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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 27282/2025

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/11/2024 della Corte d'appello di Catanzaro; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Castrovillari, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7, 61 n.5 cod. pen.; - che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione dell’art. 131-bis cod. pen, non è deducibile in questa sede in quanto postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale fondati su motivi e si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, con motivazione logica e non contraddittoria (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - che, in ogni caso, il giudice di appello, pur in difetto di gravame del pubblico ministero, può dare al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, ove la questione sia strettamente connessa ad un capo o ad un punto della sentenza che abbia costituito oggetto dell'impugnazione, senza per questo violare il divieto di "reformatio in peius", che investe solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto, e, dunque, la specie e la quantità della pena (Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 09/07/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/11/2024 della Corte d'appello di Catanzaro; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Castrovillari, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7, 61 n.5 cod. pen.; - che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione dell’art. 131-bis cod. pen, non è deducibile in questa sede in quanto postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale fondati su motivi e si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, con motivazione logica e non contraddittoria (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - che, in ogni caso, il giudice di appello, pur in difetto di gravame del pubblico ministero, può dare al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, ove la questione sia strettamente connessa ad un capo o ad un punto della sentenza che abbia costituito oggetto dell'impugnazione, senza per questo violare il divieto di "reformatio in peius", che investe solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto, e, dunque, la specie e la quantità della pena (Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27282/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris