Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 07424/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 7424/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17599/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 25657/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 02/07/2025 del * del Tribunale di * * **dato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * avverso l ordinanza con cuiin data 2.7.2025 il * del Tribunale di S. * * * in funzione di giudicedell esecuzione ha rigettato un istanza di applicazione della disciplina della continuazione aireati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabiliRilevato che il giudice dell esecuzione ha adeguatamente rigettato l istanza sulla basedella distanza cronologica tra i due reati quattro anni del diverso contesto in cui siinserivano il primo è un reato di associazione a delinquere il secondo è un reato di rapina“di strada” e del diverso locus commissi delicti il primo reato a Napoli il secondo reato aCaserta ritenendo altresì non rilevante lo stato di tossicodipendenza del condannato chemal si concilia come causale con la sua partecipazione ad un associazione criminosa chefaceva verosimilmente profitti di decine di migliaia di euroConsiderato che il ricorso contrasta la motivazione sollecitando essenzialmente unadiversa interpretazione di alcuni dei medesimi dati di fatto che il giudice dell esecuzione hainvece già valutato in modo non manifestamente illogico onde ricavarne la conclusione dellaassenza di un medesimo disegno criminosoRitenuto pertanto che il ricorso si risolve nella prospettazione di una non consentitalettura alternativa degli elementi posti a base della decisione impugnata e che quindi deveessere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende* che deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 D. * 196/03 in quantodisposto d ufficio e/o imposto dalla leggeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 7424/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17599/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 25657/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 02/07/2025 del * del Tribunale di * * **dato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * avverso l ordinanza con cuiin data 2.7.2025 il * del Tribunale di S. * * * in funzione di giudicedell esecuzione ha rigettato un istanza di applicazione della disciplina della continuazione aireati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabiliRilevato che il giudice dell esecuzione ha adeguatamente rigettato l istanza sulla basedella distanza cronologica tra i due reati quattro anni del diverso contesto in cui siinserivano il primo è un reato di associazione a delinquere il secondo è un reato di rapina“di strada” e del diverso locus commissi delicti il primo reato a Napoli il secondo reato aCaserta ritenendo altresì non rilevante lo stato di tossicodipendenza del condannato chemal si concilia come causale con la sua partecipazione ad un associazione criminosa chefaceva verosimilmente profitti di decine di migliaia di euroConsiderato che il ricorso contrasta la motivazione sollecitando essenzialmente unadiversa interpretazione di alcuni dei medesimi dati di fatto che il giudice dell esecuzione hainvece già valutato in modo non manifestamente illogico onde ricavarne la conclusione dellaassenza di un medesimo disegno criminosoRitenuto pertanto che il ricorso si risolve nella prospettazione di una non consentitalettura alternativa degli elementi posti a base della decisione impugnata e che quindi deveessere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende* che deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 D. * 196/03 in quantodisposto d ufficio e/o imposto dalla legge *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7424/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17599/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 25657/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 02/07/2025 del * del Tribunale di * * **dato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * avverso l ordinanza con cuiin data 2.7.2025 il * del Tribunale di S. * * * in funzione di giudicedell esecuzione ha rigettato un istanza di applicazione della disciplina della continuazione aireati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabiliRilevato che il giudice dell esecuzione ha adeguatamente rigettato l istanza sulla basedella distanza cronologica tra i due reati quattro anni del diverso contesto in cui siinserivano il primo è un reato di associazione a delinquere il secondo è un reato di rapina“di strada” e del diverso locus commissi delicti il primo reato a Napoli il secondo reato aCaserta ritenendo altresì non rilevante lo stato di tossicodipendenza del condannato chemal si concilia come causale con la sua partecipazione ad un associazione criminosa chefaceva verosimilmente profitti di decine di migliaia di euroConsiderato che il ricorso contrasta la motivazione sollecitando essenzialmente unadiversa interpretazione di alcuni dei medesimi dati di fatto che il giudice dell esecuzione hainvece già valutato in modo non manifestamente illogico onde ricavarne la conclusione dellaassenza di un medesimo disegno criminosoRitenuto pertanto che il ricorso si risolve nella prospettazione di una non consentitalettura alternativa degli elementi posti a base della decisione impugnata e che quindi deveessere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende* che deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 D. * 196/03 in quantodisposto d ufficio e/o imposto dalla leggeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7424/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17599/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 25657/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 02/07/2025 del * del Tribunale di * * **dato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * avverso l ordinanza con cuiin data 2.7.2025 il * del Tribunale di S. * * * in funzione di giudicedell esecuzione ha rigettato un istanza di applicazione della disciplina della continuazione aireati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabiliRilevato che il giudice dell esecuzione ha adeguatamente rigettato l istanza sulla basedella distanza cronologica tra i due reati quattro anni del diverso contesto in cui siinserivano il primo è un reato di associazione a delinquere il secondo è un reato di rapina“di strada” e del diverso locus commissi delicti il primo reato a Napoli il secondo reato aCaserta ritenendo altresì non rilevante lo stato di tossicodipendenza del condannato chemal si concilia come causale con la sua partecipazione ad un associazione criminosa chefaceva verosimilmente profitti di decine di migliaia di euroConsiderato che il ricorso contrasta la motivazione sollecitando essenzialmente unadiversa interpretazione di alcuni dei medesimi dati di fatto che il giudice dell esecuzione hainvece già valutato in modo non manifestamente illogico onde ricavarne la conclusione dellaassenza di un medesimo disegno criminosoRitenuto pertanto che il ricorso si risolve nella prospettazione di una non consentitalettura alternativa degli elementi posti a base della decisione impugnata e che quindi deveessere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende* che deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 D. * 196/03 in quantodisposto d ufficio e/o imposto dalla legge *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 07424/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris