CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26512/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a CATANIA il 20/01/1984 avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale, previa rideterrninazione della pena, è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990. n.309. L'unico motivo di ricorso, attinente alla concreta dosimetria della pena, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 238851 - 01); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e non tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti alla base del suddetto potere discrezionale, giungendo peraltro a una determinazione della sanzione inferiore alla media edittale e, comunque, rideterminata previa richiesta conforme in tal senso del Procuratore generale e della difesa, peraltro formalizzata mediante concordato ai sensi dell'art.599-bis cod.proc.pen.. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M P.Q.M