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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 27920/2026

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la sentenza del 24/04/2026 della Corte di appello di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];a seguito di procedura de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Lecce in data 23 gennaio 2025, nei confronti diPierre [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen.,ha rideterminato la pena, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti,confermando nel resto.2.

Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo diricorso con cui lamenta l’omessa valutazione da parte della Corte di appello dellecondizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod.proc. pen.3.

Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.In tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative amotivi rinunciati e, in particolare, per quanto qui rileva (anche a prescindere dallaevidente presenza di un congruo apparato motivazionale sul punto; cfr. p. 4), allamancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01).

Invero, in conseguenzadell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbiarinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi nonoggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878-01).4.

Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura,ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle speseprocessuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassadelle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza del 24/04/2026 della Corte di appello di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];a seguito di procedura de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Lecce in data 23 gennaio 2025, nei confronti diPierre [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen.,ha rideterminato la pena, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti,confermando nel resto.2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo diricorso con cui lamenta l’omessa valutazione da parte della Corte di appello dellecondizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod.proc. pen.3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.In tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative amotivi rinunciati e, in particolare, per quanto qui rileva (anche a prescindere dallaevidente presenza di un congruo apparato motivazionale sul punto; cfr. p. 4), allamancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01). Invero, in conseguenzadell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbiarinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi nonoggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878-01).4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura,ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle speseprocessuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassadelle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27920/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris