CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09043/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24407/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difendeper procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso il PROVVEDIMENTO d el [OSCURATO:PERSONA] di ROMA R.G. n. 47327/2020depositato i l 24/02/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 24-2-21 il Giudice di Pace di Roma ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 - 11 - 1988, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Roma, notificato in data 27-10-2020, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero ai sensi dell’art.13, comma 2 lett. b) , T.U.I. , e de l conseguente ordine del Questore di sottoposizione all’obbligo di presentazione presso l’ufficio di Immigrazione due giorni alla settimana, in attesa di lasciare il territorio dello Stato. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Prefettura e della Questura di Roma, che sono rimasti intimati. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono così rubricati:« I. ai sensi dell’art.360 c.p.c.n.3) in relazione all’art.132, comma 2 n.4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 7,8,9 della direttiva 2008/115/CE per difetto di motivazione del provvedimento di espulsione impugnato; II. ai sensi dell’art.360 c.p.c.n.3) in relazione all’art.132, comma 2 n.4 c.p.c. per violazione e o falsa applicazione dell’art.19 comma 2 lett.c) per divieto di espulsione per ricongiungimento familiare». 2. Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente lamenta che i l decreto di espulsione non sia sufficientemente motivato, ma non indica quale sia il contenuto preciso di detto decreto, sicché non può affatto valutarsi l’eventuale fondatezza delladoglianza. Deduce, altresì, in modo non lineare, che anche l’ordinanza del Giudice di Pace sia motivata con frasi di stile, mentre il suddetto provvedimento risulta idoneamente motivato in ordine alle ragioni giustificative del decreto di espulsione, senza che sia svolta in ricorso al riguardo compiuta e specifica censura. 3. Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto, ancora una volta, la critica svolta non si confronta con il percorso argomentativo del provvedimento impugnatoe difetta di specificità. [OSCURATO:PERSONA] di Paceha affermato che non era stato dimostrato il legame di parentela del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente assume essere la sorella con cui viveva ad Imola,senza nulla compiutamente dedurre in ordine a fatti o documenti, allegati e prodotti nel giudizio di merito, da cui risulti il legame familiare, si limita a richiamare la normativa di riferimento e la giurisprudenza di questa Corte in tema di ricongiungimento familiare, oltre che a riferirsi genericamente a una dichiarazione scritta della suddetta persona. Occorre precisare che è improprio il riferimento di cui al ricorso al ricongiungimento familiare, atteso che l’art. 29 d.lgs. 286/1998 non contempla tra i “familiari” per i quali è possibile il ricongiungimento anche il fratello, ma solo il coniuge, i figli maggiorenni e i genitori a carico, ed invece è corretto il riferimento, pur se espresso in modo non lineare, al permesso di soggiorno ottenibile dallo straniero effettivamente convivente con fratello/sorella di nazionalità italiana, ai sensi delcombinato disposto degli artt. 19 , comma 2 lett . c), d.lgs . n. 286/1998 (che disciplina l’inespellibilità degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana) e 28, comma 1 lett . b) , DPR n. 394/1999, regolamento di attuazione del [OSCURATO:PERSONA] dell’Immigrazione (secondo cui “Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico”). Tanto precisato, il ricorrente non deduce che la sorella è di nazionalità italiana, ma afferma che è titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo UE con scadenza il 9-9-2023 (pag. 9 ricorso), e soprattutto non svolge una critica compiuta e pertinente al ragionamento decisorio sul punto, avendo il Giudice di Pace affermato che non fosse stato in alcun modo dimostrato che la persona indicata come sorella dall’odierno ricorrente lo fosse realmente. Il ricorrente afferma di aver “abbondantemente” provato con dichiarazione scritta della sorella (pag.6 ricorso) di vivere con la stessa e di essere provvisto di alloggio, e di seguito aggiunge di aver allegato documentazione d’identità e stato famiglia (pag.12), maciò non risulta d all’ordinanza impugnata, in cui , anzi, è affermato il contrario. Non è indicato in ricorso come , quando e d ove sia stato provatoil legame familiare, né è precisato il contenuto o la valenza della dichiarazione scritta di cui sopra, difettando, pertanto, la doglianza di sufficiente specificità. 4. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Amministrazione. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 200