Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 316/2005
ECLI:EU:T:2005:257
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑170/04
Confederazione nazionale dei consorzi volontari per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini italiani (FederDoc) e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 316/2004 — Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Regime delle menzioni tradizionali — Persone giuridiche — Soggetti individualmente interessati — Irricevibilità»
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 28 giugno 2005
Massime dell’ordinanza
1.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento
che modifica le norme applicabili alla tutela delle menzioni tradizionali complementari relative ai vini — Ricorso di taluni
produttori di vino italiani — Ricorso di talune associazioni di produttori di vino italiani — Irricevibilità
[Art. 230, quarto comma, CE; regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 316/2004]
2.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Interpretazione
contra legem del requisito consistente nell’essere riguardati individualmente — Inammissibilità
(Art. 230, quarto comma, CE)
1. Il regolamento n. 316/2004, recante modifica del regolamento n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento
n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli,
il quale modifica segnatamente le norme applicabili alla tutela delle menzioni tradizionali complementari che designano i
vini, costituisce una misura di portata generale ai sensi dell’art. 249, secondo comma, CE, atteso che si applica a situazioni
definite oggettivamente e produce effetti giuridici per categorie di operatori economici che rispondono a taluni requisiti
determinati in modo generale e astratto. Infatti, esso non riguarda unicamente i produttori di vino italiani, bensì produce
parimenti effetti giuridici nei confronti di un numero indeterminato di produttori di altri Stati membri che utilizzano attualmente
e che utilizzeranno in futuro menzioni tradizionali complementari.
Tale regolamento può riguardare individualmente una persona fisica o giuridica soltanto quando la pregiudica a causa di determinate
sue peculiari qualità, o di una circostanza di fatto che la distingue da chiunque altro e la identifica in modo analogo al
destinatario di una decisione. Ciò non avviene nel caso di taluni produttori di vino italiani autorizzati a utilizzare le
menzioni tradizionali italiane specificate, inizialmente contenute nella sezione B dell’allegato III al regolamento n. 753/2002,
né nel caso di talune associazioni di produttori di vino italiani.
Da un lato, il detto regolamento riguarda i produttori italiani di cui trattasi solamente nella loro qualità oggettiva di
produttori di vini di qualità prodotti in una regione determinata (v.q.p.r.d.). Infatti, l’esistenza di una tutela giuridica
per menzioni tradizionali determinate e tassativamente elencate non è idonea a distinguere i produttori italiani dagli altri
produttori di v.q.p.r.d. della [OSCURATO:PERSONA] recanti menzioni tradizionali complementari. Parimenti, anche se le misure previste
dal regolamento di cui trattasi possono provocare conseguenze economiche rilevanti per i ricorrenti, resta il fatto che conseguenze
analoghe ne derivano per gli altri produttori di v.q.p.r.d. della [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, non è sufficiente che taluni operatori
siano economicamente colpiti da un atto in misura maggiore dei loro concorrenti perché siano individualmente interessati dall’atto
medesimo.
D’altro lato, anzitutto, un’associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di soggetti non
può essere considerata individualmente interessata da un atto che leda gli interessi generali di questa categoria di soggetti
allorché questi ultimi non sono lesi a titolo individuale. Inoltre, se è pur vero che la sussistenza di circostanze particolari,
quali il ruolo svolto da un’associazione nell’ambito di un procedimento dal quale sia scaturito un atto ai sensi dell’art. 230 CE,
può giustificare la ricevibilità di un ricorso proposto da un’associazione i cui membri non siano individualmente interessati
dall’atto contestato, segnatamente quando la sua posizione di negoziatrice sia stata pregiudicata dall’atto medesimo, questa
situazione non si è verificata nel caso delle associazioni di cui trattasi. Infine, le dette associazioni non possono nemmeno
essere individualmente interessate dal regolamento di cui trattasi in quanto esisterebbe una disposizione di legge che riconosce
loro una serie di facoltà di carattere procedurale.
(v. punti 35‑36, 38, 42‑44, 48, 50‑52)
2. Se è pur vero che, nell’ambito di un ricorso di annullamento, il requisito dell’interesse individuale postulato dall’art. 230,
quarto comma, CE deve essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva tenendo conto delle
diverse circostanze atte a individualizzare un ricorrente, tale interpretazione non può condurre a escludere il requisito
di cui trattasi.
(v. punto 56)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
28 giugno 2005 (
*
)
«Ricorso di annullamento – Regolamento (CE) n. 316/2004 – Organizzazione comune del mercato vitivinicolo – Regime delle menzioni tradizionali – Persone giuridiche – Soggetti individualmente interessati – Irricevibilità»
Nella causa T‑170/04,
Confederazione nazionale dei consorzi volontari per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini italiani (FederDoc)
, con sede in Roma,
[OSCURATO:PERSONA] per la tutela dei vini Valpolicella
, con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] tutela denominazione [OSCURATO:PERSONA]. consortile coop. rl
, con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] del vino Brunello di Montalcino
, con sede in Montalcino,
Cantina cooperativa di [OSCURATO:PERSONA]. coop. rl
, con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» Snc
, con sede in Carano di Sessa A.,
[OSCURATO:PERSONA] fu [OSCURATO:SOCIETA],
con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] vino [OSCURATO:PERSONA],
con sede in Radda in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] tutela vini DOC [OSCURATO:PERSONA]
, con sede in Piacenza,
Cantine grotta del sole
Srl, con sede in Quarto,
[OSCURATO:PERSONA]. coop. rl,
con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] tutela [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]
, con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] tutela vini [OSCURATO:PERSONA] DOC
, con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] tutela dei vini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]
, con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] vitivinicola eredi Ing. [OSCURATO:PERSONA]
, con sede in Pornassio,
Cooperativa agricola di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Corniglia, Vernazza e Monterosso
, con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] per la tutela dei vini di Valtellina
, con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] tutela vini DOC «[OSCURATO:PERSONA]»,
con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] volontario per la tutela del vino [OSCURATO:PERSONA]
, con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] vini Valdichiana
, con sede in Arezzo,
[OSCURATO:PERSONA] del vino nobile di Montepulciano
, con sede in Montepulciano,
rappresentati dagli avv.ti L. [OSCURATO:PERSONA], P. Tanoni e R. Gandin,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. M. Nolin e V. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento in toto o, in subordine, di annullamento parziale del regolamento (CE) della
[OSCURATO:PERSONA] 20 febbraio 2004, n. 316, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002, che fissa talune modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e
la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 55, pag. 16),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quarta Sezione),
composto dal sig. H. Legal, presidente, dal sig. P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska‑Białecka, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Contesto normativo
1 Le norme generali relative alla tutela ed all’utilizzazione delle menzioni tradizionali che designano taluni vini sono stabilite
dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179,
pag. 1). Ai termini delle disposizioni di cui all’allegato VII, sezione B.1, lett. b), quinto trattino, dello stesso regolamento,
l’etichettatura dei prodotti ottenuti nella [OSCURATO:PERSONA] può essere completata, per quanto attiene ai vini da tavola con indicazione
geografica e ai vini di qualità prodotti in una regione determinata (i «v.q.p.r.d.»), mediante menzioni tradizionali complementari,
secondo le modalità previste dallo Stato membro produttore.
2 Le modalità d’applicazione del regolamento n. 1493/1999 e, segnatamente, le norme applicabili alla tutela delle menzioni tradizionali,
che ricomprendono le menzioni tradizionali complementari, sono state stabilite dalla [OSCURATO:PERSONA] con il regolamento (CE) 29 aprile 2002,
n. 753, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione,
la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118, pag. 1).
3 In conformità dell’art. 23 del regolamento n. 753/2002, «l’espressione “menzione tradizionale complementare” si utilizza tradizionalmente
per indicare i vini di cui [al titolo IV del regolamento medesimo] negli Stati membri produttori; essa si riferisce in particolare
ad un metodo di produzione, di elaborazione o di invecchiamento oppure alla qualità, al colore o al tipo di luogo o ad un
evento connesso alla storia del vino e che è definito nella legislazione degli Stati membri produttori allo scopo di designare
i vini in questione prodotti nel loro territorio».
4 Il regolamento n. 753/2002 conteneva, nell’allegato III, l’elenco delle menzioni tradizionali di otto Stati membri produttori
(Repubblica federale di Germania, Repubblica d’Austria, Regno di Spagna, Repubblica francese, Repubblica ellenica, Repubblica
italiana, Granducato di Lussemburgo e Repubblica portoghese) che erano riconosciute e protette. Tale elenco si articolava
in due parti, la sezione A e la sezione B. La sezione A contemplava, quanto alla Repubblica italiana, 43 menzioni tradizionali
nella categoria v.q.p.r.d. La sezione B conteneva, quanto alla Repubblica italiana, le 17 menzioni tradizionali indicate dai
ricorrenti e destinate ad applicarsi alla categoria v.q.p.r.d., vale a dire: Amarone, Cannellino, Brunello, Est ! Est !! Est !!!,
Falerno, Governo all’uso toscano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Sciacchetrà (o Sciactrà), Sforzato
o Sfurzat, Torcolato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Tale elenco poteva essere completato o modificato a seguito di comunicazioni
che gli Stati membri trasmettevano alla [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’art. 24, n. 7, del regolamento n. 753/2002.
5 Ai sensi dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 753/2002, le menzioni tradizionali di cui all’allegato III sono riservate
ai vini ai quali esse si riferiscono e sono tutelate:
«a) contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali “genere”,
“tipo”, “metodo”, “imitazione”, “marchio” o altre menzioni analoghe;
b) contro qualsiasi altra indicazione abusiva, falsa o ingannevole relativa alla natura o alle qualità essenziali del vino usata
sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto di cui trattasi;
c) contro qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico e in particolare che lasci supporre che il vino fruisca
della menzione tradizionale protetta».
6 L’art. 24, n. 3, del regolamento medesimo vieta, ai fini della designazione di un vino, l’utilizzazione sull’etichettatura
di marchi contenenti una delle menzioni tradizionali riportate nell’allegato III. Una deroga è tuttavia prevista al secondo
comma dello stesso n. 3, riguardo all’ipotesi particolare in cui i marchi di cui trattasi siano stati legittimamente registrati
nella [OSCURATO:PERSONA] anteriormente alla data di pubblicazione del regolamento n. 753/2002 ed effettivamente utilizzati in buona
fede sin dalla loro registrazione.
7 Il successivo art. 24, n. 4, terzo comma, prevede che ogni menzione tradizionale di cui all’allegato III sia legata ad una
o a più categorie di vini, tra le quali i v.q.p.r.d, precisando al tempo stesso che, qualora i v.q.p.r.d. non siano già ricompresi
in un’altra categoria di vini, la tutela della menzione tradizionale si applica solamente alla designazione di vini diversi
dai vini liquorosi, i vini spumanti e i vini spumanti gassificati nonché i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati.
8 Le disposizioni di cui ai nn. 5 e 6 del medesimo art. 24 indicavano rispettivamente i requisiti cui le menzioni tradizionali
dovevano rispondere per poter figurare nella sezione A e nella sezione B dell’allegato III.
9 Per poter figurare nella sezione A dell’allegato III, le menzioni tradizionali dovevano, conformemente ai requisiti indicati
all’art. 24, n. 5, nel testo precedente la novella di cui al regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 20 febbraio 2004, n. 316,
recante modifica del regolamento n. 753/2002 (GU L 55, pag. 16; in prosieguo: il «regolamento impugnato»):
«a) essere specifiche di per sé e precisamente definite nella legislazione dello Stato membro;
b) essere sufficientemente distintive e/o godere di una solida reputazione nell’ambito del mercato comunitario;
c) essere state utilizzate tradizionalmente per almeno 10 anni nello Stato membro in questione;
d) essere associate a uno o, eventualmente, a più vini o categorie di vini comunitari».
10 Per poter figurare nella sezione B del medesimo allegato III, le menzioni tradizionali, conformemente all’art. 24, n. 6, del
regolamento n. 753/2002, nel testo precedente la novella di cui al regolamento impugnato, dovevano non solo rispondere ai
requisiti indicati al n. 5, sopra menzionati, ma essere parimenti «associate a un vino recante un’indicazione geografica e
servire a identificare questo vino come originario di detta regione o località del territorio comunitario qualora la reputazione,
una qualità o un’altra caratteristica determinata del vino, espressa dalla menzione tradizionale in causa, [potesse] essere
attribuita essenzialmente a tale origine geografica».
11 Al n. 8 del medesimo art. 24 erano indicati i requisiti necessari e la procedura da seguire affinché i produttori di paesi
terzi potessero contraddistinguere i loro prodotti utilizzando menzioni tradizionali ricomprese nell’allegato III, sezione A.
12 Il regolamento impugnato ha apportato modifiche al regolamento n. 753/2002 al fine di prendere in considerazione le riserve
che quest’ultimo aveva suscitato presso taluni paesi terzi produttori di vini. In particolare, con tali modifiche si è voluto
rispondere alla richiesta di tali paesi, formulata nell’ambito dell’attuazione di taluni accordi conclusi in seno all’Organizzazione
mondiale del commercio, di consentire loro l’utilizzazione di talune menzioni tradizionali.
13 L’art. 1, punto 4, del regolamento impugnato ha modificato l’art. 24 del regolamento n. 753/2002, sostituendo la frase introduttiva
del n. 5 ed eliminando i nn. 6 e 8. Tali modifiche implicano il venir meno della distinzione tra la sezione A e la sezione B
dell’allegato III. I requisiti che disciplinano l’inserimento di una menzione tradizionale di uno Stato membro nell’allegato III
sono, ormai, quelli che si applicavano in precedenza all’inserimento nella sezione A, laddove la disciplina relativa ai vini
dei paesi terzi è stata trasferita all’art. 37, n. 1, del regolamento n. 753/2002, modificato dall’art. 1, punto 10, del
regolamento impugnato.
14 Il nuovo art. 37, n. 1, lett. e), del regolamento n. 753/2002 autorizza l’utilizzazione, da parte dei produttori di vini dei
paesi terzi, delle menzioni tradizionali complementari il cui elenco attuale integra le menzioni precedentemente contenute
nella sezione A e nella sezione B dell’allegato III. Il testo risultante da tali modifiche così recita:
«1. In applicazione dell’allegato VII, sezione B.2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l’etichettatura dei vini originari
dei paesi terzi (esclusi i vini spumanti, i vini spumanti gassificati e i vini frizzanti gassificati, ma compresi i vini ottenuti
da uve stramature) e dei mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto, elaborati nei paesi terzi
che recano il nome di un’indicazione geografica conformemente all’articolo 36, può essere completata dalle indicazioni seguenti:
(…)
e) per quanto riguarda i vini dei paesi terzi e i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto dei
paesi terzi, menzioni tradizionali complementari:
i) diverse da quelle figuranti nell’allegato III, conformemente alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo
di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative e
ii) figuranti nell’allegato III, purché le condizioni d’impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del
paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative, e a condizione che:
– tali paesi abbiano presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda motivata e trasmesso gli elementi che permettono di giustificare
il riconoscimento delle menzioni tradizionali,
– le menzioni siano specifiche di per sé,
– le menzioni siano sufficientemente distintive e/o godano di una solida reputazione all’interno del paese terzo,
– le menzioni siano state utilizzate tradizionalmente per almeno dieci anni nel paese terzo,
– le menzioni siano associate a uno o, eventualmente, a più categorie di vini del paese terzo,
– le prescrizioni stabilite dal paese terzo non siano di natura tale da indurre i consumatori in errore circa la menzione di
cui trattasi.
Inoltre, alcune menzioni tradizionali figuranti nell’allegato III possono essere utilizzate nell’etichettatura dei vini che
recano un’indicazione geografica e sono originari dei paesi terzi nella lingua del paese terzo di origine oppure in un’altra
lingua, se l’utilizzazione di una lingua diversa dalla lingua ufficiale del paese è considerata tradizionale per quanto concerne
una menzione tradizionale, se l’utilizzazione di tale lingua è prevista dalla legislazione del paese e se tale lingua è utilizzata
per questa menzione tradizionale ininterrottamente da almeno venticinque anni.
Si applica, mutatis mutandis, il disposto dell’articolo 23 e dell’articolo 24, paragrafi 2, 3, 4, secondo comma, e paragrafo
6, lettera c).
Per ciascuna menzione tradizionale di cui al punto ii), i paesi terzi interessati sono indicati nell’allegato III;
(…)».
Procedimento e conclusioni delle parti
15 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 18 maggio 2004 i ricorrenti hanno proposto il
presente ricorso.
16 I ricorrenti, complessivamente 21, sono i seguenti:
– la FederDOC (Confederazione nazionale dei consorzi volontari per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini italiani), associazione di diritto privato che riunisce in confederazione i consorzi volontari
dei produttori italiani di vini e che, ai termini del suo statuto, si propone, segnatamente, di fornire ogni forma di sostegno
ai consorzi medesimi e di agire ai fini della tutela giuridica delle denominazioni italiane a livello sia nazionale che internazionale;
– sette produttori italiani che producono e commercializzano un v.q.p.r.d. che gode di una delle 17 menzioni tradizionali complementari
già previste nella sezione B dell’allegato III del regolamento n. 753/2002 (in prosieguo: i «produttori italiani»);
– tredici consorzi volontari che si propongono di valorizzare, presso il pubblico ed i consumatori, i v.q.p.r.d. italiani, assicurando
la promozione della loro denominazione, in modo da contraddistinguerli rispetto agli altri vini concorrenti sul mercato. Tali
consorzi (in prosieguo: i «consorzi volontari») devono parimenti garantire la tutela, ivi compresa quella giurisdizionale,
della denominazione per la quale ognuno di essi è stato costituito, ai sensi della legge italiana 10 febbraio 1992, n. 164,
relativa al regime delle denominazioni dei vini.
17 Con separato atto, depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 28 luglio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato eccezione
di irricevibilità ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale.
18 I ricorrenti hanno depositato le proprie osservazioni in merito a tale eccezione il 24 settembre 2004.
19 Nel ricorso i ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
– annullare il regolamento impugnato in toto ovvero, in subordine, annullarne l’art. 1, punto 3, punto 8, lett. a), punti 9,
10 e 18;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
20 Nell’eccezione di irricevibilità la [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile;
– condannare i ricorrenti alle spese.
21 Nelle osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità i ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
– respingere l’eccezione di irricevibilità e disporre il proseguimento del procedimento;
– in subordine, decidere sull’eccezione di irricevibilità unitamente al merito e disporre il proseguimento del procedimento.
In diritto
22 Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, su richiesta di una parte, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità
senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 del medesimo articolo, salvo contraria decisione del Tribunale,
il procedimento prosegue oralmente. Il Tribunale ritiene, nella specie, di essere sufficientemente edotto dall'esame degli
atti del fascicolo e che non occorra aprire la fase orale.
Argomenti delle parti
23 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il ricorso è irricevibile, atteso che i ricorrenti non sono individualmente interessati dal regolamento
impugnato.
24 Infatti, i produttori italiani non potrebbero invocare qualità personali o circostanze particolari idonee a distinguerli da
qualsiasi altro soggetto.
25 Parimenti, i consorzi volontari non sarebbero legittimati a proporre ricorso di annullamento, atteso che nessuno dei loro
membri presenterebbe un interesse individuale a contestare il regolamento impugnato.
26 Infine, la FederDOC, quale confederazione di consorzi volontari, sarebbe parimenti priva di legittimazione attiva per gli
stessi motivi per i quali lo sarebbero i suoi membri.
27 I ricorrenti ritengono che il ricorso sia ricevibile. L’eliminazione della distinzione tra le sezioni A e B dell’allegato III
del regolamento n. 753/2002 pregiudicherebbe gli interessi dei produttori italiani, in quanto verrebbe in tal modo meno la
possibilità di impedire a produttori di paesi terzi di commercializzare vini all’interno della [OSCURATO:PERSONA] utilizzando una delle
menzioni di cui trattasi.
28 Inoltre, le circostanze della specie sarebbero sostanzialmente analoghe a quelle della causa da cui è scaturita la sentenza
della Corte 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Codorniu/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1853). Infatti, i produttori italiani produrrebbero
e commercializzerebbero un vino che gode di una delle 17 menzioni tradizionali complementari di cui trattasi, le quali costituirebbero
segni distintivi, assimilabili a marchi collettivi da cui scaturirebbe un diritto esclusivo, ancorché condiviso tra i produttori
autorizzati ad avvalersene.
29 Dal canto loro, i consorzi volontari si prefigurerebbero di organizzare e di coordinare le attività di categorie di soggetti
interessati dalla produzione e dalla commercializzazione di ogni singola denominazione e di garantire la tutela di una più
denominazioni per la quale o per le quali essi sono stati specificamente costituiti. Il loro ricorso sarebbe ricevibile, atteso
che tali consorzi rappresentano gli interessi di imprese individualmente interessate e che una disposizione di legge riconosce
loro espressamente una serie di facoltà di carattere procedurale.
30 Quanto alla FederDOC, dal suo statuto risulterebbe che la detta associazione si prefigge di agire ai fini della tutela giuridica,
sul piano sia nazionale che internazionale, delle denominazioni italiane e che essa è individualmente interessata allo stesso
titolo dei consorzi volontari.
31 I ricorrenti sostengono, peraltro, la necessità di adottare un’interpretazione dell’art. 230, quarto comma, CE più ampia di
quella accolta a seguito della sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plauman/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 195) e di
interpretare l’art. 230, quarto comma, CE conformemente al principio di una tutela giurisdizionale effettiva. Inoltre, i ricorrenti
si richiamano al progetto definitivo del Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, sottoscritto a Roma il 29 ottobre 2004
(GU C 310, pag. 1), che prevede la modifica dell’art. 230, quarto comma, CE, eliminando l’obbligo di dimostrare la lesione
di un interesse individuale per quanto attiene ai ricorsi proposti contro i regolamenti che non necessitano di misure di esecuzione.
Giudizio del Tribunale
32 Ai termini dell’art. 230, quarto comma, CE, «qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (…) un ricorso (…) contro le
decisioni che, pur apparendo come un regolamento (…), la riguardano direttamente e individualmente».
Sulla natura delle disposizioni impugnate
33 Secondo costante giurisprudenza, il criterio distintivo tra una decisione e un regolamento va ricercato nella portata generale
o meno dell’atto di cui trattasi (sentenza della Corte 14 dicembre 1962, cause riunite 16/62 e 17/62, Confédération nationale
des producteurs de fruits e légumes e a./Consiglio CEE, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 877, in particolare pag. 893), e sentenza del Tribunale
3 febbraio 2005, causa T‑139/01, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑409, punto 87). Un atto possiede
portata generale quando si applica a situazioni determinate oggettivamente e spiega effetti giuridici nei confronti di categorie
di persone considerate in modo astratto (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra, punto 87;
v., parimenti, in tal senso, sentenza della Corte 21 novembre 1989, causa C‑244/88, Usines coopératives de déshydratation
du Vexin e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3811, punto 13).
34 Nella specie, il regolamento impugnato, più in particolare le disposizioni di cui i ricorrenti chiedono l’annullamento in
via subordinata, implica un affievolimento del livello di tutela di cui beneficiavano le 17 menzioni tradizionali complementari
previste inizialmente nella sezione B dell’allegato III. Infatti, a termini dell’art. 24, n. 6, del regolamento n. 753/2002,
per poter figurare nella sezione B, tali menzioni tradizionali dovevano non solo rispettare i requisiti previsti dall’art. 24,
n. 5, richiamati supra al punto 8, bensì parimenti «essere associate a un vino recante un’indicazione geografica e servire
a identificare questo vino come originario di detta regione o località del territorio comunitario qualora la reputazione,
una qualità o un’altra caratteristica determinata del vino, espressa dalla menzione tradizionale in causa, [potesse] essere
attribuita essenzialmente a tale origine geografica». Le menzioni contenute nella sezione B potevano essere quindi utilizzate
unicamente per vini originari di regioni o di località specifiche del territorio della [OSCURATO:PERSONA] e i produttori autorizzati
erano legittimati ad opporsi alla commercializzazione nella [OSCURATO:PERSONA] di vini originari di paesi terzi recanti tali menzioni
tradizionali. A seguito delle modifiche apportate al regolamento n. 753/2002 dal regolamento impugnato, in particolare dall’art. 1,
punto 4, del medesimo, le menzioni tradizionali complementari precedentemente contenute nella sezione B dell’allegato III
possono essere ormai utilizzate – una volta soddisfatti gli specifici requisiti di cui al regolamento n. 753/2002, come modificato
– dai produttori di vini di paesi terzi.
35 Tuttavia, i ricorrenti non sono gli unici soggetti interessati dalle modifiche apportate dal regolamento impugnato, il quale
si applica parimenti a tutti gli altri produttori di vino italiani – attuali e potenziali – legalmente autorizzati ad utilizzare
le menzioni tradizionali italiane. Inoltre, considerato che si tratta di un atto la cui applicazione non è limitata né al
territorio italiano né nel tempo, esso non riguarda unicamente i produttori italiani, bensì produce parimenti effetti giuridici
nei confronti di un numero indeterminato di produttori di altri Stati membri che utilizzano attualmente e che utilizzeranno
in futuro menzioni inizialmente contenute nella sezione B dell’allegato III. Orbene, tale elenco conteneva, oltre alle 17
menzioni italiane, menzioni utilizzate per vini prodotti in Germania, Austria, Spagna, Francia, Grecia e Portogallo.
36 Il regolamento impugnato costituisce, in tal modo, una misura di portata generale ai sensi dell’art. 249, secondo comma, CE
e, quindi, una misura di natura normativa. Esso si applica a situazioni definite oggettivamente e produce effetti giuridici
per categorie di operatori economici che rispondono a taluni requisiti determinati in modo generale e astratto (v., in tal
senso, ordinanze della Corte 26 ottobre 2000, causa C‑447/98 P, Molkerei Großbraunshain e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9097, punto 67, e del Tribunale 6 luglio 2004, causa T‑370/02, Alpenhain‑Camembert‑Werk e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2097,
punto 55, e la giurisprudenza ivi richiamata). Tale portata generale risulta d’altronde dall’oggetto della normativa di cui
trattasi, consistente nello specificare le norme relative all’utilizzazione delle menzioni tradizionali e alla loro tutela
in tutta la [OSCURATO:PERSONA] europea.
37 Tale rilievo non è inficiato dalle deduzioni dei ricorrenti secondo cui le disposizioni del regolamento impugnato perderebbero
il loro carattere generale ed astratto a fronte del fatto che taluni criteri che consentono di riconoscere l’esistenza di
una menzione tradizionale lasciano spazio ad una valutazione discrezionale e del fatto che l’utilizzazione di una menzione
viene concessa ai vini di paesi terzi solamente a seguito dell’inserimento del nome del paese terzo nell’allegato III. Infatti,
come già precedentemente osservato, tali disposizioni riguardano parimenti altri produttori che utilizzano attualmente e che
utilizzeranno in futuro menzioni tradizionali complementari.
Sulla legittimazione attiva dei ricorrenti
38 Secondo la giurisprudenza, non è escluso che una disposizione che possieda, per sua natura e portata, un carattere normativo,
in quanto si applica alla generalità degli operatori economici interessati, possa concernere individualmente alcuni di loro.
Ciò si verifica se l’atto di cui trattasi riguarda una persona fisica o giuridica a causa di determinate sue peculiari qualità,
o di una circostanza di fatto che la distingue da chiunque altro e la identifica in modo analogo al destinatario di una decisione
(v., in tal senso, sentenze della Corte Codorniu/Consiglio, citata supra, punti 19 e 20, e 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P,
Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6677, punto 36, e la giurisprudenza ivi richiamata).
39 Occorre quindi esaminare, in successione, se i produttori italiani, i consorzi volontari e la FederDOC abbiano dimostrato
la sussistenza di una situazione di tal genere.
– Sull’interesse individuale dei produttori italiani
40 Nella specie, i produttori italiani sostengono che l’eliminazione della distinzione tra le sezioni A e B dell’allegato III
del regolamento n. 753/2002 ha determinato un affievolimento del livello di tutela di cui beneficiavano le 17 menzioni tradizionali
complementari relative all’Italia – di cui alla sezione B dell’allegato III – che essi soli potevano utilizzare all’interno
della [OSCURATO:PERSONA], ledendo in tal modo i loro interessi. Tuttavia, tale situazione non consente di ritenere che i produttori
italiani siano individualizzati in modo analogo a quello in cui lo sarebbe il destinatario di una decisione. Infatti, l’eliminazione
di tale distinzione incide sui produttori italiani nello stesso modo che su tutti gli altri produttori comunitari i cui vini
potrebbero recare menzioni precedentemente previste nella sezione B dell’allegato III.
41 Si deve parimenti rilevare che il fatto che un regolamento influisca sulla situazione giuridica di un singolo non è sufficiente
per distinguere quest’ultimo dalla generalità (ordinanza del Tribunale 2 aprile 2004, causa T‑231/02, Gonnelli e AIFO/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1051, punto 38).
42 Nella specie, l’esistenza di una tutela giuridica per menzioni tradizionali determinate e tassativamente elencate non è idonea
a distinguere i produttori italiani dagli altri produttori di v.q.p.r.d. della [OSCURATO:PERSONA] recanti menzioni tradizionali complementari.
Questi ultimi, trovandosi nella stessa situazione dei produttori italiani, possono invocare a loro beneficio la stessa tutela
riguardo alle loro menzioni tradizionali e subiscono lo stesso affievolimento della tutela delle loro menzioni tradizionali
precedentemente contenute nella sezione B dell’allegato III del regolamento n. 753/2002.
43 Parimenti, anche se le misure previste dal regolamento impugnato possono provocare conseguenze economiche rilevanti per i
ricorrenti, resta il fatto che conseguenze analoghe ne derivano per gli altri produttori di v.q.p.r.d. della [OSCURATO:PERSONA] (v.,
in tal senso, sentenza della Corte 10 aprile 2003, causa C‑142/00 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3483,
punto 77, e ordinanza Gonnelli e AIFO/[OSCURATO:PERSONA], citata supra, punto 45). Pertanto, gli effetti ritenuti dai ricorrenti
pregiudizievoli per i produttori italiani non valgono a distinguerli dagli altri operatori economici interessati.
44 In ogni caso, non è sufficiente che taluni operatori siano economicamente colpiti da un atto in misura maggiore dei loro concorrenti
perché siano individualmente interessati dall’atto medesimo (ordinanze del Tribunale 15 settembre 1999, causa T‑11/99, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2653, punto 50, e 10 dicembre 2004, causa T‑196/03, EFfCI/Parlamento e Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. II‑4263,
punto 47).
45 Inoltre, non può nemmeno ritenersi che i produttori italiani, godendo di diritti esclusivi, siano individualmente interessati
ai sensi della menzionata sentenza Codorniu/Consiglio.
46 In questa causa, una disposizione di portata generale impediva al ricorrente di utilizzare il marchio figurativo che questi
aveva registrato e utilizzato tradizionalmente per un lungo periodo anteriormente all’emanazione del regolamento di cui trattavasi
nella specie, ragion per cui la posizione del ricorrente risultava evidenziata rispetto a quella di tutti gli altri operatori
economici. È pur vero che il diritto ad utilizzare menzioni tradizionali presenta, quanto al suo contenuto, elementi comuni
con il diritto derivante dalla registrazione di un marchio collettivo. Tuttavia, tale somiglianza non è sufficiente a concludere
che la situazione dei produttori italiani è identica o analoga a quella del ricorrente nella causa da cui è scaturita la menzionata
sentenza Codorniu/Consiglio. Infatti, tenuto conto del diritto esclusivo risultante dalla registrazione di un marchio, il
ricorrente di cui alla menzionata causa si è venuto a trovare, a seguito dell’emanazione del regolamento de quo, da solo in
una situazione del tutto distinta rispetto a tutti gli altri operatori economici.
47 Tale ipotesi non ricorre nella specie. A differenza del regolamento impugnato oggetto della sentenza Codorniu/Consiglio, citata
supra, il regolamento impugnato nella specie non individualizza un solo soggetto, bensì produce parimenti effetti giuridici
nei confronti di tutti i produttori – attuali e potenziali – di vino legalmente autorizzati a utilizzare le 17 menzioni tradizionali
italiane nonché nei confronti di tutti gli altri produttori di altri Stati membri che utilizzano attualmente e che utilizzeranno
in futuro menzioni inizialmente contenute nella sezione B dell’allegato III. Conseguentemente, la situazione dei produttori
italiani, ricorrenti nella specie, non è eccezionale come lo era invece la situazione del ricorrente nella causa da cui è
scaturita la menzionata sentenza Codorniu/Consiglio.
48 Ne consegue che il regolamento impugnato riguarda i produttori italiani solamente nella loro qualità oggettiva di produttori
di v.q.p.r.d. Pertanto, non avendo dimostrato la sussistenza di un interesse individuale, i produttori italiani non sono legittimati
a contestare il regolamento impugnato.
– Sull’interesse individuale dei consorzi volontari
49 Secondo la giurisprudenza, i ricorsi proposti da associazioni sono ricevibili in tre ipotesi: quando esse rappresentino gli
interessi di imprese che, a loro volta, siano legittimate ad agire, o quando l’associazione sia individualizzata per il pregiudizio
arrecato ai propri interessi in quanto associazione, in particolare se la sua posizione di negoziatrice è stata pregiudicata
dall’atto di cui è richiesto l’annullamento, o, ancora, quando una disposizione di natura normativa riconosca espressamente
alle associazioni una serie di facoltà di carattere procedurale (ordinanze del Tribunale 30 settembre 1997, causa T‑122/96,
Federolio/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1559, punto 61, e EFfCI/Parlamento e Consiglio, citata supra, punto 42).
50 Per quanto attiene, anzitutto, alla prima ipotesi, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza, un’associazione costituita
per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di soggetti non può essere considerata individualmente interessata
da un atto che leda gli interessi generali di questa categoria di soggetti allorché questi ultimi non sono lesi a titolo individuale
(v., in tal senso, ordinanze Gonnelli e AIFO/[OSCURATO:PERSONA], citata supra, punto 48, e EFfCI/Parlamento e Consiglio, citata supra,
punto 43). Nella specie, dalle suesposte considerazioni emerge che i membri dei consorzi volontari non hanno dimostrato di
essere lesi dal regolamento impugnato a causa di determinate loro qualità peculiari o di una circostanza di fatto che li distingua
da chiunque altro.
51 Per quanto attiene, poi, alla seconda ipotesi, se è pur vero che la sussistenza di circostanze particolari, quali il ruolo
svolto da un’associazione nell’ambito di un procedimento dal quale sia scaturito un atto ai sensi dell’art. 230 CE, può giustificare
la ricevibilità di un ricorso proposto da un’associazione i cui membri non siano individualmente interessati dall’atto contestato,
segnatamente quando la sua posizione di negoziatrice sia stata pregiudicata dall’atto medesimo (ordinanza EFfCI/Parlamento
e Consiglio, citata supra, punto 42; v. parimenti, in tal senso, sentenza della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85,
68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 219, punti 21‑24), dagli atti di causa non emerge – né i ricorrenti
hanno d’altronde sostenuto – che tale ipotesi ricorra nella specie.
52 Per quanto attiene, infine, alla terza ipotesi, i consorzi volontari non possono nemmeno essere individualmente interessati
dal regolamento impugnato in considerazione di una disposizione di natura normativa che riconosca loro una serie di facoltà
di carattere procedurale. In primo luogo, si deve osservare che il regolamento impugnato è stato emanato dalla [OSCURATO:PERSONA]
senza che i consorzi volontari siano intervenuti in tale procedimento. In secondo luogo, i consorzi volontari non rivendicano
alcun diritto di natura procedurale che sarebbe stato loro riconosciuto dall’organizzazione comune dei mercati nel settore
dei prodotti vitivinicoli o da qualsiasi altra normativa comunitaria, contrariamente a quanto postulato dalla giurisprudenza
menzionata supra al punto 49. Infine, essi non possono invocare, a tale riguardo, gli specifici compiti e funzioni che sarebbero
loro riconosciuti dal proprio ordinamento giuridico interno per giustificare una modificazione del sistema di rimedi giuridici
previsto dall’art. 230 CE e diretto ad affidare al giudice comunitario il controllo sulla legittimità degli atti delle istituzioni;
una soluzione diversa farebbe dipendere la ricevibilità di un ricorso di annullamento da un’autonoma decisione delle autorità
nazionali basata sull’interesse dello Stato membro interessato anziché sull’interesse pubblico comunitario (v., in tal senso,
ordinanza Federolio/[OSCURATO:PERSONA], citata supra, punto 64).
53 Alla luce delle suesposte considerazioni, i consorzi volontari non possono essere considerati individualmente interessati
dal regolamento impugnato.
– Sull’interesse individuale della FederDOC
54 Le osservazioni relative alla legittimazione ad agire dei consorzi volontari valgono parimenti per quanto riguarda la ricevibilità
del ricorso proposto dalla FederDOC, in quanto quest’ultima è una federazione di consorzi volontari. Nemmeno la FederDOC ha
svolto un ruolo particolare nell’ambito del procedimento di adozione del regolamento impugnato, essendo irrilevanti al riguardo
le disposizioni specifiche del suo statuto. Conseguentemente, la FederDOC, al pari di tutti gli altri ricorrenti, non può
essere considerata individualmente interessata ai sensi della costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale.
Conclusione
55 Dalle considerazioni che precedono emerge che nessun ricorrente ha dimostrato di essere individualmente interessato dal regolamento
impugnato né dalle disposizioni specifiche di cui, in subordine, viene chiesto l’annullamento.
56 Gli argomenti dei ricorrenti relativi alla necessità di un’interpretazione più ampia dell’art. 230, quarto comma, CE e all’esigenza
di una tutela giurisdizionale effettiva non possono rimettere in discussione tale conclusione. Da un lato, la Corte ha confermato
la propria costante giurisprudenza in tema di interpretazione dell’art. 230, quarto comma, CE nella propria sentenza 1° aprile 2004,
causa C‑263/02 P, [OSCURATO:PERSONA]/Jégo-Quéré ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3425), nonché nella sentenza Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
citata supra. Dall’altro, se è pur vero che il requisito dell’interesse individuale postulato dall’art. 230, quarto comma,
CE deve essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva tenendo conto delle diverse circostanze
atte a individualizzare un ricorrente, tale interpretazione non può condurre a escludere il requisito di cui trattasi (v.
sentenza Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, citata supra, punto 44).
57 Infine, dev’essere dichiarato inoperante l’argomento dei ricorrenti relativo all’art. III‑365, n. 4, del progetto di Trattato
che istituisce una Costituzione per l’Europa, atteso che tale testo normativo non è, allo stato, in vigore.
58 Dall’insieme delle considerazioni che precedono emerge che i ricorrenti non possono essere considerati individualmente interessati
dal regolamento impugnato ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE e che, conseguentemente, il ricorso dev’essere dichiarato
irricevibile in toto.
Sulle spese
59 Ai termini dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. I ricorrenti, essendo rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese, come richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
Lussemburgo, 28 giugno 2005
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
H. Legal
*
Lingua processuale: l’italiano.