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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 12042/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avversol’ordinanza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del 29 febbraio 2024, cheaveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza di primogrado emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 6 dicembre 2018, in quantotardivamente proposto.1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente osserva che il 2 marzo 2024 Arcoaveva ricevuto la notifica di un’ordinanza di inammissibilità relativa alprocedimento n. 1864/2012 RG ed apprendeva quindi di non aver avuto notiziadel procedimento in quanto, pur avendo eletto domicilio presso la propriaabitazione in via [OSCURATO:PERSONA] 14 di [OSCURATO:PERSONA], non avevaricevuto alcuna notifica, compresa quella del decreto di citazione a giudizio;inoltre, al momento della elezione di domicilio, il ricorrente aveva indicato leproprie generalità in [OSCURATO:PERSONA] e non in [OSCURATO:PERSONA], come indicatonell’ordinanza impugnata.Altra conseguenza della omissione della notifica del decreto di citazione agiudizio era la tempestività dell’appello: infatti, il termine di trenta giorni per ildeposito dell’appello presuppone che l’imputato sia stato regolarmente citato agiudizio e che abbia partecipato al processo o che quantomeno sia stato dichiaratocontumace o assente; il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato citato in primo gradocomportava che l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato tempestivo, ancorchèredatto dal difensore all’insaputa dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1 La Corte di appello ha infatti correttamente rilevato che la sentenzaimpugnata era stata depositata il 6 dicembre 2018 e depositata entro il termine di15 giorni, per cui il termine per la proposizione dell’appello scadeva il 21 gennaio2019, con la conseguenza che l’appello depositato il 1° febbraio 2019 era tardivo;le questioni di nullità della notifica proposte con il motivo di ricorso non sonopertinenti, potendo semmai essere fatte valere con una istanza di rescissione delgiudicato; peraltro, da un esame del fascicolo, risulta che il ricorrente ha propostoistanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza, rigettata dalla Cortedi appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 aprile 2024 in quanto il ricorrente avevaricevuto a mani proprie copia degli atti.2.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., con il provvedimento chedichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve esserecondannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosiprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamentoa favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avversol’ordinanza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del 29 febbraio 2024, cheaveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza di primogrado emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 6 dicembre 2018, in quantotardivamente proposto.1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente osserva che il 2 marzo 2024 Arcoaveva ricevuto la notifica di un’ordinanza di inammissibilità relativa alprocedimento n. 1864/2012 RG ed apprendeva quindi di non aver avuto notiziadel procedimento in quanto, pur avendo eletto domicilio presso la propriaabitazione in via [OSCURATO:PERSONA] 14 di [OSCURATO:PERSONA], non avevaricevuto alcuna notifica, compresa quella del decreto di citazione a giudizio;inoltre, al momento della elezione di domicilio, il ricorrente aveva indicato leproprie generalità in [OSCURATO:PERSONA] e non in [OSCURATO:PERSONA], come indicatonell’ordinanza impugnata.Altra conseguenza della omissione della notifica del decreto di citazione agiudizio era la tempestività dell’appello: infatti, il termine di trenta giorni per ildeposito dell’appello presuppone che l’imputato sia stato regolarmente citato agiudizio e che abbia partecipato al processo o che quantomeno sia stato dichiaratocontumace o assente; il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato citato in primo gradocomportava che l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato tempestivo, ancorchèredatto dal difensore all’insaputa dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1 La Corte di appello ha infatti correttamente rilevato che la sentenzaimpugnata era stata depositata il 6 dicembre 2018 e depositata entro il termine di15 giorni, per cui il termine per la proposizione dell’appello scadeva il 21 gennaio2019, con la conseguenza che l’appello depositato il 1° febbraio 2019 era tardivo;le questioni di nullità della notifica proposte con il motivo di ricorso non sonopertinenti, potendo semmai essere fatte valere con una istanza di rescissione delgiudicato; peraltro, da un esame del fascicolo, risulta che il ricorrente ha propostoistanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza, rigettata dalla Cortedi appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 aprile 2024 in quanto il ricorrente avevaricevuto a mani proprie copia degli atti.2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., con il provvedimento chedichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve esserecondannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosiprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamentoa favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 12042/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris