CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 maggio 2026
Cassazione n. 12298/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
egale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale exlege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale exlege;-controricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoALESSIA [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-Numero registro generale 17785/2024Numero sezionale 1000/2026Numero di raccolta generale 12298/2026Data pubblicazione 02/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1429/2024,depositata il 16/05/2024 e notificata il 27/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. citava i coniugi signori [OSCURATO:PERSONA] insieme con il figlio [OSCURATO:PERSONA] avantial Tribunale di Milano per ivi sentir nei confronti dei medesimi pronunziarel’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell’atto di compravendita di laboratorioa uso officina avvenuto il 25 febbraio 2016, asseritamente pregiudizievoledel suo credito derivante da rapporti di conto corrente e da un mutuochirografario di 100.000,00 euro concessi alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dellaquale [OSCURATO:PERSONA] era socio, garantiti dai coniugi con due fideiussioniomnibus fino a un massimo di 310.000,00 euro.In seguito all'inadempimento della società debitrice e alle intimazioni dipagamento inviate tra il 2014 e il 2015, la banca otteneva dal Tribunale diMilano il decreto ingiuntivo n. 28547/2017, che diventava definitivo permancata opposizione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e di un altrogarante, mentre veniva opposto dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Ornaghi, salvo poiessere confermato dal Tribunale di Milano con sentenza n. 9123/2021,decisione confermata in appello con sentenza n. 9123/2021.Nel corso del giudizio di primo grado sulla revocatoria, interveniva nelgiudizio [OSCURATO:SOCIETA]., divenuta cessionaria pro soluto del creditooriginariamente vantato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in forza di un contrattodi cessione stipulato ai sensi della Legge n. 130/1999, subentrando cosìnella posizione della banca cedente. Detto giudizio si concludeva con lasentenza n. 4544/2023, con cui il Tribunale di Milano rigettava ladomanda di [OSCURATO:SOCIETA]., poiché, pur avendo accertato l'esistenzadel credito in capo alla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. e il pregiudizioNumero registro generale 17785/2024Numero sezionale 1000/2026Numero di raccolta generale 12298/2026Data pubblicazione 02/05/2026patrimoniale derivante dalla vendita del cespite più rilevante delpatrimonio dei debitori, riteneva non provata la consapevolezza del figlioacquirente [OSCURATO:PERSONA] circa il danno arrecato alle ragionicreditorie. Tale esito veniva confermato in secondo grado dalla Corted'appello di Milano, la quale, con la sentenza. n. 1429/2024 (depositata il16/05/2024 e notificata il 27/05/2024), ha rigettato l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]., rilevando che il semplice rapporto di parentela non basta adimostrare la malafede del terzo acquirente [OSCURATO:PERSONA],"licenza motori", ospitava l'azienda di famiglia in cui [OSCURATO:PERSONA] AlessandroTosato era entrato già nel 2003, rilevando la quota dello zio eassumendone la gestione operativa; ii) l'acquisto del 2016 era daintendersi come il naturale completamento di un passaggio generazionalesupportato da un reale investimento, avendo [OSCURATO:PERSONA] un mutuo ipotecario pluriennale per pagare il corrispettivo eammodernare i macchinari; iii) i nuclei familiari erano autonomi, poiché ilfiglio non coabitava con i genitori sin dal 2000; iii) [OSCURATO:PERSONA] AlessandroTosato era estraneo alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di cui il padre era solo socio senzaruoli amministrativi; iv) il fatto che le intimazioni di pagamento fosserostate indirizzate alla sola madre, in un contesto di comprovatodeterioramento dei rapporti personali tra padre e figlio, rendevainverosimile la conoscenza della specifica esposizione debitoria.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso per la cassazione didetta decisione, articolato in cinque motivi, cui hanno resistito conautonomi controricorsi i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eOscar [OSCURATO:PERSONA].La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1cod.proc.civ.Le parti controricorrenti hanno depositato rispettiva memoria.Numero registro generale 17785/2024Numero sezionale 1000/2026Numero di raccolta generale 12298/2026Data pubblicazione 02/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., censurando la pronuncia della Corte d’Appello diMilano nella parte in cui ha escluso la prova della scientia damni in capo aOscar [OSCURATO:PERSONA].Lamenta un errore di diritto nel ragionamento dei giudici di merito,avendo indebitamente preteso la dimostrazione di elementi "oggettivi" ediretti e negato valenza probatoria alle presunzioni semplici nonostante lagiurisprudenza di legittimità ne riconosca la piena idoneità a fondare ilconvincimento del giudice. La ricorrente deduce l’esistenza di uncomplesso quadro indiziario volto a dimostrare la piena consapevolezzadel terzo circa il pregiudizio alle ragioni creditorie, fondato: i) sulla strettaprossimità parentale; b) sulla quotidiana collaborazione lavorativa delfiglio con il padre [OSCURATO:PERSONA] all’interno del laboratorio sito in Via Emo19; c)sulla concatenazione temporale degli eventi: l’avvio dell'istruttoriaper il mutuo finalizzato all'acquisto era infatti coinciso con la revoca degliaffidamenti del 31 gennaio 2014, mentre il rogito del febbraio 2016 erastato perfezionato a soli tre mesi dall'intimazione di pagamento del 4novembre 2015; d) sull’inserimento della compravendita in unapreordinata attività di spoglio del patrimonio del debitore, confermatadalla contestuale alienazione a terzi, nel novembre 2015, delle quote della"[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.".2. Con il secondo motivo denunzia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., censurando l'iter logico-giuridico seguito dal collegiod'appello nella valutazione delle presunzioni.Si duole che il giudice di seconde cure abbia fondato la decisione su unragionamento viziato da intrinseca illogicità, laddove ha accordatoprevalenza a fattori quali la mancata convivenza e un asserito clima diNumero registro generale 17785/2024Numero sezionale 1000/2026Numero di raccolta generale 12298/2026Data pubblicazione 02/05/2026contrasto tra [OSCURATO:PERSONA] e il figlio [OSCURATO:PERSONA] perescludere la scientia damni. La ricorrente rileva che il giudicante harisultassero prive dei requisiti di gravità e precisione necessari a superareun quadro indiziario di segno opposto, basato sulla quotidiana e comunegestione condivisa dell'officina. Viene inoltre stigmatizzata l'omessaconsiderazione, da parte del giudice territoriale, della natura coordinatadella dismissione patrimoniale, la quale aveva investito non solol'immobile ma anche le quote della "[OSCURATO:PERSONA] di TosatoVittorio e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c." proprio in concomitanza con le revoche deifidi. Secondo la prospettazione difensiva, il giudice avrebbe dunqueoperato una frammentazione atomistica degli indizi, trascurandone laportata d'insieme e giungendo a una conclusione che collide con i canonidella prudenza e della coerenza presuntiva.3. Con il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,censurando l'errore di diritto commesso dal collegio d'appello nel negarel'operatività delle presunzioni semplici.Si duole del rigetto della domanda fondato sul preteso difetto di una"prova oggettiva" della scientia damni, rilevando l'indebita pretesa, daparte del giudice di merito, di un grado di certezza assoluta del tuttoestraneo alla natura dell'istituto, il quale postula invece un giudizio diprobabilità basato sull'id quod plerumque accidit.Nello specifico, la doglianza investe il ragionamento del giudicanteladdove ha ritenuto l'invio delle intimazioni di pagamento alla sola madree la pregressa collaborazione lavorativa tra padre e figlio elementi inidoneia dimostrare la scientia damni del terzo. [OSCURATO:SOCIETA]. sostiene che ilgiudice territoriale avrebbe dovuto applicare un'inferenza probabilisticarigorosa: la stretta parentela e la condivisione quotidiana del laboratorio diNumero registro generale 17785/2024Numero sezionale 1000/2026Numero di raccolta generale 12298/2026Data pubblicazione 02/05/2026Via Emo 19 rendono inverosimile l'ignoranza di [OSCURATO:PERSONA] il rischio di escussione delle fideiussioni, evento destinato a colpireproprio l'immobile sede della sua attività.4. Con il quarto motivo denunzia la nullità della sentenza per violazione efalsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c., censurando l'indebita utilizzazione di fatti mai provati nel corsodel giudizio.Si duole del passaggio della motivazione in cui il collegio d’appello haritenuto "processualmente emerso" un risalente deterioramento deirapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e il padre [OSCURATO:PERSONA], assumendo talecircostanza quale elemento di prova per escludere la scientia damni incapo all'acquirente.Lamenta l’insussistenza di riscontri probatori a supporto di talericostruzione, la quale poggerebbe esclusivamente su una generica econtestata affermazione del figlio circa un asserito "raffreddamento" deilegami interpersonali, laddove le risultanze processuali asseritamentedue all'interno dell'officina e una piena concordia d'intenti nel gestire ilpassaggio generazionale dell'attività di famiglia, culminato proprio nellacompravendita del laboratorio.Lamenta che gli stessi debitori alienanti avevano qualificato l'attodispositivo come l'ultimo tassello di un programma avviato anni prima,confermando un legame di stretta cooperazione professionale e personale.Il giudice di merito avrebbe dunque violato il principio dispositivo,ponendo a fondamento della decisione una circostanza fattuale priva didimostrazione e smentita dagli atti di causa, i quali deponevanounivocamente per l'esistenza di un rapporto di fiducia e costantefrequentazione tra alienante e terzo.5. Con il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., perNumero registro generale 17785/2024Numero sezionale 1000/2026Numero di raccolta generale 12298/2026Data pubblicazione 02/05/2026l'indebito ribaltamento dell'onere probatorio operato dal collegioterritoriale. La censura si salda alle doglianze espresse nel quarto mezzo,rilevando l'errore del giudice di seconde cure nell'assumere a presuppostodella decisione il preteso deterioramento dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] AlessandroTosato e il padre [OSCURATO:PERSONA]. Tale circostanza sarebbe stata infatti ritenutaprovata senza che le parti interessate a farla valere avessero fornito alcunriscontro istruttorio.Si duole che il giudice di merito, considerando accertato un fatto privo didimostrazione e funzionale a escludere la scientia damni, abbia violato ilcanone fondamentale della ripartizione dell'onere probatorio.Lamenta che incombesse esclusivamente ai resistenti -il terzo acquirentee i coniugi debitori- provare rigorosamente tale frattura relazionale percontrastare il quadro indiziario avverso. L'aver posto un fatto non provatoa fondamento del rigetto della domanda revocatoria integra una paleseviolazione del precetto normativo, il quale impone a chi eccepiscel'inefficacia di un atto di dimostrare i fatti costitutivi dell'eccezione stessa.6. I motivi, che possono congiuntamente in quanto esaminarsi connessi,sono inammissibili.6.1. Con le prime tre doglianze la società ricorrente deduce la violazionee falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., censurando la pronuncia della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui ha escluso la prova della scientia damni in capoa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. lamenta un errore di diritto nel ragionamento deigiudici di merito, i quali avrebbero indebitamente preteso la dimostrazionedi elementi "oggettivi" e diretti, negando valenza probatoria allepresunzioni semplici nonostante la giurisprudenza di legittimità nericonosca la piena idoneità a fondare il convincimento del giudice. Laricorrente espone la sussistenza di un complesso quadro indiziario -– perNumero registro generale 17785/2024Numero sezionale 1000/2026Numero di raccolta generale 12298/2026Data pubblicazione 02/05/2026sostenere che la Corte territoriale abbaia erroneamente negato lasussistenza della scientia damni.I motivi sono inammissibili in quanto la ricorrente non censuraun’erronea interpretazione astratta delle norme sulle presunzioni, macontesta il risultato del giudizio della corte d'appello, pretendendo chequesta Corte attribuisca al quadro indiziario da lei individuato basato sullastretta prossimità parentale, sulla quotidiana collaborazione lavorativa,sulla concatenazione temporale degli eventi (coincidenza tra revocaaffidamenti e avvio istruttoria mutuo) e sull'inserimento dellacompravendita in una preordinata attività di spoglio del patrimonio deldebitore, un peso diverso da quello assegnatogli.«La denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione delcitato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., puòprospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamentopresuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordantiovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità oprecisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto dellaconseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversaricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di unainferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice dimerito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi dellanorma» (Cass. 21/03/2022, n. 9054), in quanto la censura «non puòlimitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dalgiudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità econtraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro esclusoche la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogoal vizio di omesso esame di un punto decisivo» (Cass. 26/02/2020, n.5279); la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti dellapresunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentrenon può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità,Numero registro generale 17785/2024Numero sezionale 1000/2026Numero di raccolta generale 12298/2026Data pubblicazione 02/05/2026criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che nonrisultino dalla motivazione; ai suddetti principi si è correttamente attenutala corte territoriale, la quale ha preso le mosse da plurimi indizi, la cuigravità, precisione e concordanza non sono inficiate dalle censure di partericorrente, atteso che: a) la «la gravità allude ad un concetto logico,generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppurea principi di una qualche logica particolare, per esempio di naturascientifica o propria di una qualche lex artis», che significa solo che «lapresunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui,dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B», nonessendo «condivisibile invece l'idea che vorrebbe sotteso alla gravità chel'inferenza presuntiva sia "certa”» (così Cass. 4/08/2017, n. 19485).Infatti, «per la configurazione di una presunzione giuridicamente validanon occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unicaconseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietàassoluta ed esclusiva», essendo, invece, «sufficiente che dal fatto noto siadesumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio diprobabilità basato sull'"id quod plerumque accidit"» (così Cass.15/03/2018, n. 6387); b) la precisione «esprime l'idea che l'inferenzaprobabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado diprobabilità che si indirizzi solo verso di esso, mentre non lasci spazio,sempre al livello della probabilità (e, dunque, anche in questo caso nondella certezza), ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso unaltro o altri fatti» (Cass. 21/01/2025, n.1467); c) la concordanza individuaun «requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modoassoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi,bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altrielementi probatori, volendo esprimere l'idea che, intanto la presunzione èammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modoNumero registro generale 17785/2024Numero sezionale 1000/2026Numero di raccolta generale 12298/2026Data pubblicazione 02/05/2026concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere omeno anche altri ragionamenti presuntivi» (Cass. n. 19485/2017).6.2. Né ha rilievo l’asserita mancata considerazione di alcunecircostanze, o la pretesa "frammentazione atomistica" degli indizidenunciata nel secondo motivo. Il procedimento logico si articola infatti indue momenti: la previa analisi di tutti gli elementi indiziari per scartarequelli irrilevanti e la successiva valutazione complessiva (c.d. convergenzadel molteplice) (Cass. 21/03/2022, n. 9054). La ricorrente nella sostanzacensura l'ordine logico e il peso probatorio attribuito dalla Corte territorialeai singoli elementi, risolvendosi la sua doglianza in una surrettizia critica allibero convincimento del giudice di merito e quindi infine alla motivazionedella sentenza. Secondo il consolidato orientamento di questa SupremaCorte, il compito del giudice di legittimità non è quello di verificare se lamotivazione sia convincente, ma solo se essa esista e sia coerente; nelcaso di specie, la corte d'appello ha fornito un esame analitico ecomplessivo delle circostanze (acquisto tramite mutuo, autonomiaabitativa, estraneità societaria), rendendo la decisione insindacabile.6.3. La doglianza introdotta con il terzo motivo nella parte in cui laricorrente si duole che la corte d'appello abbia preteso una prova direttadella scientia damni del terzo acquirente deriva da un'erronea lettura dellasentenza impugnata. La corte d'appello non ha affatto preteso una 'provadiretta' della scientia damni, né ha negato l'ammissibilità delle presunzionisemplici; al contrario, ha operato un rigoroso vaglio critico del quadroindiziario, concludendo per l'insussistenza della prova presuntiva dellascientia damni del terzo acquirente a fronte di elementi di segno opposto(il reale esborso del prezzo, l'autonomia dei nuclei familiari e la pregressagestione dell'officina).6.4. Gli ulteriori profili di censura sono parimenti orientati a mettere indiscussione gli apprezzamenti di fatto del giudice di merito e perciòprestano il fianco ad una declaratoria di inammissibilità, atteso che questaNumero registro generale 17785/2024Numero sezionale 1000/2026Numero di raccolta generale 12298/2026Data pubblicazione 02/05/2026Corte non può sostituire il proprio giudizio di probabilità a quello delgiudice di merito. Vale appena la pena di aggiungere che la giurisprudenzadi questa Corte non ritiene che il vincolo di parentela tra le parti ingeneriuna presunzione assoluta, ma sottolinea che esso è solo un indizio chedeve essere valutato all’interno di un quadro indiziario (Cass. 17/07/2025,n. 19993; Cass. 23/06/2025, n. 16842).6.5. Né sono ammissibili gli ulteriori profili di censura articolati con gliultimi due motivi, nella parte i cui imputano al giudice a quo la violazionedell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., censurando l'indebita utilizzazionedel "deterioramento dei rapporti" tra padre e figlio, ritenuto fatto maiprovato. Secondo l'insegnamento costante di questa Corte (Cass.,Sez.Un., 5/08/2016, n. 16598), la violazione dell'art. 115 c.p.c. èravvisabile solo ove il giudice utilizzi prove non proposte dalle parti o fattinon acquisiti al processo. Nel caso di specie, il riferimento aldeterioramento dei rapporti costituisce un elemento del complessivoragionamento presuntivo, fondato sulle allegazioni difensive e sullaprovata autonomia dei nuclei familiari sin dal 2000. La censura difetta didecisività, poiché la ratio decidendi poggia prioritariamente sulla provadell'effettivo pagamento del prezzo e sulla finalità di ricambiogenerazionale.6.6. Infine, non ricorre la violazione dell’art. 2697 c.c., che si configurasolo se il giudice ha invertito l'onere della prova. Allorquando il motivo nonrisulti argomentato in termini di errata scomposizione della fattispecie trafatti costitutivi ed eccezioni, ma solo come postulazione di un esito noncorretto della valutazione probatoria, il motivo stesso è inammissibile,risolvendosi in un surrettizio tentativo di postulare il controllo dellavalutazione delle prove oggi vietato (Cass., Sez. Un., n. 16598/2016, cit.).7. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Numero registro generale 17785/2024Numero sezionale 1000/2026Numero di raccolta generale 12298/2026Data pubblicazione 02/05/20268. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate nella misura indicata indispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono lasoccombenza P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 5.200,00 (di cui euro 5.000,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; in complessivi euro 5.200,00 (di cui euro 5.000,00 peronorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore deicontroricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distrazione aldifensore dichiaratosi antistatario.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/03/2026 dallaTerza Sezione civile della Corte di Cassazione.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]