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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33906/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2avverso la sentenza del 20/11/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiestopronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi;uditi i difensori: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsil'inammissibilità o, in subordine, il rigetto dei ricorsi, dopo aver depositatoconclusioni scritte, alle quali si è riportato, e nota spese di cui si è chiesta laliquidazione; il medesimo avvocato, in difesa della parte civile "Universita' e-campus", ha depositato conclusioni, alle quali si è riportato, e nota spese di cuiha chiesto la liquidazione.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e insostituzione degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori, rispettivamente, diColuccio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo la discussione, si è riportato ai motivi,chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

In parziale riforma della sentenza di primo grado, con cui VincenzoColuccio veniva condannato per il reato di cui all’art. 416 cod. pen., in qualità dipromotore, insieme ad altri, dell’associazione, ed [OSCURATO:PERSONA] veniva condannatoin qualità di partecipe dell’associazione, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],con sentenza del 20 novembre 2025, riqualificato il reato ascritto nei confronti diVincenzo [OSCURATO:PERSONA] nella cornice di cui all’art. 416, secondo comma, cod. pen., harideterminato la pena nei confronti di quest’ultimo nella misura di anni uno, mesidieci di reclusione.

La Corte territoriale ha confermato la condanna per il ruolo dipartecipe del [OSCURATO:PERSONA] nell’associazione, riformando la sentenza di primo grado conriguardo al trattamento sanzionatorio, rideterminato in anni uno, mesi cinque egiorni dieci di reclusione, alla luce della durata temporalmente circoscritta delsuo contributo.Secondo la Corte d’appello, gli imputati partecipavano a un’associazione,facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] FortunataModaffari, operante attraverso il centro di formazione Morfé, in realtàinesistente, che, pubblicizzando l’accreditamento da parte del M.i.u.r. edesponendo false convenzioni con enti pubblici, organizzava corsi di formazione,esami con commissioni prive di legittimazione, rilasciando attestati privi di valorelegale.2.

Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati,con due distinti atti, per il tramite dei propri difensori, affidando le propriecensure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.3.

Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Coluccio3.1 Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione all’art.416, secondo comma, cod. pen., e vizio di motivazione, anche sub specie ditravisamento della prova, con riferimento all’interpretazione degli esitiintercettivi.

Una volta esclusa la qualifica di promotore, la Corte territorialeavrebbe affermato la sussistenza della qualità di partecipe in manieraasseverativa, senza effettivamente argomentare circa la concreta condotta delricorrente, la sussistenza del pactum sceleris e dell’affectio societatis.

Sieccepisce, più in particolare, che non sarebbe stato adeguatamente valutatol’episodio riguardante la zia del [OSCURATO:PERSONA], anch’ella vittima dell’inganno dellaMangiola, nonché l’episodio concernente il Pizzimenti, altro soggetto truffato,secondo l’editto accusatorio.

La difesa sostiene che, dalla gestione di una serie dipratiche riguardanti il centro Unimorfè, emergerebbe l’estraneità del Colucciorispetto al sodalizio e la sua inconsapevolezza circa l’attività truffaldina condottadalle promotrici.3.2 Il secondo motivo contesta violazione di legge e vizio di motivazione,con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.3.3 Col terzo motivo, si eccepisce la manifesta illogicità della motivazione, inrelazione alla quantificazione della sanzione in concreto inflitta all’imputato,fissata in misura superiore rispetto alla pena base, nonché a quella inflitta alcoimputato [OSCURATO:PERSONA], che, secondo la difesa, avrebbe una posizione più grave sotto ilprofilo processuale.4.

Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Riggi4.1 Con il primo motivo, si lamenta vizio di motivazione, con riferimentoall’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 416, secondo comma, cod. pen., ealla valutazione degli elementi di prova addotti circa l’esistenza di stabili rapporticon i sodali, asseritamente finalizzati alla falsificazione degli attestati e delleabilitazioni e al loro successivo rilascio.

La difesa premette che il [OSCURATO:PERSONA], all’epocadei fatti rappresentante di un istituto privato della provincia di Agrigento,sarebbe stato egli stesso vittima del sistema illegale creato dal centro Morfé.Infatti, egli sarebbe entrato in contatto col centro, in quanto tratto in ingannodalla sedicente levatura internazionale dello stesso, ignorando le attività illeciteivi praticate.

Non sarebbero stati dimostrati, inoltre, i rapporti diretti tra il [OSCURATO:PERSONA] ela [OSCURATO:PERSONA]; dalle intercettazioni emergerebbe, da un lato, l’esclusivariconducibilità a quest’ultima e al [OSCURATO:PERSONA] delle illecite attività associative, e,dall’altro, la buona fede del ricorrente; a supporto della propria tesi, il motivoconsidera una serie di intercettazioni telefoniche, delle quali i giudici di meritoavrebbero travisato il contenuto.4.2 Con il secondo motivo, si lamenta il vizio di motivazione, con riguardoalla affermazione della responsabilità del ricorrente, quale partecipedell’associazione: con argomentazioni meramente asseverative, è stata ravvisatala condotta di “broker, con compiti di procacciamento dei clienti nel territorio dicompetenza (Sicilia)”, in cui si sarebbe concretizzata, secondo i giudici di merito,la partecipazione all’associazione, peraltro per un brevissimo lasso di tempo.

Laresponsabilità dell’imputato sarebbe stata affermata sulla sola base dei suoicontatti con il [OSCURATO:PERSONA], senza che sia stato dimostrato il concreto ruolo svolto dalRiggi rispetto ai corsisti truffati; si rimarca anche il fatto che mai una querela èstata sporta nei suoi confronti e alcun reato-fine, in materia di falso ovvero ditruffa, gli è mai stato contestato.5.

All’udienza, si è svolta trattazione orale dei ricorsi.

Sono pervenuteconclusioni e nota spese nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni di seguito esposte.2.

Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Coluccio2.1 Il primo motivo è aspecifico, con confrontandosi, il ricorrente, in manieracritica ed effettiva, con le ragioni rese dalla Corte distrettuale (cfr. Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710–01) a proposito dellasussistenza della contestata fattispecie associativa sia sotto il profilo soggettivoche oggettivo.

Esso è, inoltre, versato in fatto.Diversamente da quanto sostenuto, i giudici d’appello hanno congruamentemotivato sia le ragioni della riqualificazione ‒ da apicale a partecipativa ‒ dellacondotta e, quindi, dell’imputazione stessa, sia quelle della ritenutaresponsabilità dell’imputato per il delitto partecipativo ascritto.

Invero, lapartecipazione del ricorrente all’associazione è stata affermata sulla base di unapersuasiva analisi del compendio probatorio, da cui è emerso il costante impegnodel [OSCURATO:PERSONA] nel seguire le indicazioni impartite della promotrice dell’associazione,[OSCURATO:PERSONA], attivamente contribuendo alla gestione dei rapporti con i corsistitruffati (cfr., exmultis, Sez. 2, n. 35141 del 13/06/2019, Bevilacqua, Rv. 276740– 01, in tema di coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazionedel programma, desumibile «in modo fortemente indiziante dalla stessarealizzazione dell'attività delittuosa in termini conformi al piano associativodelinquenziale»).A tal riguardo, la Corte territoriale ha esaminato talune le pratiche diassistenza ai corsisti truffati (v. p. 23 ss. della sentenza impugnata),evidenziando le condotte del ricorrente, anche relative alla contraffazione deifalsi certificati (v., soprattutto, p. 25, dove si valorizzano i contenuti trapelatidall’ intercettazione con [OSCURATO:PERSONA], oltre alla carenza di efficacicontrodeduzioni del ricorrente): condotte, queste, ritenute logicamenteincompatibili con l’asserita buona fede del ricorrente, con motivazione affattoesente dai vizi contestati.A ulteriore riprova della sussistenza del dolo del delitto contestato (su cui,ex multis, Sez. 6, n. 9117 del 16/12/2011, dep. 2012, Tedesco, Rv. 252388 –01; sul profilo della consapevolezza del soggetto partecipe di inserirsi inun'associazione vietata, v., tra le altre, Sez. 2, n. 47602 del 29/11/2012,Miglionico, Rv. 254105 - 01), in motivazione è altresì rimarcato come l’imputatosi adoprasse attivamente per fugare i dubbi, che, nel dipanarsi della vicendastorica, andavano affiorando nella mente dei corsisti, circa la validità delriconoscimento dell’inesistente centro Unimorfè (si veda, in particolare, ilriferimento, a p. 23 della motivazione, alla conversazione con tal Pizzimenti).Con ulteriore riguardo alle condotte poste in essere, i giudici di merito hanno poievidenziato la partecipazione del ricorrente a commissioni di esame all’internodel centro e all’attivo procacciamento di nuovi “clienti”, intesi, nelleintercettazioni, come corsisti da truffare.A fronte della tenuta logica e giuridica della motivazione, non resta, dunque,che ribadire come, nel giudizio di legittimità, non sia consentito invocare ‒ comepreteso, invece, nel ricorso in esame ‒ una valutazione o rivalutazione deglielementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle delgiudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che nonle compete.

Esula, invero, dai poteri della Corte di cassazione quello di una"rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possaintegrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ilricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n.14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, in motivazione; Sez.

U, n. 22242 del27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione).2.2 Il secondo motivo è aspecifico.

Anche in tal caso, viene evitato ilconfronto effettivo con la parte motiva della gravata sentenza relativa al diniegodelle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen.

Le notazioni difensive, tese alamentare la mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, di elementipositivi (quali l’incensuratezza del ricorrente e il comportamento collaborativo insede di indagini) eludono quanto osservato dalla Corte territoriale circa la “nonintrinseca modestia” delle reiterate condotte ascritte, poste in essere, peraltro, inun arco temporale apprezzabile.

La gravità del fatto, dunque, costituisce unelemento congruamente valutato, in termini di preponderanza rispetto ai profilirimarcati dalla difesa, per legittimare il diniego delle invocate circostanze: ciòche, per consolidata giurisprudenza di legittimità, è sufficiente a giustificare ildiniego stesso (cfr., ad es., Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo,Rv. 275509 – 03, relativa a una fattispecie di mancata concessione motivata inragione della gravità del fatto).2.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato.

In disparte la tesi difensiva,del tutto ingiustificata, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe “una posizione più gravesotto il profilo processuale”, posto che a entrambi i ricorrenti è contestata lamedesima fattispecie, si osserva che alcun vizio inficia la motivazione dellasentenza avversata con riguardo alla dosimetria della pena.

La Corte territorialeha, infatti, adeguatamente motivato la diversa quantificazione delladeterminazione della pena nei riguardi del coimputato [OSCURATO:PERSONA] alla luce della duratacircoscritta del suo contributo, oltre che della meno intensa pregnanza del ruolodel medesimo nella vicenda ascritta, con apprezzamento ragionevole, che sisottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (sul tema, si veda, ad es., Sez. 3,n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839 – 01: «in tema di ricorso percassazione, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimoprocedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio dimotivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamentodi situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevolio paradossali»).3.

Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Riggi3.1 I due motivi ‒ congiuntamente esaminabili, data la connessione logicadelle doglianze ivi proposte ‒ sono aspecifici e versati in fatto.

Dato il tenore deimotivi, gioverà ribadire, in primo luogo, il consolidato principio di diritto, secondocui gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamentodel significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e nonsono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorsogiustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Pertanto, restano inammissibili, insede di legittimità, le censure, come quelle in scrutinio, tese, in sostanza, asollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio. probatorio(explurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 5, n.8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540).

Così come sono estranei al sindacatodella Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla suacapacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv.234605).Diversamente da quanto contestato, la Corte territoriale ha adeguatamentedisatteso la tesi facente leva sulla buona fede del ricorrente, ovverosull’inconsapevolezza dello stesso circa le attività illecite poste in esseredall’associazione indagata.Lungi dal valorizzare unicamente ‒ come sostenuto dalla difesa ‒ i rapportitra l’imputato e il [OSCURATO:PERSONA] (con cui il primo, secondo la ricostruzione dei giudici dimerito, concordava direttamente la falsificazione degli attestati), i giudici dimerito hanno, dapprima, evidenziato il ruolo del ricorrente, che fungeva daintermediario tra Unimorfè e i soggetti truffati (con specifico riferimento aprecipui elementi probatori: si veda, ad esempio, la vicenda “Caiolo”, descritta ap. 28 della gravata sentenza), procacciando soggetti da truffare residenti inSicilia (v. p. 25).

A tal riguardo, il motivo secondo oppone censure del tuttoinfondate, là dove contesta la assertività della parte motiva circa la condotta di“broker, con compiti di procacciamento dei clienti nel territorio di competenza”(sul punto, v.

Sez. 2, n. 16876 del 29/04/2026, Xu, Rv. 290027 – 01).Di poi, i giudici di merito hanno rimarcato la consuetudine dei rapporti,nient’affatto occasionali, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con quest’ultima che contava sulRiggi per i contatti con il [OSCURATO:PERSONA] e per i conseguenti guadagni per l’associazione.A tal proposito, sono stati valorizzati 1) il rinvenimento, nel computer in uso aModaffari e a Mollica, di alcuni files relativi a corsi di formazione con riferimenti alricorrente e 2) il contenuto delle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e laModaffari e tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, le censure difensive non consideranole puntuali repliche, fornite dalla Corte territoriale, alle eccezioni circa la letturadelle intercettazioni (v. pp. 26 e 27 della motivazione, soprattutto in relazionealla consapevolezza, in capo all’imputato, della redazione degli attestati da partedel [OSCURATO:PERSONA] e della circostanza che quest’ultimo li modificasse a propriopiacimento, indicando numeri di accreditamento di fantasia).

Sicché l’asseritovizio di travisamento di prova è privo di qualsivoglia pregio.In definitiva, il ricorrente reitera doglianze già proposte in appello, senzariguardo alcuno per le compiute repliche della Corte territoriale circa i moltepliciprofili probatori dai quali è emerso pieno coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell’attivitàillecita svolta dall’organizzazione (cfr., exmultis, Bevilacqua, Rv. 276740 – 01,cit; Sez.2, Miglionico, Rv. 254105 – 01, cit.).Del tutto inidonea a inficiare la tenuta logica e giuridica della motivazione è,infine, la notazione difensiva circa la mancata contestazione di reati fine.

Perpacifica giurisprudenza di legittimità in materia di reati associativi, infatti, «lacommissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né aifini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenzadella condotta di partecipazione» (ex plur., Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021,Scarcello, Rv. 280703 - 02).4.

Per le ragioni illustrate, il Collegio dichiara inammissibili i ricorsi.

Allapronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ecampus, che liquida in complessivieuro 3.686,000 per ciascuna parte civile, oltre accessori di legge.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.686,000 per ciascuna parte civile,oltre accessori di legge.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2avverso la sentenza del 20/11/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiestopronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi;uditi i difensori: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsil'inammissibilità o, in subordine, il rigetto dei ricorsi, dopo aver depositatoconclusioni scritte, alle quali si è riportato, e nota spese di cui si è chiesta laliquidazione; il medesimo avvocato, in difesa della parte civile "Universita' e-campus", ha depositato conclusioni, alle quali si è riportato, e nota spese di cuiha chiesto la liquidazione. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e insostituzione degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori, rispettivamente, diColuccio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo la discussione, si è riportato ai motivi,chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. In parziale riforma della sentenza di primo grado, con cui VincenzoColuccio veniva condannato per il reato di cui all’art. 416 cod. pen., in qualità dipromotore, insieme ad altri, dell’associazione, ed [OSCURATO:PERSONA] veniva condannatoin qualità di partecipe dell’associazione, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],con sentenza del 20 novembre 2025, riqualificato il reato ascritto nei confronti diVincenzo [OSCURATO:PERSONA] nella cornice di cui all’art. 416, secondo comma, cod. pen., harideterminato la pena nei confronti di quest’ultimo nella misura di anni uno, mesidieci di reclusione. La Corte territoriale ha confermato la condanna per il ruolo dipartecipe del [OSCURATO:PERSONA] nell’associazione, riformando la sentenza di primo grado conriguardo al trattamento sanzionatorio, rideterminato in anni uno, mesi cinque egiorni dieci di reclusione, alla luce della durata temporalmente circoscritta delsuo contributo.Secondo la Corte d’appello, gli imputati partecipavano a un’associazione,facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] FortunataModaffari, operante attraverso il centro di formazione Morfé, in realtàinesistente, che, pubblicizzando l’accreditamento da parte del M.i.u.r. edesponendo false convenzioni con enti pubblici, organizzava corsi di formazione,esami con commissioni prive di legittimazione, rilasciando attestati privi di valorelegale.2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati,con due distinti atti, per il tramite dei propri difensori, affidando le propriecensure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.3. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Coluccio3.1 Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione all’art.416, secondo comma, cod. pen., e vizio di motivazione, anche sub specie ditravisamento della prova, con riferimento all’interpretazione degli esitiintercettivi. Una volta esclusa la qualifica di promotore, la Corte territorialeavrebbe affermato la sussistenza della qualità di partecipe in manieraasseverativa, senza effettivamente argomentare circa la concreta condotta delricorrente, la sussistenza del pactum sceleris e dell’affectio societatis. Sieccepisce, più in particolare, che non sarebbe stato adeguatamente valutatol’episodio riguardante la zia del [OSCURATO:PERSONA], anch’ella vittima dell’inganno dellaMangiola, nonché l’episodio concernente il Pizzimenti, altro soggetto truffato,secondo l’editto accusatorio. La difesa sostiene che, dalla gestione di una serie dipratiche riguardanti il centro Unimorfè, emergerebbe l’estraneità del Colucciorispetto al sodalizio e la sua inconsapevolezza circa l’attività truffaldina condottadalle promotrici.3.2 Il secondo motivo contesta violazione di legge e vizio di motivazione,con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.3.3 Col terzo motivo, si eccepisce la manifesta illogicità della motivazione, inrelazione alla quantificazione della sanzione in concreto inflitta all’imputato,fissata in misura superiore rispetto alla pena base, nonché a quella inflitta alcoimputato [OSCURATO:PERSONA], che, secondo la difesa, avrebbe una posizione più grave sotto ilprofilo processuale.4. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Riggi4.1 Con il primo motivo, si lamenta vizio di motivazione, con riferimentoall’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 416, secondo comma, cod. pen., ealla valutazione degli elementi di prova addotti circa l’esistenza di stabili rapporticon i sodali, asseritamente finalizzati alla falsificazione degli attestati e delleabilitazioni e al loro successivo rilascio. La difesa premette che il [OSCURATO:PERSONA], all’epocadei fatti rappresentante di un istituto privato della provincia di Agrigento,sarebbe stato egli stesso vittima del sistema illegale creato dal centro Morfé.Infatti, egli sarebbe entrato in contatto col centro, in quanto tratto in ingannodalla sedicente levatura internazionale dello stesso, ignorando le attività illeciteivi praticate. Non sarebbero stati dimostrati, inoltre, i rapporti diretti tra il [OSCURATO:PERSONA] ela [OSCURATO:PERSONA]; dalle intercettazioni emergerebbe, da un lato, l’esclusivariconducibilità a quest’ultima e al [OSCURATO:PERSONA] delle illecite attività associative, e,dall’altro, la buona fede del ricorrente; a supporto della propria tesi, il motivoconsidera una serie di intercettazioni telefoniche, delle quali i giudici di meritoavrebbero travisato il contenuto.4.2 Con il secondo motivo, si lamenta il vizio di motivazione, con riguardoalla affermazione della responsabilità del ricorrente, quale partecipedell’associazione: con argomentazioni meramente asseverative, è stata ravvisatala condotta di “broker, con compiti di procacciamento dei clienti nel territorio dicompetenza (Sicilia)”, in cui si sarebbe concretizzata, secondo i giudici di merito,la partecipazione all’associazione, peraltro per un brevissimo lasso di tempo. Laresponsabilità dell’imputato sarebbe stata affermata sulla sola base dei suoicontatti con il [OSCURATO:PERSONA], senza che sia stato dimostrato il concreto ruolo svolto dalRiggi rispetto ai corsisti truffati; si rimarca anche il fatto che mai una querela èstata sporta nei suoi confronti e alcun reato-fine, in materia di falso ovvero ditruffa, gli è mai stato contestato.5. All’udienza, si è svolta trattazione orale dei ricorsi. Sono pervenuteconclusioni e nota spese nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni di seguito esposte.2. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Coluccio2.1 Il primo motivo è aspecifico, con confrontandosi, il ricorrente, in manieracritica ed effettiva, con le ragioni rese dalla Corte distrettuale (cfr. Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710–01) a proposito dellasussistenza della contestata fattispecie associativa sia sotto il profilo soggettivoche oggettivo. Esso è, inoltre, versato in fatto.Diversamente da quanto sostenuto, i giudici d’appello hanno congruamentemotivato sia le ragioni della riqualificazione ‒ da apicale a partecipativa ‒ dellacondotta e, quindi, dell’imputazione stessa, sia quelle della ritenutaresponsabilità dell’imputato per il delitto partecipativo ascritto. Invero, lapartecipazione del ricorrente all’associazione è stata affermata sulla base di unapersuasiva analisi del compendio probatorio, da cui è emerso il costante impegnodel [OSCURATO:PERSONA] nel seguire le indicazioni impartite della promotrice dell’associazione,[OSCURATO:PERSONA], attivamente contribuendo alla gestione dei rapporti con i corsistitruffati (cfr., exmultis, Sez. 2, n. 35141 del 13/06/2019, Bevilacqua, Rv. 276740– 01, in tema di coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazionedel programma, desumibile «in modo fortemente indiziante dalla stessarealizzazione dell'attività delittuosa in termini conformi al piano associativodelinquenziale»).A tal riguardo, la Corte territoriale ha esaminato talune le pratiche diassistenza ai corsisti truffati (v. p. 23 ss. della sentenza impugnata),evidenziando le condotte del ricorrente, anche relative alla contraffazione deifalsi certificati (v., soprattutto, p. 25, dove si valorizzano i contenuti trapelatidall’ intercettazione con [OSCURATO:PERSONA], oltre alla carenza di efficacicontrodeduzioni del ricorrente): condotte, queste, ritenute logicamenteincompatibili con l’asserita buona fede del ricorrente, con motivazione affattoesente dai vizi contestati.A ulteriore riprova della sussistenza del dolo del delitto contestato (su cui,ex multis, Sez. 6, n. 9117 del 16/12/2011, dep. 2012, Tedesco, Rv. 252388 –01; sul profilo della consapevolezza del soggetto partecipe di inserirsi inun'associazione vietata, v., tra le altre, Sez. 2, n. 47602 del 29/11/2012,Miglionico, Rv. 254105 - 01), in motivazione è altresì rimarcato come l’imputatosi adoprasse attivamente per fugare i dubbi, che, nel dipanarsi della vicendastorica, andavano affiorando nella mente dei corsisti, circa la validità delriconoscimento dell’inesistente centro Unimorfè (si veda, in particolare, ilriferimento, a p. 23 della motivazione, alla conversazione con tal Pizzimenti).Con ulteriore riguardo alle condotte poste in essere, i giudici di merito hanno poievidenziato la partecipazione del ricorrente a commissioni di esame all’internodel centro e all’attivo procacciamento di nuovi “clienti”, intesi, nelleintercettazioni, come corsisti da truffare.A fronte della tenuta logica e giuridica della motivazione, non resta, dunque,che ribadire come, nel giudizio di legittimità, non sia consentito invocare ‒ comepreteso, invece, nel ricorso in esame ‒ una valutazione o rivalutazione deglielementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle delgiudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che nonle compete. Esula, invero, dai poteri della Corte di cassazione quello di una"rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possaintegrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ilricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n.14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, in motivazione; Sez. U, n. 22242 del27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione).2.2 Il secondo motivo è aspecifico. Anche in tal caso, viene evitato ilconfronto effettivo con la parte motiva della gravata sentenza relativa al diniegodelle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen. Le notazioni difensive, tese alamentare la mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, di elementipositivi (quali l’incensuratezza del ricorrente e il comportamento collaborativo insede di indagini) eludono quanto osservato dalla Corte territoriale circa la “nonintrinseca modestia” delle reiterate condotte ascritte, poste in essere, peraltro, inun arco temporale apprezzabile. La gravità del fatto, dunque, costituisce unelemento congruamente valutato, in termini di preponderanza rispetto ai profilirimarcati dalla difesa, per legittimare il diniego delle invocate circostanze: ciòche, per consolidata giurisprudenza di legittimità, è sufficiente a giustificare ildiniego stesso (cfr., ad es., Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo,Rv. 275509 – 03, relativa a una fattispecie di mancata concessione motivata inragione della gravità del fatto).2.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato. In disparte la tesi difensiva,del tutto ingiustificata, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe “una posizione più gravesotto il profilo processuale”, posto che a entrambi i ricorrenti è contestata lamedesima fattispecie, si osserva che alcun vizio inficia la motivazione dellasentenza avversata con riguardo alla dosimetria della pena. La Corte territorialeha, infatti, adeguatamente motivato la diversa quantificazione delladeterminazione della pena nei riguardi del coimputato [OSCURATO:PERSONA] alla luce della duratacircoscritta del suo contributo, oltre che della meno intensa pregnanza del ruolodel medesimo nella vicenda ascritta, con apprezzamento ragionevole, che sisottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (sul tema, si veda, ad es., Sez. 3,n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839 – 01: «in tema di ricorso percassazione, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimoprocedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio dimotivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamentodi situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevolio paradossali»).3. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Riggi3.1 I due motivi ‒ congiuntamente esaminabili, data la connessione logicadelle doglianze ivi proposte ‒ sono aspecifici e versati in fatto. Dato il tenore deimotivi, gioverà ribadire, in primo luogo, il consolidato principio di diritto, secondocui gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamentodel significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e nonsono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorsogiustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Pertanto, restano inammissibili, insede di legittimità, le censure, come quelle in scrutinio, tese, in sostanza, asollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio. probatorio(explurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 5, n.8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540). Così come sono estranei al sindacatodella Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla suacapacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv.234605).Diversamente da quanto contestato, la Corte territoriale ha adeguatamentedisatteso la tesi facente leva sulla buona fede del ricorrente, ovverosull’inconsapevolezza dello stesso circa le attività illecite poste in esseredall’associazione indagata.Lungi dal valorizzare unicamente ‒ come sostenuto dalla difesa ‒ i rapportitra l’imputato e il [OSCURATO:PERSONA] (con cui il primo, secondo la ricostruzione dei giudici dimerito, concordava direttamente la falsificazione degli attestati), i giudici dimerito hanno, dapprima, evidenziato il ruolo del ricorrente, che fungeva daintermediario tra Unimorfè e i soggetti truffati (con specifico riferimento aprecipui elementi probatori: si veda, ad esempio, la vicenda “Caiolo”, descritta ap. 28 della gravata sentenza), procacciando soggetti da truffare residenti inSicilia (v. p. 25). A tal riguardo, il motivo secondo oppone censure del tuttoinfondate, là dove contesta la assertività della parte motiva circa la condotta di“broker, con compiti di procacciamento dei clienti nel territorio di competenza”(sul punto, v. Sez. 2, n. 16876 del 29/04/2026, Xu, Rv. 290027 – 01).Di poi, i giudici di merito hanno rimarcato la consuetudine dei rapporti,nient’affatto occasionali, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con quest’ultima che contava sulRiggi per i contatti con il [OSCURATO:PERSONA] e per i conseguenti guadagni per l’associazione.A tal proposito, sono stati valorizzati 1) il rinvenimento, nel computer in uso aModaffari e a Mollica, di alcuni files relativi a corsi di formazione con riferimenti alricorrente e 2) il contenuto delle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e laModaffari e tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, le censure difensive non consideranole puntuali repliche, fornite dalla Corte territoriale, alle eccezioni circa la letturadelle intercettazioni (v. pp. 26 e 27 della motivazione, soprattutto in relazionealla consapevolezza, in capo all’imputato, della redazione degli attestati da partedel [OSCURATO:PERSONA] e della circostanza che quest’ultimo li modificasse a propriopiacimento, indicando numeri di accreditamento di fantasia). Sicché l’asseritovizio di travisamento di prova è privo di qualsivoglia pregio.In definitiva, il ricorrente reitera doglianze già proposte in appello, senzariguardo alcuno per le compiute repliche della Corte territoriale circa i moltepliciprofili probatori dai quali è emerso pieno coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell’attivitàillecita svolta dall’organizzazione (cfr., exmultis, Bevilacqua, Rv. 276740 – 01,cit; Sez.2, Miglionico, Rv. 254105 – 01, cit.).Del tutto inidonea a inficiare la tenuta logica e giuridica della motivazione è,infine, la notazione difensiva circa la mancata contestazione di reati fine. Perpacifica giurisprudenza di legittimità in materia di reati associativi, infatti, «lacommissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né aifini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenzadella condotta di partecipazione» (ex plur., Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021,Scarcello, Rv. 280703 - 02).4. Per le ragioni illustrate, il Collegio dichiara inammissibili i ricorsi. Allapronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ecampus, che liquida in complessivieuro 3.686,000 per ciascuna parte civile, oltre accessori di legge. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.686,000 per ciascuna parte civile,oltre accessori di legge.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33906/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris