CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25351/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIBUNALE di Cassinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 2 maggio 2025 il Tribunale di Cassino ha dichiaratoAntonio [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 20, commi 1 e 2, legge n.110 del 1975, per aver omesso di custodire con ogni diligenza il fucile da caccia,sovrapposto calibro 12 marca Beretta, ereditato dal padre, e, in particolare, peraverlo detenuto sopra l'armadio della camera da letto della sua secondaabitazione situata in zona isolata, non provvista di allarme e con cancello aperto,non chiuso a chiave, e, per l’effetto, l'ha condannato alla pena di euro trecento diammenda.2. Avverso detta sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso percassazione in ragione della natura esclusivamente pecuniaria della pena inflitta,[OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sullabase di unico motivo, con il quale denuncia vizio di motivazione.Ad avviso del ricorrente, Il Tribunale è pervenuto all'affermazione di penaleresponsabilità dell'imputato seguendo un percorso motivazionale sganciato dallerisultanze probatorie. Ha trascurato che tutti i testimoni sentiti hanno riferitocircostanze ampiamente dimostrative dell’adempimento dell’obbligo su di luigravante di corretta vigilanza dell'arma mediante l’adozione di tutte le cautele,proporzionate al pericolo che la norma penale intende scongiurare, adottabili dauna persona di normale prudenza.[OSCURATO:PERSONA] custodiva il fucile separatamente dalle munizioni in un’abitazione,dove non convivevano con lui familiari o minorenni, dotata di normali sistemi dichiusura delle porte con serrature, accorgendosi per primo del furto dell'arma.Né poteva pretendersi, come opinato dalla sentenza impugnata, chel'imputato installasse particolari dispositivi di antifurto, trattandosi di cautela chela normativa impone unicamente ai titolari di licenze di fabbricazione o diraccolta di armi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. La giurisprudenza di legittimità Corte è ferma nel sostenere che l'obbligodi diligenza nella custodia delle armi, previsto dall'art. 20 della legge n. 110 del1975 – quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attivitàin materia di armi ed esplosivi -, è adempiuto a condizione che risultino adottatele cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da unapersona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit(tra le altre, Sez. 1, n. 47299 del 29/11/2011, Gennari, Rv. 251407; Sez. 1, n.13006 del 30/03/2006, dep. 12/04/2006, P.M. in proc. Scarabicchi; Sez. n.46265 del 06/10/2004, dep. 29/11/2004, Aiello, Rv. 230153).Non essendo specificato in concreto il contenuto di "ogni diligenza" daassicurarsi nella custodia delle armi, compete ai giudice di merito stabilire se, inrapporto alle contingenti situazioni, l'agente abbia custodito l'arma con diligenzanell'interesse della sicurezza pubblica. Tale giudizio è incensurabile in cassazione,qualora la motivazione sia logica e congrua (Sez. 1, n. 24271 del 13/05/2004,dep. 27/05/2004, Cedro, Rv 228904).La fattispecie incriminatrice contestata si differenzia, quindi, da quelle,sempre relative alla custodia delle armi, previste dall’art. 20 - bis della l. n. 110del 1975 e dall’art. 20, comma 1, seconda parte, della stessa legge, chesanzionano, rispettivamente, la mancata adozione di particolari cautele inpresenza di soggetti minori o incapaci o comunque appartenenti ad un’altra dellecategorie indicate el’omessa adozione o il mancato mantenimento di efficientidifese antifurto secondo le modalità prescritte dall’autorità di pubblica sicurezza.Mentre per le ipotesi criminose ricordate da ultimo sono imposte cauteleindividuate dal legislatore o con riferimento all’evento da evitare (la disponibilitàdelle armi da parte di una limitata categoria di soggetti pericolosi) o conriferimento ai mezzi da usare (sistemi di antifurto), la norma incriminatrice di cuiall'art. 20 della legge n. 110 del 1975 ancora la valutazione della idoneità dellecautele di custodia apprestate e la loro commisurazione alla diligenza dell'uomomedio alla concretezza delle specifiche circostanze modali qualificanti la custodia,emergenti dagli atti, e che il giudizio valutativo, svolto in sede di merito,soggiace ai limiti del controllo di legittimità, sottraendosi a ogni sindacato, ovesia logico, congruo e rappresentativo delle circostanze.2. Di tali principi, che il Collegio condivide e riafferma, il Tribunale ha fattoesatta interpretazione e corretta applicazione.La sentenza ha evidenziato, con congrui richiami fattuali e coerentiapprezzamenti in diritto, che il fucile sequestrato era custodito all'interno diun’abitazione ubicata in un terreno adiacente alla strada statale, protetto da uncancello tenuto costantemente aperto e dotata al piano terra di finestre congrata di protezione facilmente rimuovibile, all’interno di una stanza da letto,sopra un armadio dove poteva facilmente essere prelevato da chiunque, allastessa stregua di un comune oggetto.Il Tribunale, rimarcando il rilievo che il dovere di diligenza nella custodia diun'arma, imposto al comune detentore, quale il ricorrente, impone di adottare lecautele esigibili, nella specifica situazione di fatto, da una persona di normaleprudenza sì da sottrarle alla disponibilità di coloro che frequentano l'abitazione oalla immediata accessibilità in favore di eventuali intrusi, ha ritenuto che lerilevate e descritte modalità di custodia si sono risolte chiaramente in uncomportamento, che non serbando il minimo rispetto alle elementari cognizionidi vigilanza e di prudenza e violando il comando legislativo nella sua genericaprevisione di ordinaria diligenza, si sono risolte chiaramente in un mancatorispetto del comando legislativo, secondo il prudente apprezzamento rimesso algiudice di merito.3. Tali argomentazioni, logiche e adeguate alla situazione contingente, comespecificatamente descritta, e coerenti con l'esigenza, in cui si riassume la ratiodella norma, della idoneità delle modalità di conservazione delle armi purdenunciate a evitare che le stesse siano lasciate alla agevole portata di terzi inluoghi di agevole accesso, quali quelli negligentemente utilizzati nella specie,resistono alle censure del ricorrente.Le deduzioni difensive, che oppongono le caratteristiche della casa diabitazione, la sua ubicazione, la non convivenza dell’imputato con altri familiari, isistemi di protezione (chiusura a chiave delle porte), la vetustà delle armi,esprimendo tutte un diffuso dissenso di merito rispetto all'analisi delleemergenze processuali, si risolvono in una rivalutazione del fatto, che èinsindacabile in questa sede, e, comunque, non considerano che le cautele, chela norma violata prevede, hanno riferimento specifico alla custodia delle armi eche gli eventi che la stessa mira a prevenire sono anche quelli che riguardanopersone che frequentano la casa bi abitazione e che non sono legittimati, per lescarse cautele predisposte, a impossessarsene per le più diverse finalità.4. Per tutte queste ragioni s'impone il rigetto del ricorso e la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente