CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12706/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -avverso la sentenza n. 6150/09/2020 della Commissione TributariaRegionale della SICILIA, depositata in data 10/11/2020;Numero registro generale 13479/2021Numero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 12706/2026Data pubblicazione 05/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del27 febbraio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. In controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento aifini IVA, IRPEF e IRAP per l’anno d’imposta 2009, con cuil’amministrazione finanziaria disconosceva la quasi totalità deicomponenti negativi di reddito dichiarati da [OSCURATO:PERSONA], esercentel’attività di trasporto merci su strada, la CTR della Sicilia, con lasentenza in epigrafe indicata, rigettava l’appello del contribuenteavverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo che ladocumentazione prodotta nel giudizio di primo grado era inutilizzabileai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, avendo al riguardofornito «flebili giustificazioni».2. Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso percassazione affidato a tre motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 32, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52,comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972.Sostiene il ricorrente che la disposizione in esame subordinal’utilizzazione in giudizio della documentazione ivi prodotta ma dalcontribuente non esibita in sede amministrativa se ciò sia statodeterminato da una sua azione cosciente e volontaria ovvero in caso«di un rifiuto o di un occultamento» e non, come nel caso di specie, incui il contribuente «ha smarrito la comunicazione “notificata” nonavendone materiale contezza» in quanto «l’invito è stato comunicatoallo stesso poco dopo che era avvenuta la cessione di azienda al figlio».2. Il motivo è infondato.Numero registro generale 13479/2021Numero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 12706/2026Data pubblicazione 05/05/2026Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 32 del d.P.R. n. 600del 1973 sono state oggetto di recentissima pronuncia della Cortecostituzionale che con la sentenza n. 137 del 28 luglio 2025 hadichiarato «non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni dilegittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di primo grado di Roma,sez. 28, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, 111, primocomma, Cost. e, per il tramite degli artt. 10, primo comma, e 117,primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 14, comma3, lett. g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dell’art. 32,commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 600 del 1973, che stabiliscono lanon utilizzabilità in giudizio degli elementi informativi che, in sedeprocedimentale, l’amministrazione finanziaria ha richiesto alcontribuente e che questi non ha esibito o trasmesso».Secondo la Corte costituzionale, «Poiché la non utilizzabilità deglielementi informativi – già oggetto, nel diritto vivente, diun’interpretazione restrittiva – produce non solo preclusioni di naturaprocessuale ma anche riflessi sul piano sostanziale, l’interpretazionedelle disposizioni censurate deve renderle del tutto estranee allaportata del principio nemo tenetur se detegere, che costituisce uncorollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa, riconosciutodall’art. 24 Cost. e del giusto processo, per cui sottostanno al rispettodei principi di ragionevolezza e di proporzionalità. Questi principirisultano rispettati nella misura in cui l’inutilizzabilità degli elementiinformativi costituisce uno strumento finalizzato a spingere ilcontribuente a cooperare all’attività dell’amministrazione finanziaria,nell’ambito di una lealtà espressiva di una convergenza di interessi allacorretta determinazione dell’obbligazione tributaria. Ne discende che laprevisione censurata deve essere interpretata in senso fortementerestrittivo, non solo confermando interamente quanto già affermatodalla giurisprudenza di legittimità, ma riducendone ulteriormente laportata applicativa. In particolare, si deve ritenere, valorizzandoNumero registro generale 13479/2021Numero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 12706/2026Data pubblicazione 05/05/2026l’espressione utilizzata dal legislatore, che la preclusione probatoriaoperi solo per gli elementi informativi che hanno un contenutounivocamente «a favore del contribuente», da intendersi come quelliche, ove immediatamente consegnati, avrebbero potuto impedire unaccertamento ovvero ridurre la portata dell’eventuale pretesadell’amministrazione finanziaria. Devono, pertanto, essere esclusidall’ambito applicativo della sanzione dell’inutilizzabilità queglielementi informativi che rivestono (ad esempio, un registro in cuifigurassero anche annotazioni contra se) un contenuto misto, ovveroanche parzialmente suscettibile di produrre effetti sfavorevoli per ilcontribuente. Infine, nella medesima prospettiva, e in forzadell’evoluzione digitale e normativa che ha condotto alla creazione dinuove banche dati, deve anche essere ampliato il principio per cui nonpossono essere richiesti documenti o informazioni già in possessodell’amministrazione finanziaria».3. Ciò posto, osserva il Collegio che nella specie, diversamente daquanto sostenuto dal ricorrente, la mancata esibizione in sedeamministrativa della documentazione richiesta – nella specie, tuttaesclusivamente “a favore” del contribuente, trattandosi delladocumentazione contabile dell’attività - va ricondotta ad una precisavolontà del contribuente il quale, pur avendo ricevuto l’invitopersonalmente, in quanto «regolarmente notificato a mezzo posta conraccomandata n. 13898724688-4, consegnatogli personalmente il20/05/2011, giusta sottoscrizione dell’avviso di ricevimento relativo»,ha del tutto omesso, come era suo onere, peraltro nel rispetto delprincipio di collaborazione e buona fede di cui all’art. 10 della legge n.212 del 2000, tenendo peraltro conto di quanto affermato dalla Cortecostituzionale della sopra citata pronuncia, in ordine alla necessariacooperazione del contribuente all’attività dell’amministrazionefinanziaria, «nell’ambito di una lealtà espressiva di una convergenza diinteressi alla corretta determinazione dell’obbligazione tributaria», diNumero registro generale 13479/2021Numero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 12706/2026Data pubblicazione 05/05/2026una copia dell’invito che ha dichiarato di aver smarrito.Il motivo, pertanto, non può trovare accoglimento.4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, censurando la sentenzaimpugnata per avere affermato che «il terzo motivo viene assorbitodalla medesima motivazione sopra esposta, considerata la totaleinutilizzabilità della tardiva produzione».5. Il motivo è inammissibile.Innanzitutto, perché non coglie la ratio decidendi posto che la CTRnon ha violato la disposizione censurata ma ne ha escluso nellafattispecie l’operatività in ragione dell’inutilizzabilità delladocumentazione per non avere il contribuente esibito la predettadocumentazione in sede amministrativa.In secondo luogo, il ricorrente sostiene di aver depositato in appellola «situazione contabile della ditta [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:DATA_NASCITA] […] epartitari dei costi suddivisi per singole voci […]» (ricorso, pagg. 5 e 6),ma non deduce né prova che quella depositata in appello siadocumentazione non ricompresa tra quella non utilizzabile.6. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. e, c.p.c., per motivazioneapparente, in violazione e falsa applicazione degli artt. 132, primocomma, n. 4, c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, inordine all’assenza di dolo nella mancata consegna delladocumentazione richiesta dall’amministrazione finanziaria persmarrimento dell’invito notificatogli e in ordine all’inutilizzabilità delladocumentazione prodotta in grado di appello.7. Il motivo è manifestamente infondato in quanto la sentenzaimpugnata esibisce, in relazione ad entrambi i profili dedotti, unamotivazione effettiva sia dal punto di vista grafico che contenutistico,Numero registro generale 13479/2021Numero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 12706/2026Data pubblicazione 05/05/2026superando di gran lunga la soglia del cd. minimo costituzionale (Cass.,Sez. U, n. 8053 del 2014).Motivazione che, oltre ad esplicitare in maniera chiara l'iter logicoseguito dai giudici di appello per pervenire alla decisione assunta, èanche corretta in diritto, per come detto esaminando i precedenti duemotivi di ricorso.8. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali nella misura liquidatain dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese processuali, che liquida in euro5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 27 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]