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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29065/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 26884-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 24, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., AGENZIA DELLE ENTRATE — RISCOSSIONE, in persona del Presidente p.t., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 67/03/2020 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 16.01.2020; udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 4 maggio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], RGN 26884/2020 Con9li' re r91.

Fede rici Rilevato che Dal ricorso si evince che a [OSCURATO:PERSONA] fu notificato un sollecito di pagamento del complessivo importo di C 49.200,80, in cui erano indicati gli estratti di ruolo e le cartelle di pagamento relative a varie imposte (Iva, Irpef, Irap ) e diritti annuali CCIAA. il ricorrente propose ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo avverso il sollecito di pagamento, le cartelle e tutti gli atti prodromici, eccependo l'inesistenza, la nullità o l'annullabilità degli atti.

Con sentenza n. 245/02/2017 il giudice di primo grado rigettò il ricorso.

L'appello proposto dal ricorrente fu parimenti rigettato con la sentenza n. 67/03/2020. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha ritenuto i motivi generici, o infondati o tardivamente impugnati gli atti impositivi.

Il contribuente ha censurato la pronuncia affidandosi a cinque motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso.

L'Agenzia delle entrate - Riscossione, cui risulta ritualmente notificato il ricorso, è rimasta intimata.

Nell'adunanza camerale del 4 maggio 2022 la causa è stata riservata e decisa.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

Considerato che Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, degli artt.156 e 160 cod. proc. civ., nonché dell'art. 2697 cod. civ., in relazione agli all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., quanto alla erronea affermazione della corretta notificazione delle cartelle di pagamento.

Il contribuente elenca una pluralità di irregolarità della notificazione delle singole cartelle, dolendosi del ritiro della notifica da parte di familiari senza l'avviso di notificazione a mezzo di raccomandata (cartella n. 03720110002074808), della mancata compilazione della relata di notifica (cartella 03720120004954551000), della illeggibilità delle firme del destinatario che le ha ritirate (cartelle 03720130008186078000, 03720140002109727000), della consegna della cartella ad un familiare, senza l'invio dell'avviso di notificazione mediante raccomandata (03720140007765137000 e 03720150000247581000).

Ha inoltre eccepito RGN 26884/2020 Consi e rei, Federici che l'Ufficio avrebbe depositato solo fotocopie non autenticate delle ricevute di notifica e non gli originali.

Il ricorso è infondato perché le eccezioni afferiscono a presunte irregolarità di notifica delle cartelle di pagamento, che, non compromettendo la loro esatta destinazione, dovevano trovare sede nella tempestiva impugnazione delle cartelle medesime e non in occasione della impugnazione del sollecito di pagamento, ultimo atto notificato, che non è stato attinto da alcuna censura.

La sentenza della Commissione regionale ha correttamente rilevato tale tardività.

Altrettanto correttamente ha rigettato la questione della produzione delle notificazioni in fotocopia per la genericità delle contestazioni.

In tal modo ha fatto applicazione del principio di diritto secondo cui, ai fini della corretta interpretazione degli artt. 2719 e 2712 cod. civ., la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27633; 20 giugno 2019, n. 16557, in questa seconda pronuncia con specifico riferimento al generico disconoscimento delle relate di notifica).

È infatti evidente che il tenore della contestazione, da parte della contribuente, dell'efficacia probatoria dei documenti allegati in fotocopia in giudizio, è stato formulato molto genericamente e dunque del tutto incomprensibilmente.

Con il secondo motivo ha eccepito la violazione dell'art. 2948 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per non aver riconosciuto la prescrizione di alcuni dei crediti vantati dall'Agente della Riscossione.

Con il terzo motivo ha eccepito la violazione dell'art. 20 del d.l. 31 dicembre 1997, n. 472, e dell'art. 2948 n. 4, cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., per non aver ritenuto prescritte "parte" delle sanzioni comminate.

I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché connessi, sono inammissibili per una pluralità di ragioni.

Innanzitutto perché si invoca cumulativamente il vizio di interpretazione della legge sostanziale, RGN 26884/2020 Consigli '\ rel. federici il vizio di applicazione delle norme processuali, il vizio di motivazione, senza far comprendere per quale parte e per quali ragioni della sentenza impugnata siano denunciati i rispettivi vizi.

Peraltro, in assenza di una espressa denuncia di omessa pronuncia, le eccezioni sollevate sono intempestive e comunque il ricorrente non indica se e in quale atto ha sollevato l'eccezione di prescrizione, così che il ricorso non rispetta neppure il principio di autosufficienza.

Con il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 7 della

I. 27 luglio 2000, n. 212, perché le cartelle omettono di riportare un dettagliato conteggio degli interessi, delle sanzioni ed "aliquote", in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.

A parte la confusa invocazione della denuncia di un error iuris in iudicando e di un error iuris in procedendo, il motivo si infrange sulla considerazione della intempestività dei vizi denunciati, che afferiscono ancora una volta alle cartelle, notificate anni prima.

Con il quinto motivo invoca la nullità della decisione per violazione del "principio di proporzionalità" delle spese di soccombenza al valore della causa, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Il motivo è infondato atteso che, a fronte della soccombenza del contribuente in grado d'appello rispetto a due parti diverse, costituite ciascuna per l'autonoma posizione processuale e per controdedurre alle distinte ragioni introdotte con il ricorso, la liquidazione delle spese non si è discostata dai parametri relativi al valore della controversia, così che il giudice non è incorso in alcun errore.

Il ricorso va in conclusione interamente rigettato.

La liquidazione delle spese segue la soccombenza, nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore delle controricorrenti nella misura di C 5.600,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a RGN 26884/2020 Consitr. re rel.

Fede rici , , , 4, quello previsto p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 26884-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 24, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., AGENZIA DELLE ENTRATE — RISCOSSIONE, in persona del Presidente p.t., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 67/03/2020 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 16.01.2020; udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 4 maggio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], RGN 26884/2020 Con9li' re r91. Fede rici Rilevato che Dal ricorso si evince che a [OSCURATO:PERSONA] fu notificato un sollecito di pagamento del complessivo importo di C 49.200,80, in cui erano indicati gli estratti di ruolo e le cartelle di pagamento relative a varie imposte (Iva, Irpef, Irap ) e diritti annuali CCIAA. il ricorrente propose ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo avverso il sollecito di pagamento, le cartelle e tutti gli atti prodromici, eccependo l'inesistenza, la nullità o l'annullabilità degli atti. Con sentenza n. 245/02/2017 il giudice di primo grado rigettò il ricorso. L'appello proposto dal ricorrente fu parimenti rigettato con la sentenza n. 67/03/2020. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha ritenuto i motivi generici, o infondati o tardivamente impugnati gli atti impositivi. Il contribuente ha censurato la pronuncia affidandosi a cinque motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso. L'Agenzia delle entrate - Riscossione, cui risulta ritualmente notificato il ricorso, è rimasta intimata. Nell'adunanza camerale del 4 maggio 2022 la causa è stata riservata e decisa. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. Considerato che Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, degli artt.156 e 160 cod. proc. civ., nonché dell'art. 2697 cod. civ., in relazione agli all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., quanto alla erronea affermazione della corretta notificazione delle cartelle di pagamento. Il contribuente elenca una pluralità di irregolarità della notificazione delle singole cartelle, dolendosi del ritiro della notifica da parte di familiari senza l'avviso di notificazione a mezzo di raccomandata (cartella n. 03720110002074808), della mancata compilazione della relata di notifica (cartella 03720120004954551000), della illeggibilità delle firme del destinatario che le ha ritirate (cartelle 03720130008186078000, 03720140002109727000), della consegna della cartella ad un familiare, senza l'invio dell'avviso di notificazione mediante raccomandata (03720140007765137000 e 03720150000247581000). Ha inoltre eccepito RGN 26884/2020 Consi e rei, Federici che l'Ufficio avrebbe depositato solo fotocopie non autenticate delle ricevute di notifica e non gli originali. Il ricorso è infondato perché le eccezioni afferiscono a presunte irregolarità di notifica delle cartelle di pagamento, che, non compromettendo la loro esatta destinazione, dovevano trovare sede nella tempestiva impugnazione delle cartelle medesime e non in occasione della impugnazione del sollecito di pagamento, ultimo atto notificato, che non è stato attinto da alcuna censura. La sentenza della Commissione regionale ha correttamente rilevato tale tardività. Altrettanto correttamente ha rigettato la questione della produzione delle notificazioni in fotocopia per la genericità delle contestazioni. In tal modo ha fatto applicazione del principio di diritto secondo cui, ai fini della corretta interpretazione degli artt. 2719 e 2712 cod. civ., la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27633; 20 giugno 2019, n. 16557, in questa seconda pronuncia con specifico riferimento al generico disconoscimento delle relate di notifica). È infatti evidente che il tenore della contestazione, da parte della contribuente, dell'efficacia probatoria dei documenti allegati in fotocopia in giudizio, è stato formulato molto genericamente e dunque del tutto incomprensibilmente. Con il secondo motivo ha eccepito la violazione dell'art. 2948 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per non aver riconosciuto la prescrizione di alcuni dei crediti vantati dall'Agente della Riscossione. Con il terzo motivo ha eccepito la violazione dell'art. 20 del d.l. 31 dicembre 1997, n. 472, e dell'art. 2948 n. 4, cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., per non aver ritenuto prescritte "parte" delle sanzioni comminate. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché connessi, sono inammissibili per una pluralità di ragioni. Innanzitutto perché si invoca cumulativamente il vizio di interpretazione della legge sostanziale, RGN 26884/2020 Consigli '\ rel. federici il vizio di applicazione delle norme processuali, il vizio di motivazione, senza far comprendere per quale parte e per quali ragioni della sentenza impugnata siano denunciati i rispettivi vizi. Peraltro, in assenza di una espressa denuncia di omessa pronuncia, le eccezioni sollevate sono intempestive e comunque il ricorrente non indica se e in quale atto ha sollevato l'eccezione di prescrizione, così che il ricorso non rispetta neppure il principio di autosufficienza. Con il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 7 della I. 27 luglio 2000, n. 212, perché le cartelle omettono di riportare un dettagliato conteggio degli interessi, delle sanzioni ed "aliquote", in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. A parte la confusa invocazione della denuncia di un error iuris in iudicando e di un error iuris in procedendo, il motivo si infrange sulla considerazione della intempestività dei vizi denunciati, che afferiscono ancora una volta alle cartelle, notificate anni prima. Con il quinto motivo invoca la nullità della decisione per violazione del "principio di proporzionalità" delle spese di soccombenza al valore della causa, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il motivo è infondato atteso che, a fronte della soccombenza del contribuente in grado d'appello rispetto a due parti diverse, costituite ciascuna per l'autonoma posizione processuale e per controdedurre alle distinte ragioni introdotte con il ricorso, la liquidazione delle spese non si è discostata dai parametri relativi al valore della controversia, così che il giudice non è incorso in alcun errore. Il ricorso va in conclusione interamente rigettato. La liquidazione delle spese segue la soccombenza, nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore delle controricorrenti nella misura di C 5.600,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a RGN 26884/2020 Consitr. re rel. Fede rici , , , 4, quello previsto p
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