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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15563/2026

Testo disponibile della fonte

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e, con domicilio legale a RomaVia dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lerappresenta e difende per legge;-controricorrenti-avente ad oggetto l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 21344 del 2025depositata il 25 luglio 2025, resa nel giudizio RG 13119/2022 tra le predettepartiUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26525/2025Numero sezionale 3347/2026Numero di raccolta generale 15563/2026Data pubblicazione 21/05/2026Rilevato che, con segnalazione del 23 dicembre 2025, l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amoroso, difensore della contribuente [OSCURATO:PERSONA], chiedeva ai sensidell’art. 287 c.p.c., procedersi alla correzione dell’errore materialedell’ordinanza n. 21344 del 2025, con cui la Corte ha definito il giudizioiscritto al n.

RG 13119 del 2022, tralasciando la pronuncia di distrazionedelle spese di lite a suo favore nonostante si fosse ritualmente dichiaratoantistatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., nella memoria illustrativa depositatail 7 giugno 2024, ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.;rilevato che con decreto presidenziale del 19.1.2026 veniva dispostal’iscrizione a ruolo d’ufficio del procedimento e che l’adunanza per ladecisione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., venivafissata per il 21 aprile 2026;rilevato che le difese delle parti ed il Pubblico Ministero, regolarmenteavvisati dell'odierna adunanza camerale, non hanno presentato le memorieper le osservazioni;RAGIONI DELLA DECISIONErilevato che la correzione dell’errore materiale dei provvedimentipronunciati dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., puòessere chiesta dalla parte interessata con ricorso o essere «rilevata d’ufficiodalla Corte» ed è, in ogni caso, disposta, ai sensi dell’art. 375 comma 2 n.4 bis c.p.c., con ordinanza in camera di consiglio all’esito del procedimentodelineato dall’art. 380-bis.1 c.p.c., secondo cui della fissazione del ricorsoin camera di consiglio è data comunicazione almeno sessanta giorni primadell’adunanza al pubblico ministero e agli avvocati delle parti, quindi, nonalla parte rimasta intimata;rilevato che il procedimento di correzione dell’errore materiale è ritenutodalla giurisprudenza consolidata della Corte applicabile anche per ovviareall’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta daldifensore;Numero registro generale 26525/2025Numero sezionale 3347/2026Numero di raccolta generale 15563/2026Data pubblicazione 21/05/2026rilevato che la Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cuinell’ipotesi di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle speseproposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressaindicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione deglierrori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzidi impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi comedomanda autonoma.

La procedura di correzione, oltre ad essere in linea conil disposto dell'art. 93, secondo comma, c.p.c. - che ad essa si richiama peril caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore peronorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionaledella ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità loscopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è unrimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti dellepronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez.

U. n. 16037 del 2010; Cass.n. 12437 del 2017; Cass. n. 34318 del 2025);rilevato che, nel caso di specie, nella memoria illustrativa depositata il7 giugno 2024 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della propria assistitarisulta la richiesta di condanna delle parti avverse al pagamento delle spesedi lite “con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”;ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la correzionedell’omissione risultante dal testo del provvedimento attraverso laprevisione della distrazione delle spese di lite a favore del difensoreantistatario;rilevato che nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt.287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa enon diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto diinteressi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi allaliquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile unasituazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi inNumero registro generale 26525/2025Numero sezionale 3347/2026Numero di raccolta generale 15563/2026Data pubblicazione 21/05/2026cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si oppongaall'istanza di rettifica (Cass. n. 29432 del 2024); P.Q.MDispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza dellaCorte del 25 luglio 2025 n. 21344 del 2025, in modo tale che:a) nella motivazione al punto n. 6, secondo periodo, subito dopo la parola“dispositivo” debba leggersi “da distrarsi a favore del difensore dellaricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne ha fatto richiesta”b) nel dispositivo, subito dopo le parole “come per legge”, debba leggersi“da distrarsi a favore del difensore della ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA]”.Dispone l’annotazione del presente provvedimento sull’originaledell’ordinanza.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 21.4.2026.Il PresidenteLUCIO NAPOLITANO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, con domicilio legale a RomaVia dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lerappresenta e difende per legge;-controricorrenti-avente ad oggetto l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 21344 del 2025depositata il 25 luglio 2025, resa nel giudizio RG 13119/2022 tra le predettepartiUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26525/2025Numero sezionale 3347/2026Numero di raccolta generale 15563/2026Data pubblicazione 21/05/2026Rilevato che, con segnalazione del 23 dicembre 2025, l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amoroso, difensore della contribuente [OSCURATO:PERSONA], chiedeva ai sensidell’art. 287 c.p.c., procedersi alla correzione dell’errore materialedell’ordinanza n. 21344 del 2025, con cui la Corte ha definito il giudizioiscritto al n. RG 13119 del 2022, tralasciando la pronuncia di distrazionedelle spese di lite a suo favore nonostante si fosse ritualmente dichiaratoantistatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., nella memoria illustrativa depositatail 7 giugno 2024, ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.;rilevato che con decreto presidenziale del 19.1.2026 veniva dispostal’iscrizione a ruolo d’ufficio del procedimento e che l’adunanza per ladecisione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., venivafissata per il 21 aprile 2026;rilevato che le difese delle parti ed il Pubblico Ministero, regolarmenteavvisati dell'odierna adunanza camerale, non hanno presentato le memorieper le osservazioni;RAGIONI DELLA DECISIONErilevato che la correzione dell’errore materiale dei provvedimentipronunciati dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., puòessere chiesta dalla parte interessata con ricorso o essere «rilevata d’ufficiodalla Corte» ed è, in ogni caso, disposta, ai sensi dell’art. 375 comma 2 n.4 bis c.p.c., con ordinanza in camera di consiglio all’esito del procedimentodelineato dall’art. 380-bis.1 c.p.c., secondo cui della fissazione del ricorsoin camera di consiglio è data comunicazione almeno sessanta giorni primadell’adunanza al pubblico ministero e agli avvocati delle parti, quindi, nonalla parte rimasta intimata;rilevato che il procedimento di correzione dell’errore materiale è ritenutodalla giurisprudenza consolidata della Corte applicabile anche per ovviareall’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta daldifensore;Numero registro generale 26525/2025Numero sezionale 3347/2026Numero di raccolta generale 15563/2026Data pubblicazione 21/05/2026rilevato che la Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cuinell’ipotesi di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle speseproposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressaindicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione deglierrori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzidi impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi comedomanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea conil disposto dell'art. 93, secondo comma, c.p.c. - che ad essa si richiama peril caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore peronorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionaledella ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità loscopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è unrimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti dellepronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. n. 16037 del 2010; Cass.n. 12437 del 2017; Cass. n. 34318 del 2025);rilevato che, nel caso di specie, nella memoria illustrativa depositata il7 giugno 2024 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della propria assistitarisulta la richiesta di condanna delle parti avverse al pagamento delle spesedi lite “con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”;ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la correzionedell’omissione risultante dal testo del provvedimento attraverso laprevisione della distrazione delle spese di lite a favore del difensoreantistatario;rilevato che nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt.287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa enon diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto diinteressi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi allaliquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile unasituazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi inNumero registro generale 26525/2025Numero sezionale 3347/2026Numero di raccolta generale 15563/2026Data pubblicazione 21/05/2026cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si oppongaall'istanza di rettifica (Cass. n. 29432 del 2024); P.Q.MDispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza dellaCorte del 25 luglio 2025 n. 21344 del 2025, in modo tale che:a) nella motivazione al punto n. 6, secondo periodo, subito dopo la parola“dispositivo” debba leggersi “da distrarsi a favore del difensore dellaricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne ha fatto richiesta”b) nel dispositivo, subito dopo le parole “come per legge”, debba leggersi“da distrarsi a favore del difensore della ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA]”.Dispone l’annotazione del presente provvedimento sull’originaledell’ordinanza.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 21.4.2026.Il PresidenteLUCIO NAPOLITANO
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