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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36004/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato negli [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03-10-2022 del Tribunale di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 ottobre 2022, il Tribunale di Perugia, riconosciute le attenuanti generiche, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 2.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 256, commi 1 lett. a, del d.

Igs. n. 152 del 2006, reato a lui ascritto per avere, quale rappresentante legale della ditta "M.M.

Ceramica di [OSCURATO:PERSONA]", in violazione di quanto stabilito dal combinato disposto di cui agli art. 183 comma 1 lett. bb) e 185 bis, comma 2 lett. b) del d.

Igs. n. 152 del 2006, avviato allo smaltimento, in data 22 novembre 2018, 60 kg di rifiuti non pericolosi, costituiti in particolare da scarti di ceramica sottoposti a trattamento termico (CER 101208), prodotti nel periodo ricompreso tra il 26 maggio 2017 e il 30 giugno 2017 e quindi oltre i limiti temporali imposti dalla norma, e per avere inoltre accumulato e stoccato circa kg 1.200 di rifiuti non pericolosi, costituiti da scarti di ceramica non sottoposti a trattamento termico (CER 101201); fatto accertato in [OSCURATO:PERSONA] in data 19 febbraio 2019.

2. Avverso la sentenza del Tribunale umbro, Marzouk, tramite il difensore d'ufficio, ha presentato ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa ha dedotto l'erronea applicazione degli art. 131 bis, 132 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al mancato nconoscimento della particolare tenuità del fatto e alla determinazione della pena, osservando che il Tribunale non ha valutato a tali fini la personalità dell'imputato, la natura dei materiali, il quantitativo minimo degli stessi, la condotta complessiva in punto di gestione dell'azienda, priva di ulteriori censure e la vita anteatta dell'imputato, privo di condanne penali, nonché l'inserimento del ricorrente quale cittadino straniero nel contesto sociale di riferimento e l'occasionalità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.

1. Premesso che non è in discussione il giudizio di colpevolezza del ricorrente in ordine al fatto a lui ascritto, deve osservarsi che, in punto di diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e di determinazione della pena, la sentenza impugnata non presta il fianco alle censure difensive.

1.1. Iniziando dal secondo aspetto, ovvero il computo della pena, occorre innanzitutto evidenziare che lo status di incensurato di Marzouk non è stato ignorato dal Tribunale, ma è stato valorizzato ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, che peraltro sono state applicate nella misura massima di un terzo sulla pena base di 3.000 euro di ammenda, per cui non può affermarsi che il trattamento sanzionatorio sia stato ispirato da criteri di eccessivo rigore, tanto più ove si consideri che il giudice monocratico ha optato per la pena pecuniaria in luogo di quella detentiva, fissandola in misura molto prossima al minimo edittale di 2.600 euro, a fronte di un massimo di 26.000 euro.

1.2. Quanto al primo aspetto, ovvero il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, il Tribunale ha ritenuto non applicabile l'art. 131 bis cod. pen., ostandovi sia l'abitualità delle condotte, plurime, reiterate e collegate alla professione dell'imputato, essendo peraltro la violazione in corso al momento del controllo, sia il quantitativo di rifiuti, risultato non di scarsa rilevanza.

Orbene, con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata, il ricorso non si confronta adeguatamente, limitandosi a proporre differenti valutazioni di merito che tuttavia non possono trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi richiamare in tal senso l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678) secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 comma primo cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente anche la sola indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

A ciò deve solo aggiungersi che, come osservato anche dall'Avvocato generale, il fatto illecito per cui è intervenuta condanna (consistente nel reiterato stoccaggio non autorizzato di rifiuti) ha natura di reato permanente, venendo in rilievo un'attività illecita prodromica al successivo recupero o smaltimento dei rifiuti, per cui, anche sotto tale profilo, non vi è spazio per l'accoglimento della doglianza difensiva, trovando applicazione il principio affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Rv. 267589), secondo cui, in tema di reati permanenti, è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa.

2. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle censure sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Marzouk deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

C--t") P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato negli [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03-10-2022 del Tribunale di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 ottobre 2022, il Tribunale di Perugia, riconosciute le attenuanti generiche, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 2.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 256, commi 1 lett. a, del d. Igs. n. 152 del 2006, reato a lui ascritto per avere, quale rappresentante legale della ditta "M.M. Ceramica di [OSCURATO:PERSONA]", in violazione di quanto stabilito dal combinato disposto di cui agli art. 183 comma 1 lett. bb) e 185 bis, comma 2 lett. b) del d. Igs. n. 152 del 2006, avviato allo smaltimento, in data 22 novembre 2018, 60 kg di rifiuti non pericolosi, costituiti in particolare da scarti di ceramica sottoposti a trattamento termico (CER 101208), prodotti nel periodo ricompreso tra il 26 maggio 2017 e il 30 giugno 2017 e quindi oltre i limiti temporali imposti dalla norma, e per avere inoltre accumulato e stoccato circa kg 1.200 di rifiuti non pericolosi, costituiti da scarti di ceramica non sottoposti a trattamento termico (CER 101201); fatto accertato in [OSCURATO:PERSONA] in data 19 febbraio 2019. 2. Avverso la sentenza del Tribunale umbro, Marzouk, tramite il difensore d'ufficio, ha presentato ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa ha dedotto l'erronea applicazione degli art. 131 bis, 132 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al mancato nconoscimento della particolare tenuità del fatto e alla determinazione della pena, osservando che il Tribunale non ha valutato a tali fini la personalità dell'imputato, la natura dei materiali, il quantitativo minimo degli stessi, la condotta complessiva in punto di gestione dell'azienda, priva di ulteriori censure e la vita anteatta dell'imputato, privo di condanne penali, nonché l'inserimento del ricorrente quale cittadino straniero nel contesto sociale di riferimento e l'occasionalità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 1. Premesso che non è in discussione il giudizio di colpevolezza del ricorrente in ordine al fatto a lui ascritto, deve osservarsi che, in punto di diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e di determinazione della pena, la sentenza impugnata non presta il fianco alle censure difensive. 1.1. Iniziando dal secondo aspetto, ovvero il computo della pena, occorre innanzitutto evidenziare che lo status di incensurato di Marzouk non è stato ignorato dal Tribunale, ma è stato valorizzato ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, che peraltro sono state applicate nella misura massima di un terzo sulla pena base di 3.000 euro di ammenda, per cui non può affermarsi che il trattamento sanzionatorio sia stato ispirato da criteri di eccessivo rigore, tanto più ove si consideri che il giudice monocratico ha optato per la pena pecuniaria in luogo di quella detentiva, fissandola in misura molto prossima al minimo edittale di 2.600 euro, a fronte di un massimo di 26.000 euro. 1.2. Quanto al primo aspetto, ovvero il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, il Tribunale ha ritenuto non applicabile l'art. 131 bis cod. pen., ostandovi sia l'abitualità delle condotte, plurime, reiterate e collegate alla professione dell'imputato, essendo peraltro la violazione in corso al momento del controllo, sia il quantitativo di rifiuti, risultato non di scarsa rilevanza. Orbene, con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata, il ricorso non si confronta adeguatamente, limitandosi a proporre differenti valutazioni di merito che tuttavia non possono trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi richiamare in tal senso l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678) secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 comma primo cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente anche la sola indicazione di quelli ritenuti rilevanti. A ciò deve solo aggiungersi che, come osservato anche dall'Avvocato generale, il fatto illecito per cui è intervenuta condanna (consistente nel reiterato stoccaggio non autorizzato di rifiuti) ha natura di reato permanente, venendo in rilievo un'attività illecita prodromica al successivo recupero o smaltimento dei rifiuti, per cui, anche sotto tale profilo, non vi è spazio per l'accoglimento della doglianza difensiva, trovando applicazione il principio affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Rv. 267589), secondo cui, in tema di reati permanenti, è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa. 2. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle censure sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Marzouk deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. C--t") P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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