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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40219/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA_ - dato avviso alle parti; ! udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bresci , in )arziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di BIANdARDI PAOLO per i delitti di cui agli artt. 223 e 216, comma 1, nn. 1 e 2, in relazioni all'a t. 219, comma 2, n.1 L.F. (capo A) e 220, comma 1, in relazione all'art. 49, CC1M Ma 2, L.F., ha ridotto la pena inflittagli (fatti commessi in Bergamo in data 20 marzo '2 )14); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'ir iputato personalmente, articolando un solo motivo; - che il ricorso, in quanto personalmente sottoscritto dall impu:ato, è inammissibile avuto riguardo al principio di diritto secondo cui il ricci so per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi queli in nateria cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a segui :o della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 iugn ) 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difOsori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/201;' - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); nondimeno, a nulla rileva, che l firma dell'imputato sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Rv. 27422: ); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de planc ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorr ?.nte al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favo -e della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagameni o delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cas!:a delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA_ - dato avviso alle parti; ! udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bresci , in )arziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di BIANdARDI PAOLO per i delitti di cui agli artt. 223 e 216, comma 1, nn. 1 e 2, in relazioni all'a t. 219, comma 2, n.1 L.F. (capo A) e 220, comma 1, in relazione all'art. 49, CC1M Ma 2, L.F., ha ridotto la pena inflittagli (fatti commessi in Bergamo in data 20 marzo '2 )14); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'ir iputato personalmente, articolando un solo motivo; - che il ricorso, in quanto personalmente sottoscritto dall impu:ato, è inammissibile avuto riguardo al principio di diritto secondo cui il ricci so per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi queli in nateria cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a segui :o della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 iugn ) 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difOsori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/201;' - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); nondimeno, a nulla rileva, che l firma dell'imputato sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Rv. 27422: ); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de planc ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorr ?.nte al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favo -e della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagameni o delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cas!:a delle ammende. Così deciso
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