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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09421/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza del 22/10/2021 in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di NAPOLI ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen. 2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91, delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. e quanto alla determinazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile.

L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103 prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.

L'atto è sottoscritto personalmente dall'imputato (il difensore ha sottoscritto solo per autentica la firma apposta ed è stato delegato per il deposito "in nome" del ricorrente) e il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza del 22/10/2021 in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di NAPOLI ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91, delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. e quanto alla determinazione della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103 prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. L'atto è sottoscritto personalmente dall'imputato (il difensore ha sottoscritto solo per autentica la firma apposta ed è stato delegato per il deposito "in nome" del ricorrente) e il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 09421/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris