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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 49864/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Jason ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Brindisi di condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, meramente propositivo di doglianze, già sottoposte al giudice del gravame e alle quali questi ha dato congrua risposta anche con riferimento alla utilizzabilità di alcuni elementi probatori (sulla natura documentale della messaggistica WhatsApp, sez. 6, n. 22417 del 16/3/2022, Sgromo, Rv. 283319-01, in cui si è chiarito, in tema di mezzi di prova, che i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 cod. proc. pen.; sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, dep. 2018, Parodi, Rv. 272319-01; sez. 3, n. 8332 del 6/11/2019, R., Rv. 278635-01; sez. 5, n. 12062 del 5/2/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280758-01); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Jason ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Brindisi di condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, meramente propositivo di doglianze, già sottoposte al giudice del gravame e alle quali questi ha dato congrua risposta anche con riferimento alla utilizzabilità di alcuni elementi probatori (sulla natura documentale della messaggistica WhatsApp, sez. 6, n. 22417 del 16/3/2022, Sgromo, Rv. 283319-01, in cui si è chiarito, in tema di mezzi di prova, che i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 cod. proc. pen.; sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, dep. 2018, Parodi, Rv. 272319-01; sez. 3, n. 8332 del 6/11/2019, R., Rv. 278635-01; sez. 5, n. 12062 del 5/2/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280758-01); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]