CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26489/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26148/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , via Paraguay n. 5 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 561/24/20, depositata il 27 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del9 febbraio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi –Cartella di pagamento- Notificazione - Irreperibilità relativa e assoluta.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 561/24/20 del 27 / 02 /20 20 la Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi Agenzia delle entrate – [OSCURATO:SOCIETA], di seguito ADER) avverso la sentenza n. 873/02/16della Commissione tributaria provinciale di Lecce (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di un avviso di intimazione e della presupposta cartella di pagamento, asseritamente non notificata al contribuente. 1.1. La CTR accoglieva l’appello di Equitalia evidenziando , per quanto ancora interessa, che : a) il messo notificatore aveva regolarmente notificato la cartella di pagamento ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in ragione della irreperibilità assoluta del soggetto notificato; b) quanto alla motivazione dell’avviso di intimazione, quest’ultimo conteneva tutti i dati richiesti dal caso. 2. Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 3. ADER non si costituiva in giudizio e restava pertanto intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduceva la nullità della sentenza ex art. 111 Cost. e art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di argomentare in ordine allededuzioni del contribuente, così rendendo motivazione apparente. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il Cons. est. G.M. Nonno ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 1.3. Nel caso di specie, la motivazione della CTR, seppur non diffusa, non è affatto apparente. 1.3.1. In primo luogo, la CTR chiarisce le ragioni per le quali, a suo giudizio, la cartella di pagamento, atto presupposto dell’avviso di intimazione, è stata ritualmente notificata al contribuente in applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. 1.3.2. Secondariamente, con riferimento alla motivazione dell’avviso di intimazione, il giudice di appello evidenzia che quest’ultimo è stato redatto in conformità al modello ministeriale, con conseguente assolvimento dell’onere della motivazione dello stesso. 2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame su di un fatto decisivo e controverso, costituito dalla circostanza che il ricorrente avrebbeeffettivamente abitato nel luogo dove il messo notificatore ha effettuato la notifica, con conseguente irreperibilità relativa e non assoluta dello stesso. 2.1. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la falsa applicazione dell’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la fattispecie sia sussumibilesotto la previsione della sopra indicata disposizione. 3. I motivi, che possono congiuntamente essere esaminati, vanno disattesi. 3.1. Secondo questa Corte, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140cod. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della Cons. est. G.M. Nonno consegna dell'atto, mentre va effettuata exart. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (Cass. n. 6788 del 15/03/2017). 3.2. La questione è di particolare rilievo, perché, per le ipotesi di cd. irreperibilità relativa, il perfezionamento della notifica avviene con il deposito di copia dell'atto nella casa del comune incui la notificazione deve eseguirsi, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto;il perfezionamento della notifica avviene entro dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata. 3.2.1. Per converso, per le ipotesi di cd. irreperibilità assoluta, per il perfezionamento della notifica si richiede, accanto al deposito dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso nell'albo del Comune e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione. 3.3. Ciò posto, questa Corte, affrontando il tema delle modalità che il messo notificatore o ufficiale giudiziario devono seguire per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all'art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in caso di irreperibilità assoluta, ha ritenuto che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per Cons. est. G.M. Nonno notificare altrimenti l'atto (cfr. Cass. n. 2877 del 07/02/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata). 3.4. È stato, perciò, ritenuto che il messo deve pervenire all'accertamento del trasferimento deldestinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettu ato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscaledel contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambitodello stesso Comune; con riferimento proprio alla previaacquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, va evidenziato che « nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risult ato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica inesame» (Cass.n. 12509 del 16/07/2016; conf. Cass. n. 19958 del 27/07/2018). 3.5. In definitiva, «la notificazione ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973 è ritualmente eseguita solo nell'ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non rinvenga l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente. Solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune» (Cass. n. 3378 del 12/02/2020; si veda anche Cass. n. 6765 del 08/03/2019). 3.6. Applicando i superiori principi al caso di specie, va evidenziato che il messo notificatore, recatosi sul posto: i) ha accertato che sui luoghi vi era solo un ristorante abbandonato, ma nessun edificio corrispondente all’abitazione del ricorrente; ii) ha, quindi, provveduto ad assicurarsi, attraverso l’esame dei registri anagrafici, che detto Cons. est. G.M. Nonno contribuente non avesse cambiato domicilio nello stesso Comune; iii) infine, ha proceduto alla notificazione ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e). 3.7. Tale procedura è giuridicamente corretta, perché non è dato comprendere quale altra indagine avrebbe potuto fare il messo notificatore, non risultando altro domicilio del contribuente diverso da quello esaminato, non essendo staterinvenute sui luoghi persone alle quali chiedere informazioni o alcuna abitazione , così potendo legittimamente ipotizzarsi una irreperibilità assoluta dello stesso. Né, del resto, il ricorrente ha indicato quale sarebbe stato il diverso comportamento corretto che avrebbe dovuto tenere il messo. 3.8. In buona sostanza, con il terzo motivo il ricorrente si duole del fatto che, risultando un domicilio presso l’anagrafe comunale, il messo notificatore non avrebbe potuto utilizzare la procedura prevista per la irreperibilità assoluta, dimenticando che detta irreperibilità deriva proprio dal fatto che l’ufficiale notificante non ha reperito sui luoghi indicati dalle risultanze anagrafiche una casa che possa costituire l’abitazione del contribuente. 3.9. Di qui l’infondatezza di detto motivo e la conseguente inammissibilità del secondo: la circostanza per la quale il ricorrente sia residente anagraficamente nel luogo in cui è stata effettuata la notifica non è, nella specie, rilevante ai fini della qualificazione della irreperibilità come relativa o assoluta. 4. Va, infine, evidenziato che l’ultima censura , concernente la condanna alle spese di lite, non integra un vero e proprio motivo di ricorso in ordine alla loro quantificazione, ma pone unicamente la questione della loro debenza in caso di esito favorevole per il contribuente, sicché la stessa non va esaminata. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. 5.1. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione di ADER.Cons. est. G.M. Nonno 5.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del tes to unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti p