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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04827/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui è costituito parte civile altresì: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2019 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nelle richieste già formulate nella requisitoria scritta depositata e ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; e, per la parte civile ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata almeno agli effetti civili;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 marzo 2020 (dep. il 10 luglio 2020) la Corte di appello di Bologna - in riforma della sentenza del Tribunale di Modena del 28 gennaio 2016 - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] MANTOVANI dall'imputazione di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art.483 cod. pen.) perché il fatto non costituisce reato, revocando le statuizioni civili rese dalla sentenza appellata in favore di Franco MANTOVANI e Pio MANTOVANI.

2. Nell'interesse della parte civile Franco MANTOVANI è stato proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è stata addotta l'inosservanza di norme processuali poste a pena di «nullità e/o invalidità della sentenza» e, in particolare, dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. a cagione del mancato deposito della motivazione nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza; ed è stato denunciato il mancato vaglio di quanto allegato dalle parti civili nelle rispettive memorie.

2.2. Con il secondo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.)- è stata prospettata l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, adducendo in particolare l'inammissibilità dell'atto di appello dell'imputata, già denunciata dalla parte civile al Giudice del secondo grado che, tuttavia, non avrebbe esaminato tale eccezione nella sentenza impugnata.

2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la «mancanza e/o contradditori[età] e/o manifesta illogicità della motivazione» della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il fatto in imputazione non costituisce reato.

2.4. Il ricorso ha infine svolto mosso censure relative alla correttezza della liquidazione del danno, rappresentando il difetto di ragioni in forza delle quali diminuire l'importo del risarcimento già liquidato.

3. Il difensore dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] MANTOVANI ha presentato memoria con la quale ha chiesto rendersi declaratoria di inammissibilità del ricorso (deducendo la manifesta infondatezza del primo motivo; contestando l'asserita genericità dell'appello proposto nell'interesse della stessa [OSCURATO:PERSONA] MANTOVANI e quanto dedotto dal ricorrente sul punto; allegando che il terzo motivo di impugnazione sarebbe versato in fatto); e , in via subordinata, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è inammissibile poiché generico e manifestamente infondato, nei termini che si espongono.

1.1. Con esso si è, anzitutto, dedotta la nullità della sentenza impugnata perché la motivazione è stata depositata oltre il termine di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.1.1.1.

In effetti, nel caso di specie, la Corte di appello ha pronunciato la sentenza il 26 marzo 2019, fissando in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione, che tuttavia ha avuto luogo il 10 luglio 2020.

Tuttavia, il mancato rispetto del termine per il deposito della sentenza, determinato dal giudice che la pronuncia ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., incide - per quel che attiene al processo - sui conseguenti adempimenti di cancelleria (ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen.) e sulla decorrenza del termine a impugnare (art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.).

Non vi è alcuna norma - in un sistema processuale improntato alla tassatività delle nullità - che contempli la denunciata invalidità, non potendo neppure farsi rientrare l'ipotesi in discorso tra le nullità di ordine generale previste dall'art. 178 cod. proc. pen. 1.2.

La difesa del ricorrente ha, altresì, allegato che le parti civili avevano depositato, in data 9 novembre 2018, innanzi alla Corte di appello «memorie di costituzione di risposta» (datate 22 ottobre 2018), con i relativi allegati, cui si è riportat[a] integralmente», con le quali venivano specificati «i motivi di responsabilità-colpevolezza dell'imputata» e si confutava in modo dettagliato quanto esposto nell'atto di appello presentato nell'interesse della stessa; e nella sentenza impugnata non vi sarebbe alcun riferimento a quanto allegato dalle parti civili, che non sarebbe stata analizzata con attenzione o neppure oggetto di vaglio.

1.2.1. L'allegazione in parola, che ha censurato la motivazione della pronuncia impugnata per il tramite del generico rimando ai detti atti, è del tutto priva di specificità, oltre che manifestamente infondata nella parte in cui assume la nullità della sentenza di secondo grado.

Difatti, «la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato»; e «l'omessa valutazione di memorie difensive non costituisce causa di nullità della decisione, ma può unicamente incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione» (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511 - 01).

2. Con il secondo motivo è stata assunta l'inosservanza di norme processuali poste a pena di inammissibilità, a causa della mancata declaratoria dell'inammissibilità dell'appello dell'imputata.

Il ricorrente ha dedotto di aver già denunciato con la memoria datata 22 ottobre 2018 l'inammissibilità del gravame, nei termini di seguito trascritti: - ossia rassegnando: • la violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., perché non erano stati enunciati nell'atto di appello i capi o i punti della decisione cui si riferiva l'imputazione e i motivi con l'indicazione delle ragioni di fatto e anche di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; • la violazione dell'art. 591 cod. proc. pen., del cui comma 1 il ricorso ha riprodotto il testo; • l'inammissibilità dell'appello «per la proposizione di ragioni già discusse dal giudice di primo grado e ritenuto infondati», trascrivendo due principi di diritto affermati in una occasione da questa Corte (in data 22 settembre 2004) e nell'altra dalla Corte di appello di Lecce (in data 30 marzo 2018); - riportando la massima secondo cui «è inammissibile l'appello che si limiti alla mera riproposizione dei temi già valutati insufficienti o inidonei dal giudice di primo grado senza specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti in sentenza, trattandosi di impugnazione inidonea ad orientare il giudice di secondo grado verso la decisione di riforma» (Sez. 6, n. 25711 del 17/05/2016, V., Rv. 267011 - 01); - ed adducendo che la Corte territoriale nulla avrebbe esposto al riguardo.

2.1. Anche il motivo in esame è inammissibile poiché del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato.

Con esso, difatti, il ricorrente si è limitato a riportare - nei termini sopra esposti - il testo degli artt. 581 e 591, comma 1, cod. proc. pen., cui ha giustapposto taluni princìpi giurisprudenziali, senza esporre alcun elemento relativo al caso di specie.

Dunque, la parte civile non si è confrontata con le argomentazioni alla luce delle quali la Corte di merito - che contrariamente a quanto da lui asserito - si è pronunciata sulle eccezione e ne ha ritenuto l'infondatezza (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che con l'atto di appello presentato nell'interesse dell'imputata erano stati proposti e argomentati sei motivi di gravame e, dunque, correttamente esso non è stato ritenuto inammissibile dalla Corte territoriale.

3. Con il terzo motivo, sub specie del vizio di motivazione, il ricorrente ha inteso censurare quanto esposto nella sentenza di secondo grado con riferimento al soggetto che avrebbe accompagnato la defunta Luigia GAVIOLI (madre dell'imputato e della parte civile) presso il notaio allorché ella ha reso testamento, alla data di consegna al notaio del certificato di morte della donna da parte dell'imputata e alla condotta del notaio, al pagamento della prestazione professionale di quest'ultimo anche alla luce della capacità illo tempore della defunta, alla data in cui l'imputata ha avuto conoscenza del testamento; e a tal fine ha richiamato passi della sentenza di primo grado, della memoria depositata nel giudizio di secondo grado e dei relativi allegati (quali quelli relativi ai procedimenti civili, ad operazioni bancarie e allo stato di mente della defunta, a una scrittura privata che le parti civili avrebbero invitato le sorelle a sottoscrivere), nonché taluni passi delle testimonianze rese in giudizio e la denuncia querela del 31 agosto 2009, da cui si dovrebbe trarre una diversa ricostruzione di quanto accaduto; ed ha, infine, assunto la mancata verifica, da parte della Corte di appello, dei documenti offerti in produzione.

3.1. Al fine di provvedere, fermo restando che «è inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Castaldo, Rv. 276748 - 01), deve osservarsi che:- è inammissibile per difetto di specificità l'impugnazione che - nel prospettare vizi di motivazione del provvedimento impugnato - ne enunci i motivi «in forma perplessa o alternativa» (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037, resa in una fattispecie in cui il ricorrente aveva lamentato la «mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione»; cfr. pure Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329 - 01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528); e non può dirsi conforme al modello descritto dal codice di rito «l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata» (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.) e, allorché «intend[a] denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità» (ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) - onere sanzionato a pena di a-specificità e quindi di inammissibilità del ricorso - indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 02; cfr. già Sez. 2, n. 31811/2012, cit.; conf. pure Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 - 01). - l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non attribuisce al giudice della legittimità un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella già effettuata nei gradi di merito - valutazione, per vero, preclusa alla Corte di cassazione, innanzi alla quale non può utilmente dedursi il travisamento del fatto -, dovendo essa piuttosto «limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01, che richiama Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); difatti, in tema di vizi della motivazione «il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento» (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745 - 01; conf.

Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).

3.2. Nel caso in esame, il ricorso ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, denunciandone in maniera alternativa e indifferenziata la «mancanza e/o contradditori[età] e/o manifesta illogicità della motivazione», ed accostando a taluni passi della sentenza impugnata alcune parti del testo della sentenza di primo grado, della propria memoria depositata nel giudizio di secondo grado e dei relativi allegati (riportandosi pure integralmente tr'\ ad alcuni di essi) nonché alcuni passaggi delle testimonianze e della denuncia querela del 31 agosto 2009.

In tal modo non ha mosso una chiara e puntuale censura all'iter argomentativo della sentenza di secondo grado (che possa essere apprezzata quale denuncia compiuta e rituale del travisamento della prova, essendo stato invece proposto un vaglio separato ed atomistico degli elementi in atti: cfr. Sez. 2, n. 46288/2016, cit.; Sez. 2, n. 7667/2015, cit.) ed anzi ha prospettato numerosi elementi di fatto assumendo la correttezza di una diversa valutazione di essi rispetto a quella compiuta dalla Corte territoriale, apprezzamento che - come anticipato - non può compiersi né ritualmente dedursi in questa sede di legittimità.

4. Pur non indicandolo espressamente come un motivo di impugnazione, il ricorso si è espresso sull'ammontare del danno patito; e, richiamando le conclusioni già rassegnate innanzi ai Giudici di merito, l'atto di costituzione di parte civile e la memoria presentata, nonché quanto dichiarato da Franco MANTOVANI nel corso del suo esame dibattimentale e la documentazione sanitaria a lui inerente già allegata alla detta memoria, ha rappresentato il difetto di ragioni in forza delle quali diminuire l'importo del risarcimento già liquidato e chiesto la conferma delle statuizioni rese in ordine al danno dalla sentenza di primo grado.

Anche in parte qua il ricorso è inammissibile, per la dirimente considerazione che in questa sede è impugnata la sentenza di assoluzione rese all'esito del secondo grado di giudizio, che ha revocato le statuizioni civili rese dal primo Giudice, fermo restando che in questa sede di legittimità - contrariamente a quanto richiesto dal ricorrente - non potrebbe provvedersi alla liquidazione del danno.

5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/10/2021.

Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui è costituito parte civile altresì: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2019 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nelle richieste già formulate nella requisitoria scritta depositata e ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; e, per la parte civile ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata almeno agli effetti civili;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 marzo 2020 (dep. il 10 luglio 2020) la Corte di appello di Bologna - in riforma della sentenza del Tribunale di Modena del 28 gennaio 2016 - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] MANTOVANI dall'imputazione di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art.483 cod. pen.) perché il fatto non costituisce reato, revocando le statuizioni civili rese dalla sentenza appellata in favore di Franco MANTOVANI e Pio MANTOVANI. 2. Nell'interesse della parte civile Franco MANTOVANI è stato proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata addotta l'inosservanza di norme processuali poste a pena di «nullità e/o invalidità della sentenza» e, in particolare, dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. a cagione del mancato deposito della motivazione nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza; ed è stato denunciato il mancato vaglio di quanto allegato dalle parti civili nelle rispettive memorie. 2.2. Con il secondo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.)- è stata prospettata l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, adducendo in particolare l'inammissibilità dell'atto di appello dell'imputata, già denunciata dalla parte civile al Giudice del secondo grado che, tuttavia, non avrebbe esaminato tale eccezione nella sentenza impugnata. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la «mancanza e/o contradditori[età] e/o manifesta illogicità della motivazione» della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il fatto in imputazione non costituisce reato. 2.4. Il ricorso ha infine svolto mosso censure relative alla correttezza della liquidazione del danno, rappresentando il difetto di ragioni in forza delle quali diminuire l'importo del risarcimento già liquidato. 3. Il difensore dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] MANTOVANI ha presentato memoria con la quale ha chiesto rendersi declaratoria di inammissibilità del ricorso (deducendo la manifesta infondatezza del primo motivo; contestando l'asserita genericità dell'appello proposto nell'interesse della stessa [OSCURATO:PERSONA] MANTOVANI e quanto dedotto dal ricorrente sul punto; allegando che il terzo motivo di impugnazione sarebbe versato in fatto); e , in via subordinata, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è inammissibile poiché generico e manifestamente infondato, nei termini che si espongono. 1.1. Con esso si è, anzitutto, dedotta la nullità della sentenza impugnata perché la motivazione è stata depositata oltre il termine di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.1.1.1. In effetti, nel caso di specie, la Corte di appello ha pronunciato la sentenza il 26 marzo 2019, fissando in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione, che tuttavia ha avuto luogo il 10 luglio 2020. Tuttavia, il mancato rispetto del termine per il deposito della sentenza, determinato dal giudice che la pronuncia ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., incide - per quel che attiene al processo - sui conseguenti adempimenti di cancelleria (ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen.) e sulla decorrenza del termine a impugnare (art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.). Non vi è alcuna norma - in un sistema processuale improntato alla tassatività delle nullità - che contempli la denunciata invalidità, non potendo neppure farsi rientrare l'ipotesi in discorso tra le nullità di ordine generale previste dall'art. 178 cod. proc. pen. 1.2. La difesa del ricorrente ha, altresì, allegato che le parti civili avevano depositato, in data 9 novembre 2018, innanzi alla Corte di appello «memorie di costituzione di risposta» (datate 22 ottobre 2018), con i relativi allegati, cui si è riportat[a] integralmente», con le quali venivano specificati «i motivi di responsabilità-colpevolezza dell'imputata» e si confutava in modo dettagliato quanto esposto nell'atto di appello presentato nell'interesse della stessa; e nella sentenza impugnata non vi sarebbe alcun riferimento a quanto allegato dalle parti civili, che non sarebbe stata analizzata con attenzione o neppure oggetto di vaglio. 1.2.1. L'allegazione in parola, che ha censurato la motivazione della pronuncia impugnata per il tramite del generico rimando ai detti atti, è del tutto priva di specificità, oltre che manifestamente infondata nella parte in cui assume la nullità della sentenza di secondo grado. Difatti, «la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato»; e «l'omessa valutazione di memorie difensive non costituisce causa di nullità della decisione, ma può unicamente incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione» (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511 - 01). 2. Con il secondo motivo è stata assunta l'inosservanza di norme processuali poste a pena di inammissibilità, a causa della mancata declaratoria dell'inammissibilità dell'appello dell'imputata. Il ricorrente ha dedotto di aver già denunciato con la memoria datata 22 ottobre 2018 l'inammissibilità del gravame, nei termini di seguito trascritti: - ossia rassegnando: • la violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., perché non erano stati enunciati nell'atto di appello i capi o i punti della decisione cui si riferiva l'imputazione e i motivi con l'indicazione delle ragioni di fatto e anche di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; • la violazione dell'art. 591 cod. proc. pen., del cui comma 1 il ricorso ha riprodotto il testo; • l'inammissibilità dell'appello «per la proposizione di ragioni già discusse dal giudice di primo grado e ritenuto infondati», trascrivendo due principi di diritto affermati in una occasione da questa Corte (in data 22 settembre 2004) e nell'altra dalla Corte di appello di Lecce (in data 30 marzo 2018); - riportando la massima secondo cui «è inammissibile l'appello che si limiti alla mera riproposizione dei temi già valutati insufficienti o inidonei dal giudice di primo grado senza specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti in sentenza, trattandosi di impugnazione inidonea ad orientare il giudice di secondo grado verso la decisione di riforma» (Sez. 6, n. 25711 del 17/05/2016, V., Rv. 267011 - 01); - ed adducendo che la Corte territoriale nulla avrebbe esposto al riguardo. 2.1. Anche il motivo in esame è inammissibile poiché del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato. Con esso, difatti, il ricorrente si è limitato a riportare - nei termini sopra esposti - il testo degli artt. 581 e 591, comma 1, cod. proc. pen., cui ha giustapposto taluni princìpi giurisprudenziali, senza esporre alcun elemento relativo al caso di specie. Dunque, la parte civile non si è confrontata con le argomentazioni alla luce delle quali la Corte di merito - che contrariamente a quanto da lui asserito - si è pronunciata sulle eccezione e ne ha ritenuto l'infondatezza (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che con l'atto di appello presentato nell'interesse dell'imputata erano stati proposti e argomentati sei motivi di gravame e, dunque, correttamente esso non è stato ritenuto inammissibile dalla Corte territoriale. 3. Con il terzo motivo, sub specie del vizio di motivazione, il ricorrente ha inteso censurare quanto esposto nella sentenza di secondo grado con riferimento al soggetto che avrebbe accompagnato la defunta Luigia GAVIOLI (madre dell'imputato e della parte civile) presso il notaio allorché ella ha reso testamento, alla data di consegna al notaio del certificato di morte della donna da parte dell'imputata e alla condotta del notaio, al pagamento della prestazione professionale di quest'ultimo anche alla luce della capacità illo tempore della defunta, alla data in cui l'imputata ha avuto conoscenza del testamento; e a tal fine ha richiamato passi della sentenza di primo grado, della memoria depositata nel giudizio di secondo grado e dei relativi allegati (quali quelli relativi ai procedimenti civili, ad operazioni bancarie e allo stato di mente della defunta, a una scrittura privata che le parti civili avrebbero invitato le sorelle a sottoscrivere), nonché taluni passi delle testimonianze rese in giudizio e la denuncia querela del 31 agosto 2009, da cui si dovrebbe trarre una diversa ricostruzione di quanto accaduto; ed ha, infine, assunto la mancata verifica, da parte della Corte di appello, dei documenti offerti in produzione. 3.1. Al fine di provvedere, fermo restando che «è inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Castaldo, Rv. 276748 - 01), deve osservarsi che:- è inammissibile per difetto di specificità l'impugnazione che - nel prospettare vizi di motivazione del provvedimento impugnato - ne enunci i motivi «in forma perplessa o alternativa» (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037, resa in una fattispecie in cui il ricorrente aveva lamentato la «mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione»; cfr. pure Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329 - 01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528); e non può dirsi conforme al modello descritto dal codice di rito «l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata» (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.) e, allorché «intend[a] denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità» (ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) - onere sanzionato a pena di a-specificità e quindi di inammissibilità del ricorso - indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 02; cfr. già Sez. 2, n. 31811/2012, cit.; conf. pure Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 - 01). - l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non attribuisce al giudice della legittimità un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella già effettuata nei gradi di merito - valutazione, per vero, preclusa alla Corte di cassazione, innanzi alla quale non può utilmente dedursi il travisamento del fatto -, dovendo essa piuttosto «limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01, che richiama Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); difatti, in tema di vizi della motivazione «il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento» (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745 - 01; conf. Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). 3.2. Nel caso in esame, il ricorso ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, denunciandone in maniera alternativa e indifferenziata la «mancanza e/o contradditori[età] e/o manifesta illogicità della motivazione», ed accostando a taluni passi della sentenza impugnata alcune parti del testo della sentenza di primo grado, della propria memoria depositata nel giudizio di secondo grado e dei relativi allegati (riportandosi pure integralmente tr'\ ad alcuni di essi) nonché alcuni passaggi delle testimonianze e della denuncia querela del 31 agosto 2009. In tal modo non ha mosso una chiara e puntuale censura all'iter argomentativo della sentenza di secondo grado (che possa essere apprezzata quale denuncia compiuta e rituale del travisamento della prova, essendo stato invece proposto un vaglio separato ed atomistico degli elementi in atti: cfr. Sez. 2, n. 46288/2016, cit.; Sez. 2, n. 7667/2015, cit.) ed anzi ha prospettato numerosi elementi di fatto assumendo la correttezza di una diversa valutazione di essi rispetto a quella compiuta dalla Corte territoriale, apprezzamento che - come anticipato - non può compiersi né ritualmente dedursi in questa sede di legittimità. 4. Pur non indicandolo espressamente come un motivo di impugnazione, il ricorso si è espresso sull'ammontare del danno patito; e, richiamando le conclusioni già rassegnate innanzi ai Giudici di merito, l'atto di costituzione di parte civile e la memoria presentata, nonché quanto dichiarato da Franco MANTOVANI nel corso del suo esame dibattimentale e la documentazione sanitaria a lui inerente già allegata alla detta memoria, ha rappresentato il difetto di ragioni in forza delle quali diminuire l'importo del risarcimento già liquidato e chiesto la conferma delle statuizioni rese in ordine al danno dalla sentenza di primo grado. Anche in parte qua il ricorso è inammissibile, per la dirimente considerazione che in questa sede è impugnata la sentenza di assoluzione rese all'esito del secondo grado di giudizio, che ha revocato le statuizioni civili rese dal primo Giudice, fermo restando che in questa sede di legittimità - contrariamente a quanto richiesto dal ricorrente - non potrebbe provvedersi alla liquidazione del danno. 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021. Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 04827/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris