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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2021

Cassazione n. 34620/2021

Testo disponibile della fonte

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eguente ORDINANZA sul ricorso 14009-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], Attivamente domiciliato in ROMA, VIA P M.,ESTRO 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ;LINI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA].1.RALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1913/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 26/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1-NEENDOLA. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Bari, con la decisione impugnata, ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Foggia di una precedente sentenza dello stesso Ufficio n. 37 del 2019;

2. i giudici d'appello hanno ritenuto che quelli denunciati dal ricorrente ffissero meri errori materiali, evincibili chiaramente dalla lettura della sentenza, e che, in ogni caso, "quand'anche la sentenza fosse stata affetta da errore revocatorio, giammai si sarebbe potuti pervenire a un esito diverso, giacché il ricorrente non allega (né, tanto meno, prova) che il ricorso in appello depositato in data 20 giugno 2017 in realtà era stato notificato, di guisa che la statuizione di improcedibilità avrebbe dovuto essere reiterata";

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'Esposito con unico motivo, articolato in tre censure; ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] del I ,avoro di Foggia;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA]

1. con l'unico motivo si denuncia: "art. 360 nn. 3), 4) e 5), in riferimento all'art. 395 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (punto 3 dell'art. 360 c.p.c.); per nullità della sentenza o del procedimento (punto 4 dell'art. 360 c.p.c.); per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione Ric. 2020 n. 14009 sez.

ML - ud. 13-07-2021 -2- tra le parti (punto 5 dell'art. 360 c.p.c.)"; si deduce che la sentenza impugnata avrebbe riconosciuto l'errore revocatorio ma senza giungere "alle dovute conseguenze nel senso di non emendare il vizio riscontrato";

2. il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi posta a fondamento del deciston che, come riportato nello storico della lite, non riconosce affatto l'errore revocatorio denunciato dall'Esposito, ritenendo piuttosto che si trattasse di errori materiali della sentenza impugnata, eventualmente emendabili con la procedura prevista dall'art. 287 c.p.c.; ogni ulteriore considerazione svolta dalla Corte territoriale è ad ablindantion e non viene a minare l'effettiva ragione del decidere; è pacifico come non sia ammissibile un motivo di ricorso per cassazione che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam e, pertanto, non costituente ratto decidendi della medesima (v.

Cass. n. 8755 del 2018; Cass. n. 23635 del 2010; Cass. n. 7074 del 2006; Cass. n. 24591 del 2005); tutte le altre censure rivolte dal ricorrente per cassazione riguardano questioni di merito in alcun modo oggetto del giudizio di revocazione;

3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. i quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. 1,a Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ric. 2020 n. 14009 sez.

ML - ud. 13-07-2021 -3- Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 13 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA].

I cia osito [OSCURATO:PERSONA] oggi, 1 6 NOV 101

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 14009-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], Attivamente domiciliato in ROMA, VIA P M.,ESTRO 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ;LINI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA].1.RALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1913/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 26/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1-NEENDOLA. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Bari, con la decisione impugnata, ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Foggia di una precedente sentenza dello stesso Ufficio n. 37 del 2019; 2. i giudici d'appello hanno ritenuto che quelli denunciati dal ricorrente ffissero meri errori materiali, evincibili chiaramente dalla lettura della sentenza, e che, in ogni caso, "quand'anche la sentenza fosse stata affetta da errore revocatorio, giammai si sarebbe potuti pervenire a un esito diverso, giacché il ricorrente non allega (né, tanto meno, prova) che il ricorso in appello depositato in data 20 giugno 2017 in realtà era stato notificato, di guisa che la statuizione di improcedibilità avrebbe dovuto essere reiterata"; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'Esposito con unico motivo, articolato in tre censure; ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] del I ,avoro di Foggia; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l'unico motivo si denuncia: "art. 360 nn. 3), 4) e 5), in riferimento all'art. 395 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (punto 3 dell'art. 360 c.p.c.); per nullità della sentenza o del procedimento (punto 4 dell'art. 360 c.p.c.); per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione Ric. 2020 n. 14009 sez. ML - ud. 13-07-2021 -2- tra le parti (punto 5 dell'art. 360 c.p.c.)"; si deduce che la sentenza impugnata avrebbe riconosciuto l'errore revocatorio ma senza giungere "alle dovute conseguenze nel senso di non emendare il vizio riscontrato"; 2. il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi posta a fondamento del deciston che, come riportato nello storico della lite, non riconosce affatto l'errore revocatorio denunciato dall'Esposito, ritenendo piuttosto che si trattasse di errori materiali della sentenza impugnata, eventualmente emendabili con la procedura prevista dall'art. 287 c.p.c.; ogni ulteriore considerazione svolta dalla Corte territoriale è ad ablindantion e non viene a minare l'effettiva ragione del decidere; è pacifico come non sia ammissibile un motivo di ricorso per cassazione che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam e, pertanto, non costituente ratto decidendi della medesima (v. Cass. n. 8755 del 2018; Cass. n. 23635 del 2010; Cass. n. 7074 del 2006; Cass. n. 24591 del 2005); tutte le altre censure rivolte dal ricorrente per cassazione riguardano questioni di merito in alcun modo oggetto del giudizio di revocazione; 3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. i quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. 1,a Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ric. 2020 n. 14009 sez. ML - ud. 13-07-2021 -3- Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 13 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]. I cia osito [OSCURATO:PERSONA] oggi, 1 6 NOV 101
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