CassazionedecretoSezione LDecisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 22084/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38354/2019r.g., proposto da A.R.C.A. – [OSCURATO:PERSONA], Culturale e Sportiva dei dipendenti del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 2/B, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 77, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. intimati avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 960/2019 pubblicata in data 11/06/2019, n.r.g. 4035/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/07/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato un incentivo all’esodo propostogli dalla datrice di lavoro A.R.C.A. Aveva però poi ricevuto dall’Agenzia delle OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo e a precetto - somma "netta" da pagare - diversa imposizione fiscale -conseguenze Entrate la richiesta di una maggiore imposta rispetto a quella versata dal sostituto d’imposta, pari alla somma di euro 4.515,96, di cui aveva chiesto la rateizzazione, di cui aveva pagato la prima rata. Chiedeva ed otteneva pertanto un decreto ingiuntivo di quell’importo, provvisoriamente esecutivo, che notificava ad A.R.C.A. unitamente a l precetto per le spese, intimato dai suoi procuratori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) distrattari. 2.-ARCA proponeva opposizione ed eccepiva che il Barresi non aveva pagato l’intero importo, ma solo la prima rata; nel corpo del ricorso monitorio ilBarresi aveva rinunziato alla somma richiesta dall’erario a titolo di maggiore imposta sul TFR ed aveva insistito solo per quella parte relativa all’incentivo all’esodo, ma poi nelle conclusioni aveva chiesto l’intero; la maggiore imposta non derivava da un errore di calcolo di ARCA, bensì dall’esistenza di dati del reddito complessivo del Barresi sconosciuti alla datrice di lavoro. 3.- Il Tribunale adìto dichiarava inammissibile l’opposizione, sostenendo che le sue conclusioni facessero riferimento solo a lla declaratoria di insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre nel corpo l’opponente aveva fatto valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo che non potevano essere sottoposti alla cognizione del giudice in sede di opposizione all’esecuzione. 4.-La Corte d’Appello indicata in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, condannava l’appellante ARCA a pagare al Barresi il minor importo di euro 3.839,71 e compensava le spese dei due gradidi giudizio. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) tenuto conto che il decreto ingiuntivo e il precetto sono stati notificat i insieme e che il ricorso in opposizione contiene riferimenti e censure nei confronti di entrambi gli atti, il Tribunale avrebbe dovuto interpretare la domanda alla luce del complessivo tenore dell’atto, come insegna la giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. un. n. 3041/2017);b) ne consegue che ARCA ha inteso sottoporre alla cognizione del Tribunale sia la pretesa monitoria, sia il precetto, tanto che ha spiegato censure che attengono al merito della pretesa; c) la riliquidazione dell’imposta sull’incentivo all’esodo deve fare carico ad ARCA, poiché l’accordo fra le parti prevedeva la corresponsione al Barresi di una somma netta, sicché è la datrice di lavoro ad essersi accollato il rischio di una diversa quantificazione dell’imposta versata quale sostituto; d) nello stesso ricorso monitorio il Barresi ha riconosciuto invece di essere lui tenuto a pagare la maggiore tassazione sul TFR, per euro 676,25, sicché la soma residua va addebitata ad ARCA; e) gli accessori vanno applicati alle singole rate pagate dal Barresi all’erario, come risulta dai modelli F24 in atti. 5.- Avverso tale sentenza ARCA ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 6.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 7.-Fantoni e Cresti sono rimasti intimati. 8.-Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. la ricorrente deducel’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione fra le parti, nonché una motivazione solo apparente in violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. In particolare, addebita alla Corte territoriale l’omesso esame dell’art. 1 dell’accordo sull’incentivo all’esodo, che prevedeva il pagamento della somma “netta” di euro 122.500,00 “tenendo presente il regime tributario vigente”, ossia in vigore al momento dell’accordo e della liquidazione della somma, che era stato pattuito al 31/01/2011. Il motivo è inammissibile. Sotto la veste dell’omesso esame di un fatto decisivo, la ricorrente addebita in realtà alla Corte territoriale un’errata interpretazione dell’aggettivo “netta” contenuta nell’accordo sull’incentivo all’esodo e pretende da questa Corte una diversa interpretazione, inammissibile. Va infatti evidenziato che l’accertamento – in via ermeneutica – del significato di clausole contrattuali o negoziali è attività riservata al giudice del merito, potendo essere censurata in cassazione solo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 ss. c.c. oppure per vizio di motivazione nei limiti di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 10745/2022), nella specie insussistente, visto che la motivazione della Corte territoriale è tutta incentrata sul significato attribuibile a quell’aggettivo, il cui esame, dunque, non è stato omesso. Il motivo è inammissibile anche perché, come risulta dalla sentenza d’appello, la richiesta della Agenzia delle Entrate non è dovuta a “nuove” imposte, ma all’errore nel calcolo delle imposte dovute, commesso da ARCA. Questo dato, risultante dalla decisione impugnata, non è stato contestat o con autosufficienza dalla ricorrente. Il motivo è infine inammissibile pure per intrinseca contraddittorietà: da un lato la ricorrente, richiamando il tenore testuale di quella clausola, sembra voler affermare che la maggiore imposta era dipesa da un mutamento normativo del regime tributario di quell’attribuzione patrimoniale; dall’altro, richiamando il tenore delle precedenti difese (v. ricorso, p. 7), afferma che la maggiore imposta sarebbe dipesa da dati personali reddituali del dipendente ad essa sconosciuti. Dunque, vista questa ambigua ed ambivalente prospettazione,ciò che manca è altresì il requisito (previsto dall’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.) della“decisività” del fatto di cui – secondo la prospettazione della ricorrente – la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente lespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi professionali , compresi euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione all’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi anticipante. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma d