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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04072/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si lamenta l'omessa esclusione della contestata recidiva, risulta riproduttivo di profilo di censura già vagliato e disatteso dal giudice di merito, che, con congrua e sufficiente motivazione, ha rilevato - oltre all'esistenza dei plurimi precedenti penali, anche specifici, commessi entro i cinque anni dai fatti oggetto di giudizio - la circostanza che il fatto in esame fosse avvenuto a brevissima distanza di tempo dalla conclusione dell'espiazione di una precedente pena detentiva, risultando dunque espressione di una permanente maggiore pericolosità del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si lamenta l'omessa esclusione della contestata recidiva, risulta riproduttivo di profilo di censura già vagliato e disatteso dal giudice di merito, che, con congrua e sufficiente motivazione, ha rilevato - oltre all'esistenza dei plurimi precedenti penali, anche specifici, commessi entro i cinque anni dai fatti oggetto di giudizio - la circostanza che il fatto in esame fosse avvenuto a brevissima distanza di tempo dalla conclusione dell'espiazione di una precedente pena detentiva, risultando dunque espressione di una permanente maggiore pericolosità del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/0
Sentenza Cassazione n. 04072/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris