CassazionedecretoSezione 4Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 42255/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. di PALERMO, in funzione di giudice dell'appello cautelare; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa dell'indagato, nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di rigetto, emessa dal G.i.p. del medesimo Tribunale, dell'istanza di revoca o sostituzione, con una meno afflittiva, della misura cautelare della custodia in carcere. Per quanto ancora rileva in questa sede, è stata revocata la misura cautelare con riferimento alla fattispecie associativa prevista dall'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, composta da tre soggetti, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre sono state rigettate le istanze di revoca o sostituzione della stessa, rimasta in vigore con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 73 dello stesso decreto in ragione delle sottese esigenze cautelari. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali sono state dedotte mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale, in particolare, avrebbe revocato la misura cautelare con riferimento alla fattispecie associativa in assenza di una effettiva motivazione sul punto e solo in forza del mero richiamo formale ad altre due ordinanze, emesse dallo stesso Tribunale, con le quali è stata esclusa la gravità indiziaria, rispetto al medesimo reato associativo, dapprima in capo ad altro sodale, Spataro, e, successivamente, in capo al sodale Randazzo (primo motivo). L'ordinanza impugnata, comunque, non si sarebbe confrontata con l'ordinanza genetica e con gli elementi da essa emergenti in termini di gravità indiziaria circa la sussistenza di un'associazione formata da tre soggetti, Spataro, Randazzo e l'indagato [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo). 3. Hanno concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], e la difesa dell'indagato, entrambi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito specificati. 2. In tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto a affermare ovvero, come nella specie, a escludere la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. In tali termini, ex plurimis, Sez. U, n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01. La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Premesso quanto innanzi, le dette Sezioni Unite hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Tale orientamento, rilevante anche per il caso di appello cautelare per medesimezza di ratio, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, nonché Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01), con la conseguenza che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., così come delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice, è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non concerne dunque né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione Sez. 2, n. 27866/2019, Mazzelli, cit., in motivazione; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). L'ordinanza emessa in sede cautelare non può peraltro essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01). In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautelari personali, in definitiva, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 13568/2019, dep. 2020, Alfano, cit., in motivazione). 3. Orbene, nella specie è stata applicata all'indagato la misura cautelare per la partecipazione, in qualità di addetto alla gestione del deposito dello stupefacente, a un'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 4 d'incolpazione), composta da soli tre soggetti e finalizzata al traffico di cocaina, marijuana e hashish (oltre che con riferimento ad ipotesi di cui agli artt.110 cod. pen. e 73 del medesimo decreto). Premesso ciò, il Tribunale ha revocato la misura cautelare con riferimento alla fattispecie associativa (capo 4), avendo escluso, altri collegi del medesimo Tribunale e con due diverse ordinanze, dapprima, la partecipazione al sodalizio di [OSCURATO:PERSONA] (indicato come essere al vertice del sodalizio) e, successivamente, quale mera conseguenza della detta esclusione, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] (indicato quale sodale avente il compito di custodire lo stupefacente). Ne è conseguita, per l'ordinanza impugnata l'inconfigurabilità di un sodalizio composto da un solo soggetto ([OSCURATO:PERSONA]). 4. L'apparato argomentativo appena esplicitato, come già statuito dalla Suprema Corte con riferimento a quello sotteso alla revoca dell'ordinanza cautelare emessa a carico del citato coindagato Randazzo (Sez. 4, n. 32896 del 06/07/2022, Randazzo, in motivazione) evidenzia la fondatezza del primo motivo del ricorso proposto dalla Procura della Repubblica, con assorbimento delle altre doglianze di cui alla detta impugnazione, in termini di omessa motivazione circa l'insussistenza della gravità indiziaria in merito all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 4 dell'incolpazione). In Tribunale ha difatti revocato la misura con riferimento alla detta incolpazione facendo un mero riferimento, privo di qualsivoglia argomentazione e autonoma valutazione, ad altre due ordinanze emesse da altri collegi dello stesso Tribunale in funzione di giudice del riesame, la seconda, peraltro, successivamente annullata, che hanno escluso i gravi indizi di colpevolezza con riferimento ad altri sodali, con conseguente inconfigurabilità di un sodalizio composto da meno di tre persone. La motivazione, già viziata nei termini di cui innanzi, finisce peraltro apoditticamente con il ritenere, erroneamente, che il sistema processuale riconoscerebbe efficacia di giudicato (cautelare), «a cascata», nei confronti di un sodale a ordinanze adottate, in sede di riesame, in merito ad altri sodali in luogo di una mera considerazione delle stesse nel percorso logico-argomentativo, suscettibile di essere sindacato in sede di legittimità sotto il profilo dei vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità. 5. In conclusione, è annullata l'ordinanza impugnata con riferimento all'omessa motivazione sull'inconfigurabilità dell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con riferimento alla omessa motivazione sulla inconfigurabilità della associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990