Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 21971/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24635-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] individuale R.G.N. 24635/2020 Cron.

Rep.

Ud. 21/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrico rrente - avverso la sentenza n. 479/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/07/2020 R.G.N. 224/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Milano, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (sentenza n. 31526 del 2019), ha respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e volte alla declaratoria di nullità, perché ritorsivo, del licenziamento intimatogli da [OSCURATO:SOCIETA] il 21.9.2016;

2. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

Considerato che:

3. con nota depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., le parti hanno dato atto dell’avvenuta conciliazione della lite, come da verbale di conciliazione sottoscritto il 19.5.2021 dinanzi alla Commissione di Certificazione presso l’[OSCURATO:PERSONA];

4. dal citato verbale (allegato alla citata nota) risulta che le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo sulla controversia oggetto di causa, anche riguardo alle spese di lite, e tale atto è idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione e la conseguente mancanza di interesse delle parti a proseguire il giudizio;

5. non ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, (Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015), nel caso di specie non sussistenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24635-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] individuale R.G.N. 24635/2020 Cron. Rep. Ud. 21/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrico rrente - avverso la sentenza n. 479/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/07/2020 R.G.N. 224/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Milano, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (sentenza n. 31526 del 2019), ha respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e volte alla declaratoria di nullità, perché ritorsivo, del licenziamento intimatogli da [OSCURATO:SOCIETA] il 21.9.2016; 2. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. Considerato che: 3. con nota depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., le parti hanno dato atto dell’avvenuta conciliazione della lite, come da verbale di conciliazione sottoscritto il 19.5.2021 dinanzi alla Commissione di Certificazione presso l’[OSCURATO:PERSONA]; 4. dal citato verbale (allegato alla citata nota) risulta che le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo sulla controversia oggetto di causa, anche riguardo alle spese di lite, e tale atto è idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione e la conseguente mancanza di interesse delle parti a proseguire il giudizio; 5. non ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, (Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015), nel caso di specie non sussistenti. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere anche
Sentenza Cassazione n. 21971/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris