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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12195/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 del TRIBUNALE di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 16.10.2020 il Tribunale di Messina in funzione di giudice di appello, pronunciandosi ai soli fini civili, riformava la sentenzadel Giudice di Pace di Messina del 27.05.2019, condannando [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno in favore della parte civile, in misura da quantificarsi in sede civile, in relazione al reato di cui all'art. 595 c.p., per aver offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Messina, ha proposto ricorso per cassazione il Mobilia, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, con i quali deduce:

2.1. con il primo motivo, la violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 603 c.p.p., per avere il Tribunale di Messina riformato la sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice di prime cure sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, senza disporre la necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, alla luce del costante orientamento di legittimità e della Corte di Giustizia; anche nella fattispecie in esame, in cui la sentenza di assoluzione dell'imputato in primo grado è stata appellata dalla sola parte civile, trova applicazione quanto disposto dal comma 3-bis dell'art. 603 c.p., introdotto per disciplinare l'ipotesi in cui ad impugnare la sentenza di assoluzione sia il pubblico ministero;

2.2. con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge, in relazione all'inosservanza dell'art.157 c.p., atteso che il Tribunale di Messina, pronunciandosi in data 16.10.2020 ha mancato di dichiarare l'estinzione del reato per cui oggi si procede, essendo il fatto avvenuto in data 13.03.2013 ed essendo dunque al tempo già prescritto;

2.3. con il terzo motivo,il vizio di violazione di legge in relazione all'inosservanza dell'art. 530 c.p.p., per aver il Tribunale di Messina errato nel riformare la sentenza impugnata con la quale l'odierno ricorrente era stato assolto perché il fatto non costituisce reato, dovendosi ritenere la condotta del Mobilia una mera esplicazione del proprio diritto di critica sindacale, in qualità di rappresentante sindacale, nei confronti del non corretto operare della Costarella.

3. Il procuratore generale in sede, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà. 1.Merita accoglimento la deduzione di cui al primo motivo di ricorso, quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mediante l'esame dei testimoni ritenuti rilevanti ai fini della decisione, all'esito della condanna al risarcimento dei danni dell'imputato in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 595 c.p..

Sul punto è sufficiente richiamare i principi affermati dalle S.U. di questa Corte con sentenza n. 22065 del 28/01/2021, RV 281228, Cremonini, secondo cui il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche sucessivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. 1.1.Nell'affermare tale principio le S.U. non hanno mancato di rilevare che l'intervento legislativo che ha introdotto il citato comma 3- bis dell'art. 603 ha dato vita ad una norma eccezionale, di stretta interpretazione, che individua una nuova ipotesi di ammissione delle prove, limitando l'obbligo alle ipotesi in cui il soggetto impugnante sia il pubblico ministero e non la parte civile (Sez.

U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112).

Tale affermazione, tuttavia, non autorizza a ritenere che, in caso di impugnazione della sola parte civile, il giudice di appello che intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione non sia obbligato a rinnovare le prove dichiarative incidenti in maniera decisiva sulla decisione.

L'introduzione di un principio come quello dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per l'appello del pubblico ministero non osta a ritenere che il percorso esegetico disegnato dalle sentenze delle Sezioni Unite Dasgupta e Patalano mantenga una propria vitalità ed autonomia, in quanto si ispira a principi di rango superiore a quello della legge ordinaria: e cioè il principio del giusto processo - di cui il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio è un corollario - che a sua volta è di matrice tanto costituzionale quanto convenzionale.

La garanzia del giusto processo implica, quindi, che i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscano distinzioni, a seconda degli interessi in gioco, e operino anche nel caso in cui la riforma della pronuncia assolutoria di primo grado sia sollecitata nella prospettiva degli interessi civili, a seguito di impugnazione della sola parte civile (Sez. 6, n. 37592 del 11/06/2013, Monna, Rv. 256332) 1.2.0rbene, nella fattispecie in esame, come si evince chiaramente dalla sentenza impugnata, il Tribunale ha fondato la sua pronuncia di condanna agli effetti civili, tra l'altro, su una diversa valutazione della prova dichiarativa assunta in primo grado (cfr. pg . 2 della sentenza, laddove il Tribunale evidenzia come il Giudice di Pace nella sua pronuncia assolutoria abbia considerato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma lo stesso Sfameni aveva dichiarato che quelli posti in essere dalla p.o. fossero "normali confronti che non eccedevano nello scontro o nelle offese reciproche") e tale prova dichiarativa non è stata rinnovata in appello.

Ne consegue, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio e, come rilevato dalla pronuncia delle S.U. citata, in caso di annullamento agli effetti civili della senten- za, che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni, senza procedere alla rin- novazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello.

2. Resta assorbito in tale valutazione il profilo di censura di cui al secondo motivo di ricorso- comunque infondato- già correttamente respinto con la sentenza impugnata, in considerazio- ne del fatto che il Tribunale non avrebbe giammai potuto operare, in mancanza di appello del P.M., alcun intervento sulla pronuncia assolutoria agli effetti penali, più favorevole all'imputato rispetto alla declaratoria di prescrizione, ma solo agli effetti civili, decidendo l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], appello, peraltro, pienamente ammissibile anche nel caso di interve- nuta prescrizione del reato.

3. Del pari resta assorbito nella nuova valutazione che dovrà compiere il giudice civile in sede di rinvio la deduzione circa l'ingiusta condanna agli effetti civili lamentata dall'imputato con il terzo motivo di ricorso.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per va- lore in grado di appello Così deciso 15.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] P,zzullo Geraf ip abeone j\\A z.: ")\ CORTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 del TRIBUNALE di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 16.10.2020 il Tribunale di Messina in funzione di giudice di appello, pronunciandosi ai soli fini civili, riformava la sentenzadel Giudice di Pace di Messina del 27.05.2019, condannando [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno in favore della parte civile, in misura da quantificarsi in sede civile, in relazione al reato di cui all'art. 595 c.p., per aver offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Messina, ha proposto ricorso per cassazione il Mobilia, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, con i quali deduce: 2.1. con il primo motivo, la violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 603 c.p.p., per avere il Tribunale di Messina riformato la sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice di prime cure sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, senza disporre la necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, alla luce del costante orientamento di legittimità e della Corte di Giustizia; anche nella fattispecie in esame, in cui la sentenza di assoluzione dell'imputato in primo grado è stata appellata dalla sola parte civile, trova applicazione quanto disposto dal comma 3-bis dell'art. 603 c.p., introdotto per disciplinare l'ipotesi in cui ad impugnare la sentenza di assoluzione sia il pubblico ministero; 2.2. con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge, in relazione all'inosservanza dell'art.157 c.p., atteso che il Tribunale di Messina, pronunciandosi in data 16.10.2020 ha mancato di dichiarare l'estinzione del reato per cui oggi si procede, essendo il fatto avvenuto in data 13.03.2013 ed essendo dunque al tempo già prescritto; 2.3. con il terzo motivo,il vizio di violazione di legge in relazione all'inosservanza dell'art. 530 c.p.p., per aver il Tribunale di Messina errato nel riformare la sentenza impugnata con la quale l'odierno ricorrente era stato assolto perché il fatto non costituisce reato, dovendosi ritenere la condotta del Mobilia una mera esplicazione del proprio diritto di critica sindacale, in qualità di rappresentante sindacale, nei confronti del non corretto operare della Costarella. 3. Il procuratore generale in sede, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà. 1.Merita accoglimento la deduzione di cui al primo motivo di ricorso, quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mediante l'esame dei testimoni ritenuti rilevanti ai fini della decisione, all'esito della condanna al risarcimento dei danni dell'imputato in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 595 c.p.. Sul punto è sufficiente richiamare i principi affermati dalle S.U. di questa Corte con sentenza n. 22065 del 28/01/2021, RV 281228, Cremonini, secondo cui il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche sucessivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. 1.1.Nell'affermare tale principio le S.U. non hanno mancato di rilevare che l'intervento legislativo che ha introdotto il citato comma 3- bis dell'art. 603 ha dato vita ad una norma eccezionale, di stretta interpretazione, che individua una nuova ipotesi di ammissione delle prove, limitando l'obbligo alle ipotesi in cui il soggetto impugnante sia il pubblico ministero e non la parte civile (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112). Tale affermazione, tuttavia, non autorizza a ritenere che, in caso di impugnazione della sola parte civile, il giudice di appello che intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione non sia obbligato a rinnovare le prove dichiarative incidenti in maniera decisiva sulla decisione. L'introduzione di un principio come quello dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per l'appello del pubblico ministero non osta a ritenere che il percorso esegetico disegnato dalle sentenze delle Sezioni Unite Dasgupta e Patalano mantenga una propria vitalità ed autonomia, in quanto si ispira a principi di rango superiore a quello della legge ordinaria: e cioè il principio del giusto processo - di cui il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio è un corollario - che a sua volta è di matrice tanto costituzionale quanto convenzionale. La garanzia del giusto processo implica, quindi, che i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscano distinzioni, a seconda degli interessi in gioco, e operino anche nel caso in cui la riforma della pronuncia assolutoria di primo grado sia sollecitata nella prospettiva degli interessi civili, a seguito di impugnazione della sola parte civile (Sez. 6, n. 37592 del 11/06/2013, Monna, Rv. 256332) 1.2.0rbene, nella fattispecie in esame, come si evince chiaramente dalla sentenza impugnata, il Tribunale ha fondato la sua pronuncia di condanna agli effetti civili, tra l'altro, su una diversa valutazione della prova dichiarativa assunta in primo grado (cfr. pg . 2 della sentenza, laddove il Tribunale evidenzia come il Giudice di Pace nella sua pronuncia assolutoria abbia considerato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma lo stesso Sfameni aveva dichiarato che quelli posti in essere dalla p.o. fossero "normali confronti che non eccedevano nello scontro o nelle offese reciproche") e tale prova dichiarativa non è stata rinnovata in appello. Ne consegue, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio e, come rilevato dalla pronuncia delle S.U. citata, in caso di annullamento agli effetti civili della senten- za, che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni, senza procedere alla rin- novazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello. 2. Resta assorbito in tale valutazione il profilo di censura di cui al secondo motivo di ricorso- comunque infondato- già correttamente respinto con la sentenza impugnata, in considerazio- ne del fatto che il Tribunale non avrebbe giammai potuto operare, in mancanza di appello del P.M., alcun intervento sulla pronuncia assolutoria agli effetti penali, più favorevole all'imputato rispetto alla declaratoria di prescrizione, ma solo agli effetti civili, decidendo l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], appello, peraltro, pienamente ammissibile anche nel caso di interve- nuta prescrizione del reato. 3. Del pari resta assorbito nella nuova valutazione che dovrà compiere il giudice civile in sede di rinvio la deduzione circa l'ingiusta condanna agli effetti civili lamentata dall'imputato con il terzo motivo di ricorso. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per va- lore in grado di appello Così deciso 15.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] P,zzullo Geraf ip abeone j\\A z.: ")\ CORTE
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