CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2021
Cassazione n. 27670/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9631-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAllINI 9-11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 COMUNE NAPOLI, in persona del sindaco pro tempore, 4707 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrent‘ - avverso la sentenza n. 8414/2014 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 03/10/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 9631-15 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli l'avviso di accertamento n. 541826/21 notificato dal Comune di Napoli per omesso versamento ICI (anni di imposta dal 2006 al 2010) con riferimento a tre unità immobiliari clas- sate in categoria C/2, indicate in catasto come locale deposito. La con- tribuente lamentava di non essere proprietaria dei suddetti immobili, allegando nel corso del giudizio anche una relazione tecnica con cui si assumeva l'inesistenza dei fabbricati e/o locali deposito. [OSCURATO:PERSONA]- missione accoglieva il ricorso. 11 Comune di Napoli appellava la deci- sione. Nel giudizio di secondo grado si costituiva l'[OSCURATO:PERSONA] di Napoli dell'Agenzia del Territorio. [OSCURATO:PERSONA]- gionale della Campania, con sentenza n. 8414/32/14, accoglieva il gra- vame in ragione della inammissibilità dei motivi aggiunti proposti solo in appello, precisando testualmente che: "società [OSCURATO:PERSONA]- nali, che con il ricorso introduttivo si è limitata ad affermare di non es- sere proprietaria degli immobili in questione, mentre successivamente sostiene che in relazione a tali immobili, di sua proprietà, non sussiste- rebbe il presupposto impositivo, per essere stati cancellati e per non avere natura di aree edificabili", affermando altresì che: "Resta con- fermato che la società [OSCURATO:PERSONA] è tenuta al pagamento dell'Ici per gli anni considerati ai sensi del richiamato art. 1 d.lgs.R.G.N. 9631-15 504/92, per il solo fatto di esserne proprietaria (ed a prescindere dall'inedificabilità della relativa arca, mai dichiarata dal primo giudice) anche in considerazione della circostanza che la procedura di demoli- zione catastale, richiesta in data 27.9.13 non può retroagi- re".[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo quattro motivi. L'Agenzia delle entrate e il Comune di Na- poli si sono costituiti con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546/1992 (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) de- ducendo l' error in procedendo in cui sarebbero incorsi i giudici di appello per violazione e falsa applicazione delle disposizioni indicate in rubri- ca. La società argomenta che dalla relazione del perito e dalla docu- mentazione fotografica in atti, si evincerebbe che nelle aree mappali oggetto di accertamento ICI non sussisterebbero i locali deposito, mentre invece sulle stesse insisterebbe la mera proiezione di un viadot- to autostradale, che era stata debitamente recintata allo scopo di evita- re occupazioni abusive e garantire la sicurezza come imposto dalla leg- ge alla concessionaria dell'infrastruttura stradale. Le predette aree ritentrebbero nella cosiddetta "fascia di rispetto" e non avrebbero i requisiti per l'autonoma ascrivibilità in categoria C/2 e per la consequenziale tassazione ai fini ICI. La società ricorrente rile- va, altresì, che a fronte della inerzia del Comune in primo grado nella determinazione dell'oggetto della propria pretesa, i giudici di appello non potevano da un lato assumere in appello a fondamento del rico- noscimento della legittimità della pretesa impositiva del Comune ed a sostegno dell'iscrivibilità in C/2 dell'Agenzia del Territorio, che R.G.N. 9631-15 era rimasta contumace in primo grado nonostante l'ordinanza di inte- grazione del contraddittorio emessa dalla [OSCURATO:PERSONA], per poi imputare alla società la violazione del principio di ius novorum in appello, laddove su tali fatti la contribuente aveva inteso solo controdedurre. Ne consegue che nessuna eccezione o difesa nuo- va sarebbe stata esperita nel giudizio di secondo grado, atteso che la qualificazione delle aree sottostanti il viadotto e la connessa imponibi- lità o meno ai fini ICI rientrerebbero nel thema decidendum originario, sulla base degli stessi sviluppi delle difese articolate in primo grado. La società fin dal primo momento si sarebbe attivata nella ricerca di ele- menti giustificativi dell'accertamento del Comune, rimasto inerte, no- nostante la specifica contestazione in ordine alle determinazione della pretesa impositiva, affermando che le aree in questione, essendo occu- pate dalla proiezione di viadotti autostradali, risultavano a tutti gli ef- fetti pertinenze della rete autostradale stessa. La ricorrente deduce, pertanto, l'illegittimità della sentenza laddove ri- conosce l'ammissibilità dell'allegazione dei fatti costitutivi nuovi in se- de di appello da parte dell'Agenzia del territorio e contestualmente im- puta indebitamente la violazione del divieto di ius novorum in appello. 1.1.11 motivo è infondato, per i principi di seguito enunciati. Secondo i principi che regolano il processo tributario, l'atto impositivo viene qualificato quale "provocati° ad opponendum" sicché il giudizio tributario è un giudizio di impugnazione — merito e di conseguenza l'atto di accertamento, ancorchè avente funzione liquidatoria dell'obbligazione tributaria, ha il ruolo di "veicolo di accesso" all'esame del rapporto di imposta.R.G.N. 9631-15 Nel processo tributario, come nel processo civile, vige il principio "di- spositivo" delle parti: l'oggetto del processo risulta delimitato, da un lato, dalla motivazione dell'atto oggetto di impugnazione e, dall'altro, dai motivi di ricorso. Nel giudizio tributario l'Amministrazione finan- ziaria è attore in senso sostanziale, la circostanza che sia il contribuente a proporre il ricorso introduttivo è dovuta alla necessità di evitare che l'atto impositivo divenga definitivo senza esperire alcuna difesa. Nel processo il contribuente formalmente agisce, ma in realtà resiste alla richiesta impositiva, sebbene il thema decidendum e il thema probandum so- no regolati dal principio dispositivo. La contribuente deduce di avere contestato in primo grado la pretesa fiscale assumendo di non essere proprietaria degli immobili oggetto di accertamento. Nell' atto introduttivo dell'impugnazione di primo gra- do), il cui contenuto è stato riportato in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, si legge: "la ricorrente non possiede alcuna delle predette tre unità immobiliari site agli indicati indirizzi". Successiva- mente, a seguito dell'appello proposto dall'ente comunale, la società, a fronte delle precisazioni adotte dall'Agenzia del territorio circa i pre- supposti della pretesa impositiva, ha controdedotto che "nelle aree mappali oggetto dell'accertamento ICI del Comune erano oggettiva- mente inesistenti locali deposito, mentre invece sulle stesse insisteva la mera proiezione di un viadotto autostradale" precisando che "erano state debitamente recintate al solo scopo di evitare occupazioni abusi- ve e garantire la sicurezza dell'infrastruttura stradale" (v. pag. 8 ricor- so) . Ne consegue che la società, nel giudizio di appello, ha prospettato nuove inammissibili ragioni che avrebbero implicato la valutazione di fatti e situazioni non dedotti nel giudizio di primo grado. Le deduzioni R.G.N. 9631-15 difensive, infatti, non costituiscono mere difese, ma la prospettazione di nuove questioni che implicano la valutazione di accertamenti in fat- to da parte del giudice del merito. Secondo l'indirizzo espresso da questa Corte, che si condivide (non ravvisandosi ragioni per discostarsene): "l'art. 19 bis del cl.P.R. n. 636 del 1972, aggiunto all'art. 11 del d.P.R. n. 739 del 1981, consente al contribuente di integrare, soltanto nel giudizio di primo grado, i motivi proposti con il ricorso a con- testazione della pretesa tributaria, fino alla data di comunicazione del decreto di fissazione dell'udierka di discuessione (ed anche ulteriormente ove ricorrano deter- minate incertew), sicché è inammissibile la successiva dedu.zione, innanzi alla commissione tributaria di secondo grado o a quella centrale (e, quindi, anche da- vanti alla Corte di appello), di motivi non proposti nel giudizio di primo grado ed è ugualmente inammissibile la pro,spettazione di nuove ragioni che implichino la valu- tazione di fatti e situa.zioni in tale sede non dedotti"(Cass. n. 14074 del 2016). Nella fattispecie, la prospettazione del tutto nuova della vicenda di fat- to assume valenza di inammissibilità, come correttamente evidenziato dal giudice dell'appello, in quando viene riproposta una nuova versio- ne del thema decidendum rispetto a quella delineata nel giudizio di primo grado, assumendosi che le aree, di proprietà, non erano edificabili, e che gli immobili erano stati cancellati e comunque non avevano natura di aree edificabili. 2. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 62 e 115 c.p.c. e dell'art.2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), in quanto i giudici di appello avrebbero riconosciuto legittimo demandare l'individuazione degli elementi giustificativi dell'accertamento ICI operato dal Comune di Napoli, in violazione delle norme che circoscrivono il soggetto onera- R.G.N. 9631-15 to dell'assolvimento della prova in ordine alla legittimità (e fondatezza) pretesa impositiva nel solo Ente impositore ad un soggetto diverso (l'Agenzia del Territorio) per di più intervenuto in giudizio soltanto in secondo grado. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504/1992 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), avendo i giudici di appello compiuto una chiara violazione di legge, laddove hanno dichiarato legittimo l'atto impugnato nono- stante il fatto che le inequivoche produzioni documentali della società avessero dimostrato l'oggettiva inesistenza delle aree oggetto di accer- tamento ICI emesso dal Comune di Napoli di qualsivoglia fabbricato e/o locale deposito di proprietà della contribuente. Secondo la ricor- rente, nelle aree mappali oggetto di accertamento insisteva solo la mera proiezione di un viadotto autostradale debitamente recintata al solo scopo di evitare occupazioni abusive e garantire la sicurezza dell'infrastruttura autostradale come imposto dalla legge alla conces- sionaria, ed a sostegno di tali argomentazioni, la ricorrente avrebbe versato in atti specifica ed inequivocabile documentazione probatoria. 4. Con il quarto motivo di denuncia, in via subordinata, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), circa l'inesistenza di locali deposito nelle aree mappali oggetto dell'accertamento sulla base della relazione peritale, dei rilievi fotografici e dell'ulteriore documentazione versata in atti circa la mera recinzione delle aree sottostanti il cavalca- via autostradale, per i fini di pubblica sicurezza scaturenti dalla conces- R.G.N. 9631-15 sione dell'infrastruttura autostradale, ai fini della legittimità ascrivibilità in C/2 e della connessa imponibilità ai fini ICI. 5. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente, per connessione logica. 5.1. Le critiche non hanno pregio. Va rigettato il secondo motivo di ricorso, tenuto conto che, come è noto, nel giudizio di appello è consentito alle parti costituite, anche se rimaste contumaci in primo grado, produrre nuovi documenti. Ti prin- cipio è stato precisato con ordinanza n. 29568 del 2018, secondo cui: "Nel processo tributario, poiché l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 consente la produione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere e é ttuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poiché il divieto posto dall'art. 57 del detto decreto riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto". Nella fattispe- cie, non è contestato che nel giudizio di primo grado il contraddittorio è stato integrato nei confronti dell'Agenzia del Territorio, che si è ri- tualmente costituita solo nel giudizio di appello, la quale ha legittima- \\e- mente allegato deduzioni difensive a sostegno della pretesa fiscale, in ragione del fatto che l'ente comunale è estraneo alla determinazione catastale dell'immobile. Sicché correttamente l'Agenzia del Territorio, sebbene litisconsorte facoltativo (Cass. n. 1439 del 2017, Cass. n. 10571 del 2010), è stata evocata in giudizio ed ha articolato per proprie difese. 5.2.Vanno rigettate anche le altre doglianze, per i principi di seguito enunciati. a)In base al d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, presupposto dell'ICI è "il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel R.G.N. 9631-15 territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli stru- mentali o alla cui produzione o scambio e diretta l'attività dell'impresa" (art. 1, comma 2), intendosi per fabbricato "l'unità im- mobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urba- no"(art.2, lett.a) e per terreno agricolo "il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 c.c. " (art. 2, lett. c). Per l'assoggettamento all'imposta è sufficiente l'iscrizione al catasto edilizio, dovendosi escludere, ai predetti fini, qualsiasi rilevanza dell'effettiva abitabilità dell'immobile (Cass. n. 11646 del 2019; Cass. n. 3436 del 2019). L'edificabilità dell'area rileva ai fini della determinazione della base im- ponibile, non ai fini della sussistenza del presupposto impositivo. Invero, la base imponibile va individuata in relazione al valore com- merciale complessivo dell'area che, se fabbricabile, deve tenere conto dei differenti livelli di edificabilità delle parti che compongono l'area medesima (Cass. n. 8545 del 2019). b)Ai fini della imposizione va individuata una stretta ed imprenscindi- bile relazione tra iscrizione (o necessaria iscrivibilità) in catasto dell'unità immobiliare e la rendita vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, sicchè i dati del singolo fabbricato, quali risultanti in catasto, costituiscono un fatto oggettivo ai fini dell'assoggettamento ad imposta e della determinazione del quantum dovuto. Pertanto, non possono trovere accoglimento le allegazioni difensive proposte dalla contribuente, circa la natura di area pertinenziale dei beni soggetti a tassazione, atteso che l'area pertinenziale è tale in base alla destinazio- ne effettiva e concreta della cosa al servizio ed ornamento dell'immobile, laddove "l'esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree perti- R.G.N. 9631-15 neniali, prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, si fonda su un accertamen- to rigoroso dei presupposti di cui all'art. 817 c. c., con la conseguen.za che non deve essere possibile, al fine di evitare l'elusione dell'imposta, una diversa destimnione del bene seqa una radicale trasformcqione dello stesso, rendendo peraltro irrilevan- ti le risultan.ze catastali, aventi una valenza meramente formale"(Cass. n. 27553 del 2018). Accertamento che non risulta essere stato effettuato dal giudice del merito. Nel caso in esame, non sussistono i predicati vizi della sentenza im- pugnata, in quanto il giudice del merito, con accertamento in fatto, in- sindacabile in sede di legittimità, essendo congruamente motivato e privo di vizi logici, ha verificato che gli immobili in contestazione con- sistono in aree o depositi sottostanti al viadotto autostradale di pro- prietà della società, regolarmente iscritti in catasto e censite in catego- ria C/2, precisando che la stessa contribuente " nelle proprie difese ri- conosce tale circostanza, pur sostenendo di avere provveduto alla rela- tiva demolizione catastale da ritenersi come cancellazione ab origine, sicchè sarebbe venuto meno il presupposto impositivo". Ne consegue che nella specie non sussiste neppure il denunciato omesso esame dei documenti allegati dalla ricorrente, tenuto conto che la [OSCURATO:PERSONA] ha dato atto, seppure sintetica- mente, delle prospettazioni rappresentate dalle parti nel corso del giu- dizio, ed anche delle ricerche effettuate "dal Geom. [OSCURATO:PERSONA]- ne, dalle quali risultava che gli immobili in questione erano inseriti nel database censurano del catasto in ditta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ma che da una visura della mappa non risultavano identificati in carto- grafia" (v. sentenza impugnata). Nella specie, non è contestato che i beni oggetto di accertamento sono iscritti in catasto, sebbene la ricorrente ne lamenti l'iscrizione in cate- R.G.N. 9631-15 goria C/2 rilevando l'insussistenza dei presupposti per l'autonoma iscribilità e la conseguenziale tassazione ai fini ICI. Va rilevato che le suddette ulteriori critiche sono inammissibili, atteso che vengono introdotti, in sede di legittimità, nuovi temi di indagine (non risultando dalla sentenza impugnata alcun riferimento a tale de- duzione difensiva), laddove, con riferimento all'iscrizione in catasto, sarebbe stato necessario chiedere la modifica (eventualmente in via di autotutela) ovvero impugnare in sede giurisdizionale (nei termini di legge) l'atto di accastamento e/o di attribuzione della rendita, con la naturale ripercussione per le parti del rapporto ai fini ICI (v. Cass. n. 14114 del 2017). 6. In definitiva il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccomben- za e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.600,00 per com- pensi oltre curo 200,00 per rimborsi, spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza di presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore import