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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02095/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 25.2.2025 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l'impugnazione avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] che, accertando l'attualità della pericolosità sociale dell'odierno ricorrente, aveva disposto l'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata, applicatagli con sentenza di condanna in sede di cognizione; Rilevato che il ricorso articola doglianze in punto di fatto, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria che àncora la valutazione di pericolosità attuale ad alcuni elementi oggettivi anche recenti (ritorno del condannato nel territorio di operatività del clan in cui rivestiva posizioni anche apicali, attuale sottoposizione a misura di prevenzione, mancanza di lavoro, mancata partecipazione durante la detenzione ad attività trattamentali), di cui con l'impugnazione viene sollecitata non più che una valutazione alternativa rispetto a quella operata dal Tribunale di sorveglianza; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso proponga una differente comparazione dei significati da attribuire agli elementi di fatto presi in considerazione dalla decisione impugnata, tuttavia preclusa al giudice di legittimità, sicché deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 25.2.2025 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l'impugnazione avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] che, accertando l'attualità della pericolosità sociale dell'odierno ricorrente, aveva disposto l'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata, applicatagli con sentenza di condanna in sede di cognizione; Rilevato che il ricorso articola doglianze in punto di fatto, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria che àncora la valutazione di pericolosità attuale ad alcuni elementi oggettivi anche recenti (ritorno del condannato nel territorio di operatività del clan in cui rivestiva posizioni anche apicali, attuale sottoposizione a misura di prevenzione, mancanza di lavoro, mancata partecipazione durante la detenzione ad attività trattamentali), di cui con l'impugnazione viene sollecitata non più che una valutazione alternativa rispetto a quella operata dal Tribunale di sorveglianza; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso proponga una differente comparazione dei significati da attribuire agli elementi di fatto presi in considerazione dalla decisione impugnata, tuttavia preclusa al giudice di legittimità, sicché deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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