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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 33687/2022

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seguente ORDINANZA C Ptit ctA" sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 02HGK6F nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PARMAijoiJclato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], CUI 02HGK6F, è stato condannato dal Giudice di pace di Parma con sentenza del 7 aprile 2021, alla pena di euro undicimila di multa, in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter d.

Igs. n. 286 del 1998, per non aver ottemperato all'ordine del Questore di Parma e al decreto di espulsione del Prefetto di Parma, con il quale gli veniva intimato di lasciare il territorio nazionale, trattenendosi in Italia senza giustificato motivo. 2.Considerato che avverso la indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, Avv.

L. Pastori, denunciando vizio di motivazione in ordine all'operato bilanciamento con la recidiva delle circostanze attenuanti generiche.

2. Rilevato che il ricorso è proposto da difensore che è risultato non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte alla data del deposito e che, dunque, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l'assorbente ragione che il difensore proponente non era iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione dell'atto di impugnazione (7 maggio 2021).

2.1. Considerato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale con vizio originario dell'atto, in mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione.

3. Rilevato che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA C Ptit ctA" sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 02HGK6F nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PARMAijoiJclato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], CUI 02HGK6F, è stato condannato dal Giudice di pace di Parma con sentenza del 7 aprile 2021, alla pena di euro undicimila di multa, in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter d. Igs. n. 286 del 1998, per non aver ottemperato all'ordine del Questore di Parma e al decreto di espulsione del Prefetto di Parma, con il quale gli veniva intimato di lasciare il territorio nazionale, trattenendosi in Italia senza giustificato motivo. 2.Considerato che avverso la indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, Avv. L. Pastori, denunciando vizio di motivazione in ordine all'operato bilanciamento con la recidiva delle circostanze attenuanti generiche. 2. Rilevato che il ricorso è proposto da difensore che è risultato non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte alla data del deposito e che, dunque, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l'assorbente ragione che il difensore proponente non era iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione dell'atto di impugnazione (7 maggio 2021). 2.1. Considerato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale con vizio originario dell'atto, in mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione. 3. Rilevato che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore
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