CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43178/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - relative alla violazione degli artt. 110 cod. pen., 23, comma 3, I. n. 110 del 1975, 438, 441, comma 5, 192 commi 1 e 2 cod. proc. pen., in cui si contesta la disponibilità dell'arma rinvenuta nei pressi del luogo in cui l'imputato era tratto in arresto con altre due persone e l'accertamento della funzionalità dell'arma sulla scorta della mera osservazione degli operanti - non sono consentite in quanto doglianze di fatto. A fronte, invero, di argomentazioni non manifestamente illogiche della Corte di appello di Milano, in cui si evidenzia che la compartecipazione all'attività di spaccio dell'imputato e dei due complici era collegata alla disponibilità del fucile, rimasto accanto ai tre per garantire la sicurezza delle operazioni di spaccio; e inoltre che l'arma, sulla base dell'osservazione degli operanti, ai quali appariva funzionante in ragione delle sue caratteristiche tecniche, doveva ritenersi quantomeno astrattamente idonea allo sparo (discendendo il difetto di una perizia balistica, idonea a confutarne la funzionalità, dalla scelta del rito e non potendo lo stesso risolversi nel difetto di prova della funzionalità dell'arma). Rilevato che le censure di cui al secondo motivo di impugnazione, relative alla violazione degli artt. 99, 132, 133 e 62-bis cod. pen. e in particolare al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attengono al trattamento sanzionatorio, che è, invece, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (si veda p. 4 della sentenza della Corte di appello in cui si evidenzia come Charif sia gravato da diversi precedenti penali, tuttora svolga lavori solo saltuari e il contesto in cui era arrestato fosse di diffusa illegalità e pericolosità). Considerato che tutte le suddette doglianze sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Osservato, infine, che l'ultima questione di cui al ricorso, relativa alla discrasia nella sentenza di primo grado quanto alla pena tra dispositivo (recante la condanna ad anni 1 e mesi 6 di reclusione) e la motivazione (recante la pena nella misura di mesi 10 di reclusione ed euro 1000 di multa), risulta essere superata dalle argomentazioni della sentenza di appello sulla congruità della pena inflitta (a fronte, altresì, di un rilievo assolutamente generico al riguardo nell'atto di appello che fa leva su un pregiudizio del diritto di difesa non meglio specificato).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1