CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 25278/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il febbraio 2026 chatlz Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Palmi del 28 giugno 2024, disponendone l'esecuzione. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 591, 585, comma 2, lett. c), 544 e 548, comma 2, cod. proc. pen. attesa l'illegittima declaratoria di inammissibilità dell'appello dell'imputato.In sintesi, sostiene il ricorrente che, all'esito del giudizio di primo grado, il giudice aveva proceduto alla lettura del dispositivo della sentenza pronunciando la condanna dell'imputato che era rimasto assente nel corso del giudizio; poiché la sentenza veniva depositata oltre il termine di 90 giorni fissato dal giudice, era stato proprio quest'ultimo, dopo una serie di proroghe del termine, a pronunciare ordinanza con la quale disponeva che fosse fatto avviso di deposito che, ritualmente notificato, faceva decorrere il dies a quo per l'impugnazione, impugnazione che veniva infatti presentata tempestivamente. La Corte d'appello erroneamente avrebbe quindi pronunciato l'ordinanza di inammissibilità per il presunto mancato rispetto dei termini per l'impugnazione, ritenendo che il termine fosse spirato antecedentemente e che l'avviso di deposito in questione fosse un mero errore di cancelleria. L'imputato, diversamente, avrebbe proceduto nel rispetto delle norme sulle impugnazioni attenendosi scrupolosamente ai termini indicati in quanto, in caso di notifica dell'avviso di deposito della sentenza, i termini per l'impugnazione decorrono dalla ricezione di quest'ultimo. Si tratterebbe in ogni caso di un provvedimento, oltre che illegittimo, anche ingiusto in quanto farebbe ricadere sull'odierno ricorrente il presunto (ma inesistente) errore della cancelleria consistito, tuttavia, nell'eseguire espressamente un ordine del giudice di notificare l'avviso di deposito della sentenza. È ben vero, osserva il ricorrente, che l'orientamento di questa Corte è nel senso che gli avvisi irrituali non possono di fatto intervenire a modificare un termine la cui decorrenza è fissata per legge, ma il caso in esame sarebbe del tutto diverso in quanto ci si troverebbe di fronte ad una espressa pronuncia di un magistrato che determinava la decorrenza dei termini per il deposito, dalla data di notifica dell'avviso di deposito della sentenza, sicché sarebbe del tutto incongruente con la ratio della insufficienza del mero errore di cancelleria sostenere invece che la determinazione espressa del giudice possa essere superata da qualunque altra possibile valutazione, ciò soprattutto in un caso come quello in esame ove, a seguito delle molteplici proroghe, era stato proprio l'esame della documentazione processuale a far dichiarare al primo giudice come necessario l'invio dell'avviso di deposito: in ogni caso, e comunque, si verserebbe in un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore che legittimerebbe la restituzione nel termine per proporre impugnazione che, pertanto, avrebbe comunque dovuto essere considerata ammissibile e non certo dichiarata inammissibile per tardività dell'impugnazione, come è avvenuto nel caso di specie. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge per aver la Corte d'appello omesso di valutare l'intervenuta prescrizione delle condotte criminose. 2In sintesi, si duole comunque la difesa del fatto che, essendo stata pronunciata l'ordinanza di inammissibilità 1'11 febbraio 2026, riguardando il processo fatti contestati come commessi il 31 luglio 2017 e trattandosi di delitto per il quale è prevista una pena massima fino a due anni, il termine massimo di prescrizione era maturato il 31 dicembre 2024, conseguendone pertanto che il reato contestato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione. La prescrizione sarebbe infatti maturata in epoca appena successiva alla sentenza di primo grado, intervenuta il 18 giugno 2024, comunque antecedente al decorso del termine per proporre appello. Senonché, se l'eventuale inammissibilità dell'impugnazione ha effetto preclusivo, ciò si verificherebbe solo per la possibilità di rilevare la prescrizione successivamente maturata; da qui, dunque, l'ulteriore illegittimità della ordinanza impugnata, atteso che il giudice d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato. 2.3. Deduce, con il terzo ed ultimo motivo, il vizio di motivazione e di mancata assunzione di prova decisiva per omessa valutazione delle doglianze elevate nell'atto di appello e dei mezzi di prova in esso richiamati. In sintesi, sostiene la difesa come l'appello contenesse in sé prova documentale delle condizioni in cui versava l'impresa, le quali non consentivano in alcun modo la liquidità necessaria al pagamento dei tributi ammessi per dovuti ma con l'impossibilità del loro pagamento, e della intervenuta modifica legislativa che avrebbe consentito di mandarlo immune da qualsiasi sanzione penale o comunque di comprendere le sue condotte nella causa di non punibilità oggi espressamente prevista dalle normative intervenute proprio per casi come quello in esame. L'esame degli elementi documentali, precluso dalla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, avrebbe invece condotto all'accoglimento dei motivi di appello, in uno con la declaratoria dell'innocenza dell'imputato. 3. In data 18 aprile 2026, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto con la propria requisitoria scritta annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata per estinzione del reato per prescrizione, con le conseguenze previste dalla legge. Rileva il P.G. che l'imputato ha dedotto violazione di legge per avvenuta estinzione del reato per prescrizione, trattandosi di delitto (art. 10 -bis d.lgs. n. 74 del 2000) commesso il 31/07/2017 e, dunque, in epoca antecedente all'entrata in vigore della riforma del regime prescrizionale (legge 23 giugno 2017, n. 103 - cd. riforma Orlando), che trova applicazione relativamente ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 (Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rv. 286653). [OSCURATO:PERSONA] che all'epoca della pronuncia dell'ordinanza di 3inammissibilità (coincidente con 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) il reato era già prescritto, anche considerando l'eventuale periodo di sospensione per il periodo emergenziale per l'epidemia Covid-19, l'ordinanza dev'essere annullata per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato cartolarmente ex art. 611, cod. proc. pen., è inammissibile. 2. Per migliore intellegibilità dell'impugnazione è utile una breve sintesi della vicenda processuale. In estrema sintesi, la Corte di appello ha ritenuto intempestiva l'impugnazione proposta, in quanto la sentenza risultava pronunciata il 28 giugno 2024 e depositata entro il termine prorogato ai sensi dell'art. 154, comma 4 -bis, disp. att. cod. proc. pen., il successivo 25 novembre 2024, prorogati di ulteriori giorni 60, giusto provvedimento del presidente del tribunale, comunicato al difensore il 10 ottobre 2024. Il termine per la proposizione dell'appello era dunque pari, nel caso di specie, a 45 giorni decorrenti dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga, in quanto tempestivamente comunicato (nel caso di proroga dei termini per la redazione della motivazione, disposta ai sensi dell'art. 154, comma 4 -bis, disp. att. cod. proc. pen., il "dies a quo" per l'impugnazione del difensore dell'imputato decorre dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga, qualora questo gli sia stato comunicato, e, in caso contrario, dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, sicché, qualora entrambi i predetti adempimenti siano omessi, il termine per l'impugnazione nei confronti del difensore non decorre: Sez. 6, n. 7104 del 24/01/2025, Montagnese, Rv. 287593 - 01). Secondo il giudice d'appello, l'atto di impugnazione era stato proposto il 14 agosto 2025 ovvero ampiamente oltre il termine fissato per legge (ossia 25 novembre 2024 + 45 giorni), con scadenza il 9 gennaio 2025. Non poteva peraltro rilevare, ai fini della determinazione del dies a quo dell'impugnazione, l'avviso di deposito della sentenza effettuato erroneamente dalla cancelleria il 29 luglio 2025, facendo applicazione della giurisprudenza consolidata di questa Corte (in caso di tempestivo deposito di un provvedimento giudiziario, l'eventuale avviso di deposito, erroneamente spedito dalla cancelleria, non può valere a modificare, di fatto, il termine per l'impugnazione, la cui decorrenza è fissata per legge: Sez. 4, n. 40722 del 17/10/2024, Latella, Rv. 286998 - 01). Per tale ragione la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello del difensore. 43. Tanto premesso, il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. 3.1. Il motivo deduce violazione di legge (artt. 591, 585, co. 2, lett. c), 544 e 548, comma 2, cod. proc. pen.) assumendo l'illegittimità dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello per tardività, perché - secondo il ricorrente - il dies a quo avrebbe dovuto decorrere dalla notifica dell'avviso di deposito (29 luglio 2025), disposta (a suo dire) su ordine del giudice di primo grado dopo proroghe del termine di deposito. 3.2. La motivazione dell'ordinanza impugnata, invece, ricostruisce in modo lineare la sequenza normativa e fattuale: (i) pronuncia 28 giugno 2024; (ii) proroga ex art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen. (comunicata al difensore il 10 ot2bre 2024); (iii) deposito motivazione 25 novembre 2024; (iv) termine d'appello 45 giorni decorrenti dalla scadenza del termine risultante dalla proroga comunicata; (v) scadenza 9 gennaio 2025; (vi) appello proposto solo il 14 agosto 2025, quindi ampiamente tardivo. 3.3. Su tale ricostruzione, il motivo risulta manifestamente infondato, per ragioni sia giuridiche sia in fatto. L'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen. prevede che il presidente (della corte d'appello o, in primo grado, del tribunale) possa prorogare una sola volta i termini per il deposito della motivazione "per un periodo massimo di novanta giorni". Quando tale provvedimento di proroga sia comunicato al difensore, la giurisprudenza richiamata dalla stessa Corte territoriale (Sez. 6, n. 7104 del 24/01/2025, Montagnese, Rv. 287593 - 01) afferma che il dies a quo per impugnare decorre dalla scadenza del termine risultante dalla proroga comunicata; solo se la comunicazione della proroga manca, si guarda alla comunicazione dell'avviso di deposito; e se mancano entrambi, il termine non decorre. 3.4. Questa regola è esattamente quella applicata nell'ordinanza: poiché la proroga era stata tempestivamente comunicata al difensore il 10 ottobre 2024, il termine per l'impugnazione non era subordinato (né agganciato) a un successivo avviso di deposito. Applicando il principio fissato dalla sentenza "Montagnese", la Corte d'appello ha correttamente individuato il dies a quo nella scadenza del termine prorogato (e non nella successiva, tardiva, comunicazione di deposito). Ne discende che la doglianza del ricorrente - secondo cui la notifica dell'avviso del 29 luglio 2025 "farebbe decorrere" il termine - collide frontalmente con la struttura della regola: quando la proroga è comunicata, l'avviso di deposito non è la fonte della decorrenza. 3.5. La Corte d'appello fonda poi l'irrilevanza dell'avviso del 29 luglio 2025 su un principio consolidato: se il provvedimento è stato depositato 5tempestivamente, un avviso di deposito erroneamente spedito dalla cancelleria non può modificare la decorrenza del termine, che resta quella stabilita ex lege. Questo è il nucleo del principio espresso da Sez. 4, n. 40722 del 17/10/2024, Latella, Rv. 286998 - 01. La ratio è evidente: la decorrenza dei termini di impugnazione è una regola legale (artt. 585 ss. cod. proc. pen.), non una variabile rimessa ad atti "di servizio" o comunicazioni irrituali; altrimenti, la certezza dei termini diventerebbe dipendente da errori organizzativi o prassi contingenti. In linea con la sentenza "Latella", dunque, l'avviso "non dovuto" non sposta il termine e richiama il dovere di diligenza professionale nel calcolo. La censura del ricorrente tenta quindi di trasformare un atto (l'avviso) in un "atto costitutivo" della decorrenza, ma la decorrenza è fissata dalla legge (e, nel caso, dalla scadenza del termine prorogato comunicato), non dalla successiva comunicazione erronea. 3.6. Il ricorrente cerca di distinguere il proprio caso dall'ipotesi dell'errore di cancelleria", sostenendo che qui vi sarebbe stata un'espressa determinazione del magistrato (ordine di notificare l'avviso) idonea a fondare affidamento e a "spostare" il termine. Tuttavia, anche a voler ammettere in fatto che l'avviso sia stato inviato per impulso del giudice, l'assunto non regge in diritto per due ragioni. Anzitutto, perché la fonte della decorrenza è normativa, non provvedimentale. Il sistema delineato dalla sentenza "Montagnese" collega la decorrenza alla scadenza del termine prorogato se la proroga è comunicata; il giudice, con un ordine organizzativo (disporre un avviso), non può "riscrivere" il punto di innesco della decadenza. La sentenza "Latella" esclude che un avviso erroneo possa modificare il termine, e tale conclusione vale a maggior ragione se l'avviso interviene molto dopo la scadenza legale: l'ordinamento non conosce una "rimessione automatica" dei termini per il solo fatto che l'ufficio abbia comunicato tardivamente un deposito tempestivo. In altri termini, l'ordine" (anche se provato) può incidere sulla regolarità interna dell'azione di cancelleria, ma non trasforma un atto di comunicazione in un titolo idoneo a derogare alla disciplina delle decadenze. In secondo luogo, perché la motivazione dell'ordinanza d'appello contiene una ricostruzione fattuale coerente: a) sentenza pronunciata il 28 giugno 2024; b) deposito della motivazione il 25 novembre 2024 (entro il termine prorogato); c) proroga ex art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., comunicata al difensore il 10 ottobre 2024; d) termine dell'appello di 45 giorni (art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., in combinato con gli artt. 544 e 548 cod. proc. pen. richiamati dal motivo) decorrenti dalla scadenza del termine prorogato comunicato, secondo la sentenza "Montagnese"; e) scadenza il 9 gennaio 2025; f) appello proposto, tardivamente, il 14 agosto 2025. In questo quadro, la tardività non è marginale o "di confine", ma di oltre sette mesi rispetto alla scadenza 6individuata. Proprio questa macroscopica distanza temporale rende ancora più evidente l'inconsistenza dell'assunto difensivo: l'avviso del 29 luglio 2025 non "rettifica" un termine già ampiamente spirato, né il sistema tollera che l'impugnazione possa rivivere per effetto di una comunicazione sopravvenuta, quando il termine era già decorso secondo la regola legale applicabile. 4. Il motivo, in via subordinata, invoca il caso fortuito o la forza maggiore e la restituzione nel termine. 4.1. La doglianza non ha pregio. Anzitutto, l'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. prevede la restituzione nel termine solo se la parte prova di non aver potuto rispettare il termine "per caso fortuito o per forza maggiore". La giurisprudenza (si veda, ad es. Sez. 5, n. 47550 del 09/11/2023, non mass.) chiarisce che si tratta di impedimenti connotati da inevitabilità, e che l'onere probatorio grava sul richiedente: occorre un impedimento assoluto, esterno e non imputabile, tale da rendere vano ogni sforzo umano, con i tratti della imprevedibilità (caso fortuito) o irresistibilità (forza maggiore). 4.2. Nel caso in esame, l'ostacolo allegato non è un impedimento materiale o fattuale alla proposizione dell'impugnazione, ma un errore di calcolo (o un affidamento su un atto irrituale) rispetto al dies a quo. Ma ciò non integra, di regola, né caso fortuito né forza maggiore in senso tecnico, perché non riguarda l'impossibilità di compiere l'atto, bensì la scelta di compierlo oltre il termine confidando in una comunicazione tardiva. Il principio secondo cui l'avviso erroneo non sposta il termine è esattamente volto a escludere che tale affidamento "converta" l'errore in causa di rimessione. Inoltre, sul piano procedurale, la restituzione nel termine presuppone una specifica richiesta e una prova rigorosa dell'impedimento (art. 175 cod. proc. pen.); non può essere ottenuta in via meramente argomentativa come rimedio "automatico" alla declaratoria di inammissibilità. 5. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Con il secondo motivo il ricorrente, come anticipato, deduce violazione di legge per l'omessa declaratoria di prescrizione, assumendo che: (i) i fatti risalgono al 31 luglio 2017; (ii) si tratta di delitto punito con pena massima fino a due anni, sicché il termine prescrizionale sarebbe maturato il 31 dicembre 2024; (iii) tale maturazione sarebbe successiva alla sentenza di primo grado (18 giugno 2024), ma anteriore alla scadenza del termine per impugnare; (iv) pertanto, la Corte d'appello - anche a fronte della declaratoria di inammissibilità - avrebbe dovuto rilevare la causa estintiva. 75.1. La censura è, tuttavia, come anticipato, inammissibile per manifesta infondatezza, alla luce del consolidato orientamento di legittimità e della stessa struttura dell'ordinanza impugnata. È principio pacifico che la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione determina la formazione di una preclusione processuale che impedisce al giudice dell'impugnazione di esaminare il merito e, dunque, anche di rilevare eventuali cause di estinzione del reato, salvo eccezioni tipiche. Tale effetto è espressione della natura non devolutiva dell'impugnazione inammissibile: mancando un valido atto di gravame, non si instaura un giudizio di merito in grado di giustificare il controllo sugli ulteriori profili della decisione. Proprio con riferimento alla prescrizione maturata prima della decisione impugnata, la giurisprudenza di legittimità, anche recente, è assolutamente univoca nel ritenere che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza, non rilevata dal giudice di merito, nel caso in cui sia stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione e tale dichiarazione non sia stata in alcun modo censurata. (tale principio è affermato, tra le altre, da Sez. 6, n. 45763 del 13/09/2018, M., Rv. 274152; Sez. 5, n. 11237 del 20/01/2025, Tura, Rv. 287744, nonché da plurime pronunce conformi, quali Sez. 7, n. 40772 del 11/07/2023, Allegretti, non mass.; Sez. 7, n. 45038 del 15/11/2022, Filipponi, non mass.; Sez. 4, n. 27438 del 24/06/2021, Teresi, non mass.). La ratio della regola è chiara: la questione della prescrizione non può essere autonomamente dedotta quando il gravame sia stato dichiarato inammissibile, salvo che venga efficacemente censurata (e superata) proprio la statuizione di inammissibilità. 5.2. Nel caso in esame l'appello è stato dichiarato inammissibile per tardività (art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.). Tale statuizione, come si è visto nell'esame del primo motivo, è giuridicamente corretta e non è stata validamente scalfita. Ne consegue che la censura sulla prescrizione resta processualmente preclusa: venendo meno un valido atto di impugnazione, non è configurabile alcun obbligo del giudice dell'impugnazione di verificare eventuali cause estintive del reato. Erroneamente il ricorrente tenta di scindere la questione della prescrizione dalla validità dell'impugnazione, ma tale operazione è preclusa dal sistema: senza impugnazione ammissibile non vi è spazio per l'esame della prescrizione. Alla luce del principio sopra richiamato, il motivo è inammissibile in sé, perché introduce una questione (prescrizione) che non può essere esaminata in assenza di un valido gravame, dovendosi qualificare come manifestamente infondato poiché si fonda su un presupposto giuridico errato, ossia la pretesa8 Pc,rilevabilità della prescrizione nonostante l'intervenuta inammissibilità dell'impugnazione. 5.3. Il ricorrente evoca, implicitamente, il principio elaborato dalle Sezioni Unite "Ricci" (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01) in tema di rilevabilità delle cause estintive. Tuttavia, tale richiamo è inconferente. Le Sezioni Unite hanno delineato un sistema nel quale la prescrizione può essere rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità, ma solo in presenza di un'impugnazione ammissibile o comunque quando il giudizio sia validamente instaurato. Nel caso di specie, invece l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile ab origine, sicché non si è formato un valido rapporto processuale di impugnazione. Pertanto, il principio affermato dalle Sezioni Unite "Ricci" non si applica, perché presuppone un contesto processuale radicalmente diverso, ossia l'esistenza di un giudizio di impugnazione valido, nel cui ambito possa operare il dovere del giudice di rilevare le cause estintive. Il ricorrente insiste sul fatto che la prescrizione sarebbe maturata dopo la sentenza di primo grado, ma prima della scadenza del termine per impugnare. Tale ricostruzione è, tuttavia, giuridicamente irrilevante. Anche a voler ritenere corretta la data di maturazione (circostanza che qui non rileva scrutinare), resta fermo che l'impugnazione è stata proposta oltre il termine legale, che la Corte d'appello, correttamente, ha dichiarato l'inammissibilità senza entrare nel merito e che la prescrizione non può essere utilizzata per "aggirare" la preclusione derivante dalla tardività del gravame. Il sistema, infatti, non consente che una parte, decaduta dal potere di impugnare, possa recuperare spazio decisionale attraverso la deduzione di una causa estintiva. 6. Anche il terzo ed ultimo motivo è inammissibile. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva, lamentando che l'atto di appello conteneva doglianze puntuali in ordine alla condizione economica dell'impresa e alla impossibilità di adempiere e che erano stati richiamati elementi documentali che avrebbero dimostrato l'assenza di colpevolezza o comunque l'applicabilità di una causa di non punibilità sopravvenuta. Inoltre, la declaratoria di inammissibilità dell'appello avrebbe impedito alla Corte territoriale di esaminare tali elementi, determinando una decisione ingiusta. 6.1. Il motivo è, come detto, inammissibile, e ciò per una pluralità di concorrenti ragioni sistematiche e processuali. 9La censura muove da un presupposto radicalmente errato: pretende che la Corte d'appello dovesse valutare il merito dei motivi di gravame nonostante la declaratoria di inammissibilità. Ma, come è noto, l'inammissibilità dell'impugnazione non solo determina la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale di secondo grado, ma comporta l'assenza di devoluzione delle questioni di merito ed impedisce dunque al giudice dell'impugnazione qualsiasi valutazione sul contenuto delle doglianze. Ne consegue che la Corte d'appello, una volta rilevata la tardività dell'appello ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., era processualmente vincolata a dichiararne l'inammissibilità, senza poter accedere all'esame né delle prove documentali richiamate, né delle deduzioni difensive né, infine, di eventuali questioni sostanziali (colpevolezza, non punibilità, ecc.). Il vizio motivazionale lamentato è dunque logicamente erroneo, poiché presuppone un dovere di motivazione su questioni che, per effetto della preclusione processuale, non potevano essere esaminate. 6.2. Il motivo è altresì inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata ed introduce censure attinenti al merito della decisione di primo grado. La decisione della Corte d'appello si fonda esclusivamente su un rilievo processuale (tardività dell'impugnazione). Il ricorrente, invece, non contesta validamente tale ratio (già correttamente ritenuta infondata nel primo motivo), ma sollecita un riesame del compendio probatorio e delle valutazioni di merito. Secondo un consolidato orientamento di legittimità, è inammissibile il motivo di ricorso che non si confronta specificamente con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasenn, Rv. 259456 - 01; Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751 - 01). Nel caso di specie, la censura è eccentrica rispetto al decisum, si risolve in una richiesta di nuovo giudizio di merito e risulta, pertanto, strutturalmente inammissibile. 6.3. Né, ancora, ha pregio il dedotto vizio di mancata assunzione di prova decisiva, il quale presuppone l'esistenza di un giudizio di merito validamente instaurato e richiede che il giudice sia stato posto nella condizione di valutare e decidere sull'ammissione della prova. Nel caso in esame, tali presupposti difettano radicalmente. Ed invero, essendo l'appello inammissibile ab origine, la Corte territoriale non aveva alcun potere di riaprire l'istruzione, né di valutare l'asserita decisività delle prove documentali né, a fortiori, di motivare sul loro mancato esame. La doglianza, dunque non individua un vero vizio ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., ma denuncia un'attività (valutazione delle prove) che era processualmente preclusa. 106.4. Da ultimo, si rileva come il ricorrente invochi lo stato di crisi dell'impresa ed una "modifica legislativa" sopravvenuta idonea ad escludere la punibilità. Tuttavia, anche tali profili attengono integralmente al merito della responsabilità, richiederebbero un riesame fattuale e giuridico della vicenda e presuppongono un giudizio di impugnazione ammissibile e devolutivo. In difetto di un valido gravame, tali questioni, invece, restano definitivamente precluse e non possono essere recuperate attraverso il ricorso per cassazione. Ne deriva che il motivo si traduce in una surrettizia richiesta di rivalutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità, a maggior ragione quando la decisione impugnata non ha affrontato il merito per effetto della preclusione processuale. Il terzo motivo, letto sistematicamente, dunque, rivela una finalità sostanziale, ossia aggirare la declaratoria di inammissibilità dell'appello, tentando di ottenere in sede di legittimità ciò che non è stato possibile conseguire in sede di merito. Tale operazione è incompatibile con i principi del processo penale, poiché la Corte di cassazione non è giudice del fatto, non può sostituirsi al giudice di merito in assenza di un valido atto di impugnazione e non può essere investita di questioni che non sono state devolute nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge. 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, secondo la regola generale di cui all'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata. Nel caso in esame, alla luce della manifesta infondatezza dei motivi e della proposizione di censure in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato, appare congrua la determinazione della sanzione in euro 3.000. P.Q.M