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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 28815/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAME di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il PG ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen, il Tribunale di Catanzaro, in parziale riforma della ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 14 luglio 2019), ha sostituito detta misura con quella degli arresti domiciliari.

2. Contro l'ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso e formulato un unico articolato motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione.

Il difensore lamenta che il Tribunale del Riesame avrebbe omesso di rispondere alle doglianze difensive contenute nella memoria depositata all'udienza del 7 marzo 2023 e avrebbe fondato la valutazione in ordine alla sussistenza di un quadro indiziario grave su un'unica conversazione intercettata fra altri due soggetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale i due — secondo l'accusa- avevano fatto riferimento ad una pregressa cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana da parte di "quelli della montagna", gestori del locale "[OSCURATO:PERSONA]", identificati dalla polizia giudiziaria nei fratelli Carlo e [OSCURATO:PERSONA].

Dopo che con la memoria su indicata era stata allegata la trascrizione integrale della conversazione intercettata e si era contestata la identificazione dell'indagato in uno dei due fratelli di cui i due interlocutori parlavano, nonché in generale il tenore ambiguo di detta conversazione, il Tribunale, non solo non ne aveva fatto menzione, ma soprattutto non si era confrontato con gli argomenti ivi evidenziati.

In particolare il Tribunale non aveva replicato al rilievo per cui l'identificazione dei fratelli Sacco come i "gestori del locale [OSCURATO:PERSONA]" e "quelli della montagna" , era stata affermata dalla polizia giudiziaria con una nota nello stesso verbale recante la trascrizione della telefonata, senza che vi fosse in atti alcun riscontro, nonché al rilievo per cui dal tenore della telefonata richiamata non poteva evincersi una condotta di reato addebitabile all'indagato.

I giudici, lungi dal replicare a tali deduzioni, avevano affermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, valorizzando, con un percorso argomentativo illogico e carente, il dialogo captato, pur in assenza di un riscontro individualizzante, nonché la contemporanea pendenza di un procedimento penale a carico del ricorrente, che, insieme al fratello Filippo, in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato, in primo grado, in quanto 2 am fornitore di sostanza stupefacente del tipo marijuana (in una occasione in un quantitativo di 667 grammi) all'associazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA] della cosca Cerra-Torcasio-Gualtieri.

Con lo stesso motivo il difensore lamenta che, sotto il profilo della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale avrebbe desunto il pericolo di recidivanza dall'inserimento del ricorrente "in una sistematica condotta di fornitura della sostanza stupefacente", senza che tale dato avesse trovato alcun risconto negli atti processuali.

3. Il Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato quanto alla censura relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

2. E' principio consolidato quello per cui "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazze/li, Rv. 276976 - 01).

L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori.

Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).

Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità in tema di misure cautelari personali, il Collegio ritiene che nel caso di specie la motivazione del Tribunale, non sindacabile sotto il profilo della ricostruzione dei fatti e dell'apprezzamento della concludenza dei dati, sia, tuttavia, gravemente lacunosa e carente.

3. Il Tribunale ha dato atto che l'attività di indagine condotta dalla Guardia di Finanza (attraverso attività di intercettazione, servizi di osservazione con conseguenti sequestri di armi e di sostanza stupefacente e dichiarazioni di assuntori), aveva consentito di disvelare l'esistenza di una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con centro nevralgico operativo in [OSCURATO:PERSONA], facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e in grado di rifornirsi da stabili canali di approvvigionamento.

In tale contesto, nel corso delle indagini era stata captata una conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e il suo uomo di fiducia [OSCURATO:PERSONA], il quale, per suo conto, custodiva armi e munizioni e operava quale corriere, venditore della sostanza e esattore dei debiti dagli acquirenti.

Nel corso di tale conversazione, secondo i giudici, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] che la piazza dello spaccio era stata occupata da un soggetto che era solito rifornirsi da "quelli della montagna", ovvero "quei ragazzi che hanno quel locale sopra Bella ..

Carlo... dove fanno la carne"; Perri, a quel punto, aveva commentato "il Frassino" e aveva, altresì, aggiunto che "quella che hanno dato a lui l'altra sera era asciutta come l'origano".

Nello stesso verbale di trascrizione della conversazione la polizia giudiziaria aveva annotato che i proprietari del locale "il Frassino" sono appunto i fratelli Carlo e [OSCURATO:PERSONA].

In replica a quanto osservato dal difensore nella memoria, i giudici hanno rilevato che il contenuto del dialogo captato, caratterizzato dall'uso di gergo criptico, letto congiuntamente alle risultanze delle indagini, valeva a dimostrare, quanto meno in relazione al giudizio richiesto in fase cautelare, la cessione da parte dei fratelli Sasso al Perri di sostanza stupefacente, in un quantitativo che, tenuto conto del contesto criminale in cui operavano tutti gli indagati, non poteva essere modesto.

I giudici hanno a tal fine ricordato che i due fratelli Sasso, nell'ambito di altro coevo procedimento, erano stati tratti in arresto, circa due mesi dopo i fatti in esame, e successivamente condannati, sia pure solo in primo grado, per aver rifornito di sostanza stupefacente del tipo marijuana (in un quantitativo pari a 667 grammi) [OSCURATO:PERSONA] facente parte della cosca [OSCURATO:PERSONA]Gualtieri.

In atti, allegato al ricorso, è presente il verbale delle intercettazioni in cui è riportata la trascrizione della conversazione in esameitLje-égn-e-: Si tratta, non già delle fedele trascrizione del dialogo, per la parte di interesse, fra i due interlocutori nella forma diretta, bensì di un riassunto effettuato dalla polizia giudiziaria nella forma indiretta.

Nel verbale contenente la trascrizione riassuntiva si dà atto che: - i due stanno parlando di un soggetto che il giorno prima era andato da /quelli della montagna\ 'e rispetto a tale circostanza i trascrittori annotano "evidentemente a prendere stupefacente"; - nella parte successiva Galliano afferma trattarsi di quei ragazzi che hanno quel locale sopra Bella denominato "il Frassino"; -Perri commenta "quella che hanno dato a lui l'altra sera era asciutta come l'origano".

4. Infondato è il motivo di ricorso nella parte in cui contesta la identificazione dei fratelli Sacco come i proprietari del ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", lamentando l'assenza in atti di accertamenti in tal senso.

Invero nell'ordinanza si dà atto che la riconducibilità del locale all'indagato è stata attestata dalla polizia giudiziaria in un'annotazione, sicché tale dato non pare possa essere messo in discussione.

Il ricorso coglie, invece, nel segno nella parte in cui lamenta la carenza di motivazione in ordine alla valenza degli elementi posti a sostegno della ipotesi di reato contestata.

In primo luogo, si osserva che, al di là di quanto sostenuto nell'ordinanza in ordine alla lettura complessiva delle indagini, l'unico dato a sostegno della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rappresentato dal contenuto della conversazione, cui si è fatto riferimento.

Invero nell'ordinanza si riassume il contesto delle indagini con riferimento alla esistenza di un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti nella quale sono coinvolti i due interlocutori della conversazione registrata, ma non si menziona alcuna risultanza riferibile direttamente ai fratelli Sacco e al loro coinvolgimento in attività illecite: il fatto che i due siano stati arrestati in altro coevo procedimento per reato inerente lo spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, valorizzata dal Tribunale al fine di desumere il loro habitus a trattare quantitativi importanti di droga, non può, comunque, valere a conferma del quadro indiziario.

La motivazione in ordine alla sussistenza di tale quadro appare gravemente lacunosa e carente in quanto fondata su due singoli, scarni passaggi di una conversazione.

Nel primo passaggio si menziona un soggetto che era andato da "quelli della montagna", titolari del locale "[OSCURATO:PERSONA]": la precisazione per cui ivi si sarebbe recato per rifornirsi di sostanza stupefacente è stata inserita dalla polizia giudiziaria in maniera apodittica e non è suffragata da alcun elemento concreto.

Nel passaggio successivo, senza che sia dato sapere se ci sia un collegamento con il primo, ovvero una cesura, uno dei due interlocutori afferma che "quella che hanno dato a lui era asciutta come l'origano": anche tale secondo passaggio risulta, tuttavia, laconico, sicché l'inferenza tratta dai giudici, per la quale Perri avrebbe ricevuto una partita di sostanza stupefacente dai fratelli Sacco, sulla quale si fonda l'imputazione oggetto di contestazione provvisoria, non pare dotata di sufficiente consequenzialità.

5. Si impone, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del Riesame, che nel nuovo giudizio dovrà approfondire la motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il PG ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen, il Tribunale di Catanzaro, in parziale riforma della ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 14 luglio 2019), ha sostituito detta misura con quella degli arresti domiciliari. 2. Contro l'ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso e formulato un unico articolato motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il difensore lamenta che il Tribunale del Riesame avrebbe omesso di rispondere alle doglianze difensive contenute nella memoria depositata all'udienza del 7 marzo 2023 e avrebbe fondato la valutazione in ordine alla sussistenza di un quadro indiziario grave su un'unica conversazione intercettata fra altri due soggetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale i due — secondo l'accusa- avevano fatto riferimento ad una pregressa cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana da parte di "quelli della montagna", gestori del locale "[OSCURATO:PERSONA]", identificati dalla polizia giudiziaria nei fratelli Carlo e [OSCURATO:PERSONA]. Dopo che con la memoria su indicata era stata allegata la trascrizione integrale della conversazione intercettata e si era contestata la identificazione dell'indagato in uno dei due fratelli di cui i due interlocutori parlavano, nonché in generale il tenore ambiguo di detta conversazione, il Tribunale, non solo non ne aveva fatto menzione, ma soprattutto non si era confrontato con gli argomenti ivi evidenziati. In particolare il Tribunale non aveva replicato al rilievo per cui l'identificazione dei fratelli Sacco come i "gestori del locale [OSCURATO:PERSONA]" e "quelli della montagna" , era stata affermata dalla polizia giudiziaria con una nota nello stesso verbale recante la trascrizione della telefonata, senza che vi fosse in atti alcun riscontro, nonché al rilievo per cui dal tenore della telefonata richiamata non poteva evincersi una condotta di reato addebitabile all'indagato. I giudici, lungi dal replicare a tali deduzioni, avevano affermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, valorizzando, con un percorso argomentativo illogico e carente, il dialogo captato, pur in assenza di un riscontro individualizzante, nonché la contemporanea pendenza di un procedimento penale a carico del ricorrente, che, insieme al fratello Filippo, in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato, in primo grado, in quanto 2 am fornitore di sostanza stupefacente del tipo marijuana (in una occasione in un quantitativo di 667 grammi) all'associazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA] della cosca Cerra-Torcasio-Gualtieri. Con lo stesso motivo il difensore lamenta che, sotto il profilo della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale avrebbe desunto il pericolo di recidivanza dall'inserimento del ricorrente "in una sistematica condotta di fornitura della sostanza stupefacente", senza che tale dato avesse trovato alcun risconto negli atti processuali. 3. Il Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto alla censura relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2. E' principio consolidato quello per cui "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazze/li, Rv. 276976 - 01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità in tema di misure cautelari personali, il Collegio ritiene che nel caso di specie la motivazione del Tribunale, non sindacabile sotto il profilo della ricostruzione dei fatti e dell'apprezzamento della concludenza dei dati, sia, tuttavia, gravemente lacunosa e carente. 3. Il Tribunale ha dato atto che l'attività di indagine condotta dalla Guardia di Finanza (attraverso attività di intercettazione, servizi di osservazione con conseguenti sequestri di armi e di sostanza stupefacente e dichiarazioni di assuntori), aveva consentito di disvelare l'esistenza di una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con centro nevralgico operativo in [OSCURATO:PERSONA], facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e in grado di rifornirsi da stabili canali di approvvigionamento. In tale contesto, nel corso delle indagini era stata captata una conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e il suo uomo di fiducia [OSCURATO:PERSONA], il quale, per suo conto, custodiva armi e munizioni e operava quale corriere, venditore della sostanza e esattore dei debiti dagli acquirenti. Nel corso di tale conversazione, secondo i giudici, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] che la piazza dello spaccio era stata occupata da un soggetto che era solito rifornirsi da "quelli della montagna", ovvero "quei ragazzi che hanno quel locale sopra Bella .. Carlo... dove fanno la carne"; Perri, a quel punto, aveva commentato "il Frassino" e aveva, altresì, aggiunto che "quella che hanno dato a lui l'altra sera era asciutta come l'origano". Nello stesso verbale di trascrizione della conversazione la polizia giudiziaria aveva annotato che i proprietari del locale "il Frassino" sono appunto i fratelli Carlo e [OSCURATO:PERSONA]. In replica a quanto osservato dal difensore nella memoria, i giudici hanno rilevato che il contenuto del dialogo captato, caratterizzato dall'uso di gergo criptico, letto congiuntamente alle risultanze delle indagini, valeva a dimostrare, quanto meno in relazione al giudizio richiesto in fase cautelare, la cessione da parte dei fratelli Sasso al Perri di sostanza stupefacente, in un quantitativo che, tenuto conto del contesto criminale in cui operavano tutti gli indagati, non poteva essere modesto. I giudici hanno a tal fine ricordato che i due fratelli Sasso, nell'ambito di altro coevo procedimento, erano stati tratti in arresto, circa due mesi dopo i fatti in esame, e successivamente condannati, sia pure solo in primo grado, per aver rifornito di sostanza stupefacente del tipo marijuana (in un quantitativo pari a 667 grammi) [OSCURATO:PERSONA] facente parte della cosca [OSCURATO:PERSONA]Gualtieri. In atti, allegato al ricorso, è presente il verbale delle intercettazioni in cui è riportata la trascrizione della conversazione in esameitLje-égn-e-: Si tratta, non già delle fedele trascrizione del dialogo, per la parte di interesse, fra i due interlocutori nella forma diretta, bensì di un riassunto effettuato dalla polizia giudiziaria nella forma indiretta. Nel verbale contenente la trascrizione riassuntiva si dà atto che: - i due stanno parlando di un soggetto che il giorno prima era andato da /quelli della montagna\ 'e rispetto a tale circostanza i trascrittori annotano "evidentemente a prendere stupefacente"; - nella parte successiva Galliano afferma trattarsi di quei ragazzi che hanno quel locale sopra Bella denominato "il Frassino"; -Perri commenta "quella che hanno dato a lui l'altra sera era asciutta come l'origano". 4. Infondato è il motivo di ricorso nella parte in cui contesta la identificazione dei fratelli Sacco come i proprietari del ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", lamentando l'assenza in atti di accertamenti in tal senso. Invero nell'ordinanza si dà atto che la riconducibilità del locale all'indagato è stata attestata dalla polizia giudiziaria in un'annotazione, sicché tale dato non pare possa essere messo in discussione. Il ricorso coglie, invece, nel segno nella parte in cui lamenta la carenza di motivazione in ordine alla valenza degli elementi posti a sostegno della ipotesi di reato contestata. In primo luogo, si osserva che, al di là di quanto sostenuto nell'ordinanza in ordine alla lettura complessiva delle indagini, l'unico dato a sostegno della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rappresentato dal contenuto della conversazione, cui si è fatto riferimento. Invero nell'ordinanza si riassume il contesto delle indagini con riferimento alla esistenza di un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti nella quale sono coinvolti i due interlocutori della conversazione registrata, ma non si menziona alcuna risultanza riferibile direttamente ai fratelli Sacco e al loro coinvolgimento in attività illecite: il fatto che i due siano stati arrestati in altro coevo procedimento per reato inerente lo spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, valorizzata dal Tribunale al fine di desumere il loro habitus a trattare quantitativi importanti di droga, non può, comunque, valere a conferma del quadro indiziario. La motivazione in ordine alla sussistenza di tale quadro appare gravemente lacunosa e carente in quanto fondata su due singoli, scarni passaggi di una conversazione. Nel primo passaggio si menziona un soggetto che era andato da "quelli della montagna", titolari del locale "[OSCURATO:PERSONA]": la precisazione per cui ivi si sarebbe recato per rifornirsi di sostanza stupefacente è stata inserita dalla polizia giudiziaria in maniera apodittica e non è suffragata da alcun elemento concreto. Nel passaggio successivo, senza che sia dato sapere se ci sia un collegamento con il primo, ovvero una cesura, uno dei due interlocutori afferma che "quella che hanno dato a lui era asciutta come l'origano": anche tale secondo passaggio risulta, tuttavia, laconico, sicché l'inferenza tratta dai giudici, per la quale Perri avrebbe ricevuto una partita di sostanza stupefacente dai fratelli Sacco, sulla quale si fonda l'imputazione oggetto di contestazione provvisoria, non pare dotata di sufficiente consequenzialità. 5. Si impone, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del Riesame, che nel nuovo giudizio dovrà approfondire la motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine
Sentenza Cassazione n. 28815/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris