CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 44084/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza in data 18/12/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO il 13/12/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -violazione di legge in relazione e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri; -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. 2. In data 13 ottobre 2021 è pervenuta in cancelleria una memoria nella quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per gli adempimenti di competenza. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione della corte territoriale, che ha individuato gli artifici e raggiri nell'avere ostentato in "grosso portafoglio", sarebbe errata. Tale condotta, infatti, non sarebbe da ritenersi maliziosa così come dimostrerebbe anche la scelta di presentarsi vestito da muratore e di reiterare la medesima condotta a soli due giorni di distanza. La doglianza è manifestamente infondata. La doglianza, pedissequamente reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alla condotta complessivamente e proprio alla circostanza che il ricorrente si era recato a due soli giorni di distanza ad acquistare, sempre utilizzando un nome di fantasia e facendo riferimento a una ditta inesistente, altri mobili ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite. Ogni diversa lettura di quanto merso, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibílità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio dì proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della personalità dell'imputato, gravato di altre precedenti condanne sino al 2020 per reati specifici e alla gravità del fatto. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]