Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 39533/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi anche alle requisitorie scritte in atti, ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito, per l’imputato [OSCURATO:PERSONA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato integralmente al ricorso chiedendone l’accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenzaimpugnata la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiara to non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dei ricorrenti rispetto al delitto ascritto al capo a) dell’imputazione e ha ridetermin ato , di conseguenza, il trattamento sanzionatorio per i delitti di cui ai restanti capi b) e c).

Sono state revocate , inoltre,nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] la pena accessoria dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici nonché,rispetto a tutti gli imputati, le statu i zioni civili in favore del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., confermando , nel resto, resto quelle in favore delle altre parti civili costituite e condannando gli imputati al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore delle stesse.

Secondo la prospettazione accusatoria, in relazione ai capi b) e c) della rubrica, ritenuta fondata dalle conformi decisioni di merito, i ricorrenti, nella veste di amministratori di fatto della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avrebbero distratto la complessiva somma di euro 1.369.455,00 dai conti della società attraverso bonifici e mediante il pagamento di una serie di fatture relative a prestazioni mai rese o forniture mai eseguite ovvero a spese ingiustificate, direttamente in proprio favore o di società comunque a loro riconducibili (capo b); inoltre,quali amministratori di fatto della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avevano distratto la somma di euro 30.000,00 attraverso il pagamento delle fatture n. 2 del 17 dicembre 2010 emessa da [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di euro 25.000,00 e n. 29 del 31 dicembre 2010 emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. per la somma di euro 5.000,00 in relazione a prestazioni mai rese.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d’Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione, innanzi tutto, [OSCURATO:PERSONA], articolando undici motivi di impugnazione, di seguito rip ercorsi nei limiti strettamente necessari per la decisione.

2.1. Con il primo motivo l’imputatolamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. , in osserva n za della legge penale con particolare riferimento agli artt. 24 Cost. e 597 cod. proc. pen.,e con il secondo, affrontato unitariamente, vizio di motivazione su un fatto decisivo risultante dal provvedimento impugnato e, comunque , inosservanza o erronea applicazione dell’art. 125 cod. proc. pen.

In sostanza, con tale articolata censura, il [OSCURATO:PERSONA] si duole che, stante lo smarrimento di parte della documentazione che era stata considerata ai fini della decisione di primo grado e puntualmente richiamata negli atti di appello, smarrimento che era stato evidenziato anche dal perito nominato dalla Corte territoriale, la decisione impugnata non ha potuto realmente ripercorrere l’iter logico della sentenza del Tribunale.

Di qui non avrebbe potuto essere effettuata, come invece era avvenuto, una sorta di valutazione statistica ritenendo superabile il problema stante il rinvenimento della maggior parte delle produzioni documentali.

2.2. Mediante ilsecondo motivo, rubricato come terzo, il ricorrente denuncia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 24 Cost. e 603 cod. proc. pen., poiché la Corte d’Appello di Torino, muovendo dalla necessità di integrare l’istruttoria dibattimentale del giudizio di primo grado,ha disposto lo svolgimento di una consulenza tecnico-contabile e ne ha, tuttavia,ignorato la mancanza di risultanze.

2.3. Con il quarto motivo il [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio di motivazione su un fatto decisivo risultante dal provvedimento impugnato nonché inosservanza o erronea applicazione dell’art. 125 cod. proc. pen.per avere la Corte territoriale ritenuto necessario disporre la perizia tecnico contabile e poi affermato, a fronte della carenza di documentazione posta a disposizione del perito, completa ed esaustiva l’istruttoria svolta nel giudizio di primo grado.

2.4. Con il quinto motivo il ricorrente assume inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale rispetto agli artt. 24, 27 e 111 Cost. nonché all’art. 533 cod. proc. pen. assumendo che la Corte d’Appello avrebbe posto a carico degli imputati le conseguenze derivanti dallo smarrimento dei documenti regolarmente acquisiti al fascicolo di primo grado.

2.5. Mediante il sesto motivo, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio di motivazione della decisione impugnata perché, pur in mancanzadei necessari presupposti, stante l’esigenza ravvisata dalla stessa Corte territoriale di disporre perizia tecnico- contabile, ha affermato la sua responsabilità penale, in violazione del canone dell’al di là di ogni ragionevole dubbio espresso dall’art. 533 cod. proc. pen. 2.6.

Con il settimo motivo il ricorrente deduce inosservanza e/o erronea violazione della legge penale con riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 223, comma 1, in relazione all’art. 216, comma 1, n. 1, l. fall., per avere la decisione impugnata confermato la sua veste di amministratore di fatto e il conseguente concorso nei delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva, senza considerare le doglianze che aveva formulato nell’atto di appello e nonostante l’assenza della documentazione andata smarrita.

2.7. Mediante l’ottavo motivo lamenta vizio di motivazione su un fatto decisivo risultante dal provvedimento impugnato e,comunque , inosservanza o erronea applicazione dell’art. 125 cod. proc. pen. per essere stata dichiarata la sua responsabilità penale per il r eato di bancarott a fraudolenta distrattiva senza considerare le articolate doglianze che aveva formulato a riguardo nell’atto dia appello e, dunque, sulla scorta di una motivazione apparente costruita per relationem su quella della decisione di primo grado.

2.8. Con il nono motivo il [OSCURATO:PERSONA] denuncia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 157, 160 e 161, nonché all’art. 69 cod. pen., in quanto la Corte territoriale non avrebbe considerato che, esclusa la recidiva, e ritenuta sin dal primo grado l’equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e dell’aggravante di cui all’art. 219 l. fall., anche per i capi b) e e) era maturata la prescrizione, sin dalla data del 25 febbraio 2024, essendo in parte qua la sua posizione del tutto assimilabile a quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA] la quale era stata dichiarata l’intervenuta prescrizione.

2.9. Mediante il decimo motivo l’imputato assume vizio di motivazione rispetto alle ragioni che hanno indotto la Corte d’Appello a non ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche rispetto alla circostanza aggravante di cui all’art. 219 l. fall.

2.10. Con l’undicesimo motivo il [OSCURATO:PERSONA] chiede che, accolto il ricorso, vengano revocate le statuizioni civili e le pene accessorie nei suoi confronti.

3. Avverso la medesima decisione della Corte d’Appello di Torino propone ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], spiegando sei motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi, entro i limiti strettamente necessari per la decisione.

3.1. Con il primo motivo assume, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., nullità della sentenza per erronea applicazione della lege penale, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 24 Cost. e 597 cod. proc. pen. , proponendo censure analoghe a quelle spiegate con iprimi due motivi di ricorso da l [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Mediante il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 181 e 603 dello stesso codice, con conseguente nullità degli atti successivi del giudizio e della sentenza impugnata, per avere questa deciso, nonostante l a mancanza della documentazione che avrebbe consentito l’esatta ricostruzione della situazione economica della società, sia prima che dopo l’ingresso nella proprietà della stessa della [OSCURATO:PERSONA].

Assume, inoltre , che, in considerazione del la necessità , ravvisata dalla medesima Corte territoriale quando aveva disposto la consulenza tecnico- contabile, di un approfondimento istruttorio in tale direzione, detta documentazione avrebbe dovuto essere reperita, senza che potesse, in mancanza, essere confermata la sua responsabilità penale.

3.3. Con il terzo motivo il [OSCURATO:PERSONA] propone un’analoga censura nella prospettiva della mancata assunzione di una prova decisiva e dell’assenza di motivazione sulle relative richieste della difesa.

3.4. Mediante il quarto motivo l’imputato lamenta di essere stato ritenuto amministratore di fatto delle società fallite nonostante l’assenza degli indici all’uopo richiesti, con conseguente non configurabilità della sua responsabilità penale per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale ascritti.

3.5. Con il quinto motivo assume mancanza di motivazione in ordine alle doglianze formulate contro la sentenza di condanna di primo grado circa la sussistenza dei presupposti della sua responsabilità penale rispetto alle doglianze afferenti alle circostanze che non era mai stato amministratore delle società fallitee n on aveva tenuto i libri contabili , con la conseguenza che le incertezze contabili non avrebbero potuto ridondare in elementi istruttori a suo carico affermando cheaveva effettuato pagamenti a soggetti non aventi rapporti con la fallita. 3.6.Mediante il sesto motivo il [OSCURATO:PERSONA] censura, sia rispetto all’erronea applicazione della legge penale che alla manifesta illogicità della motivazione, la decisione in punto di omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Per ragioni di priorità logica deve essere esaminato prioritariamente il nono motivo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il quale questi assume che sarebbe decorso il termine di prescrizione rispetto alla sua posizione anche per i delitti di cui ai capi b) e c) dell’imputazione.

Occorre premettere, in proposito, che non assume alcun rilievo, quanto alla durata del termine di prescrizione,che le circostanz e aggravant i della recidiva ex art. 99 cod. pen. (applicata, a differenza di quanto dedotto,dai giudici di merito) e del danno patrimoniale di rilevante gravitàdi cui all’art. 219, primo comma, l. fall. siano stat e ritenut e , sin dal processo di primo grado , equivalent i alle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

E’ invero consolidato , nella giurisprudenza di legittimità, ilprincipio per il quale il giudizio di equivalenz a tra circostanzeaggravanti e circostanze attenuanti non esclude la rilevanza dellacircostanza aggravante ad effetto speciale inclusa tra le prime ai fini del computo del termine diprescrizione, in quanto deve ritenersi applicata anche quando produca, nelbilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., uno deglieffetti che le sono propri, ovvero quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare(Sez. 5, n. 25962 del 03/03/2022 , Magliano, Rv. 283815 ; Sez. 5, n. 48891 del 20/09/2018, Donatacci,Rv. 274601).

Da quanto evidenziato consegue la manifesta infondatezza del motivo.

Infatti, considerato che il fallimento è stato dichiarato il 18 luglio 2011: rispettoal capo b) dell’imputazione, la prescrizione, anche a prescindere da eventuali sospensioni nel corso del giudizio, decorrerà solo nella data del 18 luglio 2041 (considerando il termine di prescrizione di dieci anni per il delitto di bancarotta fraudolenta, cui vanno aggiunti cinque anni, pari alla metà di detto termine, per la circostanza aggravante ex art. 219, primo comma, l.fall., e,sui quindici anni così determinati,ulteriori cinque per la recidiva specifica; inoltre, al termine di anni venti così individuato deve essere aggiunto quello, pari alla metà del termine minimo di prescrizione decennale per il reato senza aggravanti di cui all’art. 161, secondo comma, cod. pen., con conseguente termine di prescrizione pari, nel complesso, a trenta anni); in ordineal capo c) dell’imputazione, la prescrizione, ancora una volta senza considerare ipotetiche sospensioni nel corso del giudizio, decorrerà solo nella data del 18 gennaio 2034 (considerando il termine di prescrizione di dieci anni per il delitto di bancarotta fraudolenta, al quale devono essere aggiunti cinque anni, pari alla metà del predetto termine, per la recidiva specifica, e, rispetto ai conseguenti quindici anni, la metà ex art. 161, secondo comma, cod. pen., con termine di prescrizione pari, complessivamente, a ventidue anni e mesi sei).

2. Sempre per ragioni di priorità logica devono essere vagliati i motivi dei ricorsi, e, in particolare , il settimo per il [OSCURATO:PERSONA] , ed il quarto e il quinto per il [OSCURATO:PERSONA], con i quali gli stessi censurano la decisione impugnata poiché non sarebbe dimostrato che avrebbero rivestito il ruolo di amministratori di fatto della società fallita.

2.1. Occorre premettere che è incontroverso , a riguardo , che, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 l.fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497).

Deve di qui essere, ancora una volta, ribadito che la nozione diamministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l ’ esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, fermo restando che significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale.

Talché la prova della posizione diamministratore di fatto si traduce nell’accertamento degli elementi sintomatici del l’ inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (ex ceteris, Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534).

2.2. Nella fattispecie in esame, le due decisioni di merito hanno ravvisato i predetti indici disvelanti la gestione di fatto della fallita sa parte degli imputati,in primis, nellecircostanze dichiarate da [OSCURATO:PERSONA] , dipendente nel settore amministrativo-finanziario delle [OSCURATO:PERSONA],la quale ha riferito che, dopo l’ingresso nella compagine sociale della stessa della [OSCURATO:PERSONA], i suoi punti di riferimento sono diventatii ricorrenti, dai quali ha iniziato a prendere ordini , e di aver fornito gli stessile credenziali di accesso telematico ai conti bancari; di aver effettuato cospicui bonifici in favore della [OSCURATO:PERSONA] su disposizione del [OSCURATO:PERSONA]; che il [OSCURATO:PERSONA] stabiliva cosa pagare e cosa non pagare (pag. 8 sentenza di primo grado).

Inoltre, lo svolgimento della carica gestoria di fatto è stato individuato sulla scorta delle dichiarazioni de lla dipe n dent e [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di essere stata assunta nel dicembre 2010 dalla [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopo un colloquio con gli stessi.

Analogamente, il teste [OSCURATO:PERSONA] ha dichiaratodi aver collaborato con la medesima [OSCURATO:PERSONA] nel 2010, su richiesta del [OSCURATO:PERSONA] , e di essersi sempre rapportato con questi e con il [OSCURATO:PERSONA].

In virtù di tali convergenti emergenze istruttorie, già la sentenza di primo grado ha dunque logicamente ravvisato in capo ai ricorrenti lo svolgimento della carica gestoria di fatto sia per la sussistenza del potere di spesa che di assunzione del personale (pag. 9).

Valutazioni che sono state riprese ed arricchite, anche tenendo conto delle dichiarazioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA], dalla sentenza impugnata che, a pag. 13 - 14 , ha sottolineato la sussistenza del potere condiviso nella gestione della società da parte dei due imputati.

Né può trascurarsi, a fronte del delineato quadro istruttorio, vagliato congruamente dalle conformi decisioni di merito, che gli imputati hanno formulato motivi assolutamente generici per contestare lo svolgimento dell’incarico di fatto, poiché non si sono confrontati con le argomentazioni spese, sulla questione, dalla pronuncia impugnata che ha disatteso le analoghe doglianze formulate nei confronti della sentenza del Tribunale.

3. I motivi dei ricorsi(in particolare, i primi cinque del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e i primi tre del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]) con i quali gli imputati lamentano l’illegittimità della sentenza impugnata per aver confermato la loro responsabilità nonostante fossero stati smarriti alcuni documenti contabili, esistenti nel corso del giudizio di primo grado, che sarebbero stati necessari al CTU tecnico-contabile nominato dalla medesima Corte territoriale, con un approfondimento istruttorio dunque indispensabile per la decisione, non sono fondati.

Se è vero, infatti, che lo smarrimento di una parte della documentazione contabile ha impedito al perito nominato in appello di tener conto della stessa nell’ambito della sua indagine, vi è peraltro che la pronuncia impugnata – e, significativamente, con questa parte della decisione, nei pur numerosi motivi sviluppati sulla questione, gli imputati omettono di confrontarsi - ha posto in rilievo che, sebbene il mancato rinvenimento di parte del la documentazione utilizzata in primo grado avesse limitato la portata e la rilevanza degli accertamenti devoluti al perito, questi non solo non aveva rinvenuto elementi contrari alla ricostruzione effettuata dal consulente del Pubblico Ministeroquanto alla inesistenza di reali ordini delle fatture emesse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [sulla quale si era basata l’affermazione della responsabilità per i delitti ascritti ai capi b)e c) da parte della sentenza di primo grado ] , ma aveva anche rinvenuto nella documentazione a disposizione elementi utili a confermare l’esistenza di un disegno complessivo finalizzato a procurare alla predetta società fallita ordini aventi quale unica finalità quella di ottenere anticipazioni da parte del sistema bancario.

Ulteriormente, la decisione impugnata ha evidenziato che il perito nominato aveva potuto esaminare la documentazione dei conti correnti delle [OSCURATO:PERSONA] e concludere che le somme anticipate dalla Cassa di Risparmio di Asti in favore della stessa a fronte degli ordini ammontavano a complessivi euro 1.139.239,84 e non già alla maggior somma di euro 2.216.239,84 indicata dal consulente della difesa del [OSCURATO:PERSONA] (pag. 18 sentenza di appello).

E, d’altra parte, a fronte dei numerosi elementi istruttori acquisiti nel giudizio di primo grado(come, tra gli altri, la Consulenza del Pubblico Ministero , le dichiarazioni del curatore e dei testi etc. ) , i ricorrenti non spiegano la decisività, che si limitano ad assumere, in forza dell’aver semplicemente disposto la Corte d’Appello un approfondimento istruttorio, che comunque è stato espletato con esiti a loro non favorevoli (e non già reso impossibile dalla parte della documentazione andata smarrita), della documentazione mancante ai fini di una differente decisione in ordine alla loro responsabilità penale.

Di qui i ricorrenti tendono allora a sovrapporre due distinti piani,quali sono dell’allegazione delle circostanze e quello della documentazione delle stesse: infatti, in assenza della specifica indicazione, che non si rinviene nei motivi dei ricorsi, che pure agitano riferimenti a fondamentali principi costituzionali come quello sul diritto a difendersi provando ritraibile dall’art. 24 Cost., di argomentazioni (diverse dalla scelta, discrezionale e sempre rivedibile, della Corte d’Appello di disporre l’approfondimento istruttorio), per le qual i il reperimento della documentazione mancante nel solo giudizio di primo grado avrebbe potuto condurre a un esito differente.

Onere di allegazione che ben gli imputati avrebbero potuto assolvere,trattandosi di documenti agli stessi noti per essere agli atti nelprocesso di primo grado.

D’altra parte, nel senso dellanon decisività di tali approfondimenti si muove il ricorso del Pancottiladdove fa riferimento all’esigenza di valutare la situazione economica e finanziaria della societàprima dell’ingresso nella compagine sociale della [OSCURATO:PERSONA], circostanza priva di rilievo perché le operazioni contestate sono distrazioni successivea detto momento.

4. Il settimo motivo del ricorso del Bissinon è fondato.

Quanto alla responsabilità penale dello stesso per i delitti ascritti, invero, la pronuncia della Corte territoriale ha valorizzato congruamente la circostanza che, sebbenesi fosse in qualche modo attivato per la società, questo non giustificava l’attribuzione “diretta”di emolumenti in suo favore, peraltro in base a parametri generici.

Di qui la sentenza impugnata si è posta espressamente nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell’amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come retribuzione, se tali compensi sono solo genericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, perché, in tal caso, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell’an, non è determinato anche nel quantum(tra le altre, Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Pellegrini, Rv. 273767; Sez. 5, n. 50836 del 03/11/2016, Barbata,Rv. 268433).

5. Il quinto motivo del [OSCURATO:PERSONA], con ilquale anch’egli contesta l’attribuzione della responsabilità penale per i fatti distrattivi ascrittigli, è genericoper omesso confronto con le articolate argomentazioni sottese alle conformi decisioni di merito.Posto che, come si è detto, l’imputato è stato correttamente ritenuto amministratore di fatto della società fallita, gli sono state addebitate le operazioni consistenti nel pagamento di fatture in favore di società che svolgevano servizi, per come dettagliatamente descritti nelle pag. 19 e 20 della decisione impugnata, esulanti dall’oggetto sociale della fallita.

Del resto, è stata a tal fine valorizzata congruamente la testimonianza della dipendente [OSCURATO:PERSONA], la quale ha riferito che, dopo l’ingresso della [OSCURATO:PERSONA] nella compagine societaria, erano stati effettuati ordini da nuovi clienti che non avevano avuto successivi sviluppi.

Ordini, dunque, che congruamente i giudici di merito hanno ritenuto essere finalizzati a far ottenere alla fallita lo sconto bancario delle relative fatture per poi drenare le relative risorse verso società riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] a fronte di prestazioni fittizie.

Invece di confrontarsi con tali articolate argomentazioni, la difesa dell’imputato ripropone le questioni del non aver rivestito il ruolo di amministratore di fatto della società e dello smarrimento, in appello, di parte della documentazione, incorrendo nella ravvisata genericità delle censure formulate (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli,Rv. 268822 ).

6. Il decimo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poiché la sentenza impugnata ha congruamente argomentato la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza e non già di auspicata prevalenza rispetto alle aggravanti contestate ponendo in rilievo l’insussistenza in capo al ricorrente di meriti processuali o extraprocessuali idonei a giustificare la stessa. 7.L’undicesimo motivo dello stesso [OSCURATO:PERSONA] è m an ifestamente infondato perché dal rigetto del ricorso dello stesso consegue la conferma delle pene accessorie e delle statuizioni civili.

8. Il sesto motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile atteso che , come adeguatamente evidenziato dalla decisione impugnata (pag. 12), il corretto comportamento processuale di tale imputato non è di tal peso da consentire di superare i precedenti penali specifici a carico, che affondano le loro radici sin dagli anni settanta del secolo scorso.

9. I n definitiva, i ricorsi devono nel complesso essere rigettati , con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

10. Quanto alle spese delle parti civili, occorre considerare che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato distinte conclusioni e note spese per gli esponenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e per i lavoratori.

Sennonché, almeno rispetto al giudizio in esame, la posizione di dette parti civili non è distinta, con la conseguenza che le spese devono essere liquidate unitariamente, nella misura di euro 5.500,00 oltre accessori di legge, considerata la maggiorazione dovuta per la pluralità di persone rappresentate.

P.Q.M Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi anche alle requisitorie scritte in atti, ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito, per l’imputato [OSCURATO:PERSONA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato integralmente al ricorso chiedendone l’accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenzaimpugnata la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiara to non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dei ricorrenti rispetto al delitto ascritto al capo a) dell’imputazione e ha ridetermin ato , di conseguenza, il trattamento sanzionatorio per i delitti di cui ai restanti capi b) e c). Sono state revocate , inoltre,nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] la pena accessoria dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici nonché,rispetto a tutti gli imputati, le statu i zioni civili in favore del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., confermando , nel resto, resto quelle in favore delle altre parti civili costituite e condannando gli imputati al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore delle stesse. Secondo la prospettazione accusatoria, in relazione ai capi b) e c) della rubrica, ritenuta fondata dalle conformi decisioni di merito, i ricorrenti, nella veste di amministratori di fatto della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avrebbero distratto la complessiva somma di euro 1.369.455,00 dai conti della società attraverso bonifici e mediante il pagamento di una serie di fatture relative a prestazioni mai rese o forniture mai eseguite ovvero a spese ingiustificate, direttamente in proprio favore o di società comunque a loro riconducibili (capo b); inoltre,quali amministratori di fatto della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avevano distratto la somma di euro 30.000,00 attraverso il pagamento delle fatture n. 2 del 17 dicembre 2010 emessa da [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di euro 25.000,00 e n. 29 del 31 dicembre 2010 emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. per la somma di euro 5.000,00 in relazione a prestazioni mai rese. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d’Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione, innanzi tutto, [OSCURATO:PERSONA], articolando undici motivi di impugnazione, di seguito rip ercorsi nei limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1. Con il primo motivo l’imputatolamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. , in osserva n za della legge penale con particolare riferimento agli artt. 24 Cost. e 597 cod. proc. pen.,e con il secondo, affrontato unitariamente, vizio di motivazione su un fatto decisivo risultante dal provvedimento impugnato e, comunque , inosservanza o erronea applicazione dell’art. 125 cod. proc. pen. In sostanza, con tale articolata censura, il [OSCURATO:PERSONA] si duole che, stante lo smarrimento di parte della documentazione che era stata considerata ai fini della decisione di primo grado e puntualmente richiamata negli atti di appello, smarrimento che era stato evidenziato anche dal perito nominato dalla Corte territoriale, la decisione impugnata non ha potuto realmente ripercorrere l’iter logico della sentenza del Tribunale. Di qui non avrebbe potuto essere effettuata, come invece era avvenuto, una sorta di valutazione statistica ritenendo superabile il problema stante il rinvenimento della maggior parte delle produzioni documentali. 2.2. Mediante ilsecondo motivo, rubricato come terzo, il ricorrente denuncia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 24 Cost. e 603 cod. proc. pen., poiché la Corte d’Appello di Torino, muovendo dalla necessità di integrare l’istruttoria dibattimentale del giudizio di primo grado,ha disposto lo svolgimento di una consulenza tecnico-contabile e ne ha, tuttavia,ignorato la mancanza di risultanze. 2.3. Con il quarto motivo il [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio di motivazione su un fatto decisivo risultante dal provvedimento impugnato nonché inosservanza o erronea applicazione dell’art. 125 cod. proc. pen.per avere la Corte territoriale ritenuto necessario disporre la perizia tecnico contabile e poi affermato, a fronte della carenza di documentazione posta a disposizione del perito, completa ed esaustiva l’istruttoria svolta nel giudizio di primo grado. 2.4. Con il quinto motivo il ricorrente assume inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale rispetto agli artt. 24, 27 e 111 Cost. nonché all’art. 533 cod. proc. pen. assumendo che la Corte d’Appello avrebbe posto a carico degli imputati le conseguenze derivanti dallo smarrimento dei documenti regolarmente acquisiti al fascicolo di primo grado. 2.5. Mediante il sesto motivo, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio di motivazione della decisione impugnata perché, pur in mancanzadei necessari presupposti, stante l’esigenza ravvisata dalla stessa Corte territoriale di disporre perizia tecnico- contabile, ha affermato la sua responsabilità penale, in violazione del canone dell’al di là di ogni ragionevole dubbio espresso dall’art. 533 cod. proc. pen. 2.6. Con il settimo motivo il ricorrente deduce inosservanza e/o erronea violazione della legge penale con riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 223, comma 1, in relazione all’art. 216, comma 1, n. 1, l. fall., per avere la decisione impugnata confermato la sua veste di amministratore di fatto e il conseguente concorso nei delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva, senza considerare le doglianze che aveva formulato nell’atto di appello e nonostante l’assenza della documentazione andata smarrita. 2.7. Mediante l’ottavo motivo lamenta vizio di motivazione su un fatto decisivo risultante dal provvedimento impugnato e,comunque , inosservanza o erronea applicazione dell’art. 125 cod. proc. pen. per essere stata dichiarata la sua responsabilità penale per il r eato di bancarott a fraudolenta distrattiva senza considerare le articolate doglianze che aveva formulato a riguardo nell’atto dia appello e, dunque, sulla scorta di una motivazione apparente costruita per relationem su quella della decisione di primo grado. 2.8. Con il nono motivo il [OSCURATO:PERSONA] denuncia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 157, 160 e 161, nonché all’art. 69 cod. pen., in quanto la Corte territoriale non avrebbe considerato che, esclusa la recidiva, e ritenuta sin dal primo grado l’equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e dell’aggravante di cui all’art. 219 l. fall., anche per i capi b) e e) era maturata la prescrizione, sin dalla data del 25 febbraio 2024, essendo in parte qua la sua posizione del tutto assimilabile a quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA] la quale era stata dichiarata l’intervenuta prescrizione. 2.9. Mediante il decimo motivo l’imputato assume vizio di motivazione rispetto alle ragioni che hanno indotto la Corte d’Appello a non ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche rispetto alla circostanza aggravante di cui all’art. 219 l. fall. 2.10. Con l’undicesimo motivo il [OSCURATO:PERSONA] chiede che, accolto il ricorso, vengano revocate le statuizioni civili e le pene accessorie nei suoi confronti. 3. Avverso la medesima decisione della Corte d’Appello di Torino propone ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], spiegando sei motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi, entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 3.1. Con il primo motivo assume, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., nullità della sentenza per erronea applicazione della lege penale, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 24 Cost. e 597 cod. proc. pen. , proponendo censure analoghe a quelle spiegate con iprimi due motivi di ricorso da l [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Mediante il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 181 e 603 dello stesso codice, con conseguente nullità degli atti successivi del giudizio e della sentenza impugnata, per avere questa deciso, nonostante l a mancanza della documentazione che avrebbe consentito l’esatta ricostruzione della situazione economica della società, sia prima che dopo l’ingresso nella proprietà della stessa della [OSCURATO:PERSONA]. Assume, inoltre , che, in considerazione del la necessità , ravvisata dalla medesima Corte territoriale quando aveva disposto la consulenza tecnico- contabile, di un approfondimento istruttorio in tale direzione, detta documentazione avrebbe dovuto essere reperita, senza che potesse, in mancanza, essere confermata la sua responsabilità penale. 3.3. Con il terzo motivo il [OSCURATO:PERSONA] propone un’analoga censura nella prospettiva della mancata assunzione di una prova decisiva e dell’assenza di motivazione sulle relative richieste della difesa. 3.4. Mediante il quarto motivo l’imputato lamenta di essere stato ritenuto amministratore di fatto delle società fallite nonostante l’assenza degli indici all’uopo richiesti, con conseguente non configurabilità della sua responsabilità penale per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale ascritti. 3.5. Con il quinto motivo assume mancanza di motivazione in ordine alle doglianze formulate contro la sentenza di condanna di primo grado circa la sussistenza dei presupposti della sua responsabilità penale rispetto alle doglianze afferenti alle circostanze che non era mai stato amministratore delle società fallitee n on aveva tenuto i libri contabili , con la conseguenza che le incertezze contabili non avrebbero potuto ridondare in elementi istruttori a suo carico affermando cheaveva effettuato pagamenti a soggetti non aventi rapporti con la fallita. 3.6.Mediante il sesto motivo il [OSCURATO:PERSONA] censura, sia rispetto all’erronea applicazione della legge penale che alla manifesta illogicità della motivazione, la decisione in punto di omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per ragioni di priorità logica deve essere esaminato prioritariamente il nono motivo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il quale questi assume che sarebbe decorso il termine di prescrizione rispetto alla sua posizione anche per i delitti di cui ai capi b) e c) dell’imputazione. Occorre premettere, in proposito, che non assume alcun rilievo, quanto alla durata del termine di prescrizione,che le circostanz e aggravant i della recidiva ex art. 99 cod. pen. (applicata, a differenza di quanto dedotto,dai giudici di merito) e del danno patrimoniale di rilevante gravitàdi cui all’art. 219, primo comma, l. fall. siano stat e ritenut e , sin dal processo di primo grado , equivalent i alle riconosciute circostanze attenuanti generiche. E’ invero consolidato , nella giurisprudenza di legittimità, ilprincipio per il quale il giudizio di equivalenz a tra circostanzeaggravanti e circostanze attenuanti non esclude la rilevanza dellacircostanza aggravante ad effetto speciale inclusa tra le prime ai fini del computo del termine diprescrizione, in quanto deve ritenersi applicata anche quando produca, nelbilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., uno deglieffetti che le sono propri, ovvero quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare(Sez. 5, n. 25962 del 03/03/2022 , Magliano, Rv. 283815 ; Sez. 5, n. 48891 del 20/09/2018, Donatacci,Rv. 274601). Da quanto evidenziato consegue la manifesta infondatezza del motivo. Infatti, considerato che il fallimento è stato dichiarato il 18 luglio 2011: rispettoal capo b) dell’imputazione, la prescrizione, anche a prescindere da eventuali sospensioni nel corso del giudizio, decorrerà solo nella data del 18 luglio 2041 (considerando il termine di prescrizione di dieci anni per il delitto di bancarotta fraudolenta, cui vanno aggiunti cinque anni, pari alla metà di detto termine, per la circostanza aggravante ex art. 219, primo comma, l.fall., e,sui quindici anni così determinati,ulteriori cinque per la recidiva specifica; inoltre, al termine di anni venti così individuato deve essere aggiunto quello, pari alla metà del termine minimo di prescrizione decennale per il reato senza aggravanti di cui all’art. 161, secondo comma, cod. pen., con conseguente termine di prescrizione pari, nel complesso, a trenta anni); in ordineal capo c) dell’imputazione, la prescrizione, ancora una volta senza considerare ipotetiche sospensioni nel corso del giudizio, decorrerà solo nella data del 18 gennaio 2034 (considerando il termine di prescrizione di dieci anni per il delitto di bancarotta fraudolenta, al quale devono essere aggiunti cinque anni, pari alla metà del predetto termine, per la recidiva specifica, e, rispetto ai conseguenti quindici anni, la metà ex art. 161, secondo comma, cod. pen., con termine di prescrizione pari, complessivamente, a ventidue anni e mesi sei). 2. Sempre per ragioni di priorità logica devono essere vagliati i motivi dei ricorsi, e, in particolare , il settimo per il [OSCURATO:PERSONA] , ed il quarto e il quinto per il [OSCURATO:PERSONA], con i quali gli stessi censurano la decisione impugnata poiché non sarebbe dimostrato che avrebbero rivestito il ruolo di amministratori di fatto della società fallita. 2.1. Occorre premettere che è incontroverso , a riguardo , che, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 l.fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497). Deve di qui essere, ancora una volta, ribadito che la nozione diamministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l ’ esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, fermo restando che significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Talché la prova della posizione diamministratore di fatto si traduce nell’accertamento degli elementi sintomatici del l’ inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (ex ceteris, Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534). 2.2. Nella fattispecie in esame, le due decisioni di merito hanno ravvisato i predetti indici disvelanti la gestione di fatto della fallita sa parte degli imputati,in primis, nellecircostanze dichiarate da [OSCURATO:PERSONA] , dipendente nel settore amministrativo-finanziario delle [OSCURATO:PERSONA],la quale ha riferito che, dopo l’ingresso nella compagine sociale della stessa della [OSCURATO:PERSONA], i suoi punti di riferimento sono diventatii ricorrenti, dai quali ha iniziato a prendere ordini , e di aver fornito gli stessile credenziali di accesso telematico ai conti bancari; di aver effettuato cospicui bonifici in favore della [OSCURATO:PERSONA] su disposizione del [OSCURATO:PERSONA]; che il [OSCURATO:PERSONA] stabiliva cosa pagare e cosa non pagare (pag. 8 sentenza di primo grado). Inoltre, lo svolgimento della carica gestoria di fatto è stato individuato sulla scorta delle dichiarazioni de lla dipe n dent e [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di essere stata assunta nel dicembre 2010 dalla [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopo un colloquio con gli stessi. Analogamente, il teste [OSCURATO:PERSONA] ha dichiaratodi aver collaborato con la medesima [OSCURATO:PERSONA] nel 2010, su richiesta del [OSCURATO:PERSONA] , e di essersi sempre rapportato con questi e con il [OSCURATO:PERSONA]. In virtù di tali convergenti emergenze istruttorie, già la sentenza di primo grado ha dunque logicamente ravvisato in capo ai ricorrenti lo svolgimento della carica gestoria di fatto sia per la sussistenza del potere di spesa che di assunzione del personale (pag. 9). Valutazioni che sono state riprese ed arricchite, anche tenendo conto delle dichiarazioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA], dalla sentenza impugnata che, a pag. 13 - 14 , ha sottolineato la sussistenza del potere condiviso nella gestione della società da parte dei due imputati. Né può trascurarsi, a fronte del delineato quadro istruttorio, vagliato congruamente dalle conformi decisioni di merito, che gli imputati hanno formulato motivi assolutamente generici per contestare lo svolgimento dell’incarico di fatto, poiché non si sono confrontati con le argomentazioni spese, sulla questione, dalla pronuncia impugnata che ha disatteso le analoghe doglianze formulate nei confronti della sentenza del Tribunale. 3. I motivi dei ricorsi(in particolare, i primi cinque del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e i primi tre del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]) con i quali gli imputati lamentano l’illegittimità della sentenza impugnata per aver confermato la loro responsabilità nonostante fossero stati smarriti alcuni documenti contabili, esistenti nel corso del giudizio di primo grado, che sarebbero stati necessari al CTU tecnico-contabile nominato dalla medesima Corte territoriale, con un approfondimento istruttorio dunque indispensabile per la decisione, non sono fondati. Se è vero, infatti, che lo smarrimento di una parte della documentazione contabile ha impedito al perito nominato in appello di tener conto della stessa nell’ambito della sua indagine, vi è peraltro che la pronuncia impugnata – e, significativamente, con questa parte della decisione, nei pur numerosi motivi sviluppati sulla questione, gli imputati omettono di confrontarsi - ha posto in rilievo che, sebbene il mancato rinvenimento di parte del la documentazione utilizzata in primo grado avesse limitato la portata e la rilevanza degli accertamenti devoluti al perito, questi non solo non aveva rinvenuto elementi contrari alla ricostruzione effettuata dal consulente del Pubblico Ministeroquanto alla inesistenza di reali ordini delle fatture emesse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [sulla quale si era basata l’affermazione della responsabilità per i delitti ascritti ai capi b)e c) da parte della sentenza di primo grado ] , ma aveva anche rinvenuto nella documentazione a disposizione elementi utili a confermare l’esistenza di un disegno complessivo finalizzato a procurare alla predetta società fallita ordini aventi quale unica finalità quella di ottenere anticipazioni da parte del sistema bancario. Ulteriormente, la decisione impugnata ha evidenziato che il perito nominato aveva potuto esaminare la documentazione dei conti correnti delle [OSCURATO:PERSONA] e concludere che le somme anticipate dalla Cassa di Risparmio di Asti in favore della stessa a fronte degli ordini ammontavano a complessivi euro 1.139.239,84 e non già alla maggior somma di euro 2.216.239,84 indicata dal consulente della difesa del [OSCURATO:PERSONA] (pag. 18 sentenza di appello). E, d’altra parte, a fronte dei numerosi elementi istruttori acquisiti nel giudizio di primo grado(come, tra gli altri, la Consulenza del Pubblico Ministero , le dichiarazioni del curatore e dei testi etc. ) , i ricorrenti non spiegano la decisività, che si limitano ad assumere, in forza dell’aver semplicemente disposto la Corte d’Appello un approfondimento istruttorio, che comunque è stato espletato con esiti a loro non favorevoli (e non già reso impossibile dalla parte della documentazione andata smarrita), della documentazione mancante ai fini di una differente decisione in ordine alla loro responsabilità penale. Di qui i ricorrenti tendono allora a sovrapporre due distinti piani,quali sono dell’allegazione delle circostanze e quello della documentazione delle stesse: infatti, in assenza della specifica indicazione, che non si rinviene nei motivi dei ricorsi, che pure agitano riferimenti a fondamentali principi costituzionali come quello sul diritto a difendersi provando ritraibile dall’art. 24 Cost., di argomentazioni (diverse dalla scelta, discrezionale e sempre rivedibile, della Corte d’Appello di disporre l’approfondimento istruttorio), per le qual i il reperimento della documentazione mancante nel solo giudizio di primo grado avrebbe potuto condurre a un esito differente. Onere di allegazione che ben gli imputati avrebbero potuto assolvere,trattandosi di documenti agli stessi noti per essere agli atti nelprocesso di primo grado. D’altra parte, nel senso dellanon decisività di tali approfondimenti si muove il ricorso del Pancottiladdove fa riferimento all’esigenza di valutare la situazione economica e finanziaria della societàprima dell’ingresso nella compagine sociale della [OSCURATO:PERSONA], circostanza priva di rilievo perché le operazioni contestate sono distrazioni successivea detto momento. 4. Il settimo motivo del ricorso del Bissinon è fondato. Quanto alla responsabilità penale dello stesso per i delitti ascritti, invero, la pronuncia della Corte territoriale ha valorizzato congruamente la circostanza che, sebbenesi fosse in qualche modo attivato per la società, questo non giustificava l’attribuzione “diretta”di emolumenti in suo favore, peraltro in base a parametri generici. Di qui la sentenza impugnata si è posta espressamente nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell’amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come retribuzione, se tali compensi sono solo genericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, perché, in tal caso, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell’an, non è determinato anche nel quantum(tra le altre, Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Pellegrini, Rv. 273767; Sez. 5, n. 50836 del 03/11/2016, Barbata,Rv. 268433). 5. Il quinto motivo del [OSCURATO:PERSONA], con ilquale anch’egli contesta l’attribuzione della responsabilità penale per i fatti distrattivi ascrittigli, è genericoper omesso confronto con le articolate argomentazioni sottese alle conformi decisioni di merito.Posto che, come si è detto, l’imputato è stato correttamente ritenuto amministratore di fatto della società fallita, gli sono state addebitate le operazioni consistenti nel pagamento di fatture in favore di società che svolgevano servizi, per come dettagliatamente descritti nelle pag. 19 e 20 della decisione impugnata, esulanti dall’oggetto sociale della fallita. Del resto, è stata a tal fine valorizzata congruamente la testimonianza della dipendente [OSCURATO:PERSONA], la quale ha riferito che, dopo l’ingresso della [OSCURATO:PERSONA] nella compagine societaria, erano stati effettuati ordini da nuovi clienti che non avevano avuto successivi sviluppi. Ordini, dunque, che congruamente i giudici di merito hanno ritenuto essere finalizzati a far ottenere alla fallita lo sconto bancario delle relative fatture per poi drenare le relative risorse verso società riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] a fronte di prestazioni fittizie. Invece di confrontarsi con tali articolate argomentazioni, la difesa dell’imputato ripropone le questioni del non aver rivestito il ruolo di amministratore di fatto della società e dello smarrimento, in appello, di parte della documentazione, incorrendo nella ravvisata genericità delle censure formulate (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli,Rv. 268822 ). 6. Il decimo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poiché la sentenza impugnata ha congruamente argomentato la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza e non già di auspicata prevalenza rispetto alle aggravanti contestate ponendo in rilievo l’insussistenza in capo al ricorrente di meriti processuali o extraprocessuali idonei a giustificare la stessa. 7.L’undicesimo motivo dello stesso [OSCURATO:PERSONA] è m an ifestamente infondato perché dal rigetto del ricorso dello stesso consegue la conferma delle pene accessorie e delle statuizioni civili. 8. Il sesto motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile atteso che , come adeguatamente evidenziato dalla decisione impugnata (pag. 12), il corretto comportamento processuale di tale imputato non è di tal peso da consentire di superare i precedenti penali specifici a carico, che affondano le loro radici sin dagli anni settanta del secolo scorso. 9. I n definitiva, i ricorsi devono nel complesso essere rigettati , con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 10. Quanto alle spese delle parti civili, occorre considerare che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato distinte conclusioni e note spese per gli esponenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e per i lavoratori. Sennonché, almeno rispetto al giudizio in esame, la posizione di dette parti civili non è distinta, con la conseguenza che le spese devono essere liquidate unitariamente, nella misura di euro 5.500,00 oltre accessori di legge, considerata la maggiorazione dovuta per la pluralità di persone rappresentate. P.Q.M Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes
Sentenza Cassazione n. 39533/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris