CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40036/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto in casa oltre 690 gr. di cocaina, in concorso con il proprio compagno convivente. Si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione, in relazione alla negata riqualificazione del fatto nel reato di favoreggiamento personale 2. Il ricorso è inammissibile, risolvendosi sostanzialmente nella riproposizione del relativo motivo d'appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata: la quale, invece, sulla base di una minuziosa ricostruzione del comportamento dell'imputata e dello stato dei luoghi, ha plausibilmente concluso per il consapevole concorso di costei nella "gestione" di quelle sostanze, e comunque per una condotta non diretta esclusivamente a far cessare l'altrui reato in atto e, quindi, a favorire il diverso autore di esso. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembr