Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05773/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città del 13/12/2022, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati dì cui agli artt. 2 e 7 legge 02 ottobre 1967, n. 895 e 648 cod. pen. e - dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione di tale ultima fattispecie delittuosa - ha rideterminato, in relazione alla residua imputazione, la pena inflitta in primo grado nella misura di anni due di reclusione ed euro tremila di multa.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, deducendo vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza assoluta di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, anche con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fortemente generico e meramente assertivo.

3.1. La sentenza impugnata rileva come elementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili; ritiene la Corte distrettuale, anzi, che possa assumere una valenza sfavorevole proprio la modalità di conservazione dell'arma.

A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente si limita sostanzialmente a insistere - con deduzioni aspecifiche e apodittiche - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3.2. Deve osservarsi, peraltro, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale dei giudice di merito - laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città del 13/12/2022, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati dì cui agli artt. 2 e 7 legge 02 ottobre 1967, n. 895 e 648 cod. pen. e - dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione di tale ultima fattispecie delittuosa - ha rideterminato, in relazione alla residua imputazione, la pena inflitta in primo grado nella misura di anni due di reclusione ed euro tremila di multa. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, deducendo vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza assoluta di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, anche con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fortemente generico e meramente assertivo. 3.1. La sentenza impugnata rileva come elementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili; ritiene la Corte distrettuale, anzi, che possa assumere una valenza sfavorevole proprio la modalità di conservazione dell'arma. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente si limita sostanzialmente a insistere - con deduzioni aspecifiche e apodittiche - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.2. Deve osservarsi, peraltro, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale dei giudice di merito - laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 05773/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris