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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39059/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, articolando i seguenti motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90; travisamento delle prove.

Si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato fondata unicamente sulla circostanza che il predetto è stato ritrovato nell'immobile in cui era custodita la sostanza stupefacente.

Il ragionamento spiegato in sentenza sarebbe fondato su argomentazioni congetturali.

II) Erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; illogicità della motivazione.

III) Violazione di legge e vizio e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.

IV) Violazione degli artt. 164, comma 3, cod. pen. e 86 d.P.R. 309/90 [OSCURATO:PERSONA] I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90; travisamento delle prove.

Si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato fondata unicamente sulla base del fatto che il predetto è stato ritrovato nell'immobile in cui era custodita la sostanza stupefacente.

Il ragionamento spiegato in sentenza sarebbe fondato su argomentazioni congetturali.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

Lamenta che la Corte di merito ha negato il riconoscimento dell'istituto richiamando in modo incongruo le argomentazioni svolte nei confronti del coimputato.

III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4) cod. pen.

IV) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen.

La Corte di merito ha tenuto conto della recidiva contestata motivando la scelta con argomentazioni illogiche.

V) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato.

I ricorsi sono inammissibili.

La sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dai ricorrenti.

In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si osserva quanto segue.

Il primo motivo è generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche.

In sentenza si è messo in rilievo che il ricorrente aveva il suo giaciglio in prossimità del luogo in cui è stato trovato il materiale di confezionamento della sostanza stupefacente ed il piano di lavoro.

Inoltre, all'atto dell'intervento delle forze di polizia, l'imputato tentò inutilmente di passare al Khalil un bilancino di precisione, all'evidente scopo di occultare elementi di prova a suo carico.

La motivazione è adeguata a sostenere la partecipazione dell'imputato nella fattispecie in contestazione; le argomentazioni della difesa, puramente avversative, tendono a prospettare una non consentita rivalutazione dei fatti.

Destituito di fondamento è il motivo riguardante la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.: la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi stabiliti in questa sede, fornendo adeguata motivazione in fatto e diritto (cfr. quanto all'analisi dei precedenti di polizia Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021, Rv. 280787:"In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, i precedenti di polizia esistenti a carico dell'imputato possono essere ritenuti sintomatici dell'abitualità del reato, ostativa alla concessione del beneficio, a condizione che siano verificati gli elementi fattuali da essi emergenti, le eventuali allegazioni difensive relative alla sussistenza di cause di giustificazione o di non punibilità della condotta e gli esiti delle segnalazioni, ossia la loro eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e l'avvio di un procedimento penale"); a prescindere da tale elemento di valutazione, la Corte di merito ha posto in evidenza la gravità del fatto, escludendo il connotato della minima offensività della condotta serbata dai ricorrenti con argomentazioni scevre da vizi logici.

Il che è sufficiente per escludere l'applicazione della causa di non punibilità invocata.

Destituito di fondamento è il motivo riguardante la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.: la Corte di merito ha argomentato in modo congruo e pertinente la decisione assunta, puntualizzando, in ossequio ai canoni interpretativi stabiliti in sede di legittimità, le circostanze suscettibili di rivelare il perseguimento di un fine di lucro e la realizzazione di un profitto non esiguo.

L'espulsione dell'imputato, adottata ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/90, è sorretta da conferenti argomentazioni, idonee a rendere conto della pericolosità dell'imputato.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] punto di responsabilità il ricorrente non si confronta con le argomentazioni espresse dai giudici di merito nelle due sentenze conformi, del tutto idonee a rendere conto delle ragioni del decisum.

Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, che ricalcano quelli proposti dal coimputato, si richiamano le considerazioni sopra rassegnate, estensibili alla persona di [OSCURATO:PERSONA].

Con riferimento alla recidiva, la Corte di merito, facendo buon governo dei principi stabiliti in questa sede, inicando, con motivazione congrua, le ragioni dell'accresciuta pericolosità del ricorrente.

Alla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, articolando i seguenti motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90; travisamento delle prove. Si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato fondata unicamente sulla circostanza che il predetto è stato ritrovato nell'immobile in cui era custodita la sostanza stupefacente. Il ragionamento spiegato in sentenza sarebbe fondato su argomentazioni congetturali. II) Erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; illogicità della motivazione. III) Violazione di legge e vizio e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. IV) Violazione degli artt. 164, comma 3, cod. pen. e 86 d.P.R. 309/90 [OSCURATO:PERSONA] I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90; travisamento delle prove. Si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato fondata unicamente sulla base del fatto che il predetto è stato ritrovato nell'immobile in cui era custodita la sostanza stupefacente. Il ragionamento spiegato in sentenza sarebbe fondato su argomentazioni congetturali. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Lamenta che la Corte di merito ha negato il riconoscimento dell'istituto richiamando in modo incongruo le argomentazioni svolte nei confronti del coimputato. III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4) cod. pen. IV) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. La Corte di merito ha tenuto conto della recidiva contestata motivando la scelta con argomentazioni illogiche. V) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. I ricorsi sono inammissibili. La sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dai ricorrenti. In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si osserva quanto segue. Il primo motivo è generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche. In sentenza si è messo in rilievo che il ricorrente aveva il suo giaciglio in prossimità del luogo in cui è stato trovato il materiale di confezionamento della sostanza stupefacente ed il piano di lavoro. Inoltre, all'atto dell'intervento delle forze di polizia, l'imputato tentò inutilmente di passare al Khalil un bilancino di precisione, all'evidente scopo di occultare elementi di prova a suo carico. La motivazione è adeguata a sostenere la partecipazione dell'imputato nella fattispecie in contestazione; le argomentazioni della difesa, puramente avversative, tendono a prospettare una non consentita rivalutazione dei fatti. Destituito di fondamento è il motivo riguardante la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.: la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi stabiliti in questa sede, fornendo adeguata motivazione in fatto e diritto (cfr. quanto all'analisi dei precedenti di polizia Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021, Rv. 280787:"In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, i precedenti di polizia esistenti a carico dell'imputato possono essere ritenuti sintomatici dell'abitualità del reato, ostativa alla concessione del beneficio, a condizione che siano verificati gli elementi fattuali da essi emergenti, le eventuali allegazioni difensive relative alla sussistenza di cause di giustificazione o di non punibilità della condotta e gli esiti delle segnalazioni, ossia la loro eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e l'avvio di un procedimento penale"); a prescindere da tale elemento di valutazione, la Corte di merito ha posto in evidenza la gravità del fatto, escludendo il connotato della minima offensività della condotta serbata dai ricorrenti con argomentazioni scevre da vizi logici. Il che è sufficiente per escludere l'applicazione della causa di non punibilità invocata. Destituito di fondamento è il motivo riguardante la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.: la Corte di merito ha argomentato in modo congruo e pertinente la decisione assunta, puntualizzando, in ossequio ai canoni interpretativi stabiliti in sede di legittimità, le circostanze suscettibili di rivelare il perseguimento di un fine di lucro e la realizzazione di un profitto non esiguo. L'espulsione dell'imputato, adottata ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/90, è sorretta da conferenti argomentazioni, idonee a rendere conto della pericolosità dell'imputato. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] punto di responsabilità il ricorrente non si confronta con le argomentazioni espresse dai giudici di merito nelle due sentenze conformi, del tutto idonee a rendere conto delle ragioni del decisum. Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, che ricalcano quelli proposti dal coimputato, si richiamano le considerazioni sopra rassegnate, estensibili alla persona di [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento alla recidiva, la Corte di merito, facendo buon governo dei principi stabiliti in questa sede, inicando, con motivazione congrua, le ragioni dell'accresciuta pericolosità del ricorrente. Alla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così
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