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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 13757/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9175/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]. 40, presso lo studio Lipani, [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro Ministero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3064/2018 depositata il13/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. - La Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e ha respinto la domanda proposta da alcuni dipendenti, inquadrati nell’area B, per ottenere la declaratoria del diritto all’ inquadramento nell’area C, posizione economica C1, a seguito di scorrimento di graduatoria nell’ambito di concorso interno per progressione verticale.

2. - Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha premesso la seguente ricostruzione dei fatti: - gli appellati avevano partecipato al corso per progressione interna verticale, dall’area B all’area C, posizione economica C1, profilo professionale di “funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile”, indetto con D.D.G. del1° luglio 2008; - per l’area C, posizione economica C1, erano stati messi a concorso 500 posti su base nazionale, ma gli appellati avevano concorso esclusivamente per l’ambito territoriale della Calabria, cui erano riservati soli dodici posti; - con D .

D .

G . del 27 dicembre 2010 era stata approvata la graduatoria definitiva in base alla quale gli appellati erano risultati idonei; - l’amministrazione aveva proceduto alla definitiva copertura di tutti i dodici posti messi a concorso per la Regione Calabria.

2.1. - Tanto premesso, la Corte romana, in difformità dal convincimento espresso dal giudice di primo grado, ha ritenuto che: - in primo luogo, era revocabile in dubbio che potesse individuarsi la volontà dell’amministrazione di coprire gli ulteriori posti disponibili tramite lo scorrimento di graduatoria nella richiesta di autorizzazione al Dipartimento della funzione p ubblica di assumere 451 unità di personale formulata in data 21 marzo 2011, in quanto il Dipartimento della funzione pubblica, con d.P.C.M. del 7 novembre 2011, aveva concesso l’autorizzazione solo ad assumere i vincitori del concorso; infatti, a seguito delle reiterate richieste del Ministero (in data 28 maggio 2012e 15 ottobre 2012), il citato Dipartimento, con nota del 10 dicembre 2012 aveva ritenuto legittima, alla luce del disposto dell’art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009, la sola assunzione dei candidati vincitori delle procedure concorsuali bandite anteriormente alla data del 31 dicembre 2009; pertanto, a fronte dell’assenza di autorizzazione, cui è subordinata l’assunzione, non era configurabile alcun obbligo in tal senso a carico dell’amministrazione; -in ogni caso, l’art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 era entrato in vigore il 15 novembre 2009, quando non era ancora stata emanata la graduatoria del concorso (approvata solo in data 27 dicembre 2010), sicché era legittimo il diniego dell’autorizzazione all’assunzione degli idonei da parte delDipartimento della funzione pubblica, posto che solo per i vincitori poteva dirsi consolidato il diritto all’assunzione.

3. - Avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione i dipendenti indicati in epigrafe per due motivi, cui resiste il Ministero con controricorso.

4. -I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il primo motivo si assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che le richieste di parere inoltrate dal Ministero al Dipartimento del la funzione Pubblica non integrassero il requisito della volontà dell’amministrazione di procedere alla copertura dei posti disponibili mediante ricorso allo scorrimento della graduatoria.

Infatti, il d.P.C.M.aveva già disposto l’autorizzazione per l’assunzione di n. 451 unità di personale e con le note del 16 febbraio 2011, 28 maggio 2012 e 15 ottobre 2012 l’amministrazione aveva solo richiesto un parere in ordine alla volontà –così espressa – di procedere all’assunzione degli idonei per sopperire alla grave carenza di personale; pertanto, la Corte d’appello aveva erroneamente ravvisato nell’autorizzazione da parte del Dipartimento della funzionepubblica un presupposto dell’obbligo di scorrimento della graduatoria, a fronte della chiara volontà espressa dall’amministrazione e della carenza di ostacoli di natura finanziaria, in quanto era già stata autorizzata l’assunzione di n. 451 unità mentre ne erano state concretamente immesse in ruolo solo 409. 2.- Con il secondo mezzo si deduce la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009, exart. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., perché la Corte d’appelloaveva erroneamente ritenuto che la predetta disposizione non consentisse lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici banditi precedentemente al 1° gennaio 2010 e riservati interamente ad interni.

3. –Entrambi i motivi sono infondati.

4. – Per quel che attiene, in particolare, al primo motivo, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, n el pubblico impiego contrattualizzato, anche ai fini della selezione interna per l'accesso a posti superiori vacanti, la scelta dell’amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei “per scorrimento” non costituisce un diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l’esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando (così, fra molte, Cass. Sez.

L., 12/02/2018, n. 3332, richiamata nella sentenza impugnata; nello stesso senso, di recente, in fattispecie analoga a quella in esame, Cass. Sez.

L, 16/01/2024, n. 1674, che richiama «i principi, consolidati nella giurisprudenza della Corte, ben riassunti nella motivazione di Cass. n. 19006 del 2010»e successive pronunce conformi ivi richiamate).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio escludendo che po ssa identificarsi determinazione dell’amministrazione nella richiesta inoltrata al Dipartimento della funzione pubblica di autorizzare l’assunzione degli idonei, considerato, fra l’altro,che, come pure evidenziato nella sentenza impugnata, per la Calabria era stata autorizzata solo l’assunzione di dodici posizioni, integralmente ricoperte.

Ne consegue che la posizione giuridica dei ricorrentinon poteva ritenersi definita quale diritto quesito allorché era entrato in vigore il decreto legislativo n. 150 del 2009, dal momento che all’epoca mancava l’autorizzazione ad attuare l’assunzione(quale necessario presupposto dell’assunzione) ela graduatoria non era stata ancora approvata; cosicché lo ius superveniens non ha modificato la posizione giuridica dei coloro che si erano posizionati oltre le posizioni già autorizzate, poiché gli stessi non avevano ancora maturato alcun diritto soggettivo (in tal senso, Cass. Sez.

L, n. 1674 del 2024 cit.) .

Peraltro, va sottolineato che anche il diritto del candidato vincitore ad assumere l’inquadramento previsto dal bando di concorso è subordinato alla permanenza, al momento dell’adozione del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è stato emesso, sicché, nel caso in cui detto assetto sia mutato a causa dello ius superveniens, l’a mministrazione ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima della modifica del quadro normativo, in base all’art. 97 Cost. (così ancora Cass. Sez.

L, n. 1674 del 2024 cit. e precedenti ivi richiamati).

A maggior ragione questi principi valgono in tema di scorrimento perché è la natura stessa di quest’ultima che porta a ritenere applicabile la normativa vigente nel momento in cui si pretende di realizzare lo scorrimento medesimo(così Cass. Sez.

U, 02/10/2012, n. 16728); con la conseguenza che, una volta che l’amministrazione abbia assunto la decisione di coprire il postoattingendo allo scorrimento della graduatoria, tale decisione risulta equiparabile, nella sostanza, all’espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con identificazione degli ulteriori vincitori, ancorché mediante l’utilizzazione dell’intera sequenza di atti apertasi con il bando originario, recante la c.d. lex specialis del concorso, e con clusasi con l ’ approvazione della graduatoria, che individua i soggetti da assumere (così, ancora,Cass.

Sez.U. n. 16728 del 2012, cit.).

Pertanto, con la delibera di procedere allo scorrimento si riattiva l’intera sequenza concorsuale, ma, inevitabilmente, occorre considerare i requisiti di validità vigenti al momento della determinazione assunta dall’amministrazione.

5. – In consequenzialità logico - giuridica con le precedenti considerazioni, per venire a considerare anche il secondo motivo - la cui disamina, in effetti, non sarebbe necessaria stante l’assorbente infondatezza del primo mezzo -, proprio lo ius superveniens, costituito dalle limitazioni introdotte con il d.lgs. n. 150 del 2009 ai concorsi riservati al personale interno, risulta preclusivo dell’asserito diritto vantato dagli odierni ricorrenti.

Infatti, giova qui richiamare l’art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009, nella versione applicabileratione temporis, prima delle modifiche apportate con il d.lgs. n. 74 del 2017: «Ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.».

La disposizione, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, escludela legittimità del ricorso all’assunzione attingendo a graduatorie di concorsi riservati ad interni banditi anteriormente al 2010proprio perché la normativa sopravvenuta è intesa a limitare le possibilità di coprire i posti disponibili con personale interno, recependo le sollecitazioni provenienti dalla Corte costituzionale in ordine alla piena attuazione del principio di cui all’art. 97 Cost. (in particolare, già con le sentenzenn. 333 del 1993 e 313 del 1994) .

In tal senso, si ritiene condivisibile il consolidato orientamento espresso in proposito dal giudice amministrativo, che,in ragione della normativa sopravvenuta (secondo cui la progressione dei pubblici dipendenti tra le aree puòavvenire solo in base ad un concorso pubblico, con riserva di posti alpersonale interno fino al massimo del 50% di quelli messi a disposizione), ha ritenuto che«dopo il 1° gennaio 2010, non sono più previste le progressioni verticali riservate agli interni e quindi non èpiù consentito nemmeno lo scorrimento delle graduatorie relative a procedure per progressioni verticali interamente riservate ai dipendenti, con la conseguenza che tali graduatorie sono escluse dall’ambito di applicazione dellenorme che nel tempo hanno disposto la proroga legale dell’efficacia e che, dal 1° gennaio 2010, dall’inserimento come idonei in tali graduatorie non può piùdiscendere alcuna legittima aspettativa» ( così Cons.

S t. 16/08/2021, n. 5884 e precedenti conformi ivi richiamati), giungendo a configurare un “divieto” per le amministrazioni di coprire i posti a suo tempo sottoposti a procedura riservata (così, Cons.

St. 25/06/2018, n. 3897).

Pertanto, poiché è pacifico che la selezione per la quale i ricorrenti invocano lo scorrimento non consentiva la partecipazione di candidati esterni, occorre concludere per l’infondatezza anche della seconda censura.

6. –Al rigetto del ricorso non consegue la condanna alla refusione delle speseprocessuale, in quanto il controricorso proposto dal Ministero va dichiarato inammissibile perché tardivo, considerato che, a fronte del ricorso notificato in data 14 marzo 2019 (secondo quanto emerge dallo stesso controricorso), l’atto della difesa erariale è stato avviato alla notifica solo in data 30 aprile 2019, oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 370 cod. proc. civ., nella versione anteriore alle modifiche disposte dal d.lgs. n. 149 del 2022.

7. –Occorre, invece, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorsoe dichiara inammissibile il controricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9175/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]. 40, presso lo studio Lipani, [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro Ministero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3064/2018 depositata il13/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. - La Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e ha respinto la domanda proposta da alcuni dipendenti, inquadrati nell’area B, per ottenere la declaratoria del diritto all’ inquadramento nell’area C, posizione economica C1, a seguito di scorrimento di graduatoria nell’ambito di concorso interno per progressione verticale. 2. - Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha premesso la seguente ricostruzione dei fatti: - gli appellati avevano partecipato al corso per progressione interna verticale, dall’area B all’area C, posizione economica C1, profilo professionale di “funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile”, indetto con D.D.G. del1° luglio 2008; - per l’area C, posizione economica C1, erano stati messi a concorso 500 posti su base nazionale, ma gli appellati avevano concorso esclusivamente per l’ambito territoriale della Calabria, cui erano riservati soli dodici posti; - con D . D . G . del 27 dicembre 2010 era stata approvata la graduatoria definitiva in base alla quale gli appellati erano risultati idonei; - l’amministrazione aveva proceduto alla definitiva copertura di tutti i dodici posti messi a concorso per la Regione Calabria. 2.1. - Tanto premesso, la Corte romana, in difformità dal convincimento espresso dal giudice di primo grado, ha ritenuto che: - in primo luogo, era revocabile in dubbio che potesse individuarsi la volontà dell’amministrazione di coprire gli ulteriori posti disponibili tramite lo scorrimento di graduatoria nella richiesta di autorizzazione al Dipartimento della funzione p ubblica di assumere 451 unità di personale formulata in data 21 marzo 2011, in quanto il Dipartimento della funzione pubblica, con d.P.C.M. del 7 novembre 2011, aveva concesso l’autorizzazione solo ad assumere i vincitori del concorso; infatti, a seguito delle reiterate richieste del Ministero (in data 28 maggio 2012e 15 ottobre 2012), il citato Dipartimento, con nota del 10 dicembre 2012 aveva ritenuto legittima, alla luce del disposto dell’art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009, la sola assunzione dei candidati vincitori delle procedure concorsuali bandite anteriormente alla data del 31 dicembre 2009; pertanto, a fronte dell’assenza di autorizzazione, cui è subordinata l’assunzione, non era configurabile alcun obbligo in tal senso a carico dell’amministrazione; -in ogni caso, l’art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 era entrato in vigore il 15 novembre 2009, quando non era ancora stata emanata la graduatoria del concorso (approvata solo in data 27 dicembre 2010), sicché era legittimo il diniego dell’autorizzazione all’assunzione degli idonei da parte delDipartimento della funzione pubblica, posto che solo per i vincitori poteva dirsi consolidato il diritto all’assunzione. 3. - Avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione i dipendenti indicati in epigrafe per due motivi, cui resiste il Ministero con controricorso. 4. -I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo si assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che le richieste di parere inoltrate dal Ministero al Dipartimento del la funzione Pubblica non integrassero il requisito della volontà dell’amministrazione di procedere alla copertura dei posti disponibili mediante ricorso allo scorrimento della graduatoria. Infatti, il d.P.C.M.aveva già disposto l’autorizzazione per l’assunzione di n. 451 unità di personale e con le note del 16 febbraio 2011, 28 maggio 2012 e 15 ottobre 2012 l’amministrazione aveva solo richiesto un parere in ordine alla volontà –così espressa – di procedere all’assunzione degli idonei per sopperire alla grave carenza di personale; pertanto, la Corte d’appello aveva erroneamente ravvisato nell’autorizzazione da parte del Dipartimento della funzionepubblica un presupposto dell’obbligo di scorrimento della graduatoria, a fronte della chiara volontà espressa dall’amministrazione e della carenza di ostacoli di natura finanziaria, in quanto era già stata autorizzata l’assunzione di n. 451 unità mentre ne erano state concretamente immesse in ruolo solo 409. 2.- Con il secondo mezzo si deduce la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009, exart. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., perché la Corte d’appelloaveva erroneamente ritenuto che la predetta disposizione non consentisse lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici banditi precedentemente al 1° gennaio 2010 e riservati interamente ad interni. 3. –Entrambi i motivi sono infondati. 4. – Per quel che attiene, in particolare, al primo motivo, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, n el pubblico impiego contrattualizzato, anche ai fini della selezione interna per l'accesso a posti superiori vacanti, la scelta dell’amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei “per scorrimento” non costituisce un diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l’esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando (così, fra molte, Cass. Sez. L., 12/02/2018, n. 3332, richiamata nella sentenza impugnata; nello stesso senso, di recente, in fattispecie analoga a quella in esame, Cass. Sez. L, 16/01/2024, n. 1674, che richiama «i principi, consolidati nella giurisprudenza della Corte, ben riassunti nella motivazione di Cass. n. 19006 del 2010»e successive pronunce conformi ivi richiamate). Nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio escludendo che po ssa identificarsi determinazione dell’amministrazione nella richiesta inoltrata al Dipartimento della funzione pubblica di autorizzare l’assunzione degli idonei, considerato, fra l’altro,che, come pure evidenziato nella sentenza impugnata, per la Calabria era stata autorizzata solo l’assunzione di dodici posizioni, integralmente ricoperte. Ne consegue che la posizione giuridica dei ricorrentinon poteva ritenersi definita quale diritto quesito allorché era entrato in vigore il decreto legislativo n. 150 del 2009, dal momento che all’epoca mancava l’autorizzazione ad attuare l’assunzione(quale necessario presupposto dell’assunzione) ela graduatoria non era stata ancora approvata; cosicché lo ius superveniens non ha modificato la posizione giuridica dei coloro che si erano posizionati oltre le posizioni già autorizzate, poiché gli stessi non avevano ancora maturato alcun diritto soggettivo (in tal senso, Cass. Sez. L, n. 1674 del 2024 cit.) . Peraltro, va sottolineato che anche il diritto del candidato vincitore ad assumere l’inquadramento previsto dal bando di concorso è subordinato alla permanenza, al momento dell’adozione del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è stato emesso, sicché, nel caso in cui detto assetto sia mutato a causa dello ius superveniens, l’a mministrazione ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima della modifica del quadro normativo, in base all’art. 97 Cost. (così ancora Cass. Sez. L, n. 1674 del 2024 cit. e precedenti ivi richiamati). A maggior ragione questi principi valgono in tema di scorrimento perché è la natura stessa di quest’ultima che porta a ritenere applicabile la normativa vigente nel momento in cui si pretende di realizzare lo scorrimento medesimo(così Cass. Sez. U, 02/10/2012, n. 16728); con la conseguenza che, una volta che l’amministrazione abbia assunto la decisione di coprire il postoattingendo allo scorrimento della graduatoria, tale decisione risulta equiparabile, nella sostanza, all’espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con identificazione degli ulteriori vincitori, ancorché mediante l’utilizzazione dell’intera sequenza di atti apertasi con il bando originario, recante la c.d. lex specialis del concorso, e con clusasi con l ’ approvazione della graduatoria, che individua i soggetti da assumere (così, ancora,Cass. Sez.U. n. 16728 del 2012, cit.). Pertanto, con la delibera di procedere allo scorrimento si riattiva l’intera sequenza concorsuale, ma, inevitabilmente, occorre considerare i requisiti di validità vigenti al momento della determinazione assunta dall’amministrazione. 5. – In consequenzialità logico - giuridica con le precedenti considerazioni, per venire a considerare anche il secondo motivo - la cui disamina, in effetti, non sarebbe necessaria stante l’assorbente infondatezza del primo mezzo -, proprio lo ius superveniens, costituito dalle limitazioni introdotte con il d.lgs. n. 150 del 2009 ai concorsi riservati al personale interno, risulta preclusivo dell’asserito diritto vantato dagli odierni ricorrenti. Infatti, giova qui richiamare l’art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009, nella versione applicabileratione temporis, prima delle modifiche apportate con il d.lgs. n. 74 del 2017: «Ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.». La disposizione, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, escludela legittimità del ricorso all’assunzione attingendo a graduatorie di concorsi riservati ad interni banditi anteriormente al 2010proprio perché la normativa sopravvenuta è intesa a limitare le possibilità di coprire i posti disponibili con personale interno, recependo le sollecitazioni provenienti dalla Corte costituzionale in ordine alla piena attuazione del principio di cui all’art. 97 Cost. (in particolare, già con le sentenzenn. 333 del 1993 e 313 del 1994) . In tal senso, si ritiene condivisibile il consolidato orientamento espresso in proposito dal giudice amministrativo, che,in ragione della normativa sopravvenuta (secondo cui la progressione dei pubblici dipendenti tra le aree puòavvenire solo in base ad un concorso pubblico, con riserva di posti alpersonale interno fino al massimo del 50% di quelli messi a disposizione), ha ritenuto che«dopo il 1° gennaio 2010, non sono più previste le progressioni verticali riservate agli interni e quindi non èpiù consentito nemmeno lo scorrimento delle graduatorie relative a procedure per progressioni verticali interamente riservate ai dipendenti, con la conseguenza che tali graduatorie sono escluse dall’ambito di applicazione dellenorme che nel tempo hanno disposto la proroga legale dell’efficacia e che, dal 1° gennaio 2010, dall’inserimento come idonei in tali graduatorie non può piùdiscendere alcuna legittima aspettativa» ( così Cons. S t. 16/08/2021, n. 5884 e precedenti conformi ivi richiamati), giungendo a configurare un “divieto” per le amministrazioni di coprire i posti a suo tempo sottoposti a procedura riservata (così, Cons. St. 25/06/2018, n. 3897). Pertanto, poiché è pacifico che la selezione per la quale i ricorrenti invocano lo scorrimento non consentiva la partecipazione di candidati esterni, occorre concludere per l’infondatezza anche della seconda censura. 6. –Al rigetto del ricorso non consegue la condanna alla refusione delle speseprocessuale, in quanto il controricorso proposto dal Ministero va dichiarato inammissibile perché tardivo, considerato che, a fronte del ricorso notificato in data 14 marzo 2019 (secondo quanto emerge dallo stesso controricorso), l’atto della difesa erariale è stato avviato alla notifica solo in data 30 aprile 2019, oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 370 cod. proc. civ., nella versione anteriore alle modifiche disposte dal d.lgs. n. 149 del 2022. 7. –Occorre, invece, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorsoe dichiara inammissibile il controricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore i
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