CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2024
Cassazione n. 24163/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che: - è pervenuta rinuncia al ricorso firmata personalmente dal ricorrente; - l'art. 589, comma 2, cod. proc. pen. dispone che "le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale", - l'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. dispone che, quando vi è rinuncia all'impugnazione, il ricorso è inammissibile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che, in ragione dell'intervenuta rinuncia, può essere contenuta, in via equitativa, in euro cinquecento; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 aprile 2024.