copie di avvisi di accertamento dai qualinon è possibile trarre alcun collegamento con le cartelle di pagamento nécol soggetto destinatario della pretesa”, mostrando così, fra l’altro, di averesaminato documentazione inconferente ai fini della prova della notifica; ecioè gli “avvisi di accertamento” anziché gli “avvisi di ricevimento” che,comunque, non potrebbero essere ritenuti irrilevanti sotto il profiloprobatorio solo perché non contengono i dati di collegamento con la cartella.La sentenza deve essere cassata con rinvio per un nuovo esame conaccurata valutazione di tutta la documentazione prodotta dall’agente dellariscossione alla luce dei principi richiamati.2.

Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2946c.c. per avere la CTR ritenuto i crediti erariali relativi all’ IRPEF soggetti altermine di prescrizione quinquennale anziché al termine di prescrizioneordinario decennale, in contrasto con la giurisprudenza di legittimitàsecondo cui i tributi erariali, attesa l’autonomia dei singoli periodi di impostae delle relative obbligazioni che derivano di anno in anno da una nuovaNumero registro generale 6799/2017Numero sezionale 6002/2026Numero di raccolta generale 25938/2026Data pubblicazione 29/09/2026valutazione della sussistenza dei presupposti impositivi, non possonoconsiderarsi una prestazione periodica soggetta al termine breve previstodall’art. 2948 n. 4 c.p.c. ''per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente adanno o in termini più brevi".2.1.

Anche il secondo motivo è fondato.2.2.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corteil credito erariale per la riscossione dell’ IRPEF, come quello relativo all’IRES,all’IVA e all’IRAP, si prescrive nell'ordinario termine decennale, in mancanzadella specifica previsione, in deroga alla disciplina dell’art. 2946 c.c. di untermine più breve, non operando la prescrizione quinquennale previstadall’art. 2948 comma 1 n. 4 c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, purconsistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario,cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente dinuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presuppostiimpositivi. (Cass. n. 33213 del 2023; Cass. n. 13796 del 2026).2.3.

Il termine di prescrizione del credito tributario si determina, infatti,con riferimento alla disciplina specificamente prevista dalla legge perciascun tributo e non in ragione della natura dell’atto impositivo o esattivocon cui l’amministrazione finanziaria lo fa valere così che l’emissione dellacartella di pagamento non vale a mutare il regime di prescrizione propriodel credito azionato anche ove non sia stata preceduta dall’atto impositivo(Cass. n. 9603 del 2026).2.4.

Al riguardo la Corte ha avuto occasione di chiarire che « Non hafondamento giuridico, poi, l'assunto secondo il quale il credito erariale,normalmente soggetto a prescrizione decennale, ove sia oggetto di unacartella emessa a seguito di procedura automatizzata risenta di unaprescrizione più breve.

Le cartelle emesse ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600 del 1973, infatti, sono atti impo-esattivi, sicché, rispettoalle medesime, non si pone alcuna questione relativa al mutamento delNumero registro generale 6799/2017Numero sezionale 6002/2026Numero di raccolta generale 25938/2026Data pubblicazione 29/09/2026titolo della pretesa che possa tradursi in un diverso termine di prescrizione.»(Cass. n. 3421 del 2026).2.5.

Deve, dunque, ritenersi non più attuale l’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità richiamato dalla CTR nella sentenza impugnatache riconosceva l’applicabilità del termine di prescrizione ordinaria inpresenza di titoli di accertamento amministrativi o giudiziali ma non già afronte delle cartelle esattive emesse a seguito di procedure che consentonodi prescindere dal previo accertamento dell’esistenza del titolo (Cass. n.20213 del 2015).2.6.

Ne deriva che l’emissione dell’atto impositivo e della cartellaesattoriale non muta il regime di prescrizione del singolo tributo previstodalla legge e che, in particolare, il credito erariale per cui la legge nonprevede l’applicazione di un termine di prescrizione più breve, restasoggetto alla prescrizione ordinaria decennale anche dopo la notificazionedella cartella di pagamento.2.7.

Nel caso di specie la CTR non si è attenuta ai principi richiamatiladdove ha affermato con riferimento indistintamente ai diversi credititributari in riscossione “la sussistenza della prescrizione quinquennaleladdove il titolo esecutivo sia unicamente costituito dalla cartella esattorialedell'Ente di riscossione.”3.

Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 5 c.p.c., per avere la CTR omesso l’esame circa un fatto decisivotrascurando di valutare la circostanza, oggetto di discussione in giudizio,che tutte le cartelle per tributi, diversi dai tributi erariali, risultasseronotificate nei cinque anni precedenti alla notifica del preavviso di iscrizioneipotecaria impugnato.La CTR avrebbe, in particolare, omesso l’esame del dato storico delle datedi notifica delle cartelle risultante dalla lettura delle relate da cuiemergerebbe chiaramente che all’epoca della notificazione del preavviso diNumero registro generale 6799/2017Numero sezionale 6002/2026Numero di raccolta generale 25938/2026Data pubblicazione 29/09/2026iscrizione ipotecaria non era ancora decorso il termine di prescrizionequinquennale.3.1.

Il motivo è inammissibile in forza della previsione dell’art. 348-tercommi 4 e 5 c.p.c., applicabile ratione temporis, al presente giudizio.3.2.

La norma richiamata, infatti, preclude la deduzione del motivo di cuiall’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. nel ricorso per cassazione avverso lasentenza di appello che conferma la decisione di primo grado, c.d.

"doppiaconforme", dettando una disciplina applicabile anche al ricorso avverso lasentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio dilegittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità.3.3.

Il limite previsto dall’art. 348-ter c.p.c. , introdotto dall'articolo 54,comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile rationetemporis nel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza diprimo grado risulta depositato in data 12.2.2016, opera, come noto, qualorala sentenza di appello abbia confermato la decisione di primo grado sullabase delle “stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto”, ripercorrendo,cioè, lo stesso procedimento logico-argomentativo in relazione ai fattiprincipali oggetto di causa (Cass. n. 7724 del 2022).

Ed è onere delricorrente, per evitare l’inammissibilità, dedurre e dimostrare le differenzefra le due pronunce.A questo proposito, la giurisprudenza della Corte ha chiarito, in particolare,che «Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5,c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art.360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Cass. n. 5947 del2023).Numero registro generale 6799/2017Numero sezionale 6002/2026Numero di raccolta generale 25938/2026Data pubblicazione 29/09/20263.4.

Nel caso in esame, la censura è inammissibile poiché le decisioni deigradi di merito, entrambe di rigetto del ricorso della società di riscossione,si fondano sulle stesse ragioni di fatto e, ad ogni modo, la ricorrente non hadedotto alcunché per sostenere il contrario.4.

Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per omessapronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la CTR mancato diesaminare e pronunciare sul motivo di appello relativo alla carenza dimotivazione della sentenza di primo grado che aveva ritenuto regolarmentenotificate cartelle riferite all’Agenzia delle Entrate e alla Regione Campaniaper complessivi euro 26.376,08, senza indicare analiticamente a qualicrediti specifici si riferiva la pronuncia, nonostante l’avviso di iscrizioneipotecaria impugnato avesse ad oggetto una pluralità di tributi dovuti a entiimpositori diversi.4.1.

Il motivo è fondato.4.2.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza dellaCorte sussiste il vizio di omessa pronuncia, con conseguente violazionedell’art. 112 c.p.c., allorché manchi completamente l’esame ammissibile diuna censura mossa alla sentenza del giudice di primo grado o di unaautonoma questione ritualmente riproposta dall’appellato, mentre taleviolazione non ricorre nel caso in cui il giudice di appello fondi la decisionesu una costruzione logico giuridica incompatibile con la fondatezza delladomanda o dell’eccezione trascurata (Cass. 16254 del 2012; Cass. 11756del 2006 Cass. n. 16776 del 2020).4.3.

Nel caso di specie, la società di riscossione ha formulato uno specificomotivo di appello (v. pag. 5 dell’atto di appello allegato al ricorso al doc. 4),come risulta anche dalla sentenza della CTR, avverso la sentenza di primogrado che aveva disatteso l’eccezione di prescrizione per un creditodell’importo complessivo di euro € 26.376,08, senza indicare le cartelle cheNumero registro generale 6799/2017Numero sezionale 6002/2026Numero di raccolta generale 25938/2026Data pubblicazione 29/09/2026aveva specificamente ritenuto ritualmente notificate nel terminequinquennale di prescrizione.4.4.

La CTP, in motivazione, aveva, infatti, affermato “Relativamenteall'eccepita nullità della notifica delle cartelle si rileva che, da un controllominuzioso delle relate prodotte dall'Ufficio relativamente alle cartellecontenenti tributi di competenza del [OSCURATO:PERSONA], si ritengonocorrettamente notificate nei termini atti riferibili all’ Agenzia delle Entrate ealla Regione Campania per complessivi € 26.376,08.

Infatti agli atti sonoallegate copie delle relate di notifica consegnate alla madre e alla mogliedel ricorrente.

Parimenti infondata l’eccepita prescrizione, in quanto l'attoimpugnato, quanto meno in relazione ai crediti riferibili alle cartellecorrettamente notificate, è stato notificato prima del termine prescrizionalequinquennale” e in dispositivo aveva, poi, dichiarato “dovuto l’importo di €26.376,08 come in motivazione” (doc. 1 allegato al ricorso) .

In sostanza laCTP aveva motivato la decisione sull’eccezione di prescrizione senza fornirealcuna indicazione utile per identificare le cartelle che aveva ritenuto“correttamente notificate” “ prima del termine prescrizionale quinquennale”.4.5.

Nella situazione descritta integra il vizio di omessa pronuncia lamancata decisione della CTR sul motivo di appello concernente proprio lamancata indicazione specifica delle singole cartelle di pagamento di cui èstata ritenuta ritualmente eseguita la notifica al contribuente e delle singolepretese tributarie di cui si è esclusa l’intervenuta maturazione dellaprescrizione, non potendo desumersi sulla questione una pronunciaimplicita dalle argomentazioni generali sulle ragioni della ritenuta irritualitàdella notifica delle cartelle esattoriali e dalle disquisizioni in diritto sultermine di prescrizione applicabile.5.

Il ricorso va, dunque, accolto con riferimento al primo, secondo equarto motivo mentre il terzo va dichiarato inammissibile, con conseguentecassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania perché proceda a nuovoNumero registro generale 6799/2017Numero sezionale 6002/2026Numero di raccolta generale 25938/2026Data pubblicazione 29/09/2026esame della documentazione relativa alla ritualità della notificazione diciascuna delle cartelle esattoriali oggetto di causa e dell’eccezione diprescrizione delle singole pretese fiscali, provvedendo anche allaliquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il ricorso in relazione al primo, secondo e quarto motivo, dichiarainammissibile il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, a cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2026.Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e speciale, rappresentata e difesa dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 7327 del 2016, depositata il 22 luglio 2016, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6799/2017Numero sezionale 6002/2026Numero di raccolta generale 25938/2026Data pubblicazione 29/09/20261. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte delcontribuente [OSCURATO:PERSONA] della comunicazione di iscrizione ipotecaria n.02876201400002292000, notificata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il 20 novembre2014, per la somma complessiva di € 122.510,68 pretesa in forza di unaserie di cartelle esattoriali non pagate relative a crediti di natura tributariaper l’ammontare di euro 80.853,13 derivanti dal mancato pagamentodell’ IRPEF e, per il resto, dal mancato pagamento di tasse automobilistiche,Tarsu e diritti della Camera commercio, oltre che ad altri crediti di naturaprevidenziale.2. La CTP di Caserta aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuenteche aveva eccepito la mancata notificazione delle cartelle di pagamentoprodromiche e l’intervenuta prescrizione dei crediti tributari, ritenendo“dovuto l’importo di euro 26.376,08” corrispondente ai crediti tributaririsultanti dalle cartelle ritenute correttamente notificate entro il termine diprescrizione quinquennale.3. La CTR, adita in appello dall’agente della riscossione, aveva respinto ilgravame in ragione del mancato deposito delle copie integrali delle cartelledi pagamento e degli originali delle relate di notifica e in ragione del ritenutodecorso del termine di prescrizione quinquennale, applicabile a tutti i creditirisultanti da cartelle esattoriali.4. Avverso la sentenza della CTR, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi, e ilcontribuente non si è difeso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. n.602 del 1973 e dell’art. 2719 c.c. per avere la CTR ritenuto che l'agente diriscossione dovesse fornire la prova della regolare notifica delle cartelleNumero registro generale 6799/2017Numero sezionale 6002/2026Numero di raccolta generale 25938/2026Data pubblicazione 29/09/2026mediante l'esibizione di copia integrale delle cartelle e degli originali dei“referti” di notifica.La CTR avrebbe erroneamente ritenuto la necessità della produzione dellacopia integrale delle cartelle di pagamento prodromiche al preavviso diiscrizione ipotecaria, in violazione dell’art. 26 comma 4 d.P.R. n. 602 del1973, che grava il concessionario dell’onere di conservare la copia dellacartella solo in alternativa alla conservazione della matrice o dell’avviso diricevimento relativo alla notifica e in contrasto con l’interpretazione dellagiurisprudenza di legittimità che, in sede di riscossione coattiva fondatasull’estratto di ruolo costituente il titolo esecutivo, esclude la configurabilitàin capo all’agente della riscossione dell’onere di produrre in giudizio la copiaintegrale della cartella.La CTR, dopo essere incorsa in un evidente errore materiale nellamotivazione della sentenza impugnata laddove ha menzionato gli “avvisi diaccertamento” in luogo degli “avvisi di ricevimento” oggetto dellacontestazione fra le parti, avrebbe, poi, erroneamente ritenuto la necessitàdella produzione in originale degli avvisi di ricevimento relativi alla notificadelle cartelle esattoriali indicate nel ruolo, in violazione della previsionedell’art. 2719 c.c. che equipara l’efficacia probatoria delle copie all’originalein mancanza di disconoscimento.La CTR sarebbe, infine, incorsa in un errore di interpretazione dellanormativa richiamata “nel ritenere che, dalla lettura combinata dellerisultanze degli Estratti di ruolo e dei referti di notifica depositati in atti, nonemergesse il collegamento tra gli atti notificati e le cartelle riproducenti ilruolo.”1.1. Il motivo, articolato in una pluralità di censure, è fondato.1.2. Sotto il profilo della necessità della produzione della copia dellacartella ai fini della prova della notifica della cartella, la giurisprudenza dellaCorte in tema di notificazione della cartella esattoriale, ai sensi dell’art. 26comma 1 seconda parte d.P.R. n. 602 del 1973, è consolidata nell’affermareNumero registro generale 6799/2017Numero sezionale 6002/2026Numero di raccolta generale 25938/2026Data pubblicazione 29/09/2026che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assoltadall’agente della riscossione mediante la produzione dell’avviso diricevimento senza necessità della produzione della copia della cartella.1.3. In particolare, ai fini della prova del perfezionamento dellanotificazione diretta da parte dell’agente della riscossione mediante ilservizio postale, la Corte ha ripetutamente affermato il principio secondocui « In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1,seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento delprocedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante laproduzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agentedella riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, unavolta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio alprincipio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata,stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solose il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpanell'impossibilità di prenderne cognizione.» ( Cass. n. 33563 del 2018;Cass. n. 9246 del 2015; Cass. n. 12883 del 2020, Cass. n. 17841 del 2023).Ne consegue che, in relazione alla modalità di notificazione in questione,non è affatto necessario che l'agente della riscossione produca l'originale ola copia della cartella di pagamento notificata né che dia la prova delcontenuto del plico spedito con lettera raccomandata.1.4. Neanche è necessario, come chiarito dalla giurisprudenza della Cortepiù recente, che l’avviso di ricevimento rechi l’indicazione del numero dellacartella, essendo l’accertamento del collegamento tra l’avviso di ricevimentoe la relativa cartella un accertamento di fatto che il giudice di merito devecompiere esaminando e comparando le risultanze complessive delladocumentazione prodotta dall’agente della riscossione anche, in particolare,con riferimento alle indicazioni riportate nell'estratto di ruolo.1.5. Afferma, al riguardo, la Corte che « In tema di notifica della cartellaesattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973,Numero registro generale 6799/2017Numero sezionale 6002/2026Numero di raccolta generale 25938/2026Data pubblicazione 29/09/2026la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzionedell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specificacartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed èsuscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresìnecessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero dellacartella medesima.» (Cass. n. 17841 del 2023; Cass. n. 34765 del 2023).1.6. Il giudice di merito non può, quindi, arrestarsi alla constatazionedella mancanza dell’indicazione del numero della cartella sull’avviso diricevimento per escludere l’idoneità della documentazione prodottadall’agente della riscossione ai fini della prova del perfezionamento dellanotificazione.1.7. Sotto il profilo, poi, della necessità della produzione in originale degliavvisi di ricevimento e della documentazione relativa al perfezionamentodella notificazione l’art. 2719 c.c. dispone che “Le copie fotografiche discritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità conl'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non èespressamente disconosciuta”.La norma impone, quindi, al giudice di merito di riconoscere alle fotocopiedella documentazione relativa alla prova della notificazione della cartellaesattoriale la stessa efficacia probatoria dell’originale in mancanza diespresso disconoscimento della conformità da parte del contribuente.Peraltro, anche nell’ipotesi di espresso disconoscimento della conformitàall’originale della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento relativo allanotifica della cartella esattoriale, « il giudice che escluda l'esistenza di unarituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negareogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifichedifformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresiquelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventualeNumero registro generale 6799/2017Numero sezionale 6002/2026Numero di raccolta generale 25938/2026Data pubblicazione 29/09/2026copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suopossesso.» (Cass. n. 23426 del 2020; Cass. n.8604 del 2025).1.8. Ne deriva che in nessun caso il giudice di merito può limitarsi anegare ogni efficacia probatoria alla fotocopia del documento prodotto dallaparte anche ove l’altra parte ne avesse validamente disconosciuto laconformità all’originale che deve, comunque, appurare attraverso adeguataistruttoria.1.9. Nel caso di specie, ove la conformità delle copie degli avvisi diricevimento agli originali non risulta essere mai stata posta in discussione,la CTR non si è attenuta ai principi richiamati laddove ha ritenuto ladocumentazione dell’agente della riscossione inidonea a provare lanotificazione delle cartelle in mancanza della produzione dell’originale dellecartelle di pagamento e per il fatto che la società di riscossione avrebbe“prodotto unicamente una serie di copie di avvisi di accertamento dai qualinon è possibile trarre alcun collegamento con le cartelle di pagamento nécol soggetto destinatario della pretesa”, mostrando così, fra l’altro, di averesaminato documentazione inconferente ai fini della prova della notifica; ecioè gli “avvisi di accertamento” anziché gli “avvisi di ricevimento” che,comunque, non potrebbero essere ritenuti irrilevanti sotto il profiloprobatorio solo perché non contengono i dati di collegamento con la cartella.La sentenza deve essere cassata con rinvio per un nuovo esame conaccurata valutazione di tutta la documentazione prodotta dall’agente dellariscossione alla luce dei principi richiamati.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2946c.c. per avere la CTR ritenuto i crediti erariali relativi all’ IRPEF soggetti altermine di prescrizione quinquennale anziché al termine di prescrizioneordinario decennale, in contrasto con la giurisprudenza di legittimitàsecondo cui i tributi erariali, attesa l’autonomia dei singoli periodi di impostae delle relative obbligazioni che derivano di anno in anno da una nuovaNumero registro generale 6799/2017Numero sezionale 6002/2026Numero di raccolta generale 25938/2026Data pubblicazione 29/09/2026valutazione della sussistenza dei presupposti impositivi, non possonoconsiderarsi una prestazione periodica soggetta al termine breve previstodall’art. 2948 n. 4 c.p.c. ''per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente adanno o in termini più brevi".2.1. Anche il secondo motivo è fondato.2.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corteil credito erariale per la riscossione dell’ IRPEF, come quello relativo all’IRES,all’IVA e all’IRAP, si prescrive nell'ordinario termine decennale, in mancanzadella specifica previsione, in deroga alla disciplina dell’art. 2946 c.c. di untermine più breve, non operando la prescrizione quinquennale previstadall’art. 2948 comma 1 n. 4 c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, purconsistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario,cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente dinuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presuppostiimpositivi. (Cass. n. 33213 del 2023; Cass. n. 13796 del 2026).2.3. Il termine di prescrizione del credito tributario si determina, infatti,con riferimento alla disciplina specificamente prevista dalla legge perciascun tributo e non in ragione della natura dell’atto impositivo o esattivocon cui l’amministrazione finanziaria lo fa valere così che l’emissione dellacartella di pagamento non vale a mutare il regime di prescrizione propriodel credito azionato anche ove non sia stata preceduta dall’atto impositivo(Cass. n. 9603 del 2026).2.4. Al riguardo la Corte ha avuto occasione di chiarire che « Non hafondamento giuridico, poi, l'assunto secondo il quale il credito erariale,normalmente soggetto a prescrizione decennale, ove sia oggetto di unacartella emessa a seguito di procedura automatizzata risenta di unaprescrizione più breve. Le cartelle emesse ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600 del 1973, infatti, sono atti impo-esattivi, sicché, rispettoalle medesime, non si pone alcuna questione relativa al mutamento delNumero registro generale 6799/2017Numero sezionale 6002/2026Numero di raccolta generale 25938/2026Data pubblicazione 29/09/2026titolo della pretesa che possa tradursi in un diverso termine di prescrizione.»(Cass. n. 3421 del 2026).2.5. Deve, dunque, ritenersi non più attuale l’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità richiamato dalla CTR nella sentenza impugnatache riconosceva l’applicabilità del termine di prescrizione ordinaria inpresenza di titoli di accertamento amministrativi o giudiziali ma non già afronte delle cartelle esattive emesse a seguito di procedure che consentonodi prescindere dal previo accertamento dell’esistenza del titolo (Cass. n.20213 del 2015).2.6. Ne deriva che l’emissione dell’atto impositivo e della cartellaesattoriale non muta il regime di prescrizione del singolo tributo previstodalla legge e che, in particolare, il credito erariale per cui la legge nonprevede l’applicazione di un termine di prescrizione più breve, restasoggetto alla prescrizione ordinaria decennale anche dopo la notificazionedella cartella di pagamento.2.7. Nel caso di specie la CTR non si è attenuta ai principi richiamatiladdove ha affermato con riferimento indistintamente ai diversi credititributari in riscossione “la sussistenza della prescrizione quinquennaleladdove il titolo esecutivo sia unicamente costituito dalla cartella esattorialedell'Ente di riscossione.”3. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 5 c.p.c., per avere la CTR omesso l’esame circa un fatto decisivotrascurando di valutare la circostanza, oggetto di discussione in giudizio,che tutte le cartelle per tributi, diversi dai tributi erariali, risultasseronotificate nei cinque anni precedenti alla notifica del preavviso di iscrizioneipotecaria impugnato.La CTR avrebbe, in particolare, omesso l’esame del dato storico delle datedi notifica delle cartelle risultante dalla lettura delle relate da cuiemergerebbe chiaramente che all’epoca della notificazione del preavviso diNumero registro generale 6799/2017Numero sezionale 6002/2026Numero di raccolta generale 25938/2026Data pubblicazione 29/09/2026iscrizione ipotecaria non era ancora decorso il termine di prescrizionequinquennale.3.1. Il motivo è inammissibile in forza della previsione dell’art. 348-tercommi 4 e 5 c.p.c., applicabile ratione temporis, al presente giudizio.3.2. La norma richiamata, infatti, preclude la deduzione del motivo di cuiall’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. nel ricorso per cassazione avverso lasentenza di appello che conferma la decisione di primo grado, c.d. "doppiaconforme", dettando una disciplina applicabile anche al ricorso avverso lasentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio dilegittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità.3.3. Il limite previsto dall’art. 348-ter c.p.c. , introdotto dall'articolo 54,comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile rationetemporis nel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza diprimo grado risulta depositato in data 12.2.2016, opera, come noto, qualorala sentenza di appello abbia confermato la decisione di primo grado sullabase delle “stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto”, ripercorrendo,cioè, lo stesso procedimento logico-argomentativo in relazione ai fattiprincipali oggetto di causa (Cass. n. 7724 del 2022). Ed è onere delricorrente, per evitare l’inammissibilità, dedurre e dimostrare le differenzefra le due pronunce.A questo proposito, la giurisprudenza della Corte ha chiarito, in particolare,che «Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5,c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art.360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Cass. n. 5947 del2023).Numero registro generale 6799/2017Numero sezionale 6002/2026Numero di raccolta generale 25938/2026Data pubblicazione 29/09/20263.4. Nel caso in esame, la censura è inammissibile poiché le decisioni deigradi di merito, entrambe di rigetto del ricorso della società di riscossione,si fondano sulle stesse ragioni di fatto e, ad ogni modo, la ricorrente non hadedotto alcunché per sostenere il contrario.4. Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per omessapronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la CTR mancato diesaminare e pronunciare sul motivo di appello relativo alla carenza dimotivazione della sentenza di primo grado che aveva ritenuto regolarmentenotificate cartelle riferite all’Agenzia delle Entrate e alla Regione Campaniaper complessivi euro 26.376,08, senza indicare analiticamente a qualicrediti specifici si riferiva la pronuncia, nonostante l’avviso di iscrizioneipotecaria impugnato avesse ad oggetto una pluralità di tributi dovuti a entiimpositori diversi.4.1. Il motivo è fondato.4.2. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza dellaCorte sussiste il vizio di omessa pronuncia, con conseguente violazionedell’art. 112 c.p.c., allorché manchi completamente l’esame ammissibile diuna censura mossa alla sentenza del giudice di primo grado o di unaautonoma questione ritualmente riproposta dall’appellato, mentre taleviolazione non ricorre nel caso in cui il giudice di appello fondi la decisionesu una costruzione logico giuridica incompatibile con la fondatezza delladomanda o dell’eccezione trascurata (Cass. 16254 del 2012; Cass. 11756del 2006 Cass. n. 16776 del 2020).4.3. Nel caso di specie, la società di riscossione ha formulato uno specificomotivo di appello (v. pag. 5 dell’atto di appello allegato al ricorso al doc. 4),come risulta anche dalla sentenza della CTR, avverso la sentenza di primogrado che aveva disatteso l’eccezione di prescrizione per un creditodell’importo complessivo di euro € 26.376,08, senza indicare le cartelle cheNumero registro generale 6799/2017Numero sezionale 6002/2026Numero di raccolta generale 25938/2026Data pubblicazione 29/09/2026aveva specificamente ritenuto ritualmente notificate nel terminequinquennale di prescrizione.4.4. La CTP, in motivazione, aveva, infatti, affermato “Relativamenteall'eccepita nullità della notifica delle cartelle si rileva che, da un controllominuzioso delle relate prodotte dall'Ufficio relativamente alle cartellecontenenti tributi di competenza del [OSCURATO:PERSONA], si ritengonocorrettamente notificate nei termini atti riferibili all’ Agenzia delle Entrate ealla Regione Campania per complessivi € 26.376,08. Infatti agli atti sonoallegate copie delle relate di notifica consegnate alla madre e alla mogliedel ricorrente. Parimenti infondata l’eccepita prescrizione, in quanto l'attoimpugnato, quanto meno in relazione ai crediti riferibili alle cartellecorrettamente notificate, è stato notificato prima del termine prescrizionalequinquennale” e in dispositivo aveva, poi, dichiarato “dovuto l’importo di €26.376,08 come in motivazione” (doc. 1 allegato al ricorso) . In sostanza laCTP aveva motivato la decisione sull’eccezione di prescrizione senza fornirealcuna indicazione utile per identificare le cartelle che aveva ritenuto“correttamente notificate” “ prima del termine prescrizionale quinquennale”.4.5. Nella situazione descritta integra il vizio di omessa pronuncia lamancata decisione della CTR sul motivo di appello concernente proprio lamancata indicazione specifica delle singole cartelle di pagamento di cui èstata ritenuta ritualmente eseguita la notifica al contribuente e delle singolepretese tributarie di cui si è esclusa l’intervenuta maturazione dellaprescrizione, non potendo desumersi sulla questione una pronunciaimplicita dalle argomentazioni generali sulle ragioni della ritenuta irritualitàdella notifica delle cartelle esattoriali e dalle disquisizioni in diritto sultermine di prescrizione applicabile.5. Il ricorso va, dunque, accolto con riferimento al primo, secondo equarto motivo mentre il terzo va dichiarato inammissibile, con conseguentecassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania perché proceda a nuovoNumero registro generale 6799/2017Numero sezionale 6002/2026Numero di raccolta generale 25938/2026Data pubblicazione 29/09/2026esame della documentazione relativa alla ritualità della notificazione diciascuna delle cartelle esattoriali oggetto di causa e dell’eccezione diprescrizione delle singole pretese fiscali, provvedendo anche allaliquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso in relazione al primo, secondo e quarto motivo, dichiarainammissibile il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, a cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2026.Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25938/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris