CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18014/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/•0.9111ae le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e-RA.0( e_ sge th9 n2couer-_, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Palermo si è pronunciato sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 8/04/21 dal G.i.p. del Tribunale di Palermo, con cui veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del suddetto, in ordine ai delitti di cui agli artt. 416-bis (capo 2), 110, 582, 583 comma primo, n. 2, 585 in relazione all'art. 576, comma primo, n. 4, e 416-bis.1 (capo 4), 110, 605, comma primo, e 416-bis.1 (capo 5), e 512-bis, 416-bís.1 cod. pen. (capo 9). Ha, quindi, annullato detta ordinanza con riguardo al riconosciuto ruolo direttivo nel sodalizio di cui al capo 2 dell'imputazione provvisoria e all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al delitto di cui al capo 9. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione dell'art. 416-bis cod. pen. in relazione all'elemento strutturale del numero minimo di persone (tre) necessario per l'associazione. Rileva la difesa che manca l'elemento strutturale del numero minimo di persone necessario a formare l'associazione, riferendosi i capi 1 e 2 dell'imputazione provvisoria esclusivamente e rispettivamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non essendo stata contestata ad alcuno degli altri indagati del presente procedimento la fattispecie associativa. Lamenta che, diversamente da quanto rilevato nell'ordinanza di riesame non è sufficiente, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., il generico riferimento della ritenuta appartenenza dell'indagato al mandamento di Pagliarelli e alla notorietà dei componenti dello stesso, occorrendo, invece, già sul piano della formulazione del capo d'incolpazione, l'esatta indicazione dei soggetti concorrenti nel sodalizio mafioso. Indicazione, nel caso in esame, mancante anche nella parte motiva sulla gravità indiziaria della partecipazione associativa. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotto vizio di motivazione in relazione alla partecipazione associativa. Ci si duole che il Tribunale del riesame enfatizzi il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] fin dall'anno 2016, senza indicare gli elementi concreti che giustificherebbero non solo detto ruolo, anche successivamente all'andata di [OSCURATO:PERSONA] in Brasile, ma lo stesso ingresso dell'indagato nel sodalizio mafioso. Rileva il difensore che, in assenza di chiamate in reità da parte dei collaboratori di giustizia sulla ritenuta sinergia operativa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non può ritenersi sintomatica della partecipazione associativa il concorso di entrambi in reati comuni non collegati in alcun modo agli interessi del consorzio criminale, come è avvenuto nel caso in esame. Né significative di detta partecipazione possono ritenersi le ritenute condotte di sostentamento dei familiari dei detenuti, stante il vincolo di parentela che legava [OSCURATO:PERSONA] con taluni soggetti detenuti. Ovvero il rapporto trilatero [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-Maggio, piuttosto fondato su contingenti cointeressenze economiche (con riguardo alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.) per le quali è stata esclusa la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa. Rileva il difensore che [OSCURATO:PERSONA], lungi dal prendere parte al ritenuto fenomeno associativo, ha invece intrattenuto rapporti con il solo [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Col terzo motivo di impugnazione viene denunciato vizio di motivazione con riguardo all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., sia pure nell'ottica della probatio minor di cui all'art.273 cod. proc. pen. Si duole la difesa che il dolo specifico della fattispecie ex art. 512-bis cod. pen. venga approfondito solo con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e non con riguardo all'odierno ricorrente, non argomentando invero il Tribunale del riesame in relazione alla consapevolezza e condivisione in capo a [OSCURATO:PERSONA] della specifica finalità elusiva che connota la suddetta fattispecie. Rileva, invero, il difensore che anche il terzo intestatario deve essere a conoscenza del fine specifico elusivo delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e che pertanto il Tribunale del riesame con riguardo all'acquisto della società in oggetto da parte di [OSCURATO:PERSONA] dall'alienante Maggio avrebbe dovuto compiere, oltre alla verifica a monte della conoscenza e consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], anche a valle di quella di [OSCURATO:PERSONA], atteso che alla data di detto acquisto (17 ottobre 2018) [OSCURATO:PERSONA] già risultava dipendente di detta società. Sottolinea il difensore che la finalità elusiva avrebbe dovuto essere condivisa dall'odierno ricorrente e che la cessione formale da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] del 50 % delle quote sociali, avvenuta il 30.7.19, sarebbe al contrario sintomatica dell'insussistenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] del fine elusivo richiesto dalla norma incriminatrice, a nulla rilevando il mancato invio dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate, assolvendo invero a una finalità meramente pubblicitaria. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si rileva vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta utilizzabilità degli esiti delle operazioni captative poste in essere antecedentemente alla data del 2 aprile 2021 (data di prima iscrizione nel registro delle notizie di reato di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.) ex artt. 267 e 273 cod. proc. pen. Il difensore rileva di avere eccepito dinanzi al Tribunale del riesame l'inutilizzabilità di tutti gli esiti delle captazioni svolte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nei cinque anni antecedenti a detta iscrizione, intervenuta solo alla data suddetta nonostante la sussistenza di una serie di elementi che l'avrebbero imposta precedentemente. Osserva il difensore che, pur essendo il provvedimento del 2 aprile 2021 rubricato come "modifica delle iscrizioni sul r.g.n.r.", non è dato evincere alcuna precedente iscrizione del nominativo di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. Si duole che sul punto il Tribunale del riesame offra una motivazione illogica, in quanto, pur riconoscendo che l'attività investigativa è stata svolta in assenza di qualsiasi iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] nell'apposito registro e pur giustificando tale modus operandi in forza del richiamo legislativo ai "gravi indizi di reato", utilizza, successivamente, l'esito delle predette intercettazioni - in particolare disposte con i decreti R.i.t. 1750, 1752 e 2701 del 2019 - per ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza della partecipazione associativa. 2.5. Col quinto motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante ex art. 416-bis cod. pen., di cui ai capi 4 e 5 della rubrica. Si duole la difesa che l'ordinanza di riesame deduca il convincimento dell'utilizzo di un metodo mafioso dal luogo ove sono avvenute le rapine e dal controllo del territorio da parte dell'odierno indagato, trascurando che ciò non vale a ritenere che le istanze prevaricatrici provengano da un gruppo criminale mafioso, piuttosto che da un criminale o da un gruppo di criminali comuni. La difesa insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, l'Avvocato Generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso, mentre la difesa di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) insiste per l'accoglimento di tutti i motivi di gravame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Manifestamente infondato e reiterativo è il primo motivo di impugnazione, relativo all'asserita insussistenza del numero minimo di partecipi per configurare l'ipotesi di associazione per delinquere di stampo mafioso. Il Tribunale del riesame, con riguardo alla mancata indicazione dei partecipanti all'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA], osserva che «il riferimento all'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al mandato di Pagliarelli, già di per sé implica il riconoscimento dell'inserimento dello stesso in un gruppo organizzato di famiglie mafiose, i cui componenti sono notoriamente ed alla stregua di acquisizioni giudiziarie irrevocabili, in numero superiore a tre, né appare necessaria l'indicazione dei nominativi dei sodali». E' indubbio, quindi, l'errore di metodo in cui incorre la difesa, non venendo in rilievo nella specie un nuovo aggregato mafioso di cui sono elementi fondanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quanto piuttosto una contestazione partecipativa all'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA] nella sua articolazione territoriale cittadina corrispondente al mandamento Pagliarelli. Con l'ovvia conseguenza che la preesistenza ed attuale esistenza - risultante da numerosi accertamenti giudiziari aventi ormai autorità di giudicato - di tale gruppo associato travalica il dato numerico delle attuali contestazioni su cui si concentra la censura difensiva. 1.2. Inammissibile, in quanto non consentito, manifestamente infondato e aspecifico, è il secondo motivo di ricorso. In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, va premesso che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000 , Audino, Rv. 215828), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Iannicelli, Rv. 247206). Orbene, la motivazione dell'ordinanza impugnata, che si salda a quella dell'ordinanza genetica, componendo con essa un unico e coerente corpo argomentativo, procede ad una valutazione completa e logica di tutto il materiale investigativo, in una visione di insieme, confrontandosi con le censure mosse dalla difesa, in parte riproposte in questa sede, ed argomentando in modo non manifestamente illogico, e quindi insindacabile in questa sede, sulla partecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA]. Va preliminarmente posto in evidenza che, come da ultimo confermato da Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modafferi, Rv. 281889- 01, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (in senso conforme: Sez. U, n. 16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01). E' principio, poi, consolidato quello secondo cui in tema di associazione per delinquere (nella specie, di stampo mafioso) è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670). Orbene, nel caso di specie, il Tribunale del riesame, lungi dall'enfatizzare il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] in assenza di elementi concreti, come invece lamentato dalla difesa, evidenzia come la "messa a disposizione" del ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del mandamento Pagliarelli, di cui quest'ultimo è vertice, si sia realizzata nel compimento di attività delittuose significative per l'affermazione del gruppo mafioso nel territorio di competenza. Tra cui, in particolare, l'attività punitiva nei confronti di coloro che, sfidando il predominio e il controllo territoriale della cosca, avevano realizzato alcune rapine in assenza dell'autorizzazione dei vertici del sodalizio criminale. L'intera ricostruzione dell'episodio, per come svolta dai Giudici del riesame (a p. 6-10 dell'ordinanza impugnata), e ancor prima dal G.i.p., invero, evidenzia un ruolo operativo di [OSCURATO:PERSONA], che riesce ad individuare i tre rapinatori e poi si reca a prendere col ciclomotore [OSCURATO:PERSONA], dopo avere convocato con un tranello il primo dei tre giovani rapinatori (il quale, a propria volta, sotto minaccia convocava gli altri) presso il garage di via Piave, ove si sarebbe poi consumato il pestaggio selvaggio dei tre alla presenza del capo ([OSCURATO:PERSONA]). Modus operandi che non avrebbe alcuna razionale spiegazione (né quanto alle modalità di azione e neppure quanto al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA]) se si prescindesse dal riferimento alla cosca mafiosa e alla necessità di riaffermare, con tale gesto, il controllo esclusivo di ogni attività illecita sul territorio (come evidenziato a p. 10 del provvedimento in esame). Scopo di cui, come valorizzato dall'ordinanza impugnata, è partecipe attivo e fattivo, appunto, [OSCURATO:PERSONA]. Su tale aspetto essenziale il motivo di ricorso tace, manifestando la sua aspecificità, oltre che genericità. Come rilevato dall'ordinanza impugnata, la messa a disposizione del sodalizio da parte di [OSCURATO:PERSONA], prescindente dal mero rapporto personale con [OSCURATO:PERSONA], è corroborata da ulteriori emergenze investigative. In primo luogo dal dato indiziario ricavabile dalle intercettazioni telefoniche disposte (riportate alle p. 21-25 dell'ordinanza di riesame), da cui si evince che proprio [OSCURATO:PERSONA] presiedeva all'erogazione dei sostegni economici in favore dei detenuti. In secondo luogo, dal fatto (evidenziato a p. 25 dell'ordinanza impugnata) che in altre occasioni (ulteriori rispetto a quella, già evidenziata, della spedizione punitiva concretizzatasi nelle condotte delittuose di cui ai capi 4 e 5 dell'imputazione provvisoria) [OSCURATO:PERSONA] veniva interpellato perché ristabilisse l'ordine pubblico nel territorio di competenza del mandamento di Pagliarelli, occupandosi del rinvenimento di un'autovettura rubata all'interno del villaggio [OSCURATO:PERSONA] (p. 215 del fermo) ovvero concedendo l'autorizzazione alla commissione di una rapina all'interno del supermercato Conad richiestagli da [OSCURATO:PERSONA] (p. 230 del fermo). Con tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, che sottolineano come nel caso di specie molte siano le condotte criminose poste in essere dall'indagato significative di affectio societatis, a partire dagli stessi reati-fine per cui si procede, non si confronta il motivo di ricorso. Laddove, invero, fa leva, senza peraltro documentarlo (in violazione del principio di autosufficienza), sul vincolo di parentela con l'indagato di alcuni detenuti sostenuti, ovvero sulla sussistenza di mere cointeressenze economiche quanto ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Maggio per come dimostrato dalla stessa esclusione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa in relazione al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. E trascura, quanto a quest'ultimo profilo, che in tema di associazione di tipo mafioso, non è esclusa la responsabilità per tale reato nell'ipotesi in cui - nei confronti dello stesso imputato - non sia stata raggiunta la prova della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n.152 in relazione alla commissione di reati - fine, dal momento che non ogni reato commesso dai partecipanti al sodalizio criminoso è necessariamente compiuto con l'impiego del metodo mafioso o per agevolare l'organizzazione medesima (Sez. 2, n. 36107 del 16/05/2017, Ciccia ed altri, Rv. 271030). 1.3. Inammissibile è la censura di cui al terzo motivo di ricorso, secondo cui il difetto di motivazione in ordine al dolo specifico per la contestazione di cui all'art. 512-bis cod. pen. priverebbe di gravità indiziaria tale ipotesi accusatoria. La questione è manifestamente infondata muovendo da erronea promessa. Invero, in tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole (Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, Rv. 282202: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, giudicando sufficiente la prova della sua consapevolezza circa la reale appartenenza della ditta intestata alla propria figlia a componenti di vertice del sodalizio criminoso denominato "clan dei Casalesi" e la finalità elusiva delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale da questi perseguite). L'ordinanza impugnata (p. 14-17) evidenzia che: - molteplici sono le conversazioni intercettate da cui emerge il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di reale dominus della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., sin dai tempi della sua costituzione ad opera di [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2014 e poi successivamente all'acquisto ad opera di [OSCURATO:PERSONA] delle quote di tale società nell'ottobre 2018, allorquando [OSCURATO:PERSONA] risultava dipendente di detta società (con formale assunzione a partire da febbraio 2018); - inoltre, l'avvenuta "regolarizzazione" della posizione di [OSCURATO:PERSONA], attraverso la formale cessione a quest'ultimo da parte di [OSCURATO:PERSONA] del 50 % delle quote sociali, avvenuta il 30 luglio 2019, peraltro con una scrittura privata mai inviata alla Agenzia delle Entrate e non risultante dalle visure camerali, «lungi dall'inficiare il grave quadro indiziario, lo conferma, apparendo un espediente per regolarizzare ex post il ruolo di dominus svolto negli anni precedenti dal [OSCURATO:PERSONA]». Con tale ricostruzione, che rende indubbio che [OSCURATO:PERSONA] - a prescindere dalla pur chiara esistenza di un dolo specifico in capo a [OSCURATO:PERSONA], come ampiamente argomentato dall'ordinanza impugnata e non contestato dalla difesa - fosse quantomeno a conoscenza di un intento elusivo in capo a [OSCURATO:PERSONA] nell'attribuirgli - il 17 ottobre 2018 - la fittizia titolarità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e nel collocarsi lo stesso quale mero dipendente, il motivo di ricorso non si confronta se non nei termini generici e aspecifici sopra indicati 1.4. Manifestamente infondate, reiterative e aspecifiche sono, poi, le censure sulla ritardata iscrizione nel registro notizie di reato di [OSCURATO:PERSONA] e sui pretesi effetti di inutilizzabilità, a fronte delle argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici del Tribunale del riesame al riguardo. Rileva, invero, detto Tribunale che: - l'attività di intercettazione disposta prima dell'iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 416-bis in data 2 aprile 2021 o anche prima dell'iscrizione del medesimo in data 12 novembre 2019 per il reato di cui agli artt. 582, 585, 416-bis.1 cod. pen., risulta «legittimamente disposta ed autorizzata nell'ambito del presente procedimento, inizialmente iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri»; - «al riguardo va osservato che ai sensi dell'art. 267 c.p.p. i "gravi indizi di reato", presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine (cfr. Cass. Pen.n. 2568 del 18/09/2020); - «è quindi irrilevante che, nella specie, al momento dell'autorizzazione, non sussistessero gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA] o che quest'ultimo non fosse stato formalmente iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. per i reati poi contestatigli, non essendo ciò richiesto per l'autorizzazione delle intercettazioni»; - «del resto[...]l'eventuale ritardo nell'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro stesso»; «le cause di inutilizzabilità (art. 191 c.p.p.) sono previste espressamente dalle norme di legge e di esse non può operarsi una interpretazione di tipo analogico». 1.5. Manifestamente infondato, alla luce delle considerazioni già svolte con riguardo al secondo motivo di ricorso, è l'ultimo motivo di impugnazione con il quale si contesta l'aggravante del metodo mafioso in relazione ai reati posti in essere in occasione del pestaggio svoltosi nell'autolavaggio di via Piave. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente