CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 15396/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di Bologna, in sede di riesame;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che,riportandosi alla memoria in atti, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;sentite le conclusioni del difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che,riportandosi ai propri scritti, insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto del 21 gennaio 2025, il Pubblico Ministero presso il [OSCURATO:PERSONA] disponeva la perquisizione locale, personale e informatica, con facoltàdi contestuale sequestro, dell'abitazione, della sede della [OSCURATO:SOCIETA]. e di altriluoghi nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art.615-quater cod. pen., in relazione a condotte di vendita, cessione e diffusione, afini di profitto, di strumenti software illegali, codici di accesso e informazioniderivanti da attività quali data-leak e accessi abusivi, idonei all'accesso a sistemiinformatici o telematici protetti.L'attività investigativa, originata da una nota del [OSCURATO:PERSONA] PoliziaPostale [OSCURATO:PERSONA]-Romagna e supportata da risultanze dell'FBI statunitense, delineavaun complesso sistema criminale gravitante attorno alla società [OSCURATO:SOCIETA]., di cuiil [OSCURATO:PERSONA] era amministratore e socio al 72%. Tale società, definita come startupinnovativa nel settore dei servizi digitali e stimata per un valore di circa 10 milionidi euro, avrebbe in realtà operato come intermediaria finanziaria per i proventi delsito illegale "cracked.io", fornendo agli utenti sistemi di pagamento fiduciari incriptovaluta e trattenendo una percentuale sulle transazioni.Secondo l'impianto accusatorio, il [OSCURATO:PERSONA], in concorso con i soci FlorianMarzahl e [OSCURATO:PERSONA], avrebbe fornito sistemi di pagamento in criptovalute("conto fiduciario") volti a garantire l'anonimato nelle transazioni di softwareilleciti, trattenendo una percentuale sui flussi finanziari.In data 29 gennaio 2025, la [OSCURATO:PERSONA] dava esecuzione al decreto,sottoponendo a vincolo reale i seguenti dispositivi e asset digitali:- apparati hardware, in particolare un telefono iPhone 14, un iPhone 13, unMacBook Pro, un iPad Pro, un [OSCURATO:PERSONA] 8 e un PC desktopassemblato NZXT;- account iCloud e Gmail;- asset finanziari digitali, consistiti in criptovalute per un controvalore di62.761,65 dollari statunitensi, trasferite in un wallet fisico Trezor modelloRisultavano altresì individuati account su Kraken e Binance, non attinti, però,dal vincolo reale.All'esecuzione del decreto partecipavano anche i consulenti informaticinominati dal pubblico ministero.2. Il Tribunale di Bologna, in sede di riesame, con ordinanza del 21 marzo2025, depositata il 22 ottobre 2025, rigettava il gravame dell'indagato, ritenendosussistenti il fumus del reato e la pertinenzialità dei beni, qualificando lecriptovalute come profitto dell'attività illecita e ritenendo necessario ilmantenimento del sequestro sui supporti informatici per consentire ilcompletamento delle complesse operazioni peritali di copia forense e analisi deidati. Il provvedimento dava atto che nel decreto di sequestro si richiamava la notadel 10 gennaio 2024 pervenuta dal [OSCURATO:PERSONA] Bologna e, in particolare, si disponeva l'acquisizione, nei locali a disposizionedell'indagato, di oggetti pertinenti ai reati per cui si procede, quali tracce o cosericonducibili alle azioni criminose, nonché di apparecchiature informatichecondotte di vendita, cessione e diffusione di strumenti software illegali, inparticolare tramite la società della quale l'indagato era amministratore delegato,con compiti di mediazione anche finanziaria e di collaborazione con altre societàoperanti online a livello internazionale per la commercializzazione di tali strumenti.3. Avverso la detta ordinanza, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per Cassazione, articolando le proprie doglianze in due motivi principali.3.1. Con il primo lamenta violazione di legge, in specie degli artt. 247, 253e 324 cod. proc. pen., nonché degli artt. 7 e 8 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA]UE ed 8 CEDU. Si deduce che il decreto di sequestro originario fosse affettoda una "inemendabile genericità", risolvendosi in un'acquisizione indiscriminata diintere categorie di beni e sistemi informatici senza una preventiva delimitazionedei criteri di selezione o dei limiti temporali della condotta. Tale omissione avrebbeconferito al sequestro una valenza meramente esplorativa, in aperto contrasto conla giurisprudenza di legittimità che impone un nesso diretto e specifico tra il beneappreso e l'accertamento del reato.3.2. Con il secondo motivo si sostiene la nullità dell'ordinanza per elusionedell'obbligo motivazionale, in violazione degli artt. 125 e 325 cod. proc. pen. IlTribunale, pur richiamando teoricamente principi opposti, avrebbe eluso il doveredi circoscrivere la misura, affermando genericamente che il sequestro sarebbestato necessario per "consentire il completamento dell'attività di consulenza": un"ossimoro motivazionale", che confermerebbe l'assenza di una preventivadelimitazione del materiale probatorio e la natura esplorativa del vincolo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. In tema di riesame di sequestri probatori, il ricorso per cassazione èammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale rientrano anche ivizi di motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo mancante omeramente apparente (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01).Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, anche il sequestroprobatorio avente a oggetto il corpo del reato deve, tuttavia, essere sorretto damotivazione in ordine alla concreta finalità perseguita per l'accertamento dei fatti,nel rispetto del principio di proporzionalità, fondato sugli artt. 42 Cost. e 1 delProtocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Sez. U, n.5876 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Bevilacqua, Rv. 226711-01; Sez. U, n. 36072 del19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01).Tali principi assumono peculiare rilievo quando il vincolo riguardi dispositiviinformatici o telematici, atteso che l'apprensione di tali supporti incide sullariservatezza, sul segreto e, più in generale, sulla disponibilità esclusiva delpatrimonio informativo dell'interessato, tutelati anche dagli artt. 7 e 8 della Cartadei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 8 CEDU.Ne consegue che è illegittimo il sequestro che conduca, in difetto di specificheragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senzaprevia selezione o senza l'indicazione dei relativi criteri (Sez. 6, n. 6623 del09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838-01; Sez. 6, n. 34265 del22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949-02; Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, Bozzano,Rv. 287421-01).Nello stesso senso, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto cheaccessi e captazioni massicci e indiscriminati di dati e documenti si pongano incontrasto con il principio di proporzionalità e con l'art. 8 della Convenzione (CorteEDU, 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] d'Italia c. Italia; Corte EDU, 23 gennaio2025, Reznik c. Ucraina).Più specificamente, questa Corte ha chiarito che il decreto del pubblicoministero, al fine di consentire una effettiva verifica della proporzionalità dellamisura tanto nella fase genetica quanto in quella esecutiva, deve illustrare: leragioni per cui sia necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o,in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca; i criteri di selezione delmateriale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazionedell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse; i tempi entro cuiverrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copiainformatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsaro, Rv.286358-03; Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139-01).3. Tali coordinate non sono state osservate nel caso di specie.Il decreto del 21 gennaio 2025 autorizzava, infatti, la perquisizionedell'abitazione dell'indagato, della sede sociale e di altri luoghi o immobili nella suadisponibilità, compresi i sistemi informatici e telematici da lui detenuti, econsentiva il sequestro di «quanto rinvenuto» e, comunque, di tutto ciò che fosse«ritenuto utile al fine delle indagini».Una simile formulazione, per ampiezza e indeterminatezza, non delimitavain modo sufficiente né l'oggetto della ricerca né quello dell'apprensione: ilprovvedimento faceva riferimento, in termini del tutto generici, a «oggettipertinenti», «cose e/o tracce riconducibili alle azioni criminose» e adapparecchiature informatiche tramite le quali sarebbero state poste in essere lecondotte contestate, ma non indicava né le specifiche informazioni da acquisire,né le categorie di dati da selezionare, né le parole chiave o gli altri criteri destinatia guidare l'attività di estrazione.Né il decreto conteneva alcuna indicazione dei tempi entro i quali la selezionee la copia dei dati avrebbero dovuto essere eseguite, con restituzione del materialenon rilevante.Il mero richiamo all'adozione di misure tecniche dirette ad assicurare laconservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione non valeva, infatti, acolmare tale lacuna, perché attiene alle modalità di conservazione del dato, nonalla necessaria predeterminazione del perimetro dell'acquisizione e dell'arcotemporale entro cui procedere alla copia e alla successiva restituzione.La genericità della contestazione provvisoria, priva di qualsiasi delimitazionecronologica, non giustificava un'acquisizione generalizzata dell'intero patrimoniodigitale dell'indagato, ma imponeva, semmai, un più rigoroso sforzo dideterminazione dell'oggetto della ricerca e dei criteri selettivi, non essendoconsentito trasferire alla fase esecutiva una potestà esplorativa priva di adeguatilimiti preventivi.Il Tribunale del riesame, pur richiamando in astratto il divieto di sequestrimeramente esplorativi, non ha fatto corretta applicazione di tali principi.La motivazione dell'ordinanza impugnata si è, infatti, limitata a valorizzare,da un lato, la pertinenzialità dei dispositivi e, dall'altro, la necessità di consentireil completamento dell'attività di consulenza tecnica e dell'analisi forense, cosìspostando sul piano della successiva esecuzione un vizio genetico delprovvedimento. Ma proprio l'affermazione secondo cui il mantenimento del vincolosi rendeva necessario per completare la consulenza evidenziava che il decretooriginario non aveva previamente determinato, nei termini richiesti dallagiurisprudenza di legittimità, né l'oggetto specifico dell'acquisizione, né i criteriselettivi, né i tempi di realizzazione della copia.La motivazione del riesame rimaneva, pertanto, apodittica e solo apparenterispetto alle specifiche censure difensive.4. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e deldecreto di perquisizione e sequestro. L'accoglimento del ricorso in relazione aldedotto vizio genetico della misura rende superflua ogni ulteriore disamina.All'annullamento consegue la restituzione di quanto in sequestro all'aventediritto senza trattenimento di copia del contenuto dei dispositivi, poiché la merarestituzione dei supporti materiali non elide il pregiudizio arrecato alla disponibilitàesclusiva del patrimonio informativo dell'interessato (Sez. 6, n. 1286 del20/11/2024, Bozzano, Rv. 287421-01; al riguardo si veda anche Sez. U, n. 40963del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497-01, secondo cui è ammissibile il ricorsoper cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma delsequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cuine risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempreche sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati). P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di perquisizione esequestro del 21 gennaio 2025 emesso dal pubblico ministero presso il tribunaledi Bologna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dispone la restituzione di quanto insequestro all'avente diritto senza trattenimento di copia del contenuto deidispositivi sequestrati. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]